Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 25 luglio 2005 |
Attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visti l'art. 9 e l'appendice I all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327; Considerato che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 dispone che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa circolanti, ai fini della possibilita' di concederne l'utilizzo ai nuovi regimi di velocita' stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'art. 1 del decreto medesimo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Adeguamento del parco ai veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocita'
1. In adempimento a quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327, i veicoli circolanti, adibiti a trasporti eccezionali per massa, possono essere adeguati ai nuovi limiti di velocita' massima calcolata per costruzione, se trattasi di autoveicoli, ovvero di velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, se trattasi di veicoli rimorchiati, subordinatamente alla verifica della loro rispondenza alle condizioni tecniche stabilite all'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 2.
Procedure amministrative per la verifica dei veicoli
1. L'istanza per la richiesta di adeguamento di veicoli circolanti, di cui all'art. 1 puo' essere indirizzata presso qualunque Centro Prove Autoveicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. 2. La documentazione, allegata alla richiesta di adeguamento, comprende una scheda con la descrizione delle caratteristiche tecniche e le eventuali calcolazioni, se espressamente richieste dalle norme vigenti, di tutte le parti del veicolo che risultano interessate dall'aumento del regime massimo di velocita'. Tale documento, rilasciato dal costruttore del veicolo, ha valore di nulla osta, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, per l'effettuazione delle modifiche, ovvero per la certificazione delle caratteristiche costruttive, perche' il veicolo medesimo possa essere utilizzato entro i nuovi limiti di velocita'. Nel caso il costruttore non rilasci il nulla osta per motivi di ordine tecnico, lo stesso costruttore dovra' esplicitare le motivazioni del diniego, che dovranno essere trasmesse per conoscenza anche alla Direzione generale per la Motorizzazione, allo scopo di sottoporre ad uno specifico monitoraggio il parco circolante oggetto del presente decreto. Ove il costruttore non fornisse, entro sessanta giorni dalla data della richiesta ad esso avanzata, alcuna risposta al richiedente interessato alla verifica del veicolo, costui potra', sostituire la predetta documentazione con una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' di apportare le modifiche al veicolo per consentirne l'uso ai nuovi limiti di velocita'. A dimostrazione dell'eventuale silenzio tenuto dal costruttore e dell'avvenuto trascorrere dei sopraccitati sessanta giorni, il richiedente dovra' presentare, in uno con la documentazione sopradescritta, una copia dell'istanza presentata al medesimo costruttore corredata dalla dimostrazione della concreta avvenuta spedizione nella data dichiarata. 3. Se il veicolo e' stato gia' in precedenza sottoposto a verifiche e prove eseguite con riferimento ai nuovi limiti di velocita', recati dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327, la documentazione prevista al precedente comma 2 puo' essere surrogata, in tutto o in parte, da certificazioni ufficiali, emanate da Stati membri dell'UE, che attestino la rispondenza dello specifico veicolo, ovvero dei sistemi e/o dei dispositivi, facenti parte del medesimo veicolo, all'insieme delle disposizioni: a) dell'appendice I all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327; b) delle pertinenti direttive europee, o in sostituzione degli equivalenti Regolamenti UN/ECE, in vigore alla data di immatricolazione del veicolo, in quanto applicabili. |
| Art. 3.
Condizioni tecniche per la verifica dei veicoli
1. Il Centro Prove Autoveicoli, presso il quale e' stata presentata l'istanza di adeguamento, dopo aver proceduto all'istruttoria della pratica esegue sul veicolo: a) la verifica di conformita' ad un tipo di veicolo omologato, se tale circostanza e' rilevabile sulla scorta della documentazione prodotta; b) le verifiche e prove ritenute, ai sensi della vigente normativa, necessarie per accertare che lo stesso veicolo garantisca il livello di sicurezza richiesto per la circolazione, in relazione ai nuovi limiti di velocita' introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327. 2. A completamento del ciclo delle operazioni predette e subordinatamente all'esito positivo delle stesse, il Centro Prove Autoveicoli redige il certificato di approvazione del veicolo in esame, recante l'indicazione del nuovo limite di velocita' ammissibile. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2005
Il direttore generale per la motorizzazione Dondolini |
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