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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 25 luglio 2005 |  | Attuazione   dell'articolo 2   del   decreto   del  Presidente  della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione
 
 Visto  l'art.  10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 Visti  l'art.  9  e  l'appendice  I  all'art.  9  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327;
 Considerato   che   l'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  13 dicembre  2004,  n.  327  dispone che, con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, Direzione generale per  la  motorizzazione, saranno individuate le condizioni tecniche e le  procedure  amministrative  necessarie  alla  verifica dei veicoli adibiti  a  trasporti eccezionali per massa circolanti, ai fini della possibilita'  di  concederne  l'utilizzo ai nuovi regimi di velocita' stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'art. 1 del decreto medesimo;
 Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Adeguamento  del  parco  ai  veicoli  circolanti  ai  nuovi regimi di
 velocita'
 
 1.  In  adempimento a quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13 dicembre  2004,  n.  327, i veicoli circolanti, adibiti a trasporti eccezionali per massa, possono essere adeguati   ai   nuovi  limiti  di  velocita'  massima  calcolata  per costruzione,  se trattasi di autoveicoli, ovvero di velocita' di base ai  fini  del  dimensionamento e dell'equipaggiamento, se trattasi di veicoli   rimorchiati,  subordinatamente  alla  verifica  della  loro rispondenza   alle  condizioni  tecniche  stabilite  all'art.  3  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Procedure amministrative per la verifica dei veicoli
 
 1. L'istanza per la richiesta di adeguamento di veicoli circolanti, di  cui  all'art.  1  puo' essere indirizzata presso qualunque Centro Prove Autoveicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 2.  La  documentazione,  allegata  alla  richiesta  di adeguamento, comprende   una  scheda  con  la  descrizione  delle  caratteristiche tecniche  e  le  eventuali  calcolazioni,  se espressamente richieste dalle  norme  vigenti,  di  tutte  le parti del veicolo che risultano interessate dall'aumento del regime massimo di velocita'.
 Tale  documento,  rilasciato dal costruttore del veicolo, ha valore di  nulla  osta, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 236 del   Regolamento   di   esecuzione  del  codice  della  strada,  per l'effettuazione  delle  modifiche, ovvero per la certificazione delle caratteristiche costruttive, perche' il veicolo medesimo possa essere utilizzato entro i nuovi limiti di velocita'.
 Nel  caso  il  costruttore  non rilasci il nulla osta per motivi di ordine   tecnico,   lo   stesso  costruttore  dovra'  esplicitare  le motivazioni del diniego, che dovranno essere trasmesse per conoscenza anche  alla  Direzione  generale per la Motorizzazione, allo scopo di sottoporre  ad uno specifico monitoraggio il parco circolante oggetto del presente decreto.
 Ove  il  costruttore non fornisse, entro sessanta giorni dalla data della  richiesta  ad  esso  avanzata,  alcuna risposta al richiedente interessato  alla  verifica del veicolo, costui potra', sostituire la predetta documentazione con una relazione tecnica, firmata da persona a  cio'  abilitata,  che  attesti  la  possibilita'  di  apportare le modifiche  al  veicolo  per  consentirne  l'uso  ai  nuovi  limiti di velocita'.
 A  dimostrazione  dell'eventuale  silenzio tenuto dal costruttore e dell'avvenuto   trascorrere  dei  sopraccitati  sessanta  giorni,  il richiedente   dovra'   presentare,   in  uno  con  la  documentazione sopradescritta,   una   copia  dell'istanza  presentata  al  medesimo costruttore  corredata  dalla  dimostrazione  della concreta avvenuta spedizione nella data dichiarata.
 3. Se il veicolo e' stato gia' in precedenza sottoposto a verifiche e prove eseguite con riferimento ai nuovi limiti di velocita', recati dall'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004,  n.  327, la documentazione prevista al precedente comma 2 puo' essere  surrogata,  in tutto o in parte, da certificazioni ufficiali, emanate  da  Stati membri dell'UE, che attestino la rispondenza dello specifico  veicolo,  ovvero  dei sistemi e/o dei dispositivi, facenti parte del medesimo veicolo, all'insieme delle disposizioni:
 a) dell'appendice  I  all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,  cosi'  come  modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327;
 b) delle  pertinenti  direttive  europee, o in sostituzione degli equivalenti    Regolamenti   UN/ECE,   in   vigore   alla   data   di immatricolazione del veicolo, in quanto applicabili.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Condizioni tecniche per la verifica dei veicoli
 
 1. Il Centro Prove Autoveicoli, presso il quale e' stata presentata l'istanza  di  adeguamento, dopo aver proceduto all'istruttoria della pratica esegue sul veicolo:
 a) la verifica di conformita' ad un tipo di veicolo omologato, se tale  circostanza  e'  rilevabile  sulla  scorta della documentazione prodotta;
 b) le   verifiche  e  prove  ritenute,  ai  sensi  della  vigente normativa,  necessarie per accertare che lo stesso veicolo garantisca il  livello  di sicurezza richiesto per la circolazione, in relazione ai  nuovi  limiti  di velocita' introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327.
 2.   A   completamento   del  ciclo  delle  operazioni  predette  e subordinatamente  all'esito  positivo  delle  stesse, il Centro Prove Autoveicoli  redige  il  certificato  di  approvazione del veicolo in esame,   recante   l'indicazione   del   nuovo  limite  di  velocita' ammissibile.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 luglio 2005
 
 Il direttore generale per la motorizzazione Dondolini
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