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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | CIRCOLARE 4 agosto 2005, n. 871 |  | Modalita'  operative  per  l'applicazione  delle  nuove  disposizioni relative   alla   disciplina  economica  dell'esecuzione  dei  lavori pubblici  a  seguito  dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo  26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni. |  | 
 |  |  |  | 1. Premessa. 1.1.  L'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha integrato  l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevedendo l'emanazione,  entro  il  30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2005,  di  un  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  che  rilevi le variazioni percentuali annuali in aumento o diminuzione,  superiori  al  10 per cento, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione piu' significativi.
 In  Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005 e' stato pubblicato il  decreto  30 giugno  2005  «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003  e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004 relativi ai materiali da costruzione piu' significativi ai sensi dell'art. 26, commi  4-bis,  4-quater  e  4-quinquies,  della  legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni».
 1.2.  Si  ritiene  opportuno,  sentito  il  Consiglio superiore dei lavori  pubblici  che  si e' espresso con voto 6 luglio 2005, n. 153, della 5ª Sezione, fornire ai SIIT - Settore infrastrutture, modalita' operative per l'applicazione del decreto ministeriale in parola.
 Al  fine di assicurare uniformita' ed omogeneita' di comportamenti, si  ritiene  che tali indicazioni possano costituire un utile modello operativo cui le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori possano fare riferimento. 2. Modalita' operative.
 2.1.  Qualora  il decreto ministeriale annuale rilevi variazioni in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli  materiali  da  costruzione si fa luogo a compensazione nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.
 La compensazione e' cosi' determinata:
 a) la  variazione  in  percentuale  che eccede il 10 per cento e' applicata  al  prezzo, rilevato nei decreti ministeriali annuali, del singolo  materiale  da  costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
 b) la  variazione  di  prezzo  unitario  determinata  secondo  la procedura  di  cui  alla  lettera a), e' applicata alle quantita' del singolo  materiale  da  costruzione  contabilizzate  nell'anno solare precedente  al  decreto  ministeriale  annuale  per effetto del quale risulti accertata la variazione.
 Considerato che i prezzi riportati nel decreto ministeriale annuale hanno il solo scopo di determinare le variazioni di prezzo fra i vari anni  solari  ai  fini  del calcolo dell'eventuale compensazione, gli stessi  assumono  unicamente un valore parametrico e non hanno alcuna interferenza con i prezzi contrattuali dei singoli appalti.
 2.2. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantita' del singolo  materiale  da  costruzione  cui  applicare  la variazione di prezzo  unitario,  determinata  secondo  la  procedura  di  cui  alla precedente  lettera  a), sia per le opere contabilizzate a misura che per  quelle  contabilizzate a corpo e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).
 Il   direttore  dei  lavori  individua  la  quantita'  del  singolo materiale  da  costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale  in contabilita', riscontrando nel registro di contabilita', per le  opere contabilizzate a misura, le quantita' contabilizzate, e per le  opere  contabilizzate  a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono  le  quantita'  determinate sulla base delle previsioni progettuali.
 Qualora  il  singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione   piu'   ampia,   il  direttore  dei  lavori  provvede  a ricostruirne  la  relativa  incidenza  quantitativa  sulla base della documentazione  progettuale  e  degli elaborati grafici allegati alla contabilita'.
 2.3.  Tenuto  conto che nel decreto ministeriale annuale il singolo prezzo  del  materiale  da  costruzione e' rilevato come prezzo medio annuale,  sono  esclusi  dalla  compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
 Per  analoga  motivazione ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo  inferiore  all'anno  solare,  diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la  variazione  di  prezzo  di  cui  al relativo decreto ministeriale annuale.
 2.4.  La  compensazione  non e' soggetta al ribasso d'asta ed e' al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
 Alle  eventuali  compensazioni  non  si  applica  l'istituto  della riserva,  trattandosi  di  un  diritto  che  discende  dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.
 2.5. La stazione appaltante su istanza dell'appaltatore, successiva all'emanazione  del  decreto  ministeriale  annuale,  di richiesta di compensazione,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma 4-bis della legge n. 109/1994,  che  indichi  i  materiali  da  costruzione per i quali si ritiene  siano  dovute  eventuali compensazioni, verifica, tramite il direttore  dei  lavori,  l'eventuale  effettiva  maggiore  onerosita' subita   dall'appaltatore,   provata   con  adeguata  documentazione, dichiarazione  di  fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di  prova  relativi  alle variazioni, per i materiali da costruzione, del  prezzo  elementare  pagato  dall'appaltatore  rispetto  a quello documentato  dallo  stesso  con  riferimento al momento dell'offerta, almeno  pari  alle  variazioni  percentuali  riportate  nel  predetto decreto.
 Laddove   la   maggiore  onerosita'  provata  dall'appaltatore  sia relativa  ad  una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel  decreto  ministeriale  annuale, la compensazione e' riconosciuta limitatamente   alla  predetta  inferiore  variazione  per  la  parte eccedente  il  10  per  cento.  Ove  sia provata dall'appaltatore una maggiore  onerosita' relativa ad una variazione percentuale superiore a   quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione  e' riconosciuta  nel  limite  massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale annuale per la parte eccedente il 10 per cento.
 2.6.  La  stazione  appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento,   successivamente   alla   richiesta  dell'appaltatore, dispone che il direttore dei lavori proceda a individuare i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni.
 Entro   quarantacinque   giorni  dal  ricevimento  della  richiesta dell'appaltatore,   il  direttore  dei  lavori  effettua  i  conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.
 Nei    successivi   quarantacinque   giorni   a   decorrere   dalla presentazione dei predetti conteggi, il responsabile del procedimento o   il   dirigente  all'uopo  preposto  provvedono  a  verificare  la disponibilita'   di  somme  nel  quadro  economico  di  ogni  singolo intervento  per  la  finalita' di cui all'art. 26, comma 4-bis, della legge  n.  109/1994,  nonche'  a  richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo,  ai sensi dell'art. 26, comma 4-sexties, secondo periodo, della  legge  n.  109/1994,  di  ulteriori  somme  disponibili  o che diverranno   tali.  Entro  lo  stesso  termine  il  responsabile  del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal  direttore  dei  lavori ad emettere, ove esista la disponibilita' dei fondi, il relativo certificato di pagamento.
 2.7. La procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza  di  materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione,  entro  novanta  giorni  dalla  emanazione  del  decreto ministeriale  annuale.  In  tal caso il responsabile del procedimento accerta   con   proprio   provvedimento  il  credito  della  stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
 2.8.  Dall'emissione  del  certificato di pagamento si applicano le disposizioni  previste  dall'art.  29,  comma 1,  secondo periodo del decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
 Relativamente  agli  interessi per ritardato pagamento si applicano le  disposizioni  previste  dall'art.  30,  commi  1  e 2 del decreto Ministro   dei  lavori  pubblici  19 aprile  2000,  n.  145,  con  la previsione  che  la mancata emissione del certificato di pagamento e' causa   imputabile  alla  stazione  appaltante  laddove  sussista  la relativa provvista finanziaria.
 2.9.  Qualora  il  direttore  dei  lavori  riscontri,  rispetto  al cronoprogramma  di  cui  all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, un ritardo nell'andamento dei lavori    addebitabile   all'appaltatore   relativo   a   lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano  le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi  oltre  l'anno  solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma. 3. Esempio applicativo.
 3.1.  Si ritiene utile descrivere un esempio applicativo al fine di indicare  il metodo di calcolo delle compensazioni con riferimento ai prezzi  medi  e  alle  variazioni  percentuali  annuali riportate nel decreto ministeriale citato in premessa.
 3.2.  Dato  un  lavoro  di  edilizia  civile con offerta presentata nell'anno  2003 ovvero negli anni precedenti, per il quale sono state contabilizzate  a  misura  nel  corso  dell'anno 2004 delle strutture realizzate in conglomerato armato.
 In  elenco prezzi di contratto e' prevista una lavorazione relativa alle  armature  metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unita' di misura espressa in kg.
 Dall'esame  del  registro  di  contabilita'  risulta  che nel corso dell'anno  solare  2004 sia stata complessivamente contabilizzata una quantita' di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.
 A   detta  lavorazione  corrisponde  il  materiale  da  costruzione riportato nel decreto alla voce 1 - Ferro - acciaio tondo per c.a.
 Si  considera  la relativa variazione in percentuale annuale pari a 41,30% e la si depura del 10%, risultando 31,30%.
 Tale  percentuale  e'  applicata  al prezzo medio relativo all'anno 2003 pari a 0,283 Euro al kg riportato nel decreto.
 Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:
 31,30 (%) x 0,283 (Euro/kg) = 0,0886 (Euro).
 La  variazione  di  prezzo  unitario  e' applicata alla quantita' Q espressa in kg.
 Risulta la seguente compensazione C espressa in Euro:
 C (Euro)= 0,0886 (Euro/kg) x Q (kg).
 La  presente  circolare  e'  inviata  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
 Roma, 4 agosto 2005
 Il vice Ministro
 delle infrastrutture e dei trasporti
 Martinat
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