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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 agosto 2005 |  | Elenchi    riepilogativi    delle    cessioni    e   degli   acquisti intracomunitari,  ai  sensi  dei  regolamenti  (CE)  n. 638/2004 e n. 1982/2004. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 
 Visto  il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli  scambi  di  beni tra Stati membri e abrogativo del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1982/2004  della Commissione, del 18 novembre  2004,  attuativo  del  regolamento  (CE) n. 638/2004 del Parlamento  europeo e del Consiglio e abrogativo dei regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;
 Considerato  che i predetti regolamenti sottolineano l'opportunita' di  mantenere  un  sistema di soglie in forma semplificata al fine di rispondere  in  modo  adeguato  alle esigenze degli utenti, limitando l'onere  di fornire le informazioni statistiche, in particolare sulle piccole e medie imprese;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/1992 del Consiglio, del 27 gennaio 1992;
 Visto   l'art.   6   del  decreto-legge  23 gennaio  1993,  n.  16, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede  l'obbligo,  da  parte  dei  soggetti passivi all'imposta sul valore  aggiunto,  di  presentazione ai competenti uffici doganali di elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti  IVA  residenti  nei  territori  degli  altri  Stati  membri dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427, recante, fra l'altro,  armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta;
 Visti  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  21 ottobre 1992, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il  quale  sono  stati  approvati  i  suddetti  modelli degli elenchi riepilogativi e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, e il  decreto  4 febbraio  1998 del direttore generale del Dipartimento delle  dogane  e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9 febbraio 1998, recante modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992;
 Visto  il  decreto  27 ottobre  2000  del  direttore  generale  del Dipartimento  delle  dogane  e  delle imposte indirette del Ministero delle   finanze,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  261 dell'8 novembre  2000,  concernente  l'approvazione  dei  modelli dei predetti  elenchi  riepilogativi  in  euro,  da ultimo modificato con decreto  del  direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del 15 aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del 22 aprile 2004;
 Ritenuto  opportuno,  allo  scopo  di  semplificare gli adempimenti amministrativi  a  carico  degli  operatori interessati, innalzare ed armonizzare  le  soglie concernenti la fornitura dei dati relativi al valore  statistico,  alle  condizioni di consegna e alle modalita' di trasporto  negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari;
 Visto  il  parere formulato dall'Istat, dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia  delle  dogane  e  dalla  Guardia  di  Finanza, con note rispettivamente  n.  4561  del 4 luglio 2005, n. 121869 del 26 luglio 2005, n. 2199 del 14 luglio 2005 e n. 209908 del 30 giugno 2005;
 
 Emana
 
 il seguente decreto:
 
 Art. 1.
 
 Contenuto degli elenchi
 
 1.  All'art.  4  del decreto 27 ottobre 2000 del dipartimento delle dogane   e   delle  imposte  indirette  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) al  comma  4,  le  parole  «(CEE)  n.  3330/91  e dei relativi regolamenti  di  applicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione.»
 b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5.  In  applicazione  dell'art.  9  del  regolamento  (CE)  n. 638/2004  e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004, sono  tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:
 a) per  quanto  riguarda  gli  elenchi  riepilogativi mensili delle cessioni  intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente   o,   in   caso   di   inizio  dell'attivita'  di  scambi intracomunitari,  presumono  di  realizzare  nell'anno  in  corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 10.000.000,00;
 b) per  quanto  riguarda  gli  elenchi  riepilogativi mensili degli acquisti  intracomunitari,  i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente   o,   in   caso   di   inizio  dell'attivita'  di  scambi intracomunitari,  presumono  di  realizzare  nell'anno  in  corso, un valore annuo degli arrivi superiore a Euro 10.000.000,00.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Modifiche  alle  istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi,   in   euro,   delle   cessioni   e   degli   acquisti
 intracomunitari di beni.
 
 1.  Alle  istruzioni  per  l'uso  e  la  compilazione degli elenchi riepilogativi,   in   euro,   delle   cessioni   e   degli   acquisti intracomunitari  di  beni,  contenute  nell'allegato  VII del decreto direttoriale  del  27 ottobre  2000  del  Dipartimento delle dogane e delle  imposte  indirette,  sono  apportate  le  modifiche  riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Decorrenza
 
 1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi  aventi  periodi  di  riferimento  decorrenti dall'anno 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 agosto 2005
 Il Capo del dipartimento: Ciocca
 |  |  |  | Allegato I 
 1. Titolo II e Titolo III, Sezione I
 Massa netta:
 1)  al secondo capoverso le parole «n. 1901/2000» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1982/2004»;
 Valore statistico:
 1)   al   secondo   capoverso,   le  parole  «conformemente  alle disposizioni  dell'articolo 24,  paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000»  sono  sostituite  dalle seguenti: «secondo la definizione contenuta  nell'allegato  al  regolamento  (CE) n. 638/2004, punto 3, Valore delle merci, lettera b)».
 2)  al quinto capoverso, le parole «all'articolo 24, paragrafo 2, secondo  e  terzo  comma,  del  regolamento  (CE), n. 1901/2000» sono sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1982/2004.»
 3)  al  quarto  ed  al  settimo capoverso, e' soppressa la parola «riparazione» contenuta in parentesi.
 2. Tabella B, natura della transazione, descrizione:
 1) al Codice 4, eliminare le parole «o di una riparazione»;
 2) al Codice 5, eliminare le parole: «o ad una riparazione».
 3.  Nell'Allegato  VII,  dopo la Tabella D, e' aggiunta la seguente Tabella E.
 
 «Tabella E
 
 ELENCO  DELLE MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA SUGLI SCAMBI
 DI BENI TRA STATI MEMBRI
 
 a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.
 b) Oro detto monetario.
 c) Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.
 d) Merci  che beneficiano dell'immunita' diplomatica, consolare o simile.
 e) Merci  destinate a un uso temporaneo, purche' siano rispettate le seguenti condizioni:
 1) non e' prevista ne' effettuata alcuna lavorazione,
 2) da durata prevista dell'uso temporaneo non e' superiore a 24 mesi.
 3)  la  spedizione  o  l'arrivo  non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.
 f) Beni  che  veicolano  informazioni,  quali  dischetti,  nastri informatici,  pellicole,  disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi  informatici,  se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare  o  non  sono oggetto di transazioni commerciali, nonche' beni  forniti  a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.
 g) Purche' non siano oggetto di una transazione commerciale:
 1) materiale pubblicitario.
 2) campioni commerciali.
 h)   Beni   destinati  ad  essere  riparati  e  in  seguito  alla riparazione, nonche' i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un  bene  consiste  nel  ripristino  della  sua funzione o condizione originaria.  L'obiettivo dell'operazione e' semplicemente mantenere i beni  in  condizioni  di  funzionamento  e  puo' comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
 i) Merci  spedite  alle  forze  armate  nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro  che  hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del  territorio  statistico,  nonche'  merci  acquistate o cedute nel territorio  statistico  di  uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
 j) Mezzi  di  lancio  di  veicoli  spaziali,  alla  spedizione  e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
 k) Vendita  di  nuovi  mezzi  di  trasporto  da  parte di persone fisiche  o  giuridiche  soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.».
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