Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 agosto 2005 |
Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abrogativo del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, attuativo del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogativo dei regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione; Considerato che i predetti regolamenti sottolineano l'opportunita' di mantenere un sistema di soglie in forma semplificata al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli utenti, limitando l'onere di fornire le informazioni statistiche, in particolare sulle piccole e medie imprese; Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/1992 del Consiglio, del 27 gennaio 1992; Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede l'obbligo, da parte dei soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, di presentazione ai competenti uffici doganali di elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta; Visti il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati i suddetti modelli degli elenchi riepilogativi e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, e il decreto 4 febbraio 1998 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998, recante modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992; Visto il decreto 27 ottobre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2000, concernente l'approvazione dei modelli dei predetti elenchi riepilogativi in euro, da ultimo modificato con decreto del direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del 15 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004; Ritenuto opportuno, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori interessati, innalzare ed armonizzare le soglie concernenti la fornitura dei dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalita' di trasporto negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari; Visto il parere formulato dall'Istat, dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza, con note rispettivamente n. 4561 del 4 luglio 2005, n. 121869 del 26 luglio 2005, n. 2199 del 14 luglio 2005 e n. 209908 del 30 giugno 2005;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1.
Contenuto degli elenchi
1. All'art. 4 del decreto 27 ottobre 2000 del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole «(CEE) n. 3330/91 e dei relativi regolamenti di applicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione.» b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto: a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 10.000.000,00; b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a Euro 10.000.000,00. |
| Art. 2.
Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.
1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato 1 al presente decreto. |
| Art. 3.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2006. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2005 Il Capo del dipartimento: Ciocca |
| Allegato I
1. Titolo II e Titolo III, Sezione I Massa netta: 1) al secondo capoverso le parole «n. 1901/2000» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1982/2004»; Valore statistico: 1) al secondo capoverso, le parole «conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, Valore delle merci, lettera b)». 2) al quinto capoverso, le parole «all'articolo 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE), n. 1901/2000» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1982/2004.» 3) al quarto ed al settimo capoverso, e' soppressa la parola «riparazione» contenuta in parentesi. 2. Tabella B, natura della transazione, descrizione: 1) al Codice 4, eliminare le parole «o di una riparazione»; 2) al Codice 5, eliminare le parole: «o ad una riparazione». 3. Nell'Allegato VII, dopo la Tabella D, e' aggiunta la seguente Tabella E.
«Tabella E
ELENCO DELLE MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA SUGLI SCAMBI DI BENI TRA STATI MEMBRI
a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori. b) Oro detto monetario. c) Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate. d) Merci che beneficiano dell'immunita' diplomatica, consolare o simile. e) Merci destinate a un uso temporaneo, purche' siano rispettate le seguenti condizioni: 1) non e' prevista ne' effettuata alcuna lavorazione, 2) da durata prevista dell'uso temporaneo non e' superiore a 24 mesi. 3) la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA. f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonche' beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario. g) Purche' non siano oggetto di una transazione commerciale: 1) materiale pubblicitario. 2) campioni commerciali. h) Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonche' i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione e' semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e puo' comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni. i) Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonche' merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano. j) Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio. k) Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.». |
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