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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 agosto 2005 |  | Modalita'  di  attuazione  degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali  a  favore  delle imprese agricole della Regione Umbria danneggiate  dalla  crisi  di mercato delle produzioni di cereali nel 2004. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter, della medesima  legge  che  prevede  interventi  economici  e  agevolazioni previdenziali  a  favore  delle  imprese  agricole che nel 2004 hanno subito  una  riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 Viste  la  delibera  di  Giunta  della Regione Umbria del 22 giugno 2005,  n. 993, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la grave  crisi  di  mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di cereali;
 Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis e  1-ter  del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005,  n. 71, a favore delle imprese agricole della Regione  Umbria  che  per  gli  effetti  della crisi di mercato delle produzioni  di  cereali  hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Per  l'attuazione  dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n.  71,  le  aree  d'intervento sono quelle individuate dalla Regione Umbria con delibera di Giunta n. 955 del 20 maggio 2005.
 2.  La  stessa  Regione  determina le modalita' di istruttoria e di verifica  dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge   28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge 29 aprile 2005, n. 71.
 3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente competenti  indicati  dalla  Regione  medesima,  entro  il termine di quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli  aiuti  provvede  la  Regione Umbria, nel limite delle somme ad essa  assegnate,  con  la  ripartizione,  d'intesa  con la Conferenza permanente  Stato-regioni  e  province autonome, delle disponibilita' finanziarie   del  «Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -  interventi indennizzatori»  di  cui all'art. 15 comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2005
 Il Ministro: Alemanno
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