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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 agosto 2005 |  | Modalita'  di  attuazione  degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali  a favore delle imprese agricole della Regione Piemonte danneggiate  dalla  crisi  di  mercato  delle  produzioni di pesche e nettarine nel 2004. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005, n. 7l, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter, della medesima  legge  che  prevede  interventi  economici  e  agevolazioni previdenziali  a  favore  delle  imprese  agricole che nel 2004 hanno subito  una  riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 Viste  la  delibera  di Giunta della Regione Piemonte del 28 luglio 2005,  n.  19, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la grave  crisi  di  mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di pesche e nettarine;
 Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis e  1-ter  del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005,  n. 71, a favore delle imprese agricole della Regione  Piemonte  che  per  gli effetti della crisi di mercato delle produzioni  di  pesche  e  nettarine  hanno  subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.   Per   l'attuazione  dell'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter  del decreto-legge  28  febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge 29 aprile  2005,  n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla  Regione  Piemonte  con  delibera di Giunta n. 19 del 28 luglio 2005.
 2.  La  stessa  Regione  determina le modalita' di istruttoria e di verifica  dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge   28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge 29 aprile 2005, n. 71.
 3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente competenti  indicati  dalla  Regione  medesima,  entro  il termine di quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli  aiuti  provvede la Regione Piemonte, nel limite delle somme ad essa  assegnate,  con  la  ripartizione,  d'intesa  con la Conferenza permanente  Stato-regioni  e  province autonome, delle disponibilita' finanziarie   del   «Fondo   di   solidarieta'  nazionale  interventi indennizzatori»  di  cui all'art. 15 comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2005
 Il Ministro: Alemanno
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