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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 |  | 1° Programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza  degli  edifici  scolastici  (articolo  80, comma 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289). (Deliberazione n. 102/04). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista   la  legge  11 gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per l'edilizia  scolastica»  e  che,  all'art. 3, individua le competenze degli enti locali in materia;
 Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il  31 dicembre  2001;  adempimento  che  questo  Comitato  stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001, autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono individuati i soggetti   autorizzati  a  contrarre  mutui  o  ad  effettuare  altre operazioni finanziarie;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e visti in particolare:
 l'art.  60,  comma 4, ai sensi del quale il 3% degli stanziamenti per  infrastrutture  e'  destinato  alla  spesa  per  la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali;
 l'art. 80, comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture   strategiche  di  cui  alla  legge  n.  443/2001,  la predisposizione  -  da  parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti    di    concerto    con   il   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  -  di un «Piano straordinario di messa   in  sicurezza  degli  edifici  scolastici»,  con  particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che  dispone  la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita  la Conferenza unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
 Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 l'art.  3, comma 91, che destina al «Piano straordinario di messa in  sicurezza  degli  edifici scolastici» un importo non inferiore al 10%  delle  risorse  di  cui  all'art.  13,  comma  1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;
 l'art.  4,  comma  176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
 l'art.  4, comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto   legge  12 luglio  2004,  n.  168,  convertito  nella  legge 30 luglio  2004,  n.  191 - che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno  iscritti  nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni   legislative   sono   da   intendere  quale  contributo pluriennale  per  la  realizzazione  di  investimenti, includendo nel costo   degli  stessi  anche  gli  oneri  derivanti  dagli  eventuali finanziamenti   necessari,  ovvero  quale  concorso  dello  Stato  al pagamento  di  una  quota  degli  oneri  derivanti  da  mutui o altre operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
 Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture   e   dei   trasporti  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale - in attuazione dell'art. 13  della  legge  n.  166/2002 - tra l'altro sono stati individuati i soggetti   autorizzati   a  contrarre  mutui  o  a  effettuare  altre operazioni  finanziarie  e  definite  le  modalita' di erogazione dei finanziamenti;
 Vista  la nota 24 maggio 2004, n. B3/0/164 con la quale il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso lo schema del suddetto «Piano» ed il primo programma stralcio;
 Vista  la  nota  26 luglio  2004, n. 1433/Uff.VIII, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esprime il proprio concerto;
 Vista  la nota 26 ottobre 2004, n. 22559, con la quale il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  tra l'altro, quantifica le risorse accantonate  per  gli  interventi di cui all'art. 80, comma 21, della legge  n.  289/2002,  specificando  che  il 10% dei limiti di impegno recati  dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge  n. 350/2003, e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004 ammonta a complessivi 45,258 Meuro;
 Visto  il  parere  reso,  nella seduta dell'11 novembre 2004, dalla Conferenza  unificata che si e' richiamata anche al parere espresso - rispettivamente  -  dalla  Conferenza  dei presidenti delle regioni e province   autonome  ed  al  documento  formulato  dall'Unione  delle province italiane e dall'ANCI;
 Preso atto che, come precisato dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti nella citata nota, il piano - predisposto d'intesa con il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - e' stato  concordato,  per gli aspetti tecnici, anche con gli uffici del Servizio sismico nazionale del Dipartimento della protezione civile;
 Preso  atto  altresi'  che  il  citato Ministero, con il decreto n. 512/ES   del   27 maggio   2003,   ha   istituito   una   Commissione tecnico-scientifica  avente  funzioni  di  supporto  tecnico  per  le attivita'  di  cui  all'art.  80, comma 21, della legge n. 289/2002 e costituita da rappresentanti dei Ministeri interessati, del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  del  menzionato  Servizio  sismico nazionale   e  da  due  componenti  designati  dal  presidente  della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
 Preso  atto che il «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici   scolastici»   non  riporta  l'elenco  degli  interventi  da effettuare per le finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n.  289/2002,  bensi'  individua  il  percorso  per  la redazione dei programmi  pluriennali  a  base  regionale, da predisporre nei limiti delle  disponibilita'  e  secondo  linee-guida  prodotte dalla citata Commissione,   definendo   le   modalita'   di   ripartizione   delle disponibilita'  medesime  tra  le  regioni  sulla  base  del  rischio «potenziale»;
 Preso  atto,  piu'  specificatamente,  che  il  Piano  definisce  a «vulnerabilita'  sismica  medio-alta»  gli edifici realizzati in zona sismica prima del 1979, e quindi in assenza di un quadro esaustivo di normativa  tecnica  antisismica,  e ne presuppone la catalogazione, a livello di singole regioni, nelle tre zone «classificate sismiche» ai sensi  dell'ordinanza  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri 20 marzo  2003,  n.  3274 mirando altresi' a contemperare le esigenze connesse  agli  aspetti  della  sicurezza strutturale con l'obiettivo piu'  generale  di un incremento del livello di sicurezza complessivo delle  costruzioni  -  anche  con  riferimento agli aspetti igienici, impiantistici  e tecnologici - e pervenendo cosi' alla costruzione di un  indicatore  generale  di «carenza» che coniuga, con diverso peso, l'indicatore  di  «rischio  sismico»  e  l'indicatore  di  «sicurezza complessiva»;
 Ritenuto  che  la metodologia proposta, pur se parzialmente diversa da quella delineata nell'ordinanza 8 luglio 2004, n. 3362, del citato Dipartimento  della protezione civile per l'allocazione delle risorse di  cui  all'art. 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre 2003, n. 326, sia condivisibile perche'  consente  di  utilizzare, con tempestivita' e con successivi gradi  di  approssimazione  all'obiettivo  finale,  le disponibilita' esistenti  per  la  realizzazione  degli  interventi  che  le regioni interessate  ritengano  caratterizzati  da  un  piu' elevato grado di indifferibilita',  mentre  -  in  considerazione,  tra l'altro, della possibile   rideterminazione   delle   zone  sismiche  evocata  nella ordinanza   per   ultimo   citata,   della  astrattezza  dei  criteri informatori   e  della  molteplicita'  di  voci  considerate  per  la costruzione  dell'indicatore  di  «carenza»  - l'effettiva dimensione finanziaria  del  Piano  e  il fabbisogno prioritario potranno essere definiti solo in prosieguo;
 Rilevato  che  il  programma  stralcio  e'  stato predisposto dalla suddetta  Commissione  sulla  base  delle  indicazioni  fornite dalle regioni  che  -  con  esclusione  delle  regioni  Sardegna,  Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta - erano state invitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 23 dicembre 2003, n. 2130, a segnalare  gli  edifici  scolastici  da  sottoporre  ad interventi di adeguamento  strutturale  in ordine di priorita' e entro un limite di importo  complessivo  assegnato alle regioni in proporzione al numero di  edifici  scolastici  situati  nelle  zone  di  1ª  e 2ª categoria sismica;
 Rilevato  che,  in  sede di Conferenza unificata, le regioni Emilia Romagna,  Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto hanno chiesto la rimodulazione   della  parte  di  programma  stralcio  di  rispettiva competenza, nel limite delle risorse assegnate;
 Rilevato  che  il programma stralcio attua la metodologia del Piano con  un  approccio particolarmente pragmatico, mirando a rimuovere le situazioni  a  piu'  rilevante  rischio  sismico  e,  in tale ottica, attribuendo  un  peso  percentualmente maggiore - rispetto al piano - alla  1ª  delle  categorie sismiche considerate, nonche' indicando le tipologie di interventi da ammettere a finanziamento;
 Rilevato  che le risorse rivenienti dall'applicazione del combinato disposto  dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3,  comma  91,  della  legge  n.  350/2003  rappresentano  un  canale straordinario di finanziamento dell'edilizia scolastica;
 Rilevato  che  sulle quote gia' accantonate, a valere sui limiti di impegno  previsti  dall'art.  13 della legge n. 166/2002 e non ancora assegnati  al 1° gennaio 2004, deve essere applicata la riserva per i beni  e  le  attivita'  culturali  di cui all'art. 60, comma 4, della legge  n.  289/2002,  come  sottolineato  nella riunione preparatoria dell'odierna  seduta,  e  che  la quota complessiva disponibile resta quindi cosi' determinata:
 
 (importi in Meuro) =====================================================================
 |  2003  |  2004  |  2005   |  2006   | Totale ===================================================================== Quota accantonata    |   1,926|   0,282|   19,051|   24,000|   45,258 Riduzione 3%         |   0,058|   0,008|    0,572|    0,720|    1,358 Quota disponibile    |   1,868|   0,274|   18,479|   23,280|   43,900
 
 Rilevato  che  detta  quota  consentirebbe di attivare, al tasso di interesse  praticato  dalla Cassa depositi e prestiti alla data della citata  comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, un volume di investimenti pari a 474,894 Meuro;
 Rilevato  che,  nell'ambito  della Conferenza unificata, le regioni hanno   chiesto   che  modalita'  e  procedure  di  attuazione  degli interventi  previsti  per  la  realizzazione  del piano straordinario vengano  ricondotte nell'ambito delle procedure stabilite dalla legge n.  23/1996  o  che  siano  definite  in  seno alla Conferenza stessa mediante  apposita  «Intesa»,  sollecitando in particolare di «essere riconosciute  quali soggetti legittimati alla richiesta di erogazione dei  mutui  di  cui  all'art.  13, comma 1, della legge n. 166/2002», mentre  l'Unione  delle  province  italiane  e  l'ANCI  hanno chiesto l'inserimento  di  rappresentanti  degli  enti locali negli organismi tecnico-politici   che   dovranno   procedere   all'elaborazione  dei successivi programmi;
 Rilevato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota  11 novembre  2004,  n. B3/0/257, solleva talune perplessita' in merito  alla  diretta  applicabilita'  delle disposizioni di cui alla legge   n.  23/1996,  ma  rappresenta  la  propria  disponibilita'  a individuare,  tramite apposita Intesa istituzionale nell'ambito della Conferenza  unificata,  una  soluzione  che  contemperi  la  corretta attuazione  della  «legge  obiettivo»  e  le  procedure  di  cui alla richiamata legge n. 23/1996;
 Udite   le  relazioni  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  e  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 
 Delibera:
 
 1.  Ai  sensi  del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002  e  dell'art.  3,  comma  91,  della  legge  n.  350/2003 e' approvato  - con le modifiche richieste dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria,  Puglia,  Sicilia,  Toscana  e  Veneto  - il primo programma stralcio  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici scolastici, che e' allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante.
 Il programma, che riguarda 738 edifici scolastici e che ha un costo complessivo  di  193.883.695,00  euro, e' articolato negli interventi dettagliati   in   tabelle   distinte   per  regioni,  che  riportano l'indicazione   della   provincia  e  del  comune,  la  denominazione dell'edificio  scolastico  e l'importo preventivato per l'adeguamento sismico.
 Si  riporta  qui di seguito il prospetto riepilogativo a livello di Regione:
 
 (importi in euro) =====================================================================
 Regione          |    inter|venti          |  Valori % (*) ===================================================================== Abruzzo                   |       83|     11.400.000|            5,88 Basilicata                |        8|      7.577.000|            3,91 Calabria                  |      250|     35.135.000|           18,12 Campania                  |       73|     35.487.000|           18,30 Emilia Romagna            |       54|      6.443.000|            3,32 Friuli Venezia Giulia     |        4|      6.077.777|            3,14 Lazio                     |       35|     14.000.000|            7,22 Liguria                   |        4|      1.211.000|            0,63 Lombardia                 |        2|        853.968|            0,44 Marche                    |       27|      9.826.000|            5,07 Molise                    |        8|      3.576.000|            1,84 Piemonte                  |        1|      1.053.727|            0,54 Puglia                    |       14|      4.156.000|            2,14 Sicilia                   |       72|     32.461.000|           16,74 Toscana                   |       75|     14.648.000|            7,56 Umbria                    |       11|      6.732.000|            3,47 Veneto                    |       17|      3.247.000|            1,68
 Totale              |      738|    193.883.695|          100,00 (*)  L'importo  complessivo risulta suddiviso come segue: Nord 9,74%, Centro 23,32% e Sud 66,95%
 
 2.   L'onere  relativo  al  primo  programma  stralcio  di  cui  al precedente  punto  1  viene  imputato sulle quote di 1,868 Meuro e di 0,274  Meuro  accantonate - rispettivamente - sul secondo e sul terzo limite  di  impegno  di  cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 e su parte  della  quota  di 18,479 Meuro accantonata sul quarto limite di impegno previsto dalla norma citata, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005.
 3.  Il  soggetto  abilitato  ad accendere i mutui o a effettuare le altre  operazioni  finanziarie,  ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002,  e'  il  soggetto  titolare  dell'intervento,  cioe' l'ente (provincia  o  comune)  competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.
 Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato anche  la  quota  massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento con la specificazione dell'anno di riferimento.
 Detta quota e' da intendere, come esposto, quale misura massima del finanziamento  dell'intervento  considerato  a  carico  delle risorse recate  dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge   n.  350/2003.  Entro  tale  tetto  la  quota  definitivamente assegnata  al  soggetto  aggiudicatore  sara'  quantificata,  dandone comunicazione alla segreteria di questo comitato, dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti sulla base dell'esito della gara di aggiudicazione  dei  lavori  o,  nei casi previsti dalla legge, delle altre  forme di affidamento dei lavori stessi: a tal fine il soggetto aggiudicatore  trasmettera',  entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva  o  dalla  data  di  definizione  delle  diverse  forme di affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico.
 Le  economie  relative  saranno  riprogrammate,  nel rispetto delle competenze  dei  vari  soggetti  istituzionali,  per altri interventi della  medesima regione rispondenti alle finalita' previste dall'art. 80,  comma  21,  della  legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi   stralcio:  in  caso  di  coesistenza  di  piu'  fonti  di finanziamento  dette  economie  saranno  imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al concorso al finanziamento dell'opera.
 Anche  le  economie  conseguite in sede di accensione di mutui o di effettuazione delle altre operazioni finanziarie richiamate dall'art. 13  della  legge  n.  166/2002  e  le  economie realizzate nelle fasi successive o derivanti dai definanziamenti di cui al successivo punto 7  saranno  riprogrammate,  per  altri  interventi riconducibili alle finalita'  della norma in questione, nell'ambito della stessa regione in  cui  le  economie  stesse  sono  maturate. Qualora gli interventi oggetto  della  riprogrammazione  siano di competenza di enti diversi dai  soggetti  titolari  degli  interventi, come sopra individuati, i medesimi   soggetti  titolari  provvederanno  a  riversare  le  somme corrispondenti  alle  «economie»  realizzate all'entrata del bilancio dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze, ad apposito capitolo nello stato di previsione   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti (relativo   agli  interventi  ex  art.  13,  comma,  della  legge  n. 166/2002).
 Eventuali  scostamenti  di  segno  opposto, fermo restando il costo dell'intervento  indicato nell'allegato, verranno recuperati a carico della  quota  da  assegnare  alla  regione per la predisposizione del successivo programma.
 4.   L'Istituto   finanziatore   provvedera'  ad  erogare  all'ente beneficiario,  entro  la  quota  di  limite  di  impegno  come  sopra definitivamente  assegnata, l'importo di spettanza su richiesta della regione territorialmente competente.
 5.  Le  ulteriori  modalita' attuative del primo programma stralcio approvato  con  la presente delibera, ivi incluse le modalita' per la fissazione  del  termine massimo per effettuare la consegna, verranno definite in sede di conferenza unificata, in modo da pervenire - come auspicato  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti nella citata nota dell'11 novembre 2004 - all'adozione di una soluzione che contemperi  la  corretta  attuazione  della legge n. 443/2001 (cui e' riconducibile  il piano straordinario in questione) e le procedure di cui  alla  legge  n.  23/1996.  In  relazione  all'intesa  che verra' raggiunta  in  tale  sede  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti  e il Ministero dell'economia e delle finanze adotteranno i provvedimenti   conseguenti,   eventualmente  anche  a  modifica  e/o integrazione  del  decreto interministeriale 20 marzo 2003, citato in premessa.
 6.  In  caso  di  mancato  rispetto del termine per la consegna dei lavori,  come  sopra  fissato,  l'intervento  verra'  definanziato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, formulata di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
 Raccomanda
 
 alle   regioni   che,   anche  in  relazione  ai  ristretti  tempi  a disposizione,  hanno proposto un quadro di interventi particolarmente articolato di valutare, in funzione di eventuali priorita' emerse nel frattempo  ovvero  solo successivamente rilevate e nel rispetto delle attribuzione   degli   altri   enti  interessati,  l'opportunita'  di concentrare  le  risorse loro assegnate sugli interventi piu' urgenti di  risanamento  strutturale,  dando - in tal caso - comunicazione al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e al Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca.
 
 Invita
 
 il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, quale soggetto chiamato  -  tra l'altro a svolgere le attivita' di supporto a questo comitato   ai  fini  della  vigilanza  sull'esecuzione  dei  progetti approvati  ai  sensi  della  legge  n.  443/2001,  a  relazionare, di concerto  con  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sull'attuazione del primo programma stralcio ed a segnalare tempestivamente  eventuali  criticita',  proponendo  le misure atte a superarle:  la  prima relazione sara' presentata entro il 31 dicembre 2005 e le successive relazioni avranno periodicita' semestrale;
 I  predetti  Ministeri  a  sottoporre  a  questo comitato, ultimato l'iter  di  rito,  altro programma stralcio da predisporre nei limiti del  volume  di investimenti attivabile, al tasso di interesse che al momento  sara'  praticato  dalla  cassa  depositi  e prestiti, con la residua   quota   di  limiti  di  impegno,  pari  complessivamente  a 26.584.601,64 euro.
 Roma, 20 dicembre 2004
 Il Presidente delegato
 Siniscalco
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005 Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 105
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