Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 |
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita - progetto definitivo. (Deliberazione n. 110/04). |
|
|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo», che all'art. 1, ha stabilito che le inrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: il comma 128 che rifinanzia il FAS; il comma 130 che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorita' nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico; i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali, la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico- finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata la «Conturizzazione completa utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita»; Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191) riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche e, al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla «sicurezza», di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialita' - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento - secondo l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi nell'allegato elenco «A» e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato stesso con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano, tra l'altro, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonche' tempi e modalita' di erogazioni; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la nota 17 giugno 2004, n. 382, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilita' dei Fondi per le aree sottoutilizzate; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002; Considerato che l'opera di cui sopra e' riportata al n. 7 della graduatoria di cui al citato allegato «A» della delibera n. 21/2004; Ritenuto che la data per la cantierizzazione dell'opera, indicata nella relazione sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione effettuata dall'Unita' di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Ministero dell'economia e delle finanze con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere aggiornata in relazione ai tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che, per il «profilo della spesa» prevista per gli anni 2004-2005, e' opportuno far riferimento al dato cumulato riportato nel citato allegato «A»; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare, sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che l'intervento in esame consiste nella realizzazione del monitoraggio attraverso la misurazione, tramite telelettura, dell'approvvigionamento primario piu' misurazione di circa 40.000 utenze, atte a rappresentare lo stato della distribuzione e dell'utilizzo dell'acqua per usi potabili, irrigui ed industriali al fine di ottimizzare l'adozione di provvedimenti gestionali; che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti: fornitura e trasporto a pie' d'opera di strumenti di misura di varie grandezze fisiche; installazione dei vari strumenti nelle opere di derivazione, di accumulo, di regolazione e di distribuzione con possibilita' sia di registrazione in sito, sia di teletrasmissione dei dati ad un centro di gestione e controllo locale (CCP); la creazione di quattordici centri locali (CCP) in grado di gestire, elaborare, archiviare e trasferire i dati, attraverso l'esistente rete regionale di trasmissione dati al Network Operating Center (NOC); la realizzazione del sopra citato NOC, costituito da una rete di elaboratori, da apparati di rete, da periferiche e da software di gestione e controllo dell'intero sistema; lo svolgimento di un corso di formazione del personale che gestira' il sistema; che trattandosi di interventi che non prevedono la realizzazione di nuovi manufatti e l'impegno di nuove aree, come specificato da nota 28 gennaio 2004 n. 8/8002 del Presidente della Regione Basilicata, per l'intervento in oggetto non e' necessario acquisire le valutazioni o pareri previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 190/2002 relativi a: compatibilita' ambientale; aspetti paesaggistici ed archeologici; localizzazione urbanistica; risoluzione di interferenze. Non risulta altresi' necessaria la procedura, dell'art. 4 dello stesso decreto, finalizzata all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilita'; che in data 20 dicembre 2002 e' stata definita l'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Basilicata che, nella sezione «Programma sistemi idrici», individua l'intervento in oggetto confermandone la connotazione strategica; che la Regione Basilicata - Dipartimento infrastrutture e mobilita', con parere n. 349 del 26 aprile 2004, ai sensi della legge n. 109/1994, ha espresso la conformita' del progetto definitivo in oggetto, approvandolo in linea tecnica ed economica con prescrizioni; sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore e' individuato nella Regione Basilicata; che, ai sensi della delibera CIPE n. 143/2002, al progetto in argomento e' stato assegnato il CUP G84E04000020001; che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni di cui all'allegato 1; che e' previsto che i lavori saranno oggetto di appalto integrato e le forniture saranno oggetto di appalto con offerta dei prezzi, con due distinti capitolati speciali di appalto, redatti con le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dal decreto legislativo n. 358/1992. Il tempo previsto per la realizzazione dell'intervento risulta di 1.185 giorni dalla data di efficacia della presente delibera; sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo dell'intervento proposto e' di Euro 59.514.725, comprensivo dell'IVA, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate; che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario; allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non evidenzia, per l'opera in argomento, un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione.
Delibera:
1. Approvazione progetto definitivo. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, e' approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita», per un importo di Euro 59.514.725, comprensivo di IVA. 1.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di Euro 59.514.725, sopra indicato, costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed e' inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale. 1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato n. 1, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Concessione contributo. 2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 viene assegnato alla Regione Basilicata un contributo massimo di Euro 59.514.725, comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue: Euro 36.100.000 a valere sulle disponibilita' relative al 2005; Euro 23.414.725 a valere sulle disponibilita' relative al 2006; 2.2 Il contributo definitivo verra' determinato, entro l'importo massimo indicato al punto; 2.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli esiti della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi. Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvedera' a trasmettere al suddetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a comunicare a questo Comitato l'entita' del contributo come sopra quantificato. Le economie realizzate, anche a seguito dei ribassi d'asta e, piu' in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi della delibera n. 21/2004, unitamente alle ulteriori risorse che provengano dalla riallocazione di cui all'art. 60 della legge n. 350/2003, verranno destinate da questo Comitato al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco A, con le modalita' indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera. 2.3 Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori, tenendo conto del tempo intercorso dalla presentazione della relazione dell'UVER citata in premessa, e' fissato in sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera. Entro quindici giorni, dalla data di aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatore procedera' alla consegna dei lavori. In caso di mancato rispetto di tali termini l'intervento s'intende definanziato. 2.4 Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sara' corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilita' di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalita': 20% quale anticipazione all'atto dell'affidamento dei lavori, punto 1.1.4 della citata delibera n. 21/2004; 25% su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato; 25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate; 25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate; 5% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. 3. Clausole finali. 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita» approvato con la presente delibera. 3.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori e delle forniture, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1, nonche' sul rispetto delle altre indicazioni nello stesso contenute. 3.3 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, i bandi di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovranno contenere una clausola che, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera. 3.5 Eventuali ritardi e criticita' nella realizzazione dell'opera saranno evidenziati' nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al Comitato tecnico per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004. 3.6 Il CUP G84E04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame. Roma, 20 dicembre 2004 Il Presidente delegato Siniscalco
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 106 |
| Allegato 1
SCHEMI IDRICI REGIONE BASILICATA - CONTURIZZAZIONE UTENZE CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE E MISURAZIONE DELL'ACQUA FORNITA PROGETTO DEFINITIVO. Prescrizioni:
1) In fase di progetto esecutivo sara' prevista l'implementazione del sistema di monitoraggio per la traversa di Trivigno, vista l'importanza strategica che tale nodo svolge sia nello schema idrico Basento-Bradano che nell'intero sistema regionale. 2) Riguardo la modalita' di alimentazione elettrica del sistema di telemisura, l'amministrazione appaltante prendera' in considerazione eventuali proposte varianti al progetto, precisando nel capitolato i requisiti minimi da rispettare ed indicando esplicita ammissibilita' nel bando di gara, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157. 3) Per l'accesso ai dati di monitoraggio, prevedere in fase di esecuzione e nel successivo esercizio, apposite stipule di specifici «protocolli di funzionamento e di accesso» con i singoli Enti gestori interessati per l'autorizzazione all'uso dei medesimi dati e, nel contempo, di inibirne l'uso ai soggetti estranei. |
| Allegato 2
SCHEMI IDRICI REGIONE BASILICATA - CONTURIZZAZIONE UTENZE CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE E MISURAZIONE DELL'ACQUA FORNITA PROGETTO DEFINITIVO.
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti direttoriali interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004 L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub- appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche, di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto; b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria. |
|
|
|