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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 |  | Legge  n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici   regione   Basilicata   -   conturizzazione   utenze  civili, industriali,  agricole  e  misurazione  dell'acqua fornita - progetto definitivo. (Deliberazione n. 110/04). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo», che all'art.  1,  ha stabilito che le inrastrutture pubbliche e private e gli  insediamenti  strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto  2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001, autorizza  limiti  d'impegno  quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002  n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto  legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazioni per pubblica utilita', nella  stesura  conseguente  alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
 Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che,   agli   articoli 60  e  61,  istituisce,  presso  il  Ministero dell'economia  e  delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 il comma 128 che rifinanzia il FAS;
 il  comma  130  che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge  n.  289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per  le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico  del  Mezzogiorno,  tramite  lo  spostamento  di risorse da interventi  con  capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce  di  dare  priorita'  nel 2004 agli interventi nei settori relativi   a   sicurezza,   trasporti,   ricerca,   acqua  e  rischio idrogeologico;
 i  commi  134  e  seguenti,  ai  sensi dei quali, la richiesta di assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata  da  un'analisi  costi-benefici  e  da  un piano economico- finanziario  redatto  secondo  lo  schema  tipo  approvato  da questo Comitato;
 Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato  art.  1  della  legge  n. 443/2001, ha approvato il primo programma   delle  infrastrutture  strategiche,  che  all'allegato  3 include,  nell'ambito  degli  interventi per l'emergenza idrica nella Regione   Basilicata  la  «Conturizzazione  completa  utenze  civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita»;
 Viste  le  delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con  le  quali  questo  Comitato,  ai  sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione  del  CUP  ed  ha  stabilito  che  il  CUP deve essere riportato  su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti  d'investimento  pubblico,  e  deve  essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004),  con  la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le   aree  sottoutilizzate  recate  dalla  legge  n.  350/2003  (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge  30 luglio  2004,  n.  191)  riservando,  al  punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture  strategiche  e,  al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla «sicurezza», di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004),  con  la  quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialita' - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art.  13  della  legge  n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento  -  secondo  l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi  nell'allegato  elenco  «A»  e  prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato stesso  con  delibere  adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano, tra l'altro, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonche' tempi e modalita' di erogazioni;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  Costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa,  anche,  essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerarsi  inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
 Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota  17 giugno  2004, n. 382, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione   istruttoria   sulla   «Conturizzazione   utenze   civili, industriali,  agricole  e misurazione dell'acqua fornita», proponendo l'approvazione  in  linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con  prescrizioni,  e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilita' dei Fondi per le aree sottoutilizzate;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'intesa generale  quadro  tra  Governo  e Regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;
 Considerato  che  l'opera  di  cui sopra e' riportata al n. 7 della graduatoria di cui al citato allegato «A» della delibera n. 21/2004;
 Ritenuto  che  la data per la cantierizzazione dell'opera, indicata nella  relazione  sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione  effettuata  dall'Unita' di verifica degli investimenti pubblici  (UVER)  del  Ministero dell'economia e delle finanze con la collaborazione    dei   competenti   uffici   del   Ministero   delle infrastrutture  e  dei trasporti, deve essere aggiornata in relazione ai  tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che, per  il  «profilo  della  spesa»  prevista per gli anni 2004-2005, e' opportuno  far  riferimento  al  dato  cumulato  riportato nel citato allegato «A»;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Prende atto
 
 delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ed in particolare, sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che   l'intervento   in  esame  consiste  nella  realizzazione  del monitoraggio   attraverso   la   misurazione,   tramite  telelettura, dell'approvvigionamento  primario  piu'  misurazione  di circa 40.000 utenze,   atte   a  rappresentare  lo  stato  della  distribuzione  e dell'utilizzo  dell'acqua per usi potabili, irrigui ed industriali al fine di ottimizzare l'adozione di provvedimenti gestionali;
 che   le   caratteristiche   tecniche  delle  principali  opere  da realizzare sono in sintesi le seguenti:
 fornitura  e  trasporto  a pie' d'opera di strumenti di misura di varie grandezze fisiche;
 installazione  dei  vari strumenti nelle opere di derivazione, di accumulo,  di  regolazione e di distribuzione con possibilita' sia di registrazione  in sito, sia di teletrasmissione dei dati ad un centro di gestione e controllo locale (CCP);
 la  creazione  di  quattordici  centri  locali  (CCP) in grado di gestire,  elaborare,  archiviare  e  trasferire  i  dati,  attraverso l'esistente  rete regionale di trasmissione dati al Network Operating Center (NOC);
 la  realizzazione del sopra citato NOC, costituito da una rete di elaboratori,  da  apparati  di  rete, da periferiche e da software di gestione e controllo dell'intero sistema;
 lo  svolgimento  di  un  corso  di  formazione  del personale che gestira' il sistema;
 che trattandosi di interventi che non prevedono la realizzazione di nuovi  manufatti  e l'impegno di nuove aree, come specificato da nota 28 gennaio  2004  n.  8/8002 del Presidente della Regione Basilicata, per   l'intervento   in   oggetto  non  e'  necessario  acquisire  le valutazioni  o  pareri  previsti  dagli  artt.  3  e  4  del  decreto legislativo n. 190/2002 relativi a:
 compatibilita' ambientale;
 aspetti paesaggistici ed archeologici;
 localizzazione urbanistica;
 risoluzione di interferenze.
 Non  risulta  altresi'  necessaria  la procedura, dell'art. 4 dello stesso  decreto,  finalizzata  all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilita';
 che  in data 20 dicembre 2002 e' stata definita l'Intesa generale quadro  tra  il  Governo  e  la Regione Basilicata che, nella sezione «Programma   sistemi   idrici»,  individua  l'intervento  in  oggetto confermandone la connotazione strategica;
 che   la  Regione  Basilicata  -  Dipartimento  infrastrutture  e mobilita', con parere n. 349 del 26 aprile 2004, ai sensi della legge n.  109/1994,  ha  espresso la conformita' del progetto definitivo in oggetto, approvandolo in linea tecnica ed economica con prescrizioni;
 sotto l'aspetto attuativo:
 che  il  soggetto  aggiudicatore  e'  individuato  nella  Regione Basilicata;
 che,  ai  sensi  della  delibera CIPE n. 143/2002, al progetto in argomento e' stato assegnato il CUP G84E04000020001;
 che  sono  state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni di cui all'allegato 1;
 che e' previsto che i lavori saranno oggetto di appalto integrato e le forniture saranno oggetto di appalto con offerta dei prezzi, con due distinti capitolati speciali di appalto, redatti con le modalita' indicate  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dal  decreto  legislativo  n.  358/1992.  Il  tempo  previsto  per la realizzazione  dell'intervento  risulta di 1.185 giorni dalla data di efficacia della presente delibera;
 sotto l'aspetto finanziario:
 che  il  costo  complessivo  dell'intervento  proposto e' di Euro 59.514.725,    comprensivo   dell'IVA,   che   il   Ministero   delle infrastrutture  e dei trasporti propone a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate;
 che   la  scheda  di  sintesi  del  piano  economico-finanziario; allegata    alla    relazione   istruttoria   del   Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  non  evidenzia,  per  l'opera  in argomento,   un   «potenziale   ritorno  economico»  derivante  dalla gestione.
 
 Delibera:
 
 1. Approvazione progetto definitivo.
 1.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto  legislativo  n.  190/2002, e' approvato, con le prescrizioni proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il progetto  definitivo  «Conturizzazione  utenze  civili,  industriali, agricole  e  misurazione  dell'acqua fornita», per un importo di Euro 59.514.725, comprensivo di IVA.
 1.2  Ai  sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n.   190/2002,   l'importo   di   Euro  59.514.725,  sopra  indicato, costituisce  il  limite  di spesa dell'intervento da realizzare ed e' inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.
 1.3  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui e' condizionata l'approvazione  del  progetto, sono riportate nell'allegato n. 1, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Concessione contributo.
 2.1  Per  la  realizzazione  dell'opera  di  cui al punto 1.1 viene assegnato  alla  Regione  Basilicata  un  contributo  massimo di Euro 59.514.725,  comprensivo  di  IVA,  a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:
 Euro 36.100.000 a valere sulle disponibilita' relative al 2005;
 Euro 23.414.725 a valere sulle disponibilita' relative al 2006;
 2.2  Il  contributo  definitivo verra' determinato, entro l'importo massimo indicato al punto;
 2.1,   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in relazione  agli  esiti  della  gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi. Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvedera' a trasmettere  al  suddetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di  aggiudicazione  definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico: il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti provvedera' a comunicare  a  questo  Comitato  l'entita'  del contributo come sopra quantificato.
 Le  economie realizzate, anche a seguito dei ribassi d'asta e, piu' in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi della  delibera  n.  21/2004,  unitamente  alle ulteriori risorse che provengano  dalla  riallocazione  di  cui  all'art. 60 della legge n. 350/2003,  verranno  destinate da questo Comitato al finanziamento di altri  interventi  inclusi  nel  citato  elenco  A,  con le modalita' indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera.
 2.3  Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori, tenendo   conto   del  tempo  intercorso  dalla  presentazione  della relazione  dell'UVER citata in premessa, e' fissato in sei mesi dalla data  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della presente delibera.   Entro  quindici  giorni,  dalla  data  di  aggiudicazione definitiva,  il  soggetto  aggiudicatore procedera' alla consegna dei lavori.  In  caso  di  mancato  rispetto di tali termini l'intervento s'intende definanziato.
 2.4  Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sara' corrisposto al  soggetto  aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilita' di cassa   e  nei  limiti  degli  importi  annui  specificati  al  punto richiamato, secondo le seguenti modalita':
 20%  quale  anticipazione  all'atto  dell'affidamento dei lavori, punto 1.1.4 della citata delibera n. 21/2004;
 25%  su  dichiarazione  del  responsabile  unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;
 25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate;
 25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate;
 5%  su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. 3. Clausole finali.
 3.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti    attinenti   al   progetto   definitivo   dell'intervento «Conturizzazione  utenze  civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita» approvato con la presente delibera.
 3.2  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori  e  delle  forniture,  a  fornire  assicurazioni  al  predetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel progetto esecutivo, delle prescrizioni  riportate  nel  menzionato  allegato  n. 1, nonche' sul rispetto delle altre indicazioni nello stesso contenute.
 3.3  Il  medesimo  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 3.4  In  relazione  alle  linee guida esposte nella citata nota del coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza delle   grandi  opere,  i  bandi  di  gara  per  l'affidamento  della progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione dell'opera dovranno contenere una clausola che, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i dati relativi a tutti i sub-contratti,  stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990,   n.   55,   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ponga adempimenti  ulteriori  rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra  l'altro  - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti   degli   eventuali   sub-appaltatori   e   sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente   della   Repubblica   n.   252/1998,   nonche'  forme  di monitoraggio  durante  la  realizzazione degli stessi: i contenuti di detta  clausola  sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.
 3.5  Eventuali  ritardi e criticita' nella realizzazione dell'opera saranno evidenziati' nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle  informazioni  fornite  dalla  menzionata  Struttura tecnica di missione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al  Comitato  tecnico  per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004.
 3.6  Il  CUP G84E04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi  della  delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.
 Roma, 20 dicembre 2004
 Il Presidente delegato
 Siniscalco
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 106
 |  |  |  | Allegato 1 
 SCHEMI  IDRICI  REGIONE  BASILICATA  - CONTURIZZAZIONE UTENZE CIVILI, INDUSTRIALI,  AGRICOLE  E  MISURAZIONE  DELL'ACQUA  FORNITA  PROGETTO
 DEFINITIVO.
 Prescrizioni:
 
 1) In fase di progetto esecutivo sara' prevista l'implementazione del  sistema  di  monitoraggio  per  la  traversa  di Trivigno, vista l'importanza  strategica che tale nodo svolge sia nello schema idrico Basento-Bradano che nell'intero sistema regionale.
 2)  Riguardo  la modalita' di alimentazione elettrica del sistema di    telemisura,    l'amministrazione    appaltante   prendera'   in considerazione  eventuali  proposte  varianti al progetto, precisando nel   capitolato  i  requisiti  minimi  da  rispettare  ed  indicando esplicita ammissibilita' nel bando di gara, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.
 3)  Per  l'accesso  ai dati di monitoraggio, prevedere in fase di esecuzione  e nel successivo esercizio, apposite stipule di specifici «protocolli di funzionamento e di accesso» con i singoli Enti gestori interessati  per  l'autorizzazione  all'uso  dei medesimi dati e, nel contempo, di inibirne l'uso ai soggetti estranei.
 |  |  |  | Allegato 2 
 SCHEMI  IDRICI  REGIONE  BASILICATA  - CONTURIZZAZIONE UTENZE CIVILI, INDUSTRIALI,  AGRICOLE  E  MISURAZIONE  DELL'ACQUA  FORNITA  PROGETTO
 DEFINITIVO.
 
 Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di gara,  indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere di cui ai decreti direttoriali interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004
 L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di valore  precisati  al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'art. 18,  comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i sub-contratti.
 La  necessita'  di  analoga  estensione  delle verifiche preventive antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto  il  profilo  del  rischio di infiltrazione criminale, dei sub- appalti   e  dei  cottimi,  nonche'  di  talune  tipologie  esecutive attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
 Pertanto  nel  bando  di  gara  per  l'appalto dei lavori di cui al progetto  defintivo  approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati  relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:
 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra' prevedersi  che  per  i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma  1,  lettera  c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa  essere  rilasciata  previa esibizione del certificato camerale con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori  sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali  verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto,  ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle  verifiche  antimafia  per  gli acquisti di materiale di pronto reperimento   fino  all'importo  di  50  mila  euro  (fermo  restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
 2)  nel  caso  di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una penale,  a  titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
 3)   il   soggetto   aggiudicatore  valuti  le  cd.  informazioni supplementari  atipiche,  di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre  1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726,  e  successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 252/1998, vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 a) controllare    gli    assetti    societari   delle   imprese sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di comunicazione di cui si e' detto;
 b) assicurare,  anche  attraverso apposite sanzioni che possono arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
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