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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 5 luglio 2005 |  | Graduatorie  regionali  ordinarie  e  speciali di cui all'articolo 6, comma  3,  del  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni,  concernenti  le  iniziative  relative  alle domande di agevolazione  presentate  ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488, per il bando del 2003 del settore «commercio» - 20° bando di attuazione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese
 
 Visto  l'art.  1,  comma  2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici, amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
 Visto  l'art.  54,  comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che  estende  le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
 Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della  predetta  legge  n.  488/1992  che, in particolare, al punto 5 comma  4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  20 ottobre  1995,  n. 527, e le successive   modifiche   e   integrazioni,   di   seguito  denominato «regolamento»,  concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Visto,  in  particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto n. 527/1995  e  successive  modifiche  e integrazioni che attribuisce al Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative  ammissibili  alle  agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
 Vista  la  circolare  esplicativa del 25 gennaio 2001, n. 900047, sulle  modalita'  e  procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni   al  settore  «commercio»  e  successive  modifiche  ed integrazioni;
 Vista la delibera del CIPE del 9 maggio 2003, n. 21, con la quale e'  stata  fissata  la  ripartizione percentuale su base regionale da applicare  alle  risorse  destinate al finanziamento degli interventi agevolativi  previsti  dalla  legge  n.  488/1992,  per  il  triennio 2003-2005;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del 3 luglio  2003 che ha individuato le risorse complessive da assegnare ai  bandi  della legge n. 488/1992 per il 2003 pari a 1.764,4 milioni di euro, destinandone il 5% al settore «commercio»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del 24 luglio  2003  che  ha fissato i termini per l'indicazione da parte delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e Bolzano delle proposte    concernenti    la    formazione   delle   graduatorie   e contestualmente  ha  elaborato il piano di assegnazione delle risorse finanziarie   della   legge   n.  488/1992,  ripartito  per  regione, destinando,  al  bando  «commercio»  dell'anno 2003, 88,22 milioni di euro;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  60, comma 3, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  dell'art.  1, comma 234, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, occorre provvedere all'accantonamento delle risorse  relative  al  funzionamento  dell'Istituto per la Promozione Industriale  (IPI),  per  le  attivita' di assistenza connesse con la legge n. 488/1992, con riferimento alle annualita' 2004, 2005 e 2006, rispettivamente  per  complessivi  Euro 3.071.347,  Euro 4.250.000  e Euro 4.250.000,  e  che  pertanto  la  quota  di competenza del bando «commercio» e' pari a Euro 1.267.317;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del  20 luglio  1998  che, all'art. 6, autorizza il Ministero  ad  utilizzare  una  quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992,   al  netto  delle  risorse  necessarie  ad  assicurare  il cofinanziamento,   per   le  spese  di  funzionamento  connesse  alle attivita'   ed  agli  adempimenti  di  propria  competenza  necessari all'attuazione   degli   interventi   previsti  dalla  stessa  legge, corrispondenti,  per  quanto  di  competenza del bando «commercio», a Euro 87.937;
 Considerato  che,  sulla base di quanto precede, tenuto conto dei criteri  di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal CIPE   con   la   richiamata   delibera   del   9 maggio  2003,  sono complessivamente  assegnate, per il bando del settore «commercio» del 2003  per  la  formazione  delle  graduatorie  ordinarie  e di quelle speciali, le seguenti risorse finanziarie:
 
 ---->   Vedere tabelle a pag. 6  <----
 
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del 29 ottobre  2004  con  il  quale  sono  state  approvate  le proposte formulate  dalle  regioni  e  dalle  province autonome concernenti le priorita'  regionali  ed  i  relativi punteggi utili per l'indicatore regionale  validi  per  il  bando  del  settore «commercio» del 2003, nonche'  la  formazione  delle  graduatorie  speciali  e  le  risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:
 
 ---->   Vedere tabelle a pag. 6  <----
 
 Visti    i    decreti   ministeriali   del   25 giugno   2004   e dell'11 novembre  2004 con i quali sono stati rispettivamente fissati e  prorogati  il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande  di  agevolazione  di cui alla legge n. 488/1992 per il bando 2003 del settore «commercio»;
 Visto  il decreto 4 marzo 2005 con il quale e' stato prorogato il termine  per  la presentazione, da parte delle banche concessionarie, degli  accertamenti istruttori, relativi al bando 2003 per il settore «commercio» della legge n. 488/1992;
 Viste  le  comunicazioni  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze  relative alla decisione C(2004) 3344 - revisione della carta degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  Molise  - comportante l'applicazione  della  nuova  carta  87.3.c  a partire dal 1° gennaio 2005;
 Visti   gli  esiti  delle  risultanze  istruttorie  delle  banche concessionarie,  di  cui  all'art.  6,  comma  1  del  citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 
 Decreta:
 Art. 1.
 
 Le  graduatorie  regionali  speciali  e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti le iniziative di  cui  in  premessa  per  il  bando  del  2003  (20°)  del  settore «commercio»  ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del   decreto-legge   22 ottobre   1992,   n.  415,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/33 al presente decreto.
 Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati  contenuti nelle graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile nella  graduatoria  di pertinenza, si forniscono, nell'allegato 1, le opportune  note  esplicative e, nell'allegato 3, l'elenco di tutte le iniziative   ammissibili,   ordinate  per  numero  di  progetto,  con l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 |  |  |  | Art. 2. 
 I  decreti  di  concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla  citata  legge  n.  488/1992  vengono  adottati  in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla  prima,  fino  all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle  premesse  tenendo  conto  della riserva di fondi a favore delle piccole  e  medie imprese, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo. Con  successivi  decreti,  si  provvedera' ad impegnare i conseguenti oneri  a  carico  del  cap. 7420, piano di gestione 26 dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero delle attivita' produttive, a favore delle singole banche concessionarie.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Per  le  iniziative  escluse  dalle  agevolazioni, con successivi provvedimenti    sono   individualmente   comunicati   alle   imprese interessate  gli  specifici  motivi dell'esclusione totale o parziale dalle  agevolazioni  e  dalla  data  di  ricezione  del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali   provvedimenti  individuali  non  saranno  inviati  per  quelle iniziative  escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle   banche   concessionarie   alle  imprese  interessate  e,  per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 5, comma 4 del regolamento, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 luglio 2005
 Il direttore generale: Pasca di Magliano
 |  |  |  | Allegato 1 ---->   Vedere allegato da pag. 8 a pag. 10  <----
 |  |  |  | Allegato 2 ---->   Vedere allegato da pag. 11 a pag. 104  <----
 |  |  |  | Allegato 3 ---->   Vedere allegato da pag. 105 a pag. 127  <----
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