| 
| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | COMUNICATO |  | Approvazione  del  regolamento elettorale e calendario delle elezioni degli  organi  nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce Rossa Italiana. |  | 
 |  |  |  | Con  ordinanza commissariale n. 433/05 del 2 agosto 2005 e' stato approvato  il  nuovo  regolamento  elettorale  di  cui  all'art.  48, comma 3,  lettera  g),  dcl  nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6 maggio  2005,  n.  97,  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale  n.  131  dell'8 giugno  2005;  le  elezioni  degli  organi statutari  sono  invece  state indette con ordinanza commissariale n. 369/2005 del 6 luglio 2005. Sono  titolari  di  elettorato  attivo  (elettori)  i soci attivi iscritti  alla  C.R.I.  da  almeno  ventiquattro  mesi  alla  data di indizione  delle  elezioni,  che  abbiano  versato  la  quota sociale relativa  agli  stessi  anni;  sono  titolari  di  elettorato passivo (eletti)  i  soci  attivi iscritti alla C.R.I. da almeno ventiquattro mesi  alla  data  di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota   sociale   relativa  agli  stessi  anni;  sono  pero'  esclusi dall'elettorato  passivo  tutti  i  soci che non abbiano raggiunto la maggiore eta'.
 Le  elezioni, indette con ordinanza commissariale n. 369/2005 del 6 luglio 2005, rispetteranno il seguente calendario:
 10/11 settembre 2005:
 comitati  locali:  elezioni  del  presidente  e del consiglio direttivo  locale  e  dei  delegati sia all'assemblea provinciale che all'assemblea regionale;
 8/9 ottobre 2005:
 comitati provinciali: elezioni del presidente e del consiglio direttivo provinciale;
 12/13 novembre 2005:
 comitati  regionali:  elezioni del presidente e del consiglio direttivo regionale e dei delegati all'assemblea nazionale;
 10/1l dicembre 2005:
 elezioni  del  presidente nazionale e dcl consiglio direttivo nazionale.
 Il  socio  attivo  escluso  dai  relativi  elenchi  dei  titolari dell'elettorato  attivo  e passivo, puo' proporre ricorso all'Ufficio elettorale  locale  entro cinque giorni dall'affissione degli elenchi all'albo  dell'unita' di appartenenza; ogni altro ricorso deve essere proposto  entro  il  giorno  successivo  all'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'unita', all'Ufficio elettorale regionale che decide  in  via  definitiva nei successivi tre giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.
 Il   testo   integrale   del   citato  regolamento  elettorale  e dell'ordinanza   commissariale   di   approvazione  dello  stesso  e' disponibile sul sito della Croce Rossa Italiana: http:// www.cri.it
 |  |  |  |  |