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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 13 luglio 2005 |  | Disciplina  delle modalita' e dei tempi per l'assunzione del concreto esercizio,  da parte dell'Enac, delle funzioni di autorita' nazionale di  vigilanza  e  per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarita'  dei  diritti  tariffari,  gia'  di  pertinenza dell'ENAV S.p.A.,  corrispondenti  ai  costi  delle  attivita' di regolazione e certificazione da trasferire all'E.N.A.C. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  4,  comma  2, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall'art. 1, legge 9 novembre  2004,  n.  265,  che  assicura  l'invarianza  della spesa rispetto  al sistema tariffario attualmente in vigore, corrispondente ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione del servizio del traffico aereo;
 Visto  l'art  2,  comma  5, lettere a) e b), della legge 9 novembre 2004,  n.  265, che disciplina l'esercizio della delega attribuita al Governo  con  la  legge  9 novembre  2004,  n.  265, in materia della individuazione delle diverse responsabilita' e competenze, cosi' come specificate  nei  regolamenti  CEE  n.  549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004,   e   in   materia  di  recepimento  delle  norme  tecniche internazionali;
 Vista  la legge 21 dicembre 1996, n. 665, di trasformazione in ente di  diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo  per il traffico aereo generale, come successivamente modificata dal   decreto-legge   8 settembre   2004,   n.   237  (d'ora  in  poi decreto-legge), convertito in legge il 9 novembre 2004, n. 265 (d'ora in poi legge);
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che istituisce l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
 Visto  il  decreto  legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante norme per   la   revisione   della   parte  aeronautica  del  codice  della navigazione;
 Visti  gli allegati tecnici della Convenzione sull'aviazione civile firmata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, allegati 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14,  15  che  stabiliscono i principi fondamentali in materia tecnica aeronautica  rispetto  alle  discipline di cui e' oggetto il presente decreto;
 Visto  il  regolamento  CE  n.  549/2004  che stabilisce i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo;
 Visto il regolamento CE n. 550/2004 che stabilisce i principi sulla fornitura  dei servizi del traffico aereo nell'ambito del Cielo unico europeo;
 Visto  il  regolamento CE n. 551/2004 che stabilisce i principi per l'organizzazione  e  l'uso  dello  spazio aereo nell'ambito del Cielo unico europeo;
 Visto il regolamento CE n. 552/2004 che stabilisce i principi sulla interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - Serie generale - n. 132 del 9 giugno  2005, con il quale al Sottosegretario di Stato, on.le Mario Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di vice Ministro presso il Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  seguito  del conferimento  allo  stesso  di funzioni speciali a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, art. 4, del decreto-legge  n. 237 dell'8 settembre 2004, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  2004,  n.  265, il presente decreto  disciplina  le  modalita'  e  i  tempi  per l'assunzione del concreto   esercizio,  da  parte  dell'E.N.A.C.,  delle  funzioni  di autorita' nazionale di vigilanza, e per il trasferimento in capo allo stesso   Ente  della  titolarita'  dei  diritti  tariffari,  gia'  di pertinenza di ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione da trasferire all'E.N.A.C.
 |  |  |  | Art. 2. Regolamentazione tecnica
 
 1.  L'E.N.A.C.,  in  conformita'  alle  leggi  vigenti,  recepisce, attraverso   appositi   regolamenti,   le   parti  applicabili  delle prescrizioni   di   cui   agli  allegati  tecnici  della  Convenzione sull'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 - allegati 1,  2,  3, 4, 10, 11, 14 e 15. L'E.N.A.C., inoltre, adegua la propria regolamentazione    al    quadro   normativo   comunitario   relativo all'iniziativa   denominata  «Cielo  unico  europeo»  ed  alle  parti applicabili delle norme tecniche ESARR (Eurocontrol Safety Regulatory Requirement), dandone conseguente attuazione.
 2.  Nell'ambito  delle attivita' di cui al comma 1, ed ai sensi del comma  2  dell'art.  1,  del  decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, l'E.N.A.C.  adotta,  entro  il  31 marzo  2006, un regolamento per la certificazione   delle  organizzazioni  che  effettuano  radiomisure, nonche'  un regolamento per le attivita' di manutenzione connesse con i servizi di navigazione aerea, dandone conseguente attuazione.
 3.  L'E.N.A.C. adotta la regolamentazione tecnica di cui ai commi 2 e 3, sentiti l'Aeronautica militare italiana ed ENAV S.p.A.
 |  |  |  | Art. 3. Attivita' di certificazione, vigilanza e controllo
 
 1. In attuazione dei regolamenti di cui all'art. 2 e nei termini di applicazione  in  essi  riportati,  l'E.N.A.C.  provvede  a  tutte le attivita'  di  certificazione,  vigilanza  e  controllo  necessarie a verificare  l'effettiva  rispondenza  agli  standard  applicabili. In particolare l'ENAC:
 1)  provvede  al rilascio delle certificazioni e delle licenze ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai controllori di traffico aereo,  alle  organizzazioni  di  addestramento  dei  controllori  di traffico  aereo,  alle  organizzazioni  che effettuano radiomisure ed alla  sorveglianza  sugli  standard degli apparati di assistenza alla navigazione aerea;
 2)  effettua  l'attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  delle organizzazioni,  del personale e delle attrezzature di cui al comma 1 del  presente  articolo.  I  procedimenti  di  vigilanza  e controllo comprendono  tutte  le attivita' volte alla verifica del mantenimento nel  tempo  degli  standard  necessari  alla  certificazione  ed alla verifica dell'effettiva implementazione delle norme applicabili;
 3)  nell'esplicazione delle attivita' di cui al presente articolo formula  eventuali  rilievi  relativi  a  non conformita' rilevate, e verifica l'attuazione delle conseguenti azioni correttive.
 |  |  |  | Art. 4. Rapporto trimestrale
 
 L'E.N.A.C.  sottopone,  con cadenza trimestrale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un rapporto sullo stato di avanzamento del  processo  di regolamentazione di cui all'art. 2 e dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 3.
 |  |  |  | Art. 5. Trasferimento dei diritti tariffari
 
 Con  separato provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237,  sono  determinati  gli  importi  corrispondenti  ai costi delle attivita'  di  regolazione  e  certificazione  inerenti alle funzioni trasferite  e concretamente esercitate dall'E.N.A.C. Il trasferimento dei  diritti  tariffari  da  ENAV  ad  E.N.A.C.  avverra' con cadenza annuale.
 |  |  |  | Art. 6. Entrata in vigore
 
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 luglio 2005
 Il vice Ministro: Tassone
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