Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2005, n. 111
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2005), convertito, senza modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali», corredato delle relative note.

Avvertenze:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale (( Enduring Freedom )) e alle missioni (( Active Endeavour e Resolute Behaviour )) a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale (( International Security Assistance Force-ISAF, )) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate: (( a) Over the Horizon Force in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania. ))

4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione (( Integrated Police Unit-IPU. ))
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale (( Temporary International Presence in Hebron )) (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale (( United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea )) (UNMEE), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.



Riferimenti normativi:

- La legge 21 marzo 2005, n. 39, recante «Disposizioni
per la partecipazione italiana a missioni internazionali»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 67 del 22 marzo 2005. Si riporta il testo degli
articoli 1 e 2:
«Art. 1 (Partecipazione di personale militare a
missioni internazionali). - 1. E' differito al 30 giugno
2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge
30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla
missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni
Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'art. 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale
International Security Assistance Force-ISAF. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.
3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alle seguenti missioni
internazionali:
a) Over the Horizon Force in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO
Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e
Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata,
per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva
degli oneri relativi alla partecipazione di personale
appartenente al corpo militare dell'Associazione dei
cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta,
speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.
6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'art. 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale
Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.
7. E differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale
United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.
8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso
per il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.».
«Art. 2 (Operazione militare dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina). - 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le
finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.».



 
Art. 2.
Missione ONU in Sudan

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata (( United Nation Mission in Sudan, )) di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005.
 
Art. 3.
Missione UE nella Repubblica democratica del Congo

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata (( EUPOL Kinshasa, )) di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.
 
Art. 4.
Consiglieri diplomatici

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 51.016 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 41.937 per l'invio in Kosovo di un funzionario diplomatico per 1'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 12.192 per l'invio in Bosnia-Erzegovina di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 4.
 
Art. 5.
Missione ISAF in Afghanistan

1. Nell'ambito della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, il comandante del contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 2.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000.
2. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza afghane presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. Per l'invio dei materiali in Afghanistan e' autorizzata la spesa di euro 105.000.
 
Art. 6.
Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.849.123 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.



Riferimenti normativi:

- Per il decreto-legge n. 451/2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 15/2002, v. riferimenti
normativi all'art. 13. Si riporta il testo dell'art. 11:
«Art. 11. (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E'
autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo
2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia
di fanteria rumena da inserire nel contingente militare
italiano impiegato nella missione internazionale di pace in
Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».



 
Art. 7. Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni
internazionali

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione (( United Nations Mission in Kosovo )) (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 646.968 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 166.693 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL (( Proxima, )) di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.



Riferimenti normativi:

- Per la legge n. 39/2005 v. riferimenti normativi
all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 5:
«Art. 5 (Partecipazione di personale delle Forze di
polizia a missioni internazionali). - 1. E' differito al
30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 2, comma 1,
della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla
partecipazione del personale della Polizia di Stato alla
missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.
2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.
3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'art. 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione di personale della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa
di euro 1.739.398.
4. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione di personale della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.».



 
Art. 8.
Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 875.



Riferimenti normativi:

- Per il decreto-legge n. 451/2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 15/2002, v. riferimenti
normativi all'art. 13.



 
Art. 9.
Indennita' di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 2 e 7, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, commi 5 e 8, 3 e 7, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 4 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 4, comma 1, l'indennita' e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.



Riferimenti normativi:

- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento
economico del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso
Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il
testo dell'art. 3:
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita' speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361.».



 
Art. 10.
Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.



Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo, come modificate dalla
legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di
appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo prevedono, tra 1'altro, gli
obblighi da assolvere ai fini della valutazione per
l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
servizio permanente.



 
Art. 11.
Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 2, 3 e 7, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.



Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione
di personale militare all'operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si
riporta il testo dell'art. 9:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si
applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice
penale militare di guerra sulla procedura penale militare
di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti
l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute
nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare,
approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace, e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo
comma, del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di
militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto
dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.
138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di
guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che
l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene
comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale
pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga,
con la partecipazione necessaria del difensore, nelle
successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al
difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da
parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze belliche od
operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio
da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
codice di procedura penale, e all'udienza di convalida
davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza
mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo,
realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra
l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si
svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea
custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
detto e senza aggravio di spese processuali per la copia
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato
possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e'
presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o
fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle
operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».



 
Art. 12.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.



Riferimenti normativi:

- Per il decreto-legge n. 451/2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 15/2002, v. riferimenti
normativi all'art. 13.



 
Art. 13.
Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.



Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga
della partecipazione italiana a operazioni militari
internazionali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il
testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1
e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le
esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di
ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
«Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
adottare un programma straordinario di cooperazione tra le
Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad
assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di
cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi
dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita'
di criminalita' organizzata operante in tale area e nel
controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso
il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un
ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri
e del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' a sviluppare
rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di
polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. (Omissis).
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e
di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per
l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni
ed in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria estera percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto
1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal
Ministero dell'interno.
6. (Omissis).
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al
Parlamento una relazione sulla realizzazione degli
obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia
degli interventi effettuati.».



 
Art. 14.
Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.



Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
recante «Proroga della partecipazione italiana a operazioni
internazionali.
Disposizioni in favore delle vittime militari e civili
di attentati terroristici all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 18 marzo
2004. Si riporta il testo dell'art. 13-ter:
«Art. 13-ter (Attivita' di ricerca scientifica ai fini
di prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di
euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno
studio epidemiologico di tipo prospettico seriale
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di
altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
biologici di militari impiegati nelle operazioni
internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
espositive idonee a costituire fattore di rischio per la
salute.».



 
Art. 15.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 346.315.735 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004. Si riporta il testo
dell'art.1, comma 233:
«233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva
di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse
viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari.».



 
Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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