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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2005, n. 111 |  | Ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2005), convertito,  senza  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (in   questa   stessa   Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 4),  recante: «Disposizioni  urgenti  per  la  partecipazione  italiana  a missioni internazionali», corredato delle relative note. |  | 
 |  |  |  | Avvertenze: 
 Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
 Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 Art. 1.
 Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 16.235.103  per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione  internazionale (( Enduring Freedom )) e alle missioni ((  Active Endeavour e Resolute Behaviour )) a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione  internazionale  ((  International Security Assistance Force-ISAF,  ))  di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 126.285.892   per   la  proroga  della  partecipazione  di  personale militare,  compreso  il  personale  appartenente  al  corpo  militare dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di  Malta,  speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali,  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate: ((    a) Over the Horizon Force in Bosnia;
 b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
 c) Joint  Guardian  in  Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
 d) United   Nations   Mission   in   Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
 e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania. ))
 4.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 36.332.846  per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione  dell'Unione  europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,  di  cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione (( Integrated Police Unit-IPU. ))
 5.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 614.078  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex  Jugoslavia-EUMM,  di  cui  all'articolo  1,  comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 6.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 588.866  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla  missione  internazionale (( Temporary International Presence in Hebron  ))  (TIPH  2),  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 7.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 1.747.501  per  la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione internazionale (( United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea  ))  (UNMEE),  di  cui  all'articolo  1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 8.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 344.870  per la proroga della partecipazione di personale militare al processo  di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  La legge 21 marzo 2005, n. 39, recante «Disposizioni
 per  la partecipazione italiana a missioni internazionali»,
 e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
 n.  67  del  22 marzo  2005.  Si  riporta  il  testo  degli
 articoli 1 e 2:
 «Art.   1   (Partecipazione  di  personale  militare  a
 missioni  internazionali).  -  1. E' differito al 30 giugno
 2005  il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge
 30 luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione alla
 missione  internazionale  Enduring  Freedom e alle missioni
 Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per
 le  finalita'  di cui al presente comma e' autorizzata, per
 l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
 2.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
 dall'art.  1,  comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
 relativo  alla  partecipazione alla missione internazionale
 International   Security   Assistance  Force-ISAF.  Per  le
 finalita'  di  cui  al  presente  comma e' autorizzata, per
 l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.
 3.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
 dall'art.  1,  comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
 relativo   alla   partecipazione   alle  seguenti  missioni
 internazionali:
 a) Over the Horizon Force in Bosnia;
 b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
 c) Joint   Guardian   in   Kosovo   e  Fyrom  e  NATO
 Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
 d) United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e
 Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
 e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
 Albania.
 4.  Per  le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata,
 per  l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva
 degli  oneri  relativi  alla  partecipazione  di  personale
 appartenente   al   corpo  militare  dell'Associazione  dei
 cavalieri  italiani  del  Sovrano Militare Ordine di Malta,
 speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
 5.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
 dall'art.  1,  comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
 relativo  alla partecipazione alla missione di monitoraggio
 dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
 Per  le  finalita' di cui al presente comma e' autorizzata,
 per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.
 6.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
 dall'art.  1,  comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
 relativo  alla  partecipazione alla missione internazionale
 Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le
 finalita'  di  cui  al  presente  comma e' autorizzata, per
 l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.
 7.  E  differito  al 30 giugno 2005 il termine previsto
 dall'art.  1,  comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
 relativo  alla  partecipazione alla missione internazionale
 United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per
 le  finalita'  di cui al presente comma e' autorizzata, per
 l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.
 8.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
 dall'art.  1,  comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
 relativo  alla  partecipazione ai processi di pace in corso
 per  il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e'
 autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.».
 «Art.  2  (Operazione  militare  dell'Unione europea in
 Bosnia-Erzegovina).  - 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno
 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione
 europea  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata  ALTHEA. Per le
 finalita'  di  cui al presente articolo e' autorizzata, per
 l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Missione ONU in Sudan
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 15.801.814  per la partecipazione di personale militare alla missione denominata  ((  United  Nation  Mission  in  Sudan,  ))  di  cui alla risoluzione  n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 3. Missione UE nella Repubblica democratica del Congo
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 116.149  per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata (( EUPOL Kinshasa, ))  di  cui  all'azione  comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.
 |  |  |  | Art. 4. Consiglieri diplomatici
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 51.016  per  l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 2.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 41.937  per  l'invio  in  Kosovo  di  un  funzionario diplomatico per 1'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 12.192 per l'invio in Bosnia-Erzegovina di un funzionario diplomatico per  l'espletamento  dell'incarico  di  consigliere  diplomatico  del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 4.
 |  |  |  | Art. 5. Missione ISAF in Afghanistan
 
 1. Nell'ambito della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, il  comandante  del  contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita'  e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti  e  lavori  da  eseguire  in  economia  anche in deroga alle disposizioni  di  contabilita'  generale  dello Stato, per impegni di spesa   unitari  non  superiori  a  euro  250.000,  entro  il  limite complessivo  di  euro  2.000.000,  al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi  essenziali.  Per  le  finalita'  di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000.
 2.  Il  Ministero  della difesa e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2005,  a  cedere,  a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza afghane presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  escluso  il  materiale d'armamento.  Per l'invio dei materiali in Afghanistan e' autorizzata la spesa di euro 105.000.
 |  |  |  | Art. 6. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 1.849.123  per  il  sostegno  logistico  della  compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Per  il  decreto-legge  n.  451/2001, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  n.  15/2002,  v.  riferimenti
 normativi all'art. 13. Si riporta il testo dell'art. 11:
 «Art.  11.  (Compagnia  di  fanteria  rumena).  - 1. E'
 autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo
 2002,  la  spesa per il sostegno logistico di una compagnia
 di  fanteria  rumena  da  inserire nel contingente militare
 italiano impiegato nella missione internazionale di pace in
 Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Partecipazione  di  personale  delle  Forze  di  polizia  a  missioni internazionali
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 692.907  per  la  proroga  della  partecipazione  del personale della Polizia di Stato alla missione (( United Nations Mission in Kosovo )) (UNMIK),  di  cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 4.319.622 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 646.968  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia  di  Stato  e  dell'Arma  dei  carabinieri  alla  missione in Bosnia-Erzegovina  denominata  EUPM,  di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 4.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 166.693  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione  europea in Macedonia, denominata EUPOL (( Proxima, )) di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Per  la  legge  n.  39/2005  v. riferimenti normativi
 all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 5:
 «Art.  5  (Partecipazione  di  personale delle Forze di
 polizia  a  missioni  internazionali). - 1. E' differito al
 30 giugno  2005  il  termine previsto dall'art. 2, comma 1,
 della   legge   30 luglio   2004,  n.  208,  relativo  alla
 partecipazione  del  personale  della Polizia di Stato alla
 missione  United  Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le
 finalita'  di  cui  al  presente  comma e' autorizzata, per
 l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.
 2.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
 dall'art.  2,  comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
 relativo  allo  sviluppo di programmi di cooperazione delle
 Forze  di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
 balcanica.  Per  le  finalita'  di cui al presente comma e'
 autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.
 3.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
 dall'art.  2,  comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
 relativo  alla partecipazione di personale della Polizia di
 Stato   e   dell'Arma  dei  carabinieri  alla  missione  in
 Bosnia-Erzegovina  denominata EUPM. Per le finalita' di cui
 al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa
 di euro 1.739.398.
 4.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
 dall'art.  2,  comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
 relativo  alla partecipazione di personale della Polizia di
 Stato  e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia
 dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima.
 Per  le  finalita' di cui al presente comma e' autorizzata,
 per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Trattamento assicurativo
 
 1.  Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur  nell'ambito  della  missione  di  monitoraggio del cessate il fuoco  dell'Unione Africana e' attribuito il trattamento assicurativo previsto  dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per  la  finalita'  di  cui  al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 875.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Per  il  decreto-legge  n.  451/2001, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  n.  15/2002,  v.  riferimenti
 normativi all'art. 13.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Indennita' di missione
 
 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al  personale  appartenente  ai  contingenti  di cui agli articoli 1, commi  1, 2, 3, 4, 6 e 7, 2 e 7, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata  del  periodo,  in  aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita' di missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti    agli    interessati   direttamente   dagli   organismi internazionali.
 2.  La  misura  dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,  nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza  presso  la  sede  diplomatica  di Kabul in Afghanistan, e' calcolata   sul   trattamento   economico   all'estero  previsto  con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 3.  L'indennita'  di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa  alle  missioni di cui agli articoli 1, commi 5 e 8, 3 e 7, commi  3  e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se  il  personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi  titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 4.  L'indennita'  di  cui  al  comma 1 e' corrisposta ai funzionari diplomatici  di  cui  all'articolo 4 nella misura intera incrementata del   trenta  per  cento.  Per  il  funzionario  diplomatico  di  cui all'articolo  4,  comma  1, l'indennita' e' calcolata sul trattamento economico  all'estero  previsto  con  riferimento  ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 5.  Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 7, comma  2,  si  applica  il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della   medesima   legge,   nella  misura  del  cinquanta  per  cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, recante
 «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
 incaricato  di  missione  all'estero»,  e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
 - La  legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento
 economico  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina  e
 dell'Aeronautica  destinato  isolatamente all'estero presso
 Delegazioni  o  Rappresentanze militari ovvero presso enti,
 comandi  od  organismi internazionali», e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il
 testo dell'art. 3:
 «Art.  3.  - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
 attribuita,  qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
 non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
 condizioni   di   servizio,   una  indennita'  speciale  da
 stabilirsi   nella  stessa  valuta  dall'assegno  di  lungo
 servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
 
 1.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre  1997,  n.  490,  e  5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,
 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
 dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
 comma   97,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662»  e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  17  del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
 allegate  al  decreto  legislativo,  come  modificate dalla
 legge  2 dicembre  2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
 2004,  prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
 fini  della  valutazione  per  l'avanzamento  nel  ruolo di
 appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
 -  Il  decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
 dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
 a  norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»,
 e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
 allegate al decreto legislativo prevedono, tra 1'altro, gli
 obblighi   da  assolvere  ai  fini  della  valutazione  per
 l'avanzamento  nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
 servizio permanente.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Disposizioni in materia penale
 
 1.   Al   personale   militare  impiegato  nelle  missioni  di  cui all'articolo  1,  commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di  guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2.  I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo  1,  commi  1  e  2,  sono puniti sempre a richiesta del Ministro  della  giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 3.  Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 4.  Al  personale  militare  impiegato  nelle  missioni di cui agli articoli 1,  commi  3,  4,  5, 6, 7 e 8, 2, 3 e 7, commi 2, 3 e 4, si applicano  il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il    decreto-legge   1° dicembre   2001,   n.   421,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
 n.  6,  recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione
 di   personale   militare   all'operazione   multinazionale
 denominata  Enduring Freedom», e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si
 riporta il testo dell'art. 9:
 «Art.   9  (Disposizioni  processuali).  -  1.  Non  si
 applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice
 penale  militare  di guerra sulla procedura penale militare
 di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
 303.
 2.   Non   si  applicano  le  disposizioni  concernenti
 l'ordinamento  giudiziario  militare  di  guerra, contenute
 nella   Parte  II  dell'Ordinamento  giudiziario  militare,
 approvato  con  regio  decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
 successive modificazioni.
 3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
 di Roma.
 4.  Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
 del  codice  di  procedura  penale gli ufficiali di polizia
 giudiziaria  militare  procedono all'arresto di chiunque e'
 colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
 a) disobbedienza  aggravata  previsto  dall'art. 173,
 secondo comma, del codice penale militare di pace;
 b) rivolta,  previsto dall'art. 174 del codice penale
 militare di pace;
 c) ammutinamento,  previsto  dall'art. 175 del codice
 penale militare di pace;
 d) insubordinazione  con violenza, previsto dall'art.
 186  del  codice penale militare di pace, e violenza contro
 un  inferiore  aggravata,  previsto  dall'art. 195, secondo
 comma, del medesimo codice;
 e) abbandono  di posto o violata consegna da parte di
 militari   di   sentinella,   vedetta  o  scolta,  previsto
 dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
 f) forzata  consegna  aggravata,  previsto  dall'art.
 138,  commi  secondo e terzo, del codice penale militare di
 guerra.
 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
 esigenze   belliche   od   operative   non  consentano  che
 l'arrestato   sia   posto  tempestivamente  a  disposizione
 dell'autorita'  giudiziaria  militare,  l'arresto  mantiene
 comunque  la  sua  efficacia  purche'  il  relativo verbale
 pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
 al  pubblico  ministero e l'udienza di convalida si svolga,
 con  la  partecipazione  necessaria  del  difensore,  nelle
 successive  quarantotto  ore.  In  tale  caso gli avvisi al
 difensore  dell'arrestato  o del fermato sono effettuati da
 parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
 il  caso  in  cui  le  oggettive  circostanze  belliche  od
 operative  non lo consentano, si procede all'interrogatorio
 da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
 codice  di  procedura  penale,  e  all'udienza di convalida
 davanti  al  giudice  per le indagini preliminari, ai sensi
 dell'art.  391  del  codice di procedura penale, a distanza
 mediante  un  collegamento  videotelematico od audiovisivo,
 realizzabile   anche   con   postazioni   provvisorie,  tra
 l'ufficio  del  pubblico  ministero  ovvero  l'aula  ove si
 svolge  l'udienza  di convalida e il luogo della temporanea
 custodia,  con modalita' tali da assicurare la contestuale,
 effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
 entrambi  i  luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
 detto  e  senza  aggravio di spese processuali per la copia
 degli  atti.  Il  difensore o il suo sostituto e l'imputato
 possono  consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
 tecnici  idonei.  Un  ufficiale  di  polizia giudiziaria e'
 presente  nel  luogo in cui si trova la persona arrestata o
 fermata,  ne  attesta  l'identita'  dando atto che non sono
 posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
 delle  facolta'  a  lui  spettanti  e  redige verbale delle
 operazioni  svolte.  Senza pregiudizio per la tempestivita'
 dell'interrogatorio,  l'imputato  ha  altresi'  diritto  di
 essere  assistito,  nel  luogo  dove  si trova, da un altro
 difensore  di  fiducia  ovvero da un ufficiale presente nel
 luogo.  Senza  pregiudizio  per i provvedimenti conseguenti
 all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
 nazionale,  l'imputato  ha  diritto ad essere ulteriormente
 interrogato nelle forme ordinarie.
 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
 all'interrogatorio  della  persona  sottoposta  alla misura
 coercitiva  della  custodia  cautelare  in  carcere, quando
 questa  non  possa  essere  condotta,  nei termini previsti
 dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
 giudiziario   militare   per   rimanervi   a   disposizione
 dell'autorita' giudiziaria militare.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Disposizioni in materia contabile
 
 1.  Le  disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Per  il  decreto-legge  n.  451/2001, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  n.  15/2002,  v.  riferimenti
 normativi all'art. 13.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Rinvii normativi
 
 1.   Per   quanto   non   diversamente   previsto,   alle  missioni internazionali   di   cui   al  presente  decreto  si  applicano  gli articoli 2,  commi  2  e  3,  3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi  1,  2,  4,  5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il    decreto-legge   28 dicembre   2001,   n.   451,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
 2002,  n.  15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga
 della   partecipazione   italiana   a  operazioni  militari
 internazionali»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
 serie  generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il
 testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1
 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7:
 «Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
 2. Durante  i  periodi  di  riposo  e recupero previsti
 dalle  normative  di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di
 operazioni e in costanza di missione, al personale militare
 e  della  Polizia  di  Stato  e'  corrisposta un'indennita'
 giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
 3.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita' di
 missione  i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
 ferma  prefissata  delle  Forze  armate  sono equiparati ai
 volontari di truppa in servizio permanente.».
 «Art.  3  (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
 1.  Al  personale  militare  e  della  Polizia  di Stato e'
 attribuito  il  trattamento  assicurativo di cui alla legge
 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
 previsto  dall'art.  10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
 ragguagliandosi   il   massimale   minimo   al  trattamento
 economico del personale con il grado di sergente maggiore o
 grado corrispondente.
 2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di
 servizio  si  applicano,  rispettivamente,  l'art.  3 della
 legge  3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
 le   disposizioni   in  materia  di  pensione  privilegiata
 ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
 di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 29 dicembre  1973,  n. 1092, e successive modificazioni. Il
 trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
 si  cumula  con  quello  assicurativo  di  cui  al comma 1,
 nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
 privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
 legge  3 giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge
 15 luglio  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
 1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
 stabiliti  dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
 contratta   in   servizio   si  applica  l'art.  4-ter  del
 decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2001, n. 27, come
 modificato  dall'art.  3-bis  del  decreto-legge  19 luglio
 2001,  n.  294,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 29 agosto 2001, n. 339.».
 «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
 1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
 comma  1,  si applicano anche al personale militare e della
 Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
 trascorso  in  stato  di  prigionia  o  quale  disperso  e'
 computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
 «Art.  5  (Disposizioni  varie).  - 1. Al personale che
 partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
 a) non  si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
 del passaporto di servizio;
 b) non  si  applicano  le  disposizioni in materia di
 orario di lavoro;
 c) e'  consentito  l'utilizzo a titolo gratuito delle
 utenze   telefoniche   di   servizio,   se   non  risultano
 disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso
 privato,  fatte  salve le priorita' correlate alle esigenze
 operative.».
 «Art.  7  (Personale  civile). - 1. Al personale civile
 eventualmente  impiegato  nelle  operazioni militari di cui
 all'art.  1  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
 decreto  per  quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
 cui all'art. 6.».
 «Art.  8  (Disposizioni  in materia contabile). - 1. In
 relazione  alle  operazioni  di  cui all'art. 1, in caso di
 urgenti    esigenze   connesse   con   l'operativita'   dei
 contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
 i   competenti   ispettorati  di  Forza  armata,  accertata
 l'impossibilita'   di   provvedere   attraverso   contratti
 accentrati  gia'  operanti,  possono disporre l'attivazione
 delle  procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
 per l'acquisizione di beni e servizi.
 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
 di   cui   all'art.   1,   il  Ministero  della  difesa  e'
 autorizzato,  in  caso  di  necessita' ed urgenza, anche in
 deroga  alle  vigenti disposizioni di contabilita' generale
 dello  Stato  e  ai  capitolati  d'oneri,  a  ricorrere  ad
 acquisti  e lavori da eseguire in economia, entro il limite
 complessivo  di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
 di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
 generale  di  mezzi  da  combattimento  e  da trasporto, di
 esecuzione   di   opere   infrastrutturali   aggiuntive   e
 integrative  e di acquisizione di apparati di comunicazione
 e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
 «Art.  9  (Prolungamento  delle  ferme).  -  1.  Per le
 esigenze  connesse  con le operazioni di cui all'art. 1, il
 periodo  di  ferma  dei  volontari  in ferma annuale di cui
 all'art.  16,  comma  2,  del  decreto legislativo 8 maggio
 2001,  n.  215,  puo'  essere  prolungato  da  un minimo di
 ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
 «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
 personale   militare   che   ha   presentato   domanda   di
 partecipazione  ai  concorsi  interni banditi dal Ministero
 della  difesa  per  il  personale  in  servizio  e non puo'
 partecipare   alle   varie   fasi  concorsuali,  in  quanto
 impiegato  nell'operazione  di  cui  all'art.  1,  comma 3,
 ovvero   impegnato   fuori  dal  territorio  nazionale  per
 attivita'  connesse  alla  predetta operazione, e' rinviato
 d'ufficio   al   primo  concorso  utile  successivo,  fermo
 restando   il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
 previsti  dal  bando di concorso per il quale ha presentato
 domanda.
 2.  Al  personale  di cui al comma 1, qualora vincitore
 del  concorso  e  previo superamento del relativo corso ove
 previsto,  sono  attribuite,  ai  soli  fini  giuridici, la
 stessa  anzianita'  assoluta dei vincitori del concorso per
 il  quale  ha  presentato  domanda  e l'anzianita' relativa
 determinata  dal  posto che avrebbe occupato nella relativa
 graduatoria.».
 «Art.  14  (Sviluppo di programmi di cooperazione delle
 Forze  di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
 balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
 adottare  un programma straordinario di cooperazione tra le
 Forze  di  polizia  italiane  e quelle albanesi, nonche' ad
 assumere  le  conseguenti iniziative per stabilire forme di
 cooperazione  con  le  Forze  di  polizia degli altri Paesi
 dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita'
 di  criminalita'  organizzata  operante  in tale area e nel
 controllo  dei  flussi migratori illegalmente diretti verso
 il territorio della Repubblica italiana.
 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il
 Ministero   dell'interno  provvede  all'istituzione  di  un
 ufficio  di collegamento interforze in Albania, composto da
 personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri
 e  del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' a sviluppare
 rapporti  di  cooperazione  e  di  raccordo con le Forze di
 polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
 3. (Omissis).
 4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e
 di   recupero   previsti  dalle  vigenti  disposizioni  per
 l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni
 ed  in  costanza  di missione, e' corrisposta un'indennita'
 giornaliera pari alla diaria estera percepita.
 5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo si
 applicano  le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto
 1998,  n.  300,  ed  il  coordinamento  e'  assicurato  dal
 Ministero dell'interno.
 6. (Omissis).
 7. Entro  il  31 dicembre  2002  il Governo presenta al
 Parlamento   una   relazione   sulla   realizzazione  degli
 obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia
 degli interventi effettuati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria
 
 1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per la prosecuzione  dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato  all'accertamento  dei  livelli  di  uranio  e  di  altri elementi  potenzialmente  tossici  presenti  in campioni biologici di militari   impiegati   nelle  missioni  internazionali,  al  fine  di individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire fattore  di  rischio  per  la  salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge  20 gennaio  2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il  decreto-legge  20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2004,  n. 68,
 recante «Proroga della partecipazione italiana a operazioni
 internazionali.
 Disposizioni  in favore delle vittime militari e civili
 di  attentati terroristici all'estero», e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 65 del 18 marzo
 2004. Si riporta il testo dell'art. 13-ter:
 «Art.  13-ter (Attivita' di ricerca scientifica ai fini
 di  prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di
 euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno
 studio   epidemiologico   di   tipo   prospettico   seriale
 indirizzato  all'accertamento  dei  livelli  di uranio e di
 altri  elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
 biologici    di   militari   impiegati   nelle   operazioni
 internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
 espositive  idonee  a  costituire fattore di rischio per la
 salute.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Copertura finanziaria
 
 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente  a  euro  346.315.735  per  l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La   legge   30 dicembre   2004,   n.   311,  recante
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2005)»,  e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre 2004. Si riporta il testo
 dell'art.1, comma 233:
 «233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva
 di  1.200  milioni  di  euro  per  provvedere  ad eventuali
 esigenze   connesse   con   la   proroga   delle   missioni
 internazionali  di  pace. Il Ministro dell'economia e delle
 finanze  provvede  ad  inviare  al  Parlamento  copia delle
 deliberazioni  relative  all'utilizzo  del  Fondo e di esse
 viene    data   formale   comunicazione   alle   competenti
 Commissioni parlamentari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  |  |