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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 27 luglio 2005 |  | Emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro  a trecentosessantacinque giorni. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE della Direzione seconda del Dipartimento
 del Tesoro
 
 Visto  il  regio  decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
 Visto   l'art.   548  del  Regolamento  per  l'amministrazione  del patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
 Visto  l'art.  3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  n.  58 del 24 febbraio 1998, testo unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonche' l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del  13 maggio  1999,  relativo  agli  specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico delle disposizioni legislative in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato  interno  od  estero  nelle  forme  di strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  con  il  quale  sono  stabiliti  gli obiettivi,  i  limiti  e  le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro deve  attenersi  nell'effettuare  le operazioni finanziarie di cui al medesimo  articolo,  e  si  prevede  che le operazioni stesse vengano disposte  dal  Direttore  della  Direzione  II  del  Dipartimento del Tesoro;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Visto  l'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre  2003 n. 398, relativo all'ammissibilita' del servizio di riproduzione  in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
 Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme  per  la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
 Visto  il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure   da   adottare   in   caso   di  ritardo  nell'adempimento dell'obbligo  di  versare  contante o titoli per incapienza dei conti degli  operatori  che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 27 luglio  2005  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'  effettuati,  ad euro 66.977 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e' disposta  per  il 15 agosto 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 365 giorni con scadenza 15 agosto 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.
 Per  la  presente  emissione  e' possibile effettuare riaperture in tranche.
 |  |  |  | Art. 2. Sono  escluse  automaticamente  dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalita':
 a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il   rendimento   corrispondente  al  prezzo  medio  ponderato  delle richieste   che,   ordinate   a  partire  dal  prezzo  piu'  elevato, costituiscono  la  seconda  meta' dell'importo nominale in emissione; nel  caso  di  domanda  totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento  corrispondente  al prezzo medio ponderato delle richieste che,  ordinate  a  partire  dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
 b) si  individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
 Il  rendimento  da considerare e' quello lordo, calcolato in regime di  capitalizzazione  semplice  riferita all'anno di trecentosessanta giorni.
 In  caso  di  esclusione  ai  sensi  del  primo  comma del presente articolo,  il  prezzo  medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo   dalla   quantita'   totale  offerta  dall'emittente  una quantita'  pari  a quella esclusa.Le richieste escluse sono assegnate ad  un  prezzo  pari  al  minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti  base  al  rendimento  corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.
 |  |  |  | Art. 3. Sono  escluse  dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o piu' punti base al rendimento del  prezzo  medio  ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal   prezzo   piu'   alto,  costituiscono  la  meta'  dell'ammontare complessivo  di  quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore  alla  tranche  offerta,  il  prezzo  medio ponderato viene calcolato   sulla  base  dell'importo  complessivo  delle  richieste, ordinate  in  modo  decrescente  rispetto al prezzo e pari alla meta' della  tranche  offerta.  Sono  escluse  dal calcolo del prezzo medio ponderato  di  cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art.  2  del  presente  decreto. Il rendimento da considerare e' quello  lordo,  calcolato  in  regime  di  capitalizzazione  semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.
 |  |  |  | Art. 4. Espletate  le  operazioni  di  asta, con successivo decreto vengono indicati   il   prezzo   minimo   accoglibile  e  il  prezzo  massimo accoglibile,  derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente  decreto,  ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. I  BOT  sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
 La  Banca  d'Italia  provvede  a  inserire,  in  via automatica, le partite  dei  BOT  sottoscritti  in  asta da regolare nel servizio di compensazione  e  liquidazione  avente a oggetto strumenti finanziari con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta,  al  fine di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi di un altro  intermediario  da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.
 Sulla  base  delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i sottoscrittori.
 |  |  |  | Art. 6. In  deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di  contabilita'  generale dello Stato, la durata dei BOT e' espressa in «giorni».
 Il  computo  dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
 |  |  |  | Art. 7. Possono  partecipare  alle  aste come operatori i soggetti appresso indicati  che  siano  abilitati  allo  svolgimento  di almeno uno dei servizi  di  investimento  in  base  all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
 a) le  banche  italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie di cui all'art.  1,  comma  2,  lettere  a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria  e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia   in  base  all'art.  13,  comma  1,  dello  stesso  decreto legislativo;
 le  banche  comunitarie  possono  partecipare  all'asta  anche in quanto  esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
 le  banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto  esercitino  le  attivita'  di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata  d'intesa  con  la  CONSOB  ai  sensi  del citato art. 16, comma 4;
 b)  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e le imprese di investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e  g)  del  menzionato  decreto  legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo  istituito  presso  la  CONSOB,  come stabilito all'art. 20, comma  1,  ovvero  le  imprese  di  investimento  comunitarie  di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
 Alla  Banca  d'Italia,  quale  gerente  il  servizio  di  tesoreria provinciale   dello   Stato,   viene   affidata   l'esecuzione  delle operazioni.
 La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
 |  |  |  | Art. 8. Le  richieste  di  acquisto  da parte degli operatori devono essere formulate  tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia  l'indicazione  dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.
 Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.
 I  prezzi  indicati  dagli  operatori  in  sede d'asta, espressi in termini  percentuali,  possono  variare  di  un  millesimo  di  punto percentuale o multiplo di tale cifra.
 L'importo  di  ciascuna richiesta non puo' essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.
 Le  richieste  di  acquisto  che  presentino  una  discordanza  tra l'importo  complessivo  indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.
 Le  richieste  di  ciascun  operatore  che indichino un importo che superi,  anche  come  somma  complessiva  di esse, quello offerto dal Tesoro  sono  prese  in considerazione a partire da quella con prezzo piu'  alto  e  fino  a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 9. Le  richieste  di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia,  devono  essere  trasmesse  utilizzando  la  rete nazionale interbancaria  secondo  le  modalita'  tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
 Al  fine  di  garantire  l'integrita'  e  la  riservatezza dei dati trasmessi  attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi  bilaterali  di  autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.
 Nell'impossibilita'  di  immettere  messaggi  in  rete  a  causa di malfunzionamento    delle    apparecchiature,    le    richieste   di partecipazione  all'asta  debbono  essere  inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 10. Le  richieste  di  acquisto  dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro  e  non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2005. Le richieste non   pervenute   entro   tale   termine   non   verranno   prese  in considerazione.
 Eventuali  richieste  sostitutive  di  quelle  corrispondenti  gia' pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.
 Le  richieste  non  possono  essere  piu'  ritirate dopo il termine suddetto.
 |  |  |  | Art. 11. Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  che  ha  funzioni di ufficiale  rogante  e  che  redige  apposito verbale nel quale devono essere  evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.
 |  |  |  | Art. 12. Le   sezioni   di   tesoreria   dello   Stato  sono  autorizzate  a contabilizzare  l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo  per  ciascuna  tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno   fissato  per  l'emissione  dei  BOT  dal  presente  decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.
 La   spesa   per  interessi  gravera'  sul  capitolo  2215  (unita' previsionale  di  base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  dell'esercizio finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 13. L'assegnazione  dei  BOT  e'  effettuata  al prezzo rispettivamente indicato   da  ciascun  operatore  partecipante  all'asta,  che  puo' presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.
 Le   richieste   presentate  a  un  prezzo  superiore  a  100  sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.
 |  |  |  | Art. 14. L'aggiudicazione   dei   BOT  viene  effettuata  seguendo  l'ordine decrescente  dei  prezzi  offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo  offerto,  salvo  quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
 Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano   essere   totalmente  soddisfatte,  si  procede  al  riparto pro-quota.
 Le    richieste   risultate   aggiudicate   vengono   regolate   ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.
 |  |  |  | Art. 15. L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai  BOT  e'  corrisposto anticipatamente   ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,  con riferimento  al  prezzo  medio  ponderato della prima tranche, che si calcola,  con  un  arrotondamento  al  terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.
 Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 luglio 2005
 Il direttore: Cannata
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