Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 6 luglio 2005 |
Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lettera a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS. (Deliberazione n. 264/05/CONS). |
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L'AUTORITA'
Nella riunione di Consiglio del 6 luglio 2005; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Vista la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259; Vista la delibera n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004, recante «Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2004, n. 197; Vista la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35 e notificata alle societa' RAI S.p.a. e RTI S.p.a. in data 7 marzo 2005; Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera a) n. 2, della delibera n. 136/05/CONS, stabilisce nei confronti di RAI S.p.a. e RTI S.p.a. l'obbligo di destinazione di capacita' trasmissiva a fornitori indipendenti di contenuti nell'ambito della quota del 40% della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, alle condizioni indicate dall'art. 2, comma 2, della medesima delibera n. 136/05/CONS, a norma del quale i fornitori di contenuti sono individuati in base ad un disciplinare adottato dall'Autorita', che ne definisce, fatto salvo quanto previsto dalla delibera n. 253/04/CONS, le caratteristiche in termini di attrattivita' dei programmi sotto il profilo dell'audience e della capacita' di raccolta pubblicitaria; Considerato che l'obbligo di cui al citato art. 1, comma 1, lettera a), n. 2, si applica fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e che, se la capacita' trasmissiva da destinare a terzi risulta integralmente occupata alla data di notifica della delibera n. 136/05/CONS, l'obbligo deve essere assolto alla prima scadenza contrattuale utile; Considerato che per l'individuazione delle caratteristiche di attrattivita' dei programmi sotto il profilo dell'audience e della capacita' di raccolta pubblicitaria l'Autorita' ha adottato i criteri dell'offerta di contenuti ad ampia diffusione, dell'equilibrio tra i generi da trasmettere e della tutela dei minori; Considerato che, al fine di rendere efficaci le disposizioni di cui alla delibera n. 136/05/CONS, occorre che i destinatari della presente delibera diano un'adeguata informazione circa la disponibilita' di risorse trasmissive con un congruo preavviso e con opportune forme di pubblicita'; Sentiti in audizione i rappresentanti di RAI S.p.a. e RTI S.p.a. in data 21 giugno 2005 quali soggetti direttamente interessati dalla presente delibera; Viste le osservazioni presentate da RTI S.p.a. con nota del 27 giugno 2005; Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Ai fini della presente delibera si intendono per «fornitori di contenuti indipendenti» gli editori di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre in ambito nazionale che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con RAI S.p.a. (di seguito RAI) o RTI S.p.a. (di seguito RTI) ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/1997 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile e, comunque, non siano riconducibili direttamente o indirettamente alle suddette societa'. 2. Il presente provvedimento definisce le caratteristiche minime di selezione dei fornitori di contenuti indipendenti a cui le societa' RAI e RTI sono tenute a destinare capacita' trasmissiva, nell'ambito della quota del 40% della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. 3. Nella cessione di capacita' trasmissiva, attuata ai sensi della presente delibera, e' fatta salva la cessione, nell'ambito della suddetta quota, in favore di fornitori indipendenti di contenuti di particolare valore di cui all'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, effettuata in conformita' della delibera n. 253/04/CONS. |
| Art. 2. Caratteristiche dei fornitori di contenuti indipendenti
1. Ai fini della presente delibera costituiscono fornitori di contenuti indipendenti destinatari della capacita' trasmissiva di cui all'art. 1, comma 2, quelli che conformano il proprio palinsesto ai seguenti principi: a) osservanza dei principi di pluralismo e obiettivita' e offerta di generi ad ampia diffusione, in grado di soddisfare i gusti delle diverse categorie di telespettatori, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto; b) trasmissioni che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietata la trasmissione di programmi che contengono scene di violenza, soprattutto se gratuita o efferata, o pornografiche; 2. I fornitori di contenuti di cui al comma 1 offrono una programmazione attrattiva sotto il profilo dell'audience e della capacita' di raccolta pubblicitaria fornendo almeno uno dei seguenti generi: a) programmi di intrattenimento di qualita', quali varieta', talk-show, satira, giochi per i telespettatori, trasmissioni incentrate su eventi sportivi, sociali, culturali e musicali di particolare interesse e valore; b) programmi divulgativi di interesse generale, di aggiornamento e di approfondimento dedicati a tematiche di carattere scientifico, culturale, storico, musicale; c) fiction, quali telefilm, tv-movie, sceneggiati, serie, miniserie, sit-com, e opere cinematografiche, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 112/2004; d) programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza. 3. RAI e RTI, nella cessione della capacita' trasmissiva, tengono conto delle richieste di accesso da parte dei fornitori di contenuti indipendenti che rispondono ai criteri di cui al presente articolo e, in presenza di una pluralita' di richieste di accesso e di risorse insufficienti a soddisfarle tutte, danno accesso in via prioritaria ai palinsesti che soddisfino il maggior numero dei generi indicati al precedente comma 2. |
| Art. 3. Obblighi di trasparenza e non discriminazione
1. RAI e RTI, nella gestione e fornitura della propria capacita' trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, comunque tali da garantire un'offerta pluralistica, assicurano: a) una corretta informazione, resa nota ai potenziali interessati tramite la pubblicazione, sul proprio sito Internet e su almeno due quotidiani nazionali, con un anticipo di almeno 60 giorni, circa la messa a disposizione di risorse trasmissive da cedere a terzi, le relative condizioni tecniche ed economiche ed i criteri prioritari di assegnazione; b) la parita' di trattamento nelle condizioni tecnico-economiche di offerta della capacita' trasmissiva. c) la comunicazione preventiva all'Autorita' degli accordi stipulati con i fornitori di contenuti indipendenti di cui all'art. 2, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni previste dalla presente delibera. |
| Art. 4. Insufficienza di risorse
1. Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste di accesso alla propria capacita' trasmissiva ovvero in caso di risorse tecniche insufficienti, RAI e RTI prevedono la condivisione statica e dinamica tra i fornitori di contenuti. Tale condivisione non deve comunque discriminare il fornitore di contenuti indipendente rispetto alla programmazione riconducibile alla responsabilita' editoriale di RAI o RTI. 2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS, se RAI e RTI non dispongono di capacita' trasmissiva disponibile alla data di notifica della medesima delibera, in ragione di accordi commerciali gia' in essere, l'obbligo di destinazione di cui alla presente delibera deve essere soddisfatto alla prima scadenza contrattuale utile. |
| Art. 5. Risoluzione delle controversie
1. Per la risoluzione delle controversie tra gli operatori RAI o RTI, da una parte, e fornitori di contenuti, dall'altra, nell'ambito dell'applicazione dei principi e dei criteri stabiliti nella presente delibera, si applica la medesima disciplina procedurale di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS. |
| Art. 6. Efficacia e clausola di rivedibilita'
1. Le disposizioni della presente delibera sono efficaci fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e, comunque, sono rivedibili, entro dodici mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 136/05/CONS. La presente delibera e' notificata alle societa' RAI S.p.a. e RTI S.p.a., ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul sito web www.agcom.it Avverso la presente delibera puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Napoli, 6 luglio 2005 Il presidente: Calabro' |
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