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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 6 luglio 2005 |  | Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lettera a), n. 2, e 2,   comma  2,  della  delibera  n.  136/05/CONS.  (Deliberazione  n. 264/05/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' 
 Nella riunione di Consiglio del 6 luglio 2005;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo»,   e,   in particolare, l'art. 2;
 Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti  radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in  materia  di  assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
 Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS  del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in  tecnica  digitale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  Italiana  del  6 dicembre  2001, supplemento ordinario n. 259;
 Vista  la delibera n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004, recante «Norme a  garanzia  dell'accesso  dei  fornitori di contenuti di particolare valore  alle  reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 23 agosto 2004, n. 197;
 Vista   la  delibera  n.  136/05/CONS  del  2 marzo  2005,  recante «Interventi  a  tutela  del  pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004,  n.  112», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35 e notificata alle societa' RAI S.p.a. e RTI S.p.a. in data 7 marzo 2005;
 Considerato  che l'art. 1, comma 1, lettera a) n. 2, della delibera n.  136/05/CONS,  stabilisce nei confronti di RAI S.p.a. e RTI S.p.a. l'obbligo  di  destinazione  di  capacita'  trasmissiva  a  fornitori indipendenti  di  contenuti  nell'ambito  della  quota  del 40% della capacita'  trasmissiva  delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-bis,   comma 1,  quinto  periodo,  della  legge  n.  66/2001,  alle condizioni  indicate dall'art. 2, comma 2, della medesima delibera n. 136/05/CONS,  a  norma  del  quale  i  fornitori  di  contenuti  sono individuati  in  base ad un disciplinare adottato dall'Autorita', che ne   definisce,   fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  delibera  n. 253/04/CONS,  le  caratteristiche  in  termini  di  attrattivita' dei programmi  sotto  il  profilo  dell'audience  e  della  capacita'  di raccolta pubblicitaria;
 Considerato che l'obbligo di cui al citato art. 1, comma 1, lettera a),  n.  2,  si  applica  fino  alla  completa  attuazione  del piano nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  televisive  in tecnica digitale  e  che,  se  la  capacita' trasmissiva da destinare a terzi risulta  integralmente  occupata alla data di notifica della delibera n.  136/05/CONS,  l'obbligo  deve  essere assolto alla prima scadenza contrattuale utile;
 Considerato  che  per  l'individuazione  delle  caratteristiche  di attrattivita'  dei  programmi  sotto il profilo dell'audience e della capacita' di raccolta pubblicitaria l'Autorita' ha adottato i criteri dell'offerta  di contenuti ad ampia diffusione, dell'equilibrio tra i generi da trasmettere e della tutela dei minori;
 Considerato che, al fine di rendere efficaci le disposizioni di cui alla  delibera  n.  136/05/CONS,  occorre  che  i  destinatari  della presente   delibera   diano   un'adeguata   informazione   circa   la disponibilita'  di risorse trasmissive con un congruo preavviso e con opportune forme di pubblicita';
 Sentiti in audizione i rappresentanti di RAI S.p.a. e RTI S.p.a. in data  21 giugno  2005  quali  soggetti direttamente interessati dalla presente delibera;
 Viste  le  osservazioni  presentate  da  RTI  S.p.a.  con  nota del 27 giugno 2005;
 Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1.  Ai  fini della presente delibera si intendono per «fornitori di contenuti  indipendenti»  gli  editori  di  palinsesti destinati alla televisione  digitale  terrestre in ambito nazionale che non siano in rapporto  di  controllo  o di collegamento con RAI S.p.a. (di seguito RAI) o RTI S.p.a. (di seguito RTI) ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e  18,  della  legge  n.  249/1997  e dell'art. 2359, comma 3, codice civile   e,   comunque,   non   siano  riconducibili  direttamente  o indirettamente alle suddette societa'.
 2. Il presente provvedimento definisce le caratteristiche minime di selezione  dei  fornitori di contenuti indipendenti a cui le societa' RAI  e RTI sono tenute a destinare capacita' trasmissiva, nell'ambito della  quota  del 40% della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n.  66/2001,  fino  alla  completa  attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
 3.  Nella cessione di capacita' trasmissiva, attuata ai sensi della presente  delibera,  e'  fatta  salva  la cessione, nell'ambito della suddetta  quota,  in favore di fornitori indipendenti di contenuti di particolare  valore di cui all'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, effettuata in conformita' della delibera n. 253/04/CONS.
 |  |  |  | Art. 2. Caratteristiche dei fornitori di contenuti indipendenti
 
 1.  Ai  fini  della  presente  delibera  costituiscono fornitori di contenuti indipendenti destinatari della capacita' trasmissiva di cui all'art.  1,  comma 2, quelli che conformano il proprio palinsesto ai seguenti principi:
 a) osservanza dei principi di pluralismo e obiettivita' e offerta di  generi  ad ampia diffusione, in grado di soddisfare i gusti delle diverse  categorie  di  telespettatori,  in  particolare  nelle fasce orarie di maggiore ascolto;
 b) trasmissioni  che  rispettino  i  diritti  fondamentali  della persona,  essendo, comunque, vietata la trasmissione di programmi che contengono  scene  di violenza, soprattutto se gratuita o efferata, o pornografiche;
 2.  I  fornitori  di  contenuti  di  cui  al  comma 1  offrono  una programmazione  attrattiva  sotto  il  profilo  dell'audience e della capacita'  di raccolta pubblicitaria fornendo almeno uno dei seguenti generi:
 a) programmi  di  intrattenimento  di  qualita',  quali varieta', talk-show,   satira,   giochi   per  i  telespettatori,  trasmissioni incentrate  su  eventi  sportivi,  sociali,  culturali  e musicali di particolare interesse e valore;
 b) programmi  divulgativi di interesse generale, di aggiornamento e  di  approfondimento dedicati a tematiche di carattere scientifico, culturale, storico, musicale;
 c) fiction,   quali   telefilm,   tv-movie,  sceneggiati,  serie, miniserie,  sit-com,  e opere cinematografiche, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 112/2004;
 d) programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.
 3.  RAI  e RTI, nella cessione della capacita' trasmissiva, tengono conto  delle richieste di accesso da parte dei fornitori di contenuti indipendenti che rispondono ai criteri di cui al presente articolo e, in  presenza  di  una pluralita' di richieste di accesso e di risorse insufficienti  a  soddisfarle tutte, danno accesso in via prioritaria ai palinsesti che soddisfino il maggior numero dei generi indicati al precedente comma 2.
 |  |  |  | Art. 3. Obblighi di trasparenza e non discriminazione
 
 1.  RAI  e  RTI, nella gestione e fornitura della propria capacita' trasmissiva  a  condizioni  eque,  trasparenti e non discriminatorie, comunque tali da garantire un'offerta pluralistica, assicurano:
 a) una corretta informazione, resa nota ai potenziali interessati tramite  la  pubblicazione, sul proprio sito Internet e su almeno due quotidiani  nazionali,  con un anticipo di almeno 60 giorni, circa la messa  a  disposizione  di  risorse trasmissive da cedere a terzi, le relative condizioni tecniche ed economiche ed i criteri prioritari di assegnazione;
 b) la  parita' di trattamento nelle condizioni tecnico-economiche di offerta della capacita' trasmissiva.
 c) la   comunicazione   preventiva  all'Autorita'  degli  accordi stipulati  con  i fornitori di contenuti indipendenti di cui all'art. 2,  ai  fini  della verifica del rispetto delle disposizioni previste dalla presente delibera.
 |  |  |  | Art. 4. Insufficienza di risorse
 
 1.  Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste di accesso alla propria capacita' trasmissiva ovvero in caso di risorse tecniche insufficienti, RAI e RTI prevedono la condivisione statica e dinamica tra  i  fornitori  di  contenuti. Tale condivisione non deve comunque discriminare  il  fornitore  di  contenuti indipendente rispetto alla programmazione riconducibile alla responsabilita' editoriale di RAI o RTI.
 2.  Conformemente  a  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della delibera  n.  136/05/CONS,  se  RAI e RTI non dispongono di capacita' trasmissiva   disponibile   alla  data  di  notifica  della  medesima delibera, in ragione di accordi commerciali gia' in essere, l'obbligo di destinazione di cui alla presente delibera deve essere soddisfatto alla prima scadenza contrattuale utile.
 |  |  |  | Art. 5. Risoluzione delle controversie
 
 1.  Per  la  risoluzione delle controversie tra gli operatori RAI o RTI,  da una parte, e fornitori di contenuti, dall'altra, nell'ambito dell'applicazione dei principi e dei criteri stabiliti nella presente delibera,  si  applica  la  medesima disciplina procedurale di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.
 |  |  |  | Art. 6. Efficacia e clausola di rivedibilita'
 
 1.  Le disposizioni della presente delibera sono efficaci fino alla completa   attuazione  del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze   televisive   in   tecnica   digitale  e,  comunque,  sono rivedibili,  entro  dodici mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 136/05/CONS.
 La  presente  delibera e' notificata alle societa' RAI S.p.a. e RTI S.p.a.,  ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'  e sul sito web www.agcom.it
 Avverso  la presente delibera puo' essere presentato ricorso al TAR del  Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 Napoli, 6 luglio 2005
 Il presidente: Calabro'
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