| IL DIRETTORE REGIONALE del Lazio
 
 Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
 Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n.  5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata  resa  eseutiva  l'Agenzia del territorio, previta dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;
 Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato  gli  articoli 1  e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961 sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del contribuente;
 Vista  la  nota  inviata  in data 30 giugno 2005 prot. 5379, con la quale e' stato comunicato che per il giorno 30 giugno 2005, dalle ore 8  alle  ore  9,50 c'e' stato un mancato funzionamento dei Servizi di pubblicita' immobiliari dovuto per malfunzionamento della gestione di rete  e  l'attivita' di questo ufficio e' stata in parte parzialmente sospesa;
 Accertato  che  tale  interruzione  e'  da  attribuirsi  ai  lavori urgenti,   con  conseguente  interruzione  dei  compiti  di  istituto connessi ai servizi di pubblicita' immobiliare;
 Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Frosinone;
 Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del Garante   del   contribuente   ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;
 Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura  competente  ad  adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
 Vista  la  disposizione  organizzativa  n.  24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio  2003,  con  la  quale  l'Agenzia  del territorio dispone l'attivazione   delle  direzioni  regionali  e  la  cessazione  delle direzioni compartimentali;
 Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato funzionamento  dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale;
 Determina:
 
 Il  periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio e' accertato come segue:
 per   il   giorno   30 giugno  2005,  mancato  funzionamento  per sospensione  delle  attivita'  connesse  ai  servizi  di  pubblicita' immobiliare;
 regione  Lazio:  Agenzia  del Territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 luglio 2005
 Il direttore regionale: Cesaro
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