IL DIRETTORE REGIONALE del Lazio
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa eseutiva l'Agenzia del territorio, previta dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961 sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente; Vista la nota inviata in data 30 giugno 2005 prot. 5379, con la quale e' stato comunicato che per il giorno 30 giugno 2005, dalle ore 8 alle ore 9,50 c'e' stato un mancato funzionamento dei Servizi di pubblicita' immobiliari dovuto per malfunzionamento della gestione di rete e l'attivita' di questo ufficio e' stata in parte parzialmente sospesa; Accertato che tale interruzione e' da attribuirsi ai lavori urgenti, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicita' immobiliare; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Frosinone; Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32; Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia; Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale; Determina:
Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio e' accertato come segue: per il giorno 30 giugno 2005, mancato funzionamento per sospensione delle attivita' connesse ai servizi di pubblicita' immobiliare; regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Frosinone. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2005 Il direttore regionale: Cesaro |