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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 12 luglio 2005 |  | Disposizioni  in  tema  di  erogazione  dei  contributi  a  titolo di concorso  per  le  spese  di  vigilanza  e  sicurezza in occasione di pubblici spettacoli. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 Visto  il  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
 Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
 Visti  gli  articoli 4,  comma  3,  lettera a), e 8 del decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261;
 Viste le disposizioni dell'art. 5, comma 5, della legge 23 febbraio 2001,  n.  29,  come  modificato  dall'art. 2 della legge 11 novembre 2003, n. 310 e dall'art.  3-bis, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1. Concorrono   alla  attribuzione  del  contributo  per  le  spese inerenti  ai  servizi  di  vigilanza  antincendi,  prestati dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in  base  al decreto ministeriale 22 febbraio  1996,  n.  261,  i  teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi,  in  possesso  di  agibilita'  definitiva,  nonche' gli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di dette sale  di  pubblico spettacolo ammessi in quanto tali a contributi del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 |  |  |  | Art. 2. Presentazione della domanda
 
 1. Le  domande di ammissione al beneficio devono essere presentate, in  duplice  copia,  di cui una in bollo, direttamente, o a mezzo del servizio  postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali - Direzione generale per  lo  spettacolo  dal  vivo  e  lo sport inderogabilmente entro il termine  del  31 marzo dell'anno successivo a quello di fruizione dei servizi  di  vigilanza,  e corredate delle modalita' di pagamento del contributo.
 2. Le domande di ammissione al beneficio per l'anno 2004, in deroga a  quanto  previsto  dal  comma che precede, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Entro  lo  stesso termine devono essere regolarizzate le domande gia' eventualmente presentate, prive della documentazione specificata.
 3. Alle  domande presentate da parte dei gestori di sale, a pena di esclusione,  sara'  allegata  la documentazione attestante l'avvenuto pagamento  dell'importo dovuto per i servizi resi dal Corpo nazionale dei   vigili   del   fuoco,   e  da  autocertificazione  dell'importo effettivamente   sostenuto  nell'anno  e  non  accollato  a  soggetti utilizzatori,  con  indicazione  dei  singoli importi a questi ultimi accollati.
 4. Alle  domande  presentate da parte degli utilizzatori di sale, a pena   di   esclusione,  sara'  allegata  la  documentazione  fiscale debitamente  quietanzata dai gestori che effettuarono il pagamento, e da   autocertificazione   dell'importo   complessivo   effettivamente sostenuto nell'anno.
 5. In  caso  di  divergenza  tra  l'importo delle spese indicato in domanda e l'importo sostenuto come risultante dalla documentazione di spesa a corredo, sara' ammesso a contributo l'importo minore.
 |  |  |  | Art. 3. Criterio di attribuzione del contributo
 
 1. La  Direzione  generale  per  lo  spettacolo dal vivo e lo sport eroga   i  contributi  ai  soggetti  istanti,  ripartendo  in  misura proporzionale alle spese sostenute le risorse disponibili.
 Roma, 12 luglio 2005
 Il Ministro: Buttiglione
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