Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 12 luglio 2005
Disposizioni in tema di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visti gli articoli 4, comma 3, lettera a), e 8 del decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261;
Viste le disposizioni dell'art. 5, comma 5, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, come modificato dall'art. 2 della legge 11 novembre 2003, n. 310 e dall'art. 3-bis, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Concorrono alla attribuzione del contributo per le spese inerenti ai servizi di vigilanza antincendi, prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base al decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, i teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi, in possesso di agibilita' definitiva, nonche' gli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di dette sale di pubblico spettacolo ammessi in quanto tali a contributi del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 
Art. 2.
Presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione al beneficio devono essere presentate, in duplice copia, di cui una in bollo, direttamente, o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport inderogabilmente entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di fruizione dei servizi di vigilanza, e corredate delle modalita' di pagamento del contributo.
2. Le domande di ammissione al beneficio per l'anno 2004, in deroga a quanto previsto dal comma che precede, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Entro lo stesso termine devono essere regolarizzate le domande gia' eventualmente presentate, prive della documentazione specificata.
3. Alle domande presentate da parte dei gestori di sale, a pena di esclusione, sara' allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per i servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e da autocertificazione dell'importo effettivamente sostenuto nell'anno e non accollato a soggetti utilizzatori, con indicazione dei singoli importi a questi ultimi accollati.
4. Alle domande presentate da parte degli utilizzatori di sale, a pena di esclusione, sara' allegata la documentazione fiscale debitamente quietanzata dai gestori che effettuarono il pagamento, e da autocertificazione dell'importo complessivo effettivamente sostenuto nell'anno.
5. In caso di divergenza tra l'importo delle spese indicato in domanda e l'importo sostenuto come risultante dalla documentazione di spesa a corredo, sara' ammesso a contributo l'importo minore.
 
Art. 3.
Criterio di attribuzione del contributo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport eroga i contributi ai soggetti istanti, ripartendo in misura proporzionale alle spese sostenute le risorse disponibili.
Roma, 12 luglio 2005
Il Ministro: Buttiglione
 
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