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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  denominazione d'origine protetta «Formaggella del Luinese» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione d'origine   protetta   «Formaggella   del   Luinese»,  ai  sensi  del regolamento   (CEE)   2081/92   del  Consiglio  del  14 luglio  1992, presentata  dall'Associazione per la produzione della Formaggella del Luinese  e  del  formaggio  misto  capra-vacca,  con  sede  in  Luino (Varese),  via  Collodi,  4,  esprime  parere favorevole e formula la proposta   di   disciplinare  di  produzione  nel  testo  di  seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive  modifiche,  al Ministero politiche agricole e forestali - Dipartimento  delle Politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita'  dei prodotti agro-alimentari - QTC III, via XX settembre n. 20  -  00187  Roma,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della presente proposta,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di opportuna  valutazione  da  parte del predetto Ministero, prima della trasmissione   della   suddetta   proposta   di  riconoscimento  alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 
 Disciplinare di produzione Denominazione d'Origine Protetta
 (DOP) «FORMAGGELLA DEL LUINESE»
 
 Art. 1.
 Denominazione
 
 La  Denominazione  d'Origine  Protetta  (D.O.P.)  FORMAGGELLA DEL LUINESE  e' riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti  dal  regolamento  (CEE)  2081/92 e dal presente disciplinare.
 |  |  |  | Art. 2. Descrizione e caratteristiche al consumo
 
 La  «Formaggella  del  Luinese» e' un formaggio a pasta semidura, prodotto  esclusivamente  con  latte  intero  e  crudo  di  capra,  a coagulazione presamica, con stagionatura minima di venti giorni.
 2.1 Caratteristiche morfologiche:
 Forma: cilindrica, con facce piane;
 Dimensioni:
 Diametro: 13-15 cm;
 Scalzo: 4-6 cm;
 Peso medio: 700-900 g
 Aspetto:
 Crosta naturale, non dura, con possibile presenza di muffe;
 Pasta morbida, compatta, con eventuale occhiatura fine.
 2.2 Caratteristiche fisico-chimiche:
 Grasso sulla sostanza secca: min 41%;
 Estratto secco: mm 45%;
 Tenore in acqua: max 55%.
 2.3 Caratteristiche microbiologiche:
 spiccata  prevalenza  di  una microflora lattica mista (cocchi, bastoncini,omoeterofermentanti), proveniente dal latte, dall'ambiente e dagli innesti.
 2.4 Caratteristiche organolettiche:
 Il  sapore  e'  mediamente  dolce,  delicato,  gradevole  e  si intensifica  con  il progredire della stagionatura. L'odore e l'aroma sono  delicati  e anch'essi si intensificano durante la stagionatura. La  struttura  e'  elastica, umida, morbida e abbastanza solubile. Il colore della pasta e' omogeneo e prevalentemente bianco.
 |  |  |  | Art. 3. Zona di produzione
 
 Il   territorio  interessato  alla  produzione  del  latte,  alla caseificazione,   alla   stagionatura  ed  al  condizionamento  della «Formaggella  del  Luinese», comprende i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Varese:
 Agra,  Arcisate,  Azzio,  Barasso,  Bardello,  Bedero Valcuvia, Besano,  Besozzo,  Biandronno,  Bisuschio,  Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo   di  Bedero,  Brinzio,  Brissago  Valtravaglia,  Brusimpiano, Cadegliano   Viconago,   Cantello,   Casalzuigno,  Cassano  Valcuvia, Castello  Cabiaglio,  Caravate,  Casciago,  Castelveccana, Cittiglio, Clivio,  Cocquio  Trevisago,  Comerio,  Cremenaga,  Cuasso  al Monte, Cugliate  Fabiasco,  Cunardo,  Curiglia  con  Monteviasco,  Cuveglio, Cuvio,   Dumenza,   Duno,   Ferrera  di  Varese,  Gavirate,  Gemonio, Germignaga,  Grantola,  Induno  Olona,  Lavena  Ponte  Tresa,  Laveno Mombello,  Leggiuno,  Luino,  Luvinate, Maccagno, Marchirolo, Marzio, Masciago   Primo,   Malgesso,   Mesenzana,  Montegrino  Valtravaglia, Monvalle,  Orino, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto    Valtravaglia,    Rancio    Valcuvia,    Saltrio,   Sangiano, Travedona-Monate,   Tronzano   Lago   Maggiore,   Valganna,   Varese, Ved-dasca, Viggiu'.
 |  |  |  | Art. 4. Origine
 
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo  di  controllo,  degli allevatori,  dei  produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la   dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo  delle quantita'  prodotte, e' garantita la tracciabilita' (da valle a monte della  filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.
 |  |  |  | Art. 5. Metodo di ottenimento
 
 Il metodo di ottenimento e' cosi' schematizzato:
 al  latte  crudo  al 100% di capra sono aggiunti l'innesto e il caglio;
 coagulazione;
 rottura della cagliata;
 agitazione e sosta;
 estrazione e messa negli stampi;
 rivoltamenti;
 salatura;
 asciugatura;
 stagionatura;
 marchiatura a fuoco nel corso della stagionatura.
 5.1.  Materia prima: Latte crudo intero 100% di capra. Il periodo di produzione copre l'intero ciclo di lattazione.
 5.1.1.   Caratteristiche:   il   latte   utilizzato  puo'  essere conservato  al  massimo  per 30 ore a una temperatura non superiore a +4°C prima di essere trasformato.
 5.2. Ingredienti: latte di capra, caglio naturale, sale.
 5.3.  Preparazione:  il riscaldamento del latte puo' avvenire con fuoco di legna, gas o vapore.
 Si   utilizza  innesto  naturale  o  selezionato,  costituito  in prevalenza da batteri lattici termofili, con possibilita' di aggiunta di piccole dosi di ceppi mesofili.
 Il caglio impiegato deve essere esclusivamente caglio naturale di vitello.
 La  coagulazione avviene tra 32°C e 34°C, con una durata di 30-40 minuti.
 La  rottura  della  cagliata  avviene  quando  la  consistenza ha raggiunto   una  densita'  medio-forte  e  viene  protratta  fino  al raggiungimento  di  una  grana  fine,  tendente  al  chicco  di mais. Successivamente,  se l'ambiente e' particolarmente freddo, avviene un eventuale riscaldamento a una temperatura massima di 38°C, seguito da una  fase  di  agitazione  e  da  una  di  riposo  di circa 15 minuti ciascuna. La formatura avviene in stampi di 14 cm di diametro.
 5.4. Trasformazione.
 La  sgocciolatura  delle  forme viene protratta al massimo per 48 ore  a  temperatura ambiente, nel corso della quale si effettuano 2-5 rivoltamenti.
 La  salatura  puo'  essere  eseguita  a secco o in salamoia ed e' seguita da un'asciugatura a temperatura ambiente.
 La   stagionatura   viene   effettuata   in  celle  con  umidita' controllata a 85-95% e con una temperatura massima di 15°C, oppure in cantine a umidita' naturale.
 La  fase  di  stagionatura deve essere protratta per almeno venti giorni.
 In   alternativa   all'acciaio  e  alla  plastica  alimentare  e' consentito  l'impiego  di  caldaie  in rame e l'utilizzo di tele e di scalere con assi in legno. Non e' ammesso l'uso di griglie.
 |  |  |  | Art. 6. Legame con l'ambiente
 
 Le  testimonianze  storiche che comprovano come il formaggio e la formaggella   di  capra  sia  da  sempre  presente  nella  tradizione gastronomica  dei luoghi sono numerose a partire dalla menzione dello «Specioso  formaggio  che  si fa in Valtravaglia», che si trova in un celebre  trattato  del  XVII  secolo  (Morigia, Paolo, Historia della nobilta'  et degne qualita' del Lago Maggiore, Milano, 1603). Questo, analogamente  a  diverse  fonti del periodo medioevale, sottolinea la presenza  dell'allevamento  nelle Valli del Luinese e come i formaggi fossero   ampiamente  presenti  sui  mercati  e  oggetto  di  scambi, donazioni e commerci. Ancora, due secoli dopo, i formaggi locali e il loro  sapore  non mancano di colpire l'attenzione di Luigi Boniforti, che,   a   proposito   della  Valtravaglia,  annota:  «...E'  fertile specialmente  in viti e pascoli: di questi abbondano le supreme parti delle  vicine  montagne,  nell'estiva  stagione  popolate  da un gran numero  di mandriani e caprai, che vi ammaniscono piccoli formaggi di gusto piccante, e molto gradito ai riverani...». (Boniforti Luigi, Il Lago Maggiore e dintorni con viaggi ai laghi e ai monti circonvicini, Milano  1814).  Riferimenti  altrettanto  espliciti  alle  produzioni casearie  locali  sono  di  Vagliano (1710), che riferisce dei «casci preziosi»  di  Porto  Valtravaglia  e  di  Binda, che stimava men che mediocri le caciole di Valtravaglia e preferiva il gusto piccante dei formaggini  prodotti  in  valle  Veddasca. La «Nota della spesa fatta dalli  rev.di  sacerdoti  di  Val  travaglia  nella visita di mons.re ill,mo  card.le  Borromeo  fatta  l'anno  1596  del  mese  di agosto» riferisce   ancora  come  alcune  libbre  di  formaggio  comparissero regolarmene  nei  pranzi  e  nelle cene offerte al Cardinale Federico Borromeo.
 Il  legame  con  il  territorio,  inteso come insieme dei fattori ambientali   e   sociali,   e'   sintetizzato  dalla  stessa  filiera produttiva,  che  si  concretizza  nella  specificita' del patrimonio caprino allevato, nella prevalenza del pascolamento, nel razionamento del  bestiame e nelle tecniche di caseificazione che vengono condotte secondo   metodologie   e   con   strumentazione  tradizionale.  Tali condizioni  determinano  uno  strettissimo legame tra la qualita' del patrimonio    caprino,   il   valore   tabulare   dei   foraggi,   le caratteristiche   chimico-fisiche   e   microbiologiche   del   latte impiegato,  la  sapidita'  e il valore organolettico del formaggio. A cio'  si  aggiunga  il  fattore umano che e' depositario di un'antica cultura  casearia  che  si esprime, attraverso strumenti e tecnologie particolari, in una serie di produzioni fortemente caratterizzate dai luoghi.  Queste abilita', che ancora permangono fra gli operatori del settore,  caratterizzano  il  patrimonio  di competenze e di tecniche casearie  che si sono espresse all'interno dell'area geografica anche grazie  alla  costruzione  di un'ampia e specifica serie di strumenti caseari  che  possono  ritenersi tipici dell'area e lo stretto legame con  il  territorio  che  si  esprime  in  particolare nella forma di alimentazione del gregge che permane al pascolo per sette o otto mesi avvantaggiandosi di un'ampia variabilita' di foraggi.
 |  |  |  | Art. 7. Controlli
 
 Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
 |  |  |  | Art. 8. Confezionamento ed etichettatura
 
 La  «Formaggella del Luinese» a Denominazione di Origine Protetta e'  immessa  al consumo esclusivamente in forma intera e identificata da  un'etichetta di carta ad uso alimentare apposta su una faccia che riporta  il simbolo grafico cosi' come previsto al successivo art. 9. Sul bordo circolare esterno di colore giallo oro deve essere indicata la  sede dell'azienda produttrice e dello stagionatore. E' consentita inoltre   l'aggiunta  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  ad aziende,   nomi,   ragioni   sociali,   marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali  indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto alla scritta  «FORMAGGELLA  DEL LUINESE D.O.P.». Inoltre, sullo scalzo del formaggio sara' impresso a fuoco un simbolo grafico costituito da una testa di capra (larghezza e altezza: 3 cm) affiancata ad un numero di matricola  identificativo  dell'azienda produttrice (altezza 1,5 cm). Il  marchio  a  fuoco sara' impresso trascorsi almeno quindici giorni dalla data di lavorazione.
 
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 |  |  |  | Art. 9. Logo
 
 Il  marchio  di  identificazione  della  FORMAGGELLA  DEL LUINESE D.O.P. e' di forma circolare di cm 9 di diametro.
 Esso  e'  formato  da un bordo circolare esterno di colore giallo oro  e  da  una parte interna di colore rosso. Sulla parte interna di colore  rosso  e'  rappresentata  una  testa  di capra di colore nero sfumato, con collare e campana di colore giallo oro, contornati dalla scritta  FORMAGGELLA  DEL  LUNESE  di  colore bianco. Tale scritta e' divisa  in  una  parte  superiore,  in cui e' rappresentata la parola «FORMAGGELLA»,  scritta  in  stampatello,  in  senso orario, e in una parte  inferiore  in cui e' rappresentata, in stampatello, la scritta «DEL LUINESE» in senso antiorario.
 La  parola «FORMAGGELLA» e' preceduta dal logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta, di dimensioni adattate e nei colori e  caratteri  originali,  e seguita dall'acronimo D.O.P. dello stesso blu  del  logo  comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta e dello  stesso  carattere  utilizzato  per la dicitura FORMAGGELLA DEL LUINESE,  inserito  in  un ovale con sfondo giallo oro e stesso bordo del   logo  comunitario  per  le  Denominazioni  d'Origine  Protetta. Inoltre,  sopra  la scritta DEL LUINESE viene inserita la dicitura AL LATTE CRUDO, in stampatello, di colore bianco su sfondo giallo oro.
 Caratteristiche tecniche.
 Forma: cerchio di diametro 9 cm;
 Colori:  giallo  oro  Pantone 110, rosso Warm Red, i colori del marchio DOP;
 Carattere: Bodoni grassetto corpo 32, 16 e 9;
 Immagine:  Testa  stilizzata  della  capra  della razza Nera di Verzasca;
 Carta: da alimenti gr. 90 al m2
 
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 |  |  |  | Art. 10. Prodotti trasformati
 
 I  prodotti  per la cui preparazione e' utilizzata la Formaggella del  Luinese D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della Formaggella del Luinese D.O.P. riuniti  in  Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul  corretto  uso  della  denominazione  protetta.  In assenza di un Consorzio  di  tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal  MIPAF  in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
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