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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. 106 |  | Testo del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (in Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  139 del 17 giugno 2005), coordinato con la legge  di  conversione  31  luglio  2005,  n.  156  (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale,  alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di entrate». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della  giustizia  a  i  sensi  dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1. Disposizioni  in  materia  di versamenti dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di
 pagamento
 
 1.  Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000,  n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso  non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria».
 2. (Abrogato).
 3.  In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  versamento  a saldo dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente  a  quello  in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente decreto, ((nonche' dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo  della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla  predetta data,)) non si applicano le disposizioni in materia di riduzione   delle  sanzioni  previste  dall'articolo 13  del  decreto legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
 4.  Resta ferma la facolta' di compensare ai sensi dell'articolo 17 del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni,  le  somme  dell'acconto  eccedenti  rispetto a quelle effettivamente  dovute  in  base  alle future norme di riordino della imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  di  cui  al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 5.  Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo  al  versamento  della  prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, e prorogato al 30 settembre 2005.
 ((5-bis.  Al  fine  di  garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza,  in  termini  certi,  della  pretesa tributaria derivante dalla  liquidazione  delle  dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico  alla  riscossione  dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento e' effettuata, a pena di decadenza:
 a)  entro  il  31 dicembre  del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;
 b)  entro  il  31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
 c)  entro  il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.
 5-ter.  In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di  conseguire,  altresi',  la  necessaria uniformita' del sistema di riscossione  mediante  ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:
 a)  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) l'articolo 17 e' abrogato;
 2) all'articolo 25, comma 1, le parole da: «l'ultimo giorno del dodicesimo  mese»  fino  a:  «straordinario»  sono  sostituite  dalle seguenti: «il 31 dicembre:
 a)  del  terzo  anno  successivo  a quello di presentazione della dichiarazione,   per   le   somme  che  risultano  dovute  a  seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista  dall'articolo  36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 b)  del  quarto  anno  successivo a quello di presentazione della dichiarazione,   per   le   somme  che  risultano  dovute  a  seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
 c)  del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto  definitivo,  per  le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio»;
 3)  all'articolo 43, il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'ufficio  provvede  mediante  iscrizione  a ruolo al recupero delle somme   erroneamente   rimborsate  e  degli  interessi  eventualmente corrisposti.  La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di  esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo  43,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi»;
 b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1)   l'articolo   23  e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  23 (Iscrizioni  a  ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  15,  primo  comma, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come  sostituito  dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 462, nonche' i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto»;
 2)  all'articolo 36, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In  deroga  all'articolo  25,  comma  1,  lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che  risultano  dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni,  la  cartella  di  pagamento  e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
 a)  del  quarto  anno  successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
 b)  del  quinto  anno  successivo a quello di presentazione della dichiarazione,  relativamente  alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.»;
 c)  all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile  1999,  n.  112, le parole: «il dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l'undicesimo»;
 d)  all'articolo  1  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) al comma 420, le parole da «comma 416» fino a: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 417, lettera a)»;
 2) il comma 424 e' abrogato;
 e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano  nel  senso  che  i  ruoli,  pur  se  non  tributari, si intendono  formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati  in  essi  contenuti,  eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 10 della
 legge  27 luglio  2000,  n. 212 (Disposizioni in materia di
 statuto   dei   diritti   del   contribuente),  cosi'  come
 modificato dalla presente legge:
 «3.  Le  sanzioni  non sono comunque irrogate quando la
 violazione  dipende  da  obiettive condizioni di incertezza
 sulla  portata  e  sull'ambito  di applicazione della norma
 tributaria  o  quando  si  traduce  in  una mera violazione
 formale  senza  alcun  debito  di imposta. Le violazioni di
 disposizioni   di  rilievo  esclusivamente  tributario  non
 possono  essere  causa  di  nullita' del contratto; in ogni
 caso  non  determina  obiettiva condizione di incertezza la
 pendenza  di  un giudizio in ordine alla legittimita' della
 norma tributaria».
 -   Si   riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo
 15 dicembre   1997,   n.   446:  «Istituzione  dell'imposta
 regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
 scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
 istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
 nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi  locali»
 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre
 1997 - supplemento ordinario n. 252).
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
 legislativo   18 dicembre   1997,   n.  472,  e  successive
 modificazioni (Disposizioni generali in materia di sanzioni
 amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a
 norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
 n. 662):
 «1.  La  sanzione  e' ridotta, sempreche' la violazione
 non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
 accessi,    ispezioni,    verifiche   o   altre   attivita'
 amministrative  di  accertamento  delle  quali l'autore o i
 soggetti  obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano
 avuto formale conoscenza:
 a)  ad  un  ottavo  del  minimo,  nei casi di mancato
 pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
 eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
 commissione;
 b)  ad  un ottavo del minimo, nei casi di omissione o
 di   errore   non  incidenti  sulla  determinazione  e  sul
 pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro
 tre mesi dall'omissione o dall'errore;
 c)  ad  un  sesto  del minimo, se la regolarizzazione
 degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
 determinazione  e  sul pagamento del tributo, avviene entro
 il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
 relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
 violazione,  ovvero,  quando  non e' prevista dichiarazione
 periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 d)  ad  un  ottavo  del minimo di quella prevista per
 l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
 questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
 giorni.
 2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta deve essere
 eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
 pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
 nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
 tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 3.  Le  singole  leggi  ed  atti  aventi forza di legge
 possono  stabilire,  ad integrazione di quanto previsto nel
 presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
 l'attenuazione della sanzione.».
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 2 del
 decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
 modificazioni  (Unificazione ai fini fiscali e contributivi
 delle    procedure    di    liquidazione,   riscossione   e
 accertamento,  a  norma dell'art. 3, comma 134, lettera b),
 della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
 «2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
 parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
 a   pagare   le   somme  dovute  entro  trenta  giorni  dal
 ricevimento  della  comunicazione  prevista dai commi 3 dei
 predetti   articoli 36-bis   e  54-bis,  con  le  modalita'
 indicate  nell'art.  19  del  decreto  legislativo 9 luglio
 1997,  n.  241,  concernente  le  modalita'  di  versamento
 mediante  delega.  In  tal caso, l'ammontare delle sanzioni
 amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del decreto
 legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,   e   successive
 modificazioni  (Norme  di semplificazione degli adempimenti
 dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
 dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
 modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
 dichiarazioni):
 «1.  I  contribuenti  titolari  di partita IVA eseguono
 versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
 all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
 delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
 compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
 confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
 dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
 successivamente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
 data di presentazione della dichiarazione successiva.
 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
 i crediti e i debiti relativi:
 a) alle  imposte  sui  redditi  e  alle ritenute alla
 fonte   riscosse   mediante  versamento  diretto  ai  sensi
 dell'art.  3, primo comma, del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
 degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
 soggetti di cui all'art. 74;
 c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
 e dell'imposta sul valore aggiunto;
 d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
 posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
 da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
 dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
 prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
 cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
 rateale ai sensi dell'art. 20.».
 -  Si  riporta il testo del comma 426 dell'art. 1 della
 legge  30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
 «426.  E'  effettuato  mediante ruolo il recupero delle
 somme  dovute,  per  inadempimento, dal soggetto incaricato
 del  servizio  di  intermediazione  all'incasso  ovvero dal
 garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
 ai  sensi  dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
 1999,  n.  46,  e successive modificazioni. In attesa della
 riforma  organica  del  settore  della  riscossione,  fermi
 restando  i casi di responsabilita' penale, i concessionari
 del  servizio  nazionale  della riscossione ed i commissari
 governativi  delegati provvisoriamente alla riscossione, di
 cui  al  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
 facolta'  di sanare le irregolarita' connesse all'esercizio
 degli  obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla
 data  del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di
 3   euro   per  ciascun  abitante  residente  negli  ambiti
 territoriali  ad essi affidati in concessione alla data del
 1° gennaio  2004.  L'importo dovuto e' versato in tre rate,
 la  prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro
 il  30 settembre  2005, e le altre due, ciascuna pari al 30
 per  cento  del totale, da versare rispettivamente entro il
 30 giugno  2006  e  tra  il  21 ed il 31 dicembre 2006. Con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
 stabilite  le  modalita' di applicazione delle disposizioni
 del presente comma».
 L'art.  17  del decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973,  n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
 delle  imposte  sul reddito), abrogato dal presente decreto
 concerneva  i  termini  di  decadenza  per  l'iscrizione  a
 ruolo.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 25 del gia' citato
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 del 1973,
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.   25   (Cartella   di   pagamento).   -   1.   Il
 concessionario   notifica  la  cartella  di  pagamento,  al
 debitore  iscritto  a  ruolo o al coobbligato nei confronti
 dei  quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il 31
 dicembre:
 a) del    terzo   anno   successivo   a   quello   di
 presentazione   della   dichiarazione,  per  le  somme  che
 risultano  dovute  a seguito dell'attivita' di liquidazione
 prevista  dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 b) del   quarto   anno   successivo   a   quello   di
 presentazione   della   dichiarazione,  per  le  somme  che
 risultano  dovute  a  seguito  dell'attivita'  di controllo
 formale  prevista  dall'art.  36-ter del citato decreto del
 presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
 c) del  secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui
 l'accertamento  e' divenuto definitivo, per le somme dovute
 in base agli accertamenti dell'ufficio;
 2.  La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
 modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,
 contiene  l'intimazione  ad  adempiere l'obbligo risultante
 dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
 notificazione,  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza, si
 procedera' ad esecuzione forzata.
 2-bis.   La   cartella   di  pagamento  contiene  anche
 l'indicazione  della  data  in  cui  il ruolo e' stato reso
 esecutivo.
 3.  Ai  fini della scadenza del termine di pagamento il
 sabato e' considerato giorno festivo.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 43 del gia' citato
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n. 602, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  43 (Recupero di somme erroneamente, rimborsate).
 L'ufficio  provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero
 delle  somme  erroneamente  rimborsate  e  degli  interessi
 eventualmente   corrisposti.   La   relativa   cartella  di
 pagamento  e'  notificata,  a  pena  di decadenza, entro il
 31 dicembre   del   terzo   anno  successivo  a  quello  di
 esecuzione  del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine
 di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente
 della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di
 dodici mesi.
 Se  successivamente al rimborso viene notificato avviso
 di  accertamento  ai  sensi  dell'art.  42  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
 somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente
 rimborsate,  anche  in  dipendenza  della  imposta  o della
 maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale
 unitamente  agli interessi eventualmente corrisposti, ferma
 restando  per  l'imposta  o  la  maggiore imposta accertata
 l'applicazione  degli  interessi  ai  sensi  dell'art.  20.
 Nell'avviso   di  accertamento  deve  essere  espressamente
 indicato  l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi
 interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
 L'intendente  di  finanza  da'  comunicazione all'ufficio
 delle  imposte  competente  dei  rimborsi eseguiti mediante
 ordinativo di pagamento.».
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del  decreto
 legislativo   26 febbraio   1999,  n.  46  (Riordino  della
 disciplina   della  riscossione  mediante  ruolo,  a  norma
 dell'art.  1  della legge 28 settembre 1998, n. 337), cosi'
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.  23  (Iscrizioni  a  ruolo a titolo provvisorio e
 termini  di  decadenza).  -  1.  Le  disposizioni  previste
 dall'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della
 Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
 dall'art.  4  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
 462,  nonche'  i  termini  di decadenza di cui all'art. 25,
 comma 1,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 29 settembre  1973,  n. 602, si applicano anche all'imposta
 sul valore aggiunto.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 36 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 46 del 1999, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.   36   (Disposizioni   transitorie).  -  1.  Fino
 all'entrata  in  vigore  del regolamento previsto nell'art.
 12-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4 del
 presente  decreto,  per le entrate tributarie dello Stato e
 degli  enti  locali  non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
 per  gli  importi  individuati  con il regolamento previsto
 nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
 2.  In  deroga  all'art.  25,  comma 1, lettera a), del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  602,  per  le  somme  che  risultano  dovute  a seguito
 dell'attivita'  di  liquidazione  delle  dichiarazioni,  la
 cartella  di  pagamento e' notificata, a pena di decadenza,
 entro il 31 dicembre:
 a) del   quarto   anno   successivo   a   quello   di
 presentazione   della   dichiarazione,  relativamente  alle
 dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
 b) del   quinto   anno   successivo   a   quello   di
 presentazione   della   dichiarazione,  relativamente  alle
 dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
 2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
 formati  e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
 al  30 giugno  1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
 antecedentemente   al   1° luglio  1999  si  applicano  gli
 articoli 24,  25,  26,  27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
 testo  vigente  prima  di tale data; in deroga all'art. 68,
 comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
 tali   ruoli   sono  dovuti  i  compensi  e  gli  interessi
 semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
 del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 3.  Per  le entrate amministrate dal Dipartimento delle
 entrate  del  Ministero delle finanze, fino all'attivazione
 degli   uffici   delle   entrate  la  sospensione  prevista
 dall'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
 presente  decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
 direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
 provveduto all'iscrizione a ruolo.
 4.  Il  divieto  stabilito nell'art. 55 del decreto del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
 sostituito  dall'art.  16  del  presente  decreto,  non  si
 applica  se  il  concessionario  e'  una  banca che procede
 all'espropriazione  di beni immobili anche per la tutela di
 crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
 nulla osta del servizio di vigilanza.
 5.  In  via  transitoria,  e fino all'attivazione degli
 uffici  del  territorio,  i  compiti  agli  stessi affidati
 dall'art.  79,  comma  2,  del decreto del Presidente della
 Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
 dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
 tecnici erariali.
 6.  Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
 ai  contributi  e  premi  non  versati  e agli accertamenti
 notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
 7.  I  privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
 sui  redditi  portati  da  ruoli  resi  esecutivi  in  data
 precedente  a  quella  di  entrata  in  vigore del presente
 decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e
 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
 8.  In  via  transitoria, e fino alla data di efficacia
 delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  19 febbraio
 1998,  n.  51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
 procedure  di espropriazione promosse a norma del titolo II
 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
 1973,  n.  602,  come modificato dal presente decreto, sono
 svolte dal pretore.
 9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
 in   vigore  del  presente  decreto  continuano  ad  essere
 regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
 10.  Resta  fermo quanto disposto in tema di cessione e
 cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della
 previdenza  ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
 cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
 a partire dalla data della sua entrata in vigore.
 10-bis.  Entro  il  31 dicembre  2002, l'ente creditore
 procede  automaticamente  all'annullamento  dei  ruoli resi
 esecutivi  prima  del  31 dicembre  1994  e non riscossi, a
 condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
 a) le  somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
 di provvedimenti di sospensione;
 b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
 43,  per  la  presentazione,  da  parte del concessionario,
 delle  domande  di  rimborso  o  di  discarico  delle quote
 iscritte nei predetti ruoli.
 10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
 comma  10-bis,  l'ente creditore rimborsa al concessionario
 le   somme   dallo   stesso   anticipate   in   adempimento
 dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
 10-quater.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 10-bis e
 10-ter  non  devono  comportare oneri a carico del bilancio
 dello Stato.».
 -  Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 19 del
 decreto  legislativo  13 aprile  1999, n. 112 (Riordino del
 servizio  nazionale  della riscossione, in attuazione della
 delega  prevista  dalla  legge  28 settembre 1998, n. 337),
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  19  (Discarico  per inesigibilita). - 1. Ai fini
 del   discarico   delle   quote   iscritte   a   ruolo,  il
 concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
 creditore,   una   comunicazione  di  inesigibilita'.  Tale
 comunicazione  viene  redatta  e trasmessa con le modalita'
 stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
 2.  Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
 discarico:
 a) la    mancata    notificazione    imputabile    al
 concessionario,   della   cartella   di   pagamento,  entro
 l'undicesimo   mese  successivo  alla  consegna  del  ruolo
 ovvero,  per  i  ruoli  straordinari,  entro  il sesto mese
 successivo  nonche',  nel caso previsto dall'art. 32, comma
 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata
 nel ruolo;
 b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
 in  via  telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
 procedure  relative  alle singole quote comprese nei ruoli;
 la  prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
 mese  successivo  a  quello  di  consegna  del  ruolo. Tale
 comunicazione  e' effettuata con le modalita' stabilite con
 decreto del Ministero delle finanze;
 c) la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo anno
 successivo  alla consegna del ruolo, della comunicazione di
 inesigibilita'  prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
 soggetta  a successiva integrazione se, alla data della sua
 presentazione,  le procedure esecutive sono ancora in corso
 per causa non imputabile al concessionario;
 d) il  mancato  svolgimento  dell'azione esecutiva su
 tutti  i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
 del  pignoramento,  risultava  dal  sistema informativo del
 Ministero  delle  finanze,  a meno che i beni pignorati non
 fossero  di  valore  pari  al doppio del credito iscritto a
 ruolo,  nonche'  sui  nuovi  beni la cui esistenza e' stata
 comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
 d-bis)   il   mancato   svolgimento  delle  attivita'
 conseguenti  alle  segnalazioni  effettuate dall'ufficio ai
 sensi del comma 4;
 e) la  mancata  riscossione  delle  somme  iscritte a
 ruolo,  se imputabile al concessionario; sono imputabili al
 concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
 al   discarico   i   vizi   e   le  irregolarita'  compiute
 nell'attivita'  di  notifica  della cartella di pagamento e
 nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
 concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
 non hanno influito sull'esito della procedura.
 3.    Decorsi   tre   anni   dalla   comunicazione   di
 inesigibilita',   totale   o   parziale,  della  quota,  il
 concessionario      e'     automaticamente     discaricato,
 contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
 i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
 ogni  momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare al
 concessionario  l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad
 esecuzione  e  di  segnalare  azioni cautelari ed esecutive
 nonche'  conservative  ed  ogni altra azione prevista dalle
 norme  ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
 fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
 5.  La  documentazione cartacea relativa alle procedure
 esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
 fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
 concessionario.
 6.  Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
 richiedere   al   concessionario   la   trasmissione  della
 documentazione  relativa  alle  quote  per le quali intende
 esercitare  il  controllo  di merito, ovvero procedere alla
 verifica    della    stessa    documentazione   presso   il
 concessionario;  se entro trenta giorni dalla richiesta, il
 concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
 disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
 discarico della quota.».
 -  Si  riporta il testo del comma 420 dell'art. 1 della
 legge   30 dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge   finanziaria  2005),  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «420.  Le  disposizioni  del  comma  417, lettera a) si
 applicano   con   riferimento   ai   ruoli  resi  esecutivi
 successivamente al 1° luglio 2005.».
 -  Il  comma  424 dell'art. 1 della citata legge n. 311
 del  2004,  abrogato  dal  presente  decreto,  prorogava al
 31 dicembre  2006 i termini di decadenza per l'iscrizione a
 ruolo relativamente alle dichiarazioni presentate nell'anno
 2003.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 12 del gia' citato
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n. 602:
 «Art.  12  (Formazione  e  contenuto  dei  ruoli). - 1.
 L'ufficio  competente  forma  ruoli  distinti  per ciascuno
 degli  ambiti  territoriali in cui i concessionari operano.
 In  ciascun  ruolo  sono iscritte tutte le somme dovute dai
 contribuenti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  in comuni
 compresi   nell'ambito   territoriale   cui   il  ruolo  si
 riferisce.
 2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
 con   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica,  sono  stabiliti  i  dati che il
 ruolo  deve  contenere,  i  tempi  e le procedure della sua
 formazione,  nonche'  le  modalita' dell'intervento in tali
 procedure   del  consorzio  nazionale  obbligatorio  fra  i
 concessionari.
 3.  Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero
 del  codice  fiscale del contribuente, la specie del ruolo,
 la  data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento
 all'eventuale  precedente  atto  di accertamento ovvero, in
 mancanza,  la  motivazione, anche sintetica, della pretesa;
 in  difetto  di  tali  indicazioni  non  puo'  farsi  luogo
 all'iscrizione.
 4.  Il  ruolo  e'  sottoscritto,  anche  mediante firma
 elettronica,   dal   titolare  dell'ufficio  o  da  un  suo
 delegato.   Con   la   sottoscrizione   il   ruolo  diviene
 esecutivo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-bis. Disposizioni  in  favore  di fondazioni e associazioni che svolgono o promuovono attivita' di ricerca scientifica
 
 ((  1.  All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo  le  parole:  «legge 7 dicembre 2000, n. 383,» la parola: «e» e' soppressa;
 b) dopo  le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono  inserite le seguenti: «e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute   aventi  per  scopo  statutario  lo  svolgimento  o  la promozione  di  attivita'  di  ricerca  scientifica,  individuate con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato su proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.500.000 di euro per l'anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno  2007,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 14 del decreto-legge
 14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
 legge   14 maggio   2005,   n.   80  (Disposizioni  urgenti
 nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
 sociale   e  territoriale),  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «Art.  14  (ONLUS e terzo settore). - 1. Le liberalita'
 in  denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
 soggetti  all'imposta  sul reddito delle societa' in favore
 di  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
 all'art.  10,  commi  1,  8  e  9,  del decreto legislativo
 4 dicembre  1997,  n. 460, nonche' quelle erogate in favore
 di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
 nazionale  previsto  dall'art.  7, commi 1 e 2, della legge
 7 dicembre   2000,  n.  383,  in  favore  di  fondazioni  e
 associazioni  riconosciute aventi per oggetto statutario la
 tutela,   promozione   e  la  valorizzazione  dei  beni  di
 interesse  artistico,  storico  e  paesaggistico  di cui al
 decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di
 fondazioni  e  associazioni  riconosciute  aventi per scopo
 statutario  lo  svolgimento o la promozione di attivita' di
 ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
 deducibili  dal  reddito complessivo del soggetto erogatore
 nel  limite  del  dieci  per  cento del reddito complessivo
 dichiarato,  e comunque nella misura massima di 70.000 euro
 annui.
 2.   Costituisce   in   ogni   caso   presupposto   per
 l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 la
 tenuta,  da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
 scritture  contabili atte a rappresentare con completezza e
 analiticita'  le  operazioni poste in essere nel periodo di
 gestione,  nonche'  la  redazione, entro quattro mesi dalla
 chiusura  dell'esercizio,  di  un  apposito  documento  che
 rappresenti   adeguatamente   la  situazione  patrimoniale,
 economica e finanziaria.
 3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni
 di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte
 sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
 modificazioni.
 4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
 erogatore   delle   liberalita'   siano   esposte  indebite
 deduzioni   dall'imponibile,   operate  in  violazione  dei
 presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione
 di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
 18 dicembre  1997,  n.  471, e' maggiorata del duecento per
 cento.
 5.  Se  la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita
 in   ragione   della  riscontrata  insussistenza,  in  capo
 all'ente   beneficiario   dell'erogazione,   dei  caratteri
 solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte
 al  pubblico  ovvero  rappresentati  ai  soggetti erogatori
 delle   liberalita',   l'ente   beneficiario   e   i   suoi
 amministratori  sono  obbligati  in  solido  con i soggetti
 erogatori  per  le  maggiori  imposte  accertate  e  per le
 sanzioni applicate.
 6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
 comma  1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo'
 cumularsi  con  ogni  altra agevolazione fiscale prevista a
 titolo  di  deduzione  o  di detrazione di imposta da altre
 disposizioni di legge.
 7.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
 seguenti modificazioni:
 a)  all'art.  10,  comma 1, dopo la lettera 1-ter) e'
 aggiunta,  in  fine,  la seguente: "1-quater) le erogazioni
 liberali  in  denaro  effettuate  a  favore di universita',
 fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
 legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  e  di  istituzioni
 universitarie  pubbliche,  degli  enti di ricerca pubblici,
 ovvero   degli  enti  di  ricerca  vigilati  dal  Ministero
 dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  ivi
 compresi  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Istituto
 superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro,
 nonche' degli enti parco regionali e nazionali.";
 b) all'art.   100,   comma   2,  la  lettera  c),  e'
 sostituita  dalla  seguente:  "c)  le erogazioni liberali a
 favore  di  universita',  fondazioni  universitarie  di cui
 all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
 e  di  istituzioni  universitarie  pubbliche, degli enti di
 ricerca  pubblici,  delle  fondazioni  e delle associazioni
 regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
 n.  361,  aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
 promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
 con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
 adottato  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle
 finanze  e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca,  ovvero  degli enti di ricerca vigilati dal
 Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
 ricerca,  ivi  compresi  l'Istituto  superiore di sanita' e
 l'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del
 lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".
 8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito
 a  favore  di  universita', fondazioni universitarie di cui
 all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
 e  di  istituzioni  universitarie  pubbliche, degli enti di
 ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
 Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
 ricerca,  ivi  compresi  l'Istituto  superiore di sanita' e
 l'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del
 lavoro,  nonche'  degli  enti  parco regionali e nazionali,
 sono  esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella
 sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo;
 gli  onorari  notarili  relativi  agli  atti  di donazione,
 effettuati  ai  sensi del comma 7, sono ridotti del novanta
 per cento.
 8-bis.   Il   comma   7-bis  dell'art.  2  della  legge
 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
 8-ter.  La  deroga  di cui all'art. 4, comma 104, della
 legge   24 dicembre  2003,  n.  350,  si  applica  anche  a
 decorrere dall'anno 2005.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Premio di concentrazione
 
 1.  Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione    rientranti    nella    definizione   comunitaria   di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE  della  Commissione,  del 6 maggio 2003, e' attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
 a) il  processo  di  concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato,  avuto  riguardo  agli effetti civili, nel periodo compreso tra   la  data  in  cui  interviene  l'approvazione  da  parte  della Commissione  europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e i ventiquattro mesi successivi; ((    b) le  imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero  di  aggregazione,  comunque  operato,  devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;))
 c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o  di  agregazzione devono aver esercitato attivita' omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui e' ultimato il predetto processo  ed  essere  residenti  in Stati membri dell'Unione eruopea, ovvero dello Spazion economico europeo.
 2.  Il  premio  di  concentrazione  spetta  a  condizion  e  che la concentrazione  o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e  consiste  in  un  contributo  nella  forma  del credito di imposta utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel  quale  interviene  l'approvazione  da  parte  della  Commissione europea   ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea,  ed e' pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:
 a)  la  somma  dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni   presentate   ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita'  produttive  di  tutte  le  imprese  che  partecipano  alla concentrazione o alla aggregazione; e
 b) il  maggiore  dei  valori della produzione netta dichiarati ai fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive da ciascuna delle   imprese   che   partecipano   alla   concentrazione   o  alla aggregazione.
 3.  Ai  fini  del  comma  2,  si  fa  riferimento  al  valore della produzione    netta   risultante   dalle   dichiarazioni   presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la  concentrazione  o  l'aggregazione  e'  ultimata.  Per  le imprese residenti  in  Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore   della   produzione   netta,  determinato  sulla  base  delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 4.  Per  fruire  del  contributo,  l'impresa concentrataria inoltra un'apposita  istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia  delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura   automatizzata,  certificazione  della  data  di  avvenuta presentazione.  L'Agenzia  delle  entrate  esamina le istanze secondo l'ordine  cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro  per  l'anno  2006  e  122  milioni  di  euro per l'anno 2007, e comunica,  in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,  il  diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili   dall'istanza,   ovvero   per   l'esaurimento  dei  fondi stanziati.
 5.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  Ministero delle attivita' produttive, e' approvato ((entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto))  il  modello  da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono  stabiliti  i  dati  in  esso  contenuti,  nonche'  i termini di presentazione  delle  istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi  stanziati  e'  data  notizia  con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
 6.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2, 5, 6 e 7 dell'art.  9  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 7.  Gli  stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.
 8.  All'onere  recato  dal  comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno  2005,  242  milioni  di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro   per   l'anno   2007,  si  provvede  mediante  riduzione  delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.
 9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Si riporta il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 88
 del Trattato istitutivo della Comunita' europea:
 «2.  Qualora  la  Commissione,  dopo aver intimato agli
 interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
 che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
 statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
 dell'art.  87,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
 abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
 modificarlo nel termine da essa fissato.
 Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
 decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
 qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
 la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
 A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
 deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
 istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
 considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
 alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
 all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
 tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
 riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
 paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
 interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
 sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
 sia pronunciato al riguardo.
 Tuttavia,  se il Consiglio non si sia pronunciato entro
 tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
 delibera.
 3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile
 perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
 istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
 non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
 87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
 prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
 interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
 prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
 finale.».
 -  Il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca
 «Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei
 contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
 dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
 modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
 dichiarazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  n.  174 del 28 luglio
 1997).
 - Il decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, reca
 «Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
 produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
 delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
 addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
 della disciplina dei tributi locali» (Gazzetta Ufficiale n.
 298 del 23 dicembre 1997 Supplemento ordinario n. 252).
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del decreto-legge
 14 marzo  2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del
 Piano  di  azione  per  lo  sviluppo  economico,  sociale e
 territoriale)  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
 14 maggio 2005, n. 80:
 «Art.  9  (Dimensione  europea per la piccola impresa e
 premio  di  concentrazione).  -  1. Alle imprese rientranti
 nella  definizione  comunitaria  di microimprese, piccole e
 medie  imprese,  di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE
 della  Commissione, del 6 maggio 2003, che prendono parte a
 processi  di  concentrazione  e'  attribuito,  nel rispetto
 delle  condizioni  previste nel regolamento (CE) n. 70/2001
 del  12 gennaio 2001 della Commissione, un contributo nella
 forma  di  credito  di  imposta pari al cinquanta per cento
 delle  spese  sostenute  per  studi  e consulenze, inerenti
 all'operazione  di  concentrazione  e  comunque  in caso di
 effettiva   realizzazione   dell'operazione,   secondo   le
 condizioni che seguono:
 a)   il   processo   di  concentrazione  deve  essere
 ultimato,  avuto  riguardo agli effetti civili, nel periodo
 compreso  tra  la  data  di  entrata in vigore del presente
 decreto e i ventiquattro mesi successivi;
 b) l'impresa     risultante     dal    processo    di
 concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra
 singole   imprese,  deve  rientrare  nella  definizione  di
 piccola  e  media impresa di cui alla raccomandazione della
 Commissione europea del 6 maggio 2003;
 c) tutte  le  imprese  che partecipano al processo di
 concentrazione  devono  aver  esercitato attivita' omogenee
 nel  periodo  d'imposta  precedente  alla  data  in  cui e'
 ultimato  il  processo  di concentrazione o aggregazione ed
 essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero
 dello Spazio economico europeo.
 1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione
 si intende:
 a) la  costituzione  di  un'unica impresa per effetto
 dell'aggregazione di piu' imprese mediante fusione;
 b) l'incorporazione di una o piu' imprese da parte di
 altra impresa;
 c) la    costituzione   di   aggregazioni   su   base
 contrattuale   fra   imprese   che  organizzano  in  comune
 attivita' imprenditoriali rilevanti;
 d) la  costituzione di consorzi mediante i quali piu'
 imprenditori  istituiscono una organizzazione comune per lo
 svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;
 e) ulteriori   forme   che  favoriscano  la  crescita
 dimensionale delle imprese.
 1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non puo'
 avere durata inferiore a tre anni.
 1-quater.  Tutte  le  imprese  di  cui  al  comma 1-bis
 iscrivono    al    registro    delle   imprese   l'avvenuta
 concentrazione ai sensi del presente articolo.
 2.  Il  contributo  di cui al comma 1 non compete se il
 processo  di  concentrazione interessa imprese tra le quali
 sussiste  il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del
 codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente
 controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche
 delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'art.
 5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n. 917, e successive modificazioni.
 3.  Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
 inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
 di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
 Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
 ne  rilascia,  in via telematica, certificazione della data
 di  avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
 le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
 comunica,  in  via  telematica,  entro  trenta giorni dalla
 presentazione    dell'istanza,    il   riconoscimento   del
 contributo  ovvero  il  diniego  del  contributo stesso per
 carenza  dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
 l'esaurimento  dei  fondi  stanziati,  pari a 34 milioni di
 euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
 57 milioni di euro per l'anno 2007.
 4.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
 entrate  e'  approvato  il  modello  da  utilizzare  per la
 redazione  dell'istanza  e  sono  stabiliti  i dati in esso
 contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze
 medesime.  Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e'
 data  notizia  con  successivo  provvedimento del direttore
 della medesima Agenzia.
 5.  Per  le  modalita'  di  presentazione telematica si
 applicano   le   disposizioni  contenute  nell'art.  3  del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,   e   successive
 modificazioni.
 6.  Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente
 in  compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
 1997,   n.   241,  successivamente  alla  comunicazione  di
 avvenuto   riconoscimento   del   contributo.   Il  credito
 d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione
 del  valore  della  produzione  netta  di  cui  al  decreto
 legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, ne' dell'imponibile
 agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini
 del  rapporto  di  cui  all'art.  96  del testo unico delle
 imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
 modificazioni.
 7.   Resta   ferma  l'applicazione  delle  disposizioni
 antielusive   di   cui  all'art.  37-bis  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
 successive modificazioni.».
 - La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca «Disposizioni
 per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2005)». (Gazzetta Ufficiale n. 304
 del 31 dicembre 2004, n. 306).
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni in materia di immobili pubblici
 
 1.  Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del  patrimonio  pubblico,  l'immobile  sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi,  n.  10, e' trasferito in proprieta' allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario e' a titolo gratuito, con  le  modalita'  e  la  durata  stabilite  con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia del demanio.
 2.  All'art.  27  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti ulteriori modificazioni: ((    0a)  al comma 13-ter, e' aggiunto il seguente periodo: «Entro i centoventi  giorni  successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei  beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonche' sul  sito  INTERNET  dell'Agenzia,  con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi.»;
 a) dal comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: «nonche' alle procedure di cui ai commi 436, 437 e  438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure  di  dismissioni  previste  dalle norme vigenti ovvero alla vendita  a  trattativa  privata  anche in blocco» e sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «L'elenco  degli immobili individuati e consegnati  ai sensi del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  il  quale, nel termine di novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra  detti  beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze.  L'Agenzia  del  demanio  apporta  le  conseguenti modifiche all'elenco degli immobili»;))
 b) al  comma  13-quinquies  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi:  «Sull'obbligo  di  rimborso  alla Cassa depositi e prestiti delle  somme  ricevute in anticipazione e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con  decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,  la  garanzia  dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma,  numero  2),  della  medesima  legge  n.  468  del  1978,  con imputazione  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 27 del decreto-legge
 30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   24 novembre   2003,  n.  326  e  successive
 modificazioni   (Disposizioni   urgenti   per  favorire  lo
 sviluppo  e  per  la  correzione  dell'andamento  dei conti
 pubblici) cosi' come modificato dalla presente legge:
 «1.  Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato,
 alle  regioni, alle province, alle citta' metropolitane, ai
 comuni  e  ad  ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui
 all'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
 sono  sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del
 patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata
 la verifica di cui al comma 2.
 2.  La  verifica  circa  la  sussistenza dell'interesse
 artistico,  storico, archeologico o etnoantropologico nelle
 cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze,
 d'ufficio   o   su  richiesta  dei  soggetti  cui  le  cose
 appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale
 stabiliti   dal   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
 culturali.
 3.  Qualora  nelle  cose  sottoposte a verifica non sia
 stato  riscontrato  l'interesse  di cui al comma 2, le cose
 medesime  sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
 di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
 4.  L'esito  negativo  della verifica avente ad oggetto
 cose  appartenenti  al demanio dello Stato, delle regioni e
 degli  altri  enti  pubblici territoriali, e' comunicato ai
 competenti    uffici    affinche'    ne    dispongano    la
 sdemanializzazione,  qualora non vi ostino altre ragioni di
 pubblico  interesse  da  valutarsi  da  parte del Ministero
 interessato.
 5. (Comma abrogato).
 6.   I   beni  nei  quali  sia  stato  riscontrato,  in
 conformita'  agli indirizzi generali richiamati al comma 2,
 l'interesse     artistico,    storico,    archeologico    o
 etnoantropologico  restano  definitivamente sottoposti alle
 disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce
 dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico
 di  cui  al  decreto  legislativo  n.  490  del  1999 ed e'
 trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo
 unico.
 7.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 alle  cose  di  cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
 esse  appartengono  mutino in qualunque modo la loro natura
 giuridica.
 8. In sede di prima applicazione del presente articolo,
 la  competente  filiale  dell'Agenzia del demanio trasmette
 alla  soprintendenza  regionale,  entro trenta giorni dalla
 emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli
 immobili  di  proprieta'  dello Stato o del demanio statale
 sui  quali la verifica deve essere effettuata, corredati di
 schede  descrittive  recanti i dati conoscitivi relativi ai
 singoli immobili.
 9.  I criteri per la predisposizione degli elenchi e le
 modalita' di redazione delle schede descrittive, nonche' le
 modalita'  di  trasmissione  dei  predetti  elenchi e delle
 schede   descrittive   anche   per   il  tramite  di  altre
 amministrazioni  interessate sono stabiliti con decreto del
 Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, da emanare
 di  concerto  con  l'Agenzia del demanio e con la Direzione
 generale  dei  lavori  e  del  demanio  del Ministero della
 difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della
 difesa  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore del
 presente decreto-legge.
 10.    La    soprintendenza   regionale,   sulla   base
 dell'istruttoria  svolta  dalle soprintendenze competenti e
 del  parere  da  queste formulato nel termine perentorio di
 trenta  giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di
 verifica   in   ordine   alla   sussistenza  dell'interesse
 culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da'
 comunicazione   all'agenzia   richiedente,  entro  sessanta
 giorni  dalla  ricezione della relativa scheda descrittiva.
 La   mancata   comunicazione  nel  termine  complessivo  di
 centoventi  giorni dalla ricezione della scheda equivale ad
 esito negativo della verifica.
 11.  Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
 dello  Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il
 provvedimento  di  cui  al  comma  10,  confluiscono  in un
 archivio    informatico    accessibile   ad   entrambe   le
 amministrazioni,   per   finalita'   di   monitoraggio  del
 patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi
 in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
 12.  Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli
 altri  enti  pubblici  territoriali,  nonche' per quelli di
 proprieta'  di altri enti ed istituti pubblici, la verifica
 e'   avviata   a  richiesta  degli  enti  interessati,  che
 provvedono  a corredare l'istanza con le schede descrittive
 dei  singoli  immobili.  Al  procedimento  cosi' avviato si
 applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
 13.   Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione
 previste  dai  commi  15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge
 25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
 3  al  5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
 si  applicano  anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
 presente  articolo,  nonche'  a quelli individuati ai sensi
 del  comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
 della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448. All'art. 44 della
 legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
 sono soppressi i commi 1-bis e 3.
 13-bis.  L'Agenzia  del  demanio,  di  concerto  con la
 Direzione  generale  dei lavori e del demanio del Ministero
 della    difesa,    individua    beni   immobili   in   uso
 all'amministrazione  della  difesa  non  piu' utili ai fini
 istituzionali  da  inserire in programmi di dismissione per
 le  finalita'  di  cui  all'art.  3, comma 112, della legge
 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
 13-ter.  In  sede  di prima applicazione dei commi 13 e
 13-bis,  il  Ministero della difesa, Direzione generale dei
 lavori  e  del  demanio,  di  concerto  con  l'Agenzia  del
 demanio,  individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili
 comunque  in uso all'Amministrazione della difesa, non piu'
 utili  ai  fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine,
 consegnare  al  Ministero  dell'economia e delle finanze e,
 per  esso,  all'Agenzia  del  demanio.  Entro  i centoventi
 giorni  successivi  alla  data di pubblicazione dell'elenco
 dei  beni  immobili  da  dismettere,  l'Agenzia del demanio
 provvede  alla  ripubblicazione  dello  stesso elenco nella
 Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia,
 con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi.
 13-quater.  Gli  immobili  individuati  e consegnati ai
 sensi  del  comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
 disponibile   dello  Stato  per  essere  assoggettati  alle
 procedure  di  valorizzazione  e  di  dismissione di cui al
 decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
 cui  ai  commi  da  6 a 8, nonche' alle procedure di cui ai
 commi  436,  437  e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
 2004,  n.  311,  e  alle  altre  procedure  di  dismissioni
 previste   dalle   norme  vigenti  ovvero  alla  vendita  a
 trattativa   privata   anche   in   blocco.   Gli  immobili
 individuati  sono  stimati  a cura dell'Agenzia del demanio
 nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in cui si trovano.
 L'elenco  degli  immobili individuati e consegnati ai sensi
 del  comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
 attivita'  culturali,  il  quale,  nel  termine  di novanta
 giorni   dalla   data   di  pubblicazione  del  decreto  di
 individuazione,    provvede,   attraverso   le   competenti
 soprintendenze,  a  verificare  quali  tra detti beni siano
 soggetti  a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
 del  paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio
 2004,    n.   42,   dandone   comunicazione   al   Ministro
 dell'economia   e  delle  finanze.  L'Agenzia  del  demanio
 apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
 13-quinquies.  La  Cassa  depositi  e prestiti concede,
 entro  trenta  giorni  dalla  data  di individuazione degli
 immobili  di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie
 della  quota  come  sopra determinata, pari al valore degli
 immobili   individuati,  per  un  importo  complessivo  non
 inferiore  a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore
 a   1.357  milioni  di  euro.  Le  condizioni  generali  ed
 economiche    delle   anticipazioni   sono   stabilite   in
 conformita'  con  le condizioni praticate sui finanziamenti
 della  gestione  separata  di  cui  all'art. 5, comma 8. Il
 Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso
 delle  somme  anticipate  e dei connessi oneri finanziari a
 valere  sui  proventi  delle dismissioni degli immobili. Le
 anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono
 versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
 riassegnate  al  Dicastero  della  Difesa su appositi fondi
 relativi  ai  consumi  intermedi  e agli investimenti fissi
 lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli
 interessati,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa da
 comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
 dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
 del   bilancio,   nonche'   alle  Commissioni  parlamentari
 competenti e alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso
 alla  Cassa  depositi  e  prestiti  delle somme ricevute in
 anticipazione   e   dei   relativi  interessi  puo'  essere
 prevista,   secondo  criteri,  condizioni  e  modalita'  da
 stabilire  con  decreto  di  natura  non  regolamentare del
 Ministro  dell'economia  e delle finanze, la garanzia dello
 Stato.  Tale  garanzia e' elencata nell'allegato allo stato
 di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
 di  cui  all'art.  13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai
 relativi  eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7,
 secondo  comma,  numero 2), della medesima legge n. 468 del
 1978,  con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  3.2.4.2  dello  stato di previsione del Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze   per   l'anno  2005  e
 corrispondenti per gli anni successivi.
 13-sexies.  Fermo  restando  quanto  previsto  al comma
 13-quinquies,    a    valere    sulle   risorse   derivanti
 dall'applicazione   delle  procedure  di  valorizzazione  e
 dismissione  dei  beni  immobili dell'Amministrazione della
 difesa,  non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei
 commi  13  e  13-bis,  e  individuati  dal  Ministero della
 difesa,  Direzione  generale  dei  lavori e del demanio, di
 concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni
 dal  2005  al  2009  una  somma  di  30  milioni di euro e'
 destinata  all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli
 arsenali  della  Marina  militare  di  Augusta, La Spezia e
 Taranto.  Inoltre,  una  somma  di  30  milioni di euro per
 l'anno  2005  e' destinata al finanziamento di un programma
 di  edilizia  residenziale  in  favore  del personale delle
 Forze  armate  dei  ruoli  dei  sergenti e dei volontari in
 servizio permanente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3-bis. Assunzione  di  informazioni  utili  alla  notifica  dei  verbali  di contestazione delle violazioni al codice della strada
 
 ((  1. All'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni,  dopo  il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.  Le  informazioni  utili  ai  fini della notifica del verbale all'effettivo  trasgressore  ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  201  del  decreto
 legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
 modificazioni   (Nuovo  codice  della  strada)  cosi'  come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.   201  (Notificazione  delle  violazioni).  -  1.
 Qualora  la  violazione  non  possa  essere  immediatamente
 contestata,   il   verbale,   con  gli  estremi  precisi  e
 dettagliati  della  violazione  e  con  la  indicazione dei
 motivi   che   hanno   reso  impossibile  la  contestazione
 immediata,     deve,     entro     centocinquanta    giorni
 dall'accertamento,    essere    notificato    all'effettivo
 trasgressore  o, quando questi non sia stato identificato e
 si  tratti  di  violazione  commessa  dal  conducente di un
 veicolo  a  motore,  munito  di  targa, ad uno dei soggetti
 indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
 alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
 notificazione   deve   essere  fatta  all'intestatario  del
 contrassegno  di  identificazione. Nel caso di accertamento
 della   violazione   nei  confronti  dell'intestatario  del
 veicolo  che  abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
 dell'art. 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e'
 validamente  eseguita quando sia stata effettuata presso il
 medesimo   domicilio  legale  dichiarato  dall'interessato.
 Qualora  l'effettivo  trasgressore  od  altro  dei soggetti
 obbligati sia identificato successivamente alla commissione
 della  violazione  la  notificazione puo' essere effettuata
 agli  stessi  entro centocinquanta giorni dalla data in cui
 risultino  dai  pubblici registri o nell'archivio nazionale
 dei   veicoli   l'intestazione   del  veicolo  e  le  altre
 indicazioni  identificative  degli  interessati  o comunque
 dalla  data  in cui la pubblica amministrazione e' posta in
 grado  di  provvedere  alla  loro  identificazione.  Per  i
 residenti  all'estero  la  notifica  deve essere effettuata
 entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
 1-bis.  Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
 seguenti  casi la contestazione immediata non e' necessaria
 e  agli  interessati  sono  notificati  gli  estremi  della
 violazione nei termini di cui al comma 1:
 a) impossibilita'  di raggiungere un veicolo lanciato
 ad eccessiva velocita';
 b) attraversamento  di  un  incrocio  con il semaforo
 indicante la luce rossa;
 c) sorpasso vietato;
 d)  accertamento  della  violazione  in  assenza  del
 trasgressore e del proprietario del veicolo;
 e) accertamento   della   violazione   per  mezzo  di
 appositi  apparecchi  di  rilevamento  direttamente gestiti
 dagli   organi   di   Polizia   stradale   e   nella   loro
 disponibilita'    che    consentono    la    determinazione
 dell'illecito   in  tempo  successivo  poiche'  il  veicolo
 oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
 o  comunque  nell'impossibilita' di essere fermato in tempo
 utile o nei modi regolamentari;
 f) accertamento  effettuato  con i dispositivi di cui
 all'art.  4  del  decreto-legge  20 giugno  2002.  n.  121,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
 n. 168, e successive modificazioni;
 g)  rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a
 traffico  limitato  e  circolazione  sulle corsie riservate
 attraverso  i  dispositivi  previsti  dall'art.  17,  comma
 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
 nei  quali  non  e' avvenuta la contestazione immediata, il
 verbale  notificato  agli  interessati deve contenere anche
 l'indicazione  dei  motivi  che  hanno  reso impossibile la
 contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
 f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
 organi  di  polizia qualora l'accertamento avvenga mediante
 rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.
 2.  Qualora  la residenza, la dimora o il domicilio del
 soggetto  cui  deve essere effettuata la notifica non siano
 noti,  la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti
 di  quel  soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui
 al comma 1.
 2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del
 verbale  all'effettivo  trasgressore ed agli altri soggetti
 obbligati   possono   essere  assunte  anche  dall'Anagrafe
 tributaria.
 3.  Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
 indicati   nell'art.   12,  dei  messi  comunali  o  di  un
 funzionario   dell'amministrazione   che  ha  accertato  la
 violazione,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
 procedura  civile,  ovvero  a mezzo della posta, secondo le
 norme  sulle  notificazioni  a  mezzo del servizio postale.
 Nelle  medesime  forme  si  effettua  la  notificazione dei
 provvedimenti  di  revisione,  sospensione  e  revoca della
 patente   di   guida   e  di  sospensione  della  carta  di
 circolazione.   Comunque,  le  notificazioni  si  intendono
 validamente  eseguite  quando  siano  fatte alla residenza,
 domicilio  o  sede  del soggetto, risultante dalla carta di
 circolazione   o   dall'archivio   nazionale   dei  veicoli
 istituito  presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
 o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
 4.  Le  spese  di  accertamento e di notificazione sono
 poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
 amministrativa pecuniaria.
 5.   L'obbligo   di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
 violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
 si   estingue   nei   confronti   del  soggetto  a  cui  la
 notificazione   non   sia   stata  effettuata  nel  termine
 prescritto.
 5-bis.  Nel  caso  di  accertamento  di  violazione per
 divieto  di  fermata  e  di  sosta ovvero di violazione del
 divieto  di  accesso  o  transito  nelle  zone  a  traffico
 limitato,  nelle  aree  pedonali  o in zone interdette alla
 circolazione,   mediante   apparecchi   di   rilevamento  a
 distanza,  quando  dal  pubblico registro automobilistico o
 dal   registro  della  motorizzazione  il  veicolo  risulta
 intestato  a  soggetto  pubblico istituzionale, individuato
 con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  il  comando  o
 l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
 per   comunicare   al  soggetto  intestatario  del  veicolo
 l'inizio  del procedimento al fine di conoscere, tramite il
 responsabile  dell'ufficio da cui dipende il conducente del
 veicolo,   se   lo  stesso,  in  occasione  della  commessa
 violazione,  si  trovava  in  una delle condizioni previste
 dall'art.  4  della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso
 di  sussistenza  dell'esclusione  della responsabilita', il
 comando  o  l'ufficio  procedente  trasmette  gli  atti  al
 prefetto  ai  sensi  dell'art.  203 per l'archiviazione. In
 caso  contrario,  si  procede  alla notifica del verbale al
 soggetto  interessato  ai  sensi  dell'art.  196,  comma 1;
 dall'interruzione  della  procedura  fino alla risposta del
 soggetto  intestatario  del  veicolo  rimangono  sospesi  i
 termini per la notifica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3-ter. Disposizioni per favorire le attivita' di acquacoltura
 
 ((  1. Per  le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento  ittico  da  parte di soggetti esercenti l'attivita' di acquacoltura,  diversi  dalle societa' commerciali, indipendentemente dalla  natura  privata  o  demaniale  della superficie utilizzata, in mancanza  della  corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale,  il  reddito  dominicale  ed  agrario  sono determinati, a decorrere  dall'esercizio  in corso alla data del 1° gennaio 2006, ai soli  fini  fiscali,  mediante l'applicazione della tariffa piu' alta del   seminativo  di  classe  prima  in  vigore  nella  provincia  di appartenenza,  o  in  quella  prospiciente  nel  caso  di allevamento marino.
 2. All'onere  derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  700.000  euro  annui  a  decorrere  dal 2007, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della  proiezione,  per  il medesimo anno, dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di bilancio.))
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  | Allegato 1 
 RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C
 
 Oggetto del provvedimento                      2005    2006    2007
 (milioni(milioni(milioni
 di euro)di euro)di euro) ===================================================================== MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE         |      |      | ===================================================================== Decreto del Presidente della Repubblica n. 701  |      |      | del 1977: {Approvazione del regolamento di      |      |      | esecuzione del decreto del Presidente della     |      |      | Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul          |      |      | riordinamento e potenziamento della Scuola      |      |      | superiore della pubblica amministrazione        |      |      | (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica    |      |      | amministrazione - cap. 5217).                   | 0,15 | 0,32 | 0,16 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della        |      |      | disciplina dei compensi per lavoro straordinario|      |      | ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da   |      |      | ripartire per oneri di personale -              |      |      | cap. 3026)....                                  | 0,70 | 1,45 | 0,72 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme  |      |      | di contabilita' generale dello Stato in materia |      |      | di bilancio: - art. 9-ter: Fondo di riserva per |      |      | le autorizzazioni di spesa delle leggi          |      |      | permanenti di natura corrente Tabella C (4.1.5.2|      |      | - Altri fondi di riserva - cap. 3003)....       |15,43 |  -   | 2,93 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la      |      |      | formazione del bilancio annuale e pluriennale   |      |      | dello Stato (legge finanziaria 1980): - art. 36:|      |      | Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di|      |      | statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di    |      |      | statistica - cap. 1680)....                     | 2,09 | 4,33 | 2,13 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge       |      |      | 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle |      |      | imprese editrici e provvidenze per l'editoria   |      |      | (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei        |      |      | Ministri - Editoria - cap. 2183)..              | 6,25 |13,07 | 6,50 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio |      |      | nazionale della protezione civile: - art. 1:    |      |      | Servizio nazionale della protezione civile      |      |      | (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei        |      |      | Ministri - Protezione civile - cap. 2184)....   | 0,64 | 1,34 | 0,66 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in    |      |      | materia di sistemi informativi automatizzati    |      |      | delle amministrazioni pubbliche: - art. 4:      |      |      | istituzione Centro nazionale per l'informatica  |      |      | nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 -      |      |      | Centro nazionale per l'informatica nella        |      |      | pubblica amministrazione - cap. 1707)....       | 0,26 | 0,54 | 0,27 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di|      |      | giurisdizione e controllo della Corte dei conti:|      |      | - art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti |      |      | (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)....    | 3,21 | 6,63 | 3,26 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia  |      |      | di lavori pubblici: - art. 4: Autorita' per la  |      |      | vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 -       |      |      | Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici -|      |      | cap. 1702)....                                  | 0,29 | 0,60 | 0,30 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      | associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      | (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri         |      |      | organismi - cap. 1613)....                      | 0,03 | 0,06 | 0,03 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di|      |      | altri soggetti rispetto al trattamento dei dati |      |      | personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la|      |      | tutela della privacy - cap. 1733)....           | 0,14 | 0,29 | 0,14 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n.   |      |      | 468 del 1978, e successive modificazioni e      |      |      | integrazioni, recante norme di contabilita'     |      |      | generale dello Stato in materia di bilancio.    |      |      | Delega al Governo per l'individuazione delle    |      |      | unita' previsionali di base del bilancio dello  |      |      | Stato: - art. 7, comma 6: Contributo in favore  |      |      | dell'Istituto di studi e analisi economica      |      |      | (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi  |      |      | economici e congiunturali - cap. 1321)....      | 0,14 | 0,29 | 0,14 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 249 del 1997: Istituzione              |      |      | dell'Autorita' per le garanzie nelle            |      |      | comunicazioni e norme sui sistemi delle         |      |      | telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - |      |      | Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - |      |      | cap. 1575)....                                  | 0,33 | 0,69 | 0,34 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per         |      |      | l'adempimento di obblighi derivanti dalla       |      |      | appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee:|      |      | - art. 23: Istituzione agenzia nazionale per la |      |      | sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale|      |      | per la sicurezza del volo - cap. 1723)....      | 0,06 | 0,13 | 0,07 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di|      |      | obiezione di coscienza: - art. 19: Fondo        |      |      | nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 -    |      |      | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio|      |      | civile nazionale - cap. 2185)....               | 3,34 | 6,99 | 3,48 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto   |      |      | legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le     |      |      | erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 -     |      |      | Agenzia per le erogazioni in agricoltura -      |      |      | cap. 1525)....                                  | 3,41 | 7,13 | 3,54 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino   |      |      | del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma |      |      | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59   |      |      | (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)....            | 0,19 | 0,40 | 0,20 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino   |      |      | della scuola superiore della pubblica           |      |      | amministrazione e riqualificazione del personale|      |      | delle amministrazioni pubbliche, a norma        |      |      | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59   |      |      | (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e    |      |      | finanze - cap. 3935)....                        | 0,32 | 0,67 | 0,33 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma    |      |      | dell'organizzazione del Governo a norma         |      |      | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:  |      |      | - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie       |      |      | fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate -     |      |      | cap. 3890)....                                  |35,20 |71,86 |35,35 ---------------------------------------------------------------------
 - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie     |      |      | fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio -       |      |      | cap. 3901)....                                  | 1,90 | 3,95 | 1,96 ---------------------------------------------------------------------
 - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie     |      |      | fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio -   |      |      | cap. 3911)....                                  | 6,62 |13,32 | 6,51 ---------------------------------------------------------------------
 - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie     |      |      | fiscali (6.1.2.11. - Agenzia delle dogane -     |      |      | cap. 3920)....                                  | 7,78 |15,80 | 7,75 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento|      |      | della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a  |      |      | norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997   |      |      | (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri|      |      | - cap. 2115)....                                | 4,92 | 9,96 | 4,87 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia  |      |      | di giustizia amministrativa: - art. 20:         |      |      | autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e  |      |      | dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11|      |      | - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi |      |      | regionali - cap. 2170)....                      | 2,25 | 4,68 | 2,31 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 353 del 2000: legge quadro in materia  |      |      | di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi      |      |      | diversi - cap. 2820)....                        | 0,14 | 0,29 | 0,15 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la      |      |      | formazione del bilancio annuale e pluriennale   |      |      | dello Stato (legge finanziaria 2001): - art. 74,|      |      | comma 1: Previdenza complementare dipendenti    |      |      | pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare -  |      |      | cap. 2156)....                                  | 2,15 | 5,30 | 2,24 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme      |      |      | generali sull'ordinamento del lavoro alle       |      |      | dipendenze delle amministrazioni pubbliche:     |      |      | - art. 46: Agenzia per la rappresentanza        |      |      | negoziale delle pubbliche amministrazioni       |      |      | (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza      |      |      | negoziale delle pubbliche amministrazioni -     |      |      | cap. 5223)....                                  | 0,06 | 0,12 | 0,06 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero dell'economia e delle          |      |      | finanze . . .                                   |97,97 |170,19|86,37 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE            |      |      | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della|      |      | concorrenza e del mercato: - art. 10, comma 7:  |      |      | Somme da erogare per il finanziamento           |      |      | dell'Autorita' garante della concorrenza e del  |      |      | mercato (3.1.2.3 - Autorita' garante della      |      |      | concorrenza e del mercato - cap. 2275)....      | 0,34 | 0,71 | 0,35 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente    |      |      | nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 -    |      |      | Ente nazionale italiano per il turismo -        |      |      | cap. 2270)....                                  | 0,34 | 0,72 | 0,35 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      | associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      | (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      | - cap. 2280)....                                | 0,45 | 0,94 | 0,47 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto     |      |      | nazionale per il commercio estero: - art. 8,    |      |      | comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE |      |      | (5.1.2.2 - Istituto commercio estero -          |      |      | cap. 5101)....                                  | 1,55 | 3,24 | 1,60 ---------------------------------------------------------------------
 - art. 8, comma 1, lettera b): Attivita'      |      |      | promozionale delle esportazioni italiane        |      |      | (5.1.2.2 - Istituto commercio estero -          |      |      | cap. 5102)....                                  | 1,02 | 2,12 | 1,06 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero delle attivita' produttive     | 3,70 | 7,72 | 3,82 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  |      |      | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema      |      |      | pensionistico obbligatorio e complementare:     |      |      | --------------------------------------------------------------------- - art. 13: Vigilanza sui fondi pensione         |      |      | (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione -      |      |      | cap. 4332)....                                  |  -   | 0,06 | 0,03 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza        |      |      | pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:  |      |      | --------------------------------------------------------------------- - art. 80, comma 4: Formazione professionale    |      |      | (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri         |      |      | organismi - cap. 4161)....                      | 0,03 | 0,06 | 0,03 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero del lavoro e delle politiche   |      |      | sociali....                                     | 0,03 | 0,13 | 0,06 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                       |      |      | --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 309  |      |      | del 1990: Testo unico delle leggi in materia di |      |      | disciplina degli stupefacenti e sostanze        |      |      | psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione  |      |      | dei relativi stati di tossicodipendenza:        |      |      | --------------------------------------------------------------------- - art. 135: Programmi finalizzati alla          |      |      | prevenzione e alla cura dell'AIDS, al           |      |      | trattamento socio-sanitario, al recupero e al   |      |      | successivo reinserimento dei tossicodipendenti  |      |      | detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza,   |      |      | rieducazione e trasporto detenuti -             |      |      | cap. 1768)...                                   |0,08  |0,17  |0,08 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      | associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      | (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      | - cap. 1160)....                                |0,002 |0,004 |0,002 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero della giustizia . . .          |0,08  |0,17  |0,08 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI                   |      |      | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell'Istituto  |      |      | agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:|      |      | - art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento|      |      | dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di        |      |      | sviluppo - cap. 2201)....                       |  -   | 0,09 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 200  |      |      | del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui     |      |      | poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti |      |      | ed altri organismi - cap. 3105)....             | 0,04 | 0,08 | 0,04 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987:     |      |      | Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a  |      |      | favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 -  |      |      | Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160,   |      |      | 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; |      |      | 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180,|      |      | 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)....               | 8,74 |18,29 | 9,09 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      | associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      | (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      | - cap. 1163)....                                | 0,10 | 0,21 | 0,10 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per |      |      | lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via|      |      | di sviluppo - cap. 2210)....                    | 0,04 | 0,08 | 0,04 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero degli affari esteri . . .      | 8,91 |18,74 | 9,32 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'INTERNO                          |      |      | --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 309  |      |      | del 1990: Testo unico delle leggi in materia di |      |      | disciplina degli stupefacenti e sostanze        |      |      | psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione  |      |      | dei relativi stati di tossicodipendenza: - art. |      |      | 101: Potenziamento delle attivita' di           |      |      | prevenzione e repressione del traffico illecito |      |      | di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 -|      |      | Spese generali di funzionamento cap. 2668;      |      |      | 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)....        | 0,05 | 0,10 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      | associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      | (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      | - cap. 1286)....                                |0,002 |0,004 |0,002 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero dell'interno . . .             | 0,05 | 0,10 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL      |      |      | TERRITORIO                                      |      |      | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la      |      |      | difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare -    |      |      | capp. 1644, 1646)....                           | 0,66 | 1,37 | 0,68 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con    |      |      | modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993:      |      |      | Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio  |      |      | 1992, n. 150, in materia di commercio e         |      |      | detenzione di esemplari di fauna e di flora     |      |      | minacciati di estinzione (2.1.1.0 -             |      |      | Funzionamento - capp. 1388, 1389)....           |0,004 | 0,01 |0,003 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      | associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      | (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      | - cap. 1551)....                                | 0,80 | 1,68 | 0,83 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma    |      |      | dell'organizzazione del Governo a norma         |      |      | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -|      |      | art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente|      |      | e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la |      |      | protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici|      |      | - cap. 3621)....                                | 0,87 | 1,82 | 0,89 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero dell'ambiente e della tutela   |      |      | del territorio . . .                            | 2,34 | 4,87 | 0,89 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  |      |      | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano     |      |      | nazionale della pesca marittima e misure in     |      |      | materia di credito peschereccio, nonche' di     |      |      | riconversione delle unita' adibite alla pesca   |      |      | con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: |      |      | Attuazione del piano nazionale della pesca      |      |      | marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e          |      |      | strumentali - cap. 2719)....                    |  -   | 0,03 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      | associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      | (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri         |      |      | organismi - cap. 2032)....                      | 0,01 | 0,01 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con  |      |      | modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (art.|      |      | 3): Contributo al {Centro internazionale        |      |      | radio-medico CIRM} (4.1.2.7 - Centro            |      |      | internazionale radio-medico - cap. 2098)....    |  -   | 0,02 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione|      |      | dell'Ente nazionale per l'aviazione civile      |      |      | (ENAC) (art. 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per  |      |      | l'aviazione civile - cap. 2161)....             | 1,01 | 2,11 | 1,04 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle         |      |      | locazioni e del rilascio degli immobili adibiti |      |      | ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2.1 -  |      |      | Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - |      |      | cap. 1690)....                                  |  -   | 7,15 | 3,56 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero delle infrastrutture e dei     |      |      | trasporti . .                                   | 1,02 | 9,33 | 4,62 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLA DIFESA                          |      |      | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      | associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      | (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      | - cap. 1352)....                                | 0,01 | 0,03 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma    |      |      | dell'organizzazione del Governo a norma         |      |      | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -|      |      | art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa      |      |      | (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap.      |      |      | 1360)....                                       |  -   | 0,36 | 0,18 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia  |      |      | di corresponsione di contributi dello Stato a   |      |      | favore dell'Organizzazione idrografica          |      |      | internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale  |      |      | per studi ed esperienze di architettura navale  |      |      | (INSEAN): - art. 1, comma 2: Contributi dello   |      |      | Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 -          |      |      | Contributi a enti ed altri organismi - cap.     |      |      | 1354)....                                       |  -   | 0,13 | 0,06 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero della difesa . . .             | 0,01 | 0,51 | 0,25 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  |      |      | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo     |      |      | piano nazionale della pesca marittima e misure  |      |      | in materia di credito peschereccio, nonche' di  |      |      | riconversione delle unita' adibite alla pesca   |      |      | con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: |      |      | Attuazione del piano nazionale della pesca      |      |      | marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173,|      |      | 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, |      |      | 1477, 1482)....                                 | 0,27 | 0,56 | 0,28 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      | associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      | (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      | - cap. 2200)....                                | 0,08 | 0,17 | 0,09 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 454 del 1999:            |      |      | Riorganizzazione del settore della ricerca in   |      |      | agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge   |      |      | 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per  |      |      | la ricerca e la sperimentazione in agricoltura  |      |      | (CRA) - cap. 2083)....                          | 1,17 | 2,74 | 1,35 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero delle politiche agricole e     |      |      | forestali . . .                                 | 1,52 | 3,47 | 1,71 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI   |      |      | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 190 del 1975: Norme relative al        |      |      | funzionamento della biblioteca nazionale        |      |      | centrale {Vittorio Emanuele II} di Roma (3.1.1.0|      |      | - Funzionamento - Cap. 1941)....                | 0,04 | 0,08 | 0,04 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli   |      |      | interventi dello Stato a favore dello spettacolo|      |      | (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp.|      |      | 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)....   |  -   |11,49 | 5,72 --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 805  |      |      | del 1975: Organizzazione del Ministero per i    |      |      | beni culturali e ambientali - Assegnazioni per  |      |      | il funzionamento degli istituti centrali        |      |      | (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262,    |      |      | 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942....   | 0,08 | 0,18 | 0,09 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla      |      |      | Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 -|      |      | Enti e attivita' culturali - cap. 2363)....     |  -   | 0,03 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia |      |      | nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed         |      |      | attivita' culturali - cap. 2052)....            | 0,04 | 0,09 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      | associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      | (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      | - cap. 2100)....                                | 0,49 | 1,01 | 0,50 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero per i beni e le attivita'      |      |      | culturali . . .                                 | 0,65 |12,88 | 6,41 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLA SALUTE                          |      |      | --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 613  |      |      | del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana  |      |      | (3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap.         |      |      | 3453)....                                       | 0,49 | 1,02 | 0,51 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino   |      |      | della disciplina in materia sanitaria: - art.   |      |      | 12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e|      |      | sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica |      |      | - cap. 3392)....                                |  -   | 6,13 | 3,05 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 267 del 1993:            |      |      | Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita'|      |      | (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanita' - cap.|      |      | 3443)....                                       | 1,33 | 2,76 | 1,36 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 268 del 1993:            |      |      | Riordinamento dell'Istituto superiore di        |      |      | prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 -  |      |      | Istituto superiore per la prevenzione e la      |      |      | sicurezza del lavoro - cap. 3447)....           | 1,04 | 2,17 | 1,07 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli      |      |      | interventi in materia di animali di affezione e |      |      | per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 -    |      |      | Prevenzione del randagismo - cap. 4340)....     | 0,06 | 0,14 | 0,07 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con   |      |      | modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001:     |      |      | Agenzia per i servizi sanitari regionali (art.  |      |      | 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi   |      |      | sanitari regionali - cap. 3457)...              | 0,08 | 0,17 | 0,08 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con  |      |      | modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003:     |      |      | Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e |      |      | per la correzione dell'andamento dei conti      |      |      | pubblici: - art. 48, comma 9: Agenzia italiana  |      |      | del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del    |      |      | farmaco - capp. 3458, 3459)....                 | 0,72 | 1,51 | 0,75 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero della salute . . .             | 3,72 |13,89 | 6,88 --------------------------------------------------------------------- Totale . . .                                    |120,00|242,00|122,00
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