Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2005 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. 106 |
Testo del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2005), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di entrate». |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia a i sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento
1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria». 2. (Abrogato). 3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ((nonche' dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data,)) non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni. 4. Resta ferma la facolta' di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, e prorogato al 30 settembre 2005. ((5-bis. Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento e' effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001. 5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresi', la necessaria uniformita' del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto: a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l'articolo 17 e' abrogato; 2) all'articolo 25, comma 1, le parole da: «l'ultimo giorno del dodicesimo mese» fino a: «straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio»; 3) all'articolo 43, il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi»; b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonche' i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto»; 2) all'articolo 36, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.»; c) all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «il dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l'undicesimo»; d) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 420, le parole da «comma 416» fino a: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 417, lettera a)»; 2) il comma 424 e' abrogato; e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), cosi' come modificato dalla presente legge: «3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria». - Si riporta il titolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 - supplemento ordinario n. 252). - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore; c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni (Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, con le modalita' indicate nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.». - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): «1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20.». - Si riporta il testo del comma 426 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005): «426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facolta' di sanare le irregolarita' connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 settembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma». L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), abrogato dal presente decreto concerneva i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.». - Si riporta il testo dell'art. 25 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del citato decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio; 2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata. 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo. 3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.». - Si riporta il testo dell'art. 43 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 43 (Recupero di somme erroneamente, rimborsate). L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto. L'intendente di finanza da' comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.». - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dall'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonche' i termini di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.». - Si riporta il testo dell'art. 36 del gia' citato decreto legislativo n. 46 del 1999, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146. 2. In deroga all'art. 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. 2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Per le entrate amministrate dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo. 4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario e' una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza. 5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali. 6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004. 7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente. 8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore. 9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data. 10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore. 10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001: a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione; b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli. 10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso. 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Discarico per inesigibilita). - 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze. 2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonche', nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze; c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario; d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura. 3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate. 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. 5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario. 6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.». - Si riporta il testo del comma 420 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), cosi' come modificato dalla presente legge: «420. Le disposizioni del comma 417, lettera a) si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005.». - Il comma 424 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, abrogato dal presente decreto, prorogava al 31 dicembre 2006 i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo relativamente alle dichiarazioni presentate nell'anno 2003. - Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: «Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. 2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari. 3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione. 4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.».
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| Art. 1-bis. Disposizioni in favore di fondazioni e associazioni che svolgono o promuovono attivita' di ricerca scientifica
(( 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «legge 7 dicembre 2000, n. 383,» la parola: «e» e' soppressa; b) dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite le seguenti: «e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.500.000 di euro per l'anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (ONLUS e terzo settore). - 1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento. 5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. 6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. 7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente: "1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali."; b) all'art. 100, comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;". 8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento. 8-bis. Il comma 7-bis dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato. 8-ter. La deroga di cui all'art. 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.».
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| Art. 2. Premio di concentrazione
1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e i ventiquattro mesi successivi; (( b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;)) c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di agregazzione devono aver esercitato attivita' omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui e' ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione eruopea, ovvero dello Spazion economico europeo. 2. Il premio di concentrazione spetta a condizion e che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ed e' pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra: a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione. 3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione e' ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. 5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, e' approvato ((entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto)) il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1. 8. All'onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea: «2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si sia pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.». - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997). - Il decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, reca «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 Supplemento ordinario n. 252). - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: «Art. 9 (Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione). - 1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione e' attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono: a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi; b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003; c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attivita' omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in cui e' ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo. 1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende: a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di piu' imprese mediante fusione; b) l'incorporazione di una o piu' imprese da parte di altra impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attivita' imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese; e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese. 1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non puo' avere durata inferiore a tre anni. 1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo. 2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 5. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.». - La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)». (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2004, n. 306).
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| Art. 3. Disposizioni in materia di immobili pubblici
1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi, n. 10, e' trasferito in proprieta' allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario e' a titolo gratuito, con le modalita' e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. 2. All'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: (( 0a) al comma 13-ter, e' aggiunto il seguente periodo: «Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito INTERNET dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi.»; a) dal comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili»;)) b) al comma 13-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) cosi' come modificato dalla presente legge: «1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999. 4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, e' comunicato ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato. 5. (Comma abrogato). 6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformita' agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed e' trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo unico. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprieta' dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili. 9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalita' di redazione delle schede descrittive, nonche' le modalita' di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. 10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da' comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica. 11. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprieta' di altri enti ed istituti pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento cosi' avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11. 13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3. 13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non piu' utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalita' di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio. Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi. 13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8, nonche' alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili. 13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformita' con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi. 13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro e' destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e' destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.».
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| Art. 3-bis. Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada
(( 1. All'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 201 (Notificazione delle violazioni). - 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita'; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002. n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. 2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. 2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria. 3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. 4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto. 5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'art. 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'art. 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.».
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| Art. 3-ter. Disposizioni per favorire le attivita' di acquacoltura
(( 1. Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attivita' di acquacoltura, diversi dalle societa' commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, il reddito dominicale ed agrario sono determinati, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa piu' alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) |
| Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
| Allegato 1
RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C
Oggetto del provvedimento 2005 2006 2007 (milioni(milioni(milioni di euro)di euro)di euro) ===================================================================== MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | | ===================================================================== Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 | | | del 1977: {Approvazione del regolamento di | | | esecuzione del decreto del Presidente della | | | Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul | | | riordinamento e potenziamento della Scuola | | | superiore della pubblica amministrazione | | | (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica | | | amministrazione - cap. 5217). | 0,15 | 0,32 | 0,16 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della | | | disciplina dei compensi per lavoro straordinario| | | ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da | | | ripartire per oneri di personale - | | | cap. 3026).... | 0,70 | 1,45 | 0,72 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme | | | di contabilita' generale dello Stato in materia | | | di bilancio: - art. 9-ter: Fondo di riserva per | | | le autorizzazioni di spesa delle leggi | | | permanenti di natura corrente Tabella C (4.1.5.2| | | - Altri fondi di riserva - cap. 3003).... |15,43 | - | 2,93 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la | | | formazione del bilancio annuale e pluriennale | | | dello Stato (legge finanziaria 1980): - art. 36:| | | Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di| | | statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di | | | statistica - cap. 1680).... | 2,09 | 4,33 | 2,13 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge | | | 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle | | | imprese editrici e provvidenze per l'editoria | | | (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei | | | Ministri - Editoria - cap. 2183).. | 6,25 |13,07 | 6,50 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio | | | nazionale della protezione civile: - art. 1: | | | Servizio nazionale della protezione civile | | | (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei | | | Ministri - Protezione civile - cap. 2184).... | 0,64 | 1,34 | 0,66 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in | | | materia di sistemi informativi automatizzati | | | delle amministrazioni pubbliche: - art. 4: | | | istituzione Centro nazionale per l'informatica | | | nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - | | | Centro nazionale per l'informatica nella | | | pubblica amministrazione - cap. 1707).... | 0,26 | 0,54 | 0,27 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di| | | giurisdizione e controllo della Corte dei conti:| | | - art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti | | | (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160).... | 3,21 | 6,63 | 3,26 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia | | | di lavori pubblici: - art. 4: Autorita' per la | | | vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - | | | Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici -| | | cap. 1702).... | 0,29 | 0,60 | 0,30 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri | | | organismi - cap. 1613).... | 0,03 | 0,06 | 0,03 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di| | | altri soggetti rispetto al trattamento dei dati | | | personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la| | | tutela della privacy - cap. 1733).... | 0,14 | 0,29 | 0,14 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. | | | 468 del 1978, e successive modificazioni e | | | integrazioni, recante norme di contabilita' | | | generale dello Stato in materia di bilancio. | | | Delega al Governo per l'individuazione delle | | | unita' previsionali di base del bilancio dello | | | Stato: - art. 7, comma 6: Contributo in favore | | | dell'Istituto di studi e analisi economica | | | (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi | | | economici e congiunturali - cap. 1321).... | 0,14 | 0,29 | 0,14 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 249 del 1997: Istituzione | | | dell'Autorita' per le garanzie nelle | | | comunicazioni e norme sui sistemi delle | | | telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - | | | Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - | | | cap. 1575).... | 0,33 | 0,69 | 0,34 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per | | | l'adempimento di obblighi derivanti dalla | | | appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee:| | | - art. 23: Istituzione agenzia nazionale per la | | | sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale| | | per la sicurezza del volo - cap. 1723).... | 0,06 | 0,13 | 0,07 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di| | | obiezione di coscienza: - art. 19: Fondo | | | nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - | | | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio| | | civile nazionale - cap. 2185).... | 3,34 | 6,99 | 3,48 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto | | | legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le | | | erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - | | | Agenzia per le erogazioni in agricoltura - | | | cap. 1525).... | 3,41 | 7,13 | 3,54 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino | | | del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma | | | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 | | | (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200).... | 0,19 | 0,40 | 0,20 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino | | | della scuola superiore della pubblica | | | amministrazione e riqualificazione del personale| | | delle amministrazioni pubbliche, a norma | | | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 | | | (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e | | | finanze - cap. 3935).... | 0,32 | 0,67 | 0,33 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma | | | dell'organizzazione del Governo a norma | | | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: | | | - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | | fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - | | | cap. 3890).... |35,20 |71,86 |35,35 --------------------------------------------------------------------- - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | | fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio - | | | cap. 3901).... | 1,90 | 3,95 | 1,96 --------------------------------------------------------------------- - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | | fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio - | | | cap. 3911).... | 6,62 |13,32 | 6,51 --------------------------------------------------------------------- - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | | fiscali (6.1.2.11. - Agenzia delle dogane - | | | cap. 3920).... | 7,78 |15,80 | 7,75 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento| | | della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a | | | norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 | | | (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri| | | - cap. 2115).... | 4,92 | 9,96 | 4,87 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia | | | di giustizia amministrativa: - art. 20: | | | autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e | | | dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11| | | - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi | | | regionali - cap. 2170).... | 2,25 | 4,68 | 2,31 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 353 del 2000: legge quadro in materia | | | di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi | | | diversi - cap. 2820).... | 0,14 | 0,29 | 0,15 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la | | | formazione del bilancio annuale e pluriennale | | | dello Stato (legge finanziaria 2001): - art. 74,| | | comma 1: Previdenza complementare dipendenti | | | pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - | | | cap. 2156).... | 2,15 | 5,30 | 2,24 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme | | | generali sull'ordinamento del lavoro alle | | | dipendenze delle amministrazioni pubbliche: | | | - art. 46: Agenzia per la rappresentanza | | | negoziale delle pubbliche amministrazioni | | | (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza | | | negoziale delle pubbliche amministrazioni - | | | cap. 5223).... | 0,06 | 0,12 | 0,06 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero dell'economia e delle | | | finanze . . . |97,97 |170,19|86,37 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della| | | concorrenza e del mercato: - art. 10, comma 7: | | | Somme da erogare per il finanziamento | | | dell'Autorita' garante della concorrenza e del | | | mercato (3.1.2.3 - Autorita' garante della | | | concorrenza e del mercato - cap. 2275).... | 0,34 | 0,71 | 0,35 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente | | | nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - | | | Ente nazionale italiano per il turismo - | | | cap. 2270).... | 0,34 | 0,72 | 0,35 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 2280).... | 0,45 | 0,94 | 0,47 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto | | | nazionale per il commercio estero: - art. 8, | | | comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE | | | (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - | | | cap. 5101).... | 1,55 | 3,24 | 1,60 --------------------------------------------------------------------- - art. 8, comma 1, lettera b): Attivita' | | | promozionale delle esportazioni italiane | | | (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - | | | cap. 5102).... | 1,02 | 2,12 | 1,06 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero delle attivita' produttive | 3,70 | 7,72 | 3,82 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema | | | pensionistico obbligatorio e complementare: | | | --------------------------------------------------------------------- - art. 13: Vigilanza sui fondi pensione | | | (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - | | | cap. 4332).... | - | 0,06 | 0,03 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza | | | pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: | | | --------------------------------------------------------------------- - art. 80, comma 4: Formazione professionale | | | (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri | | | organismi - cap. 4161).... | 0,03 | 0,06 | 0,03 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero del lavoro e delle politiche | | | sociali.... | 0,03 | 0,13 | 0,06 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 | | | del 1990: Testo unico delle leggi in materia di | | | disciplina degli stupefacenti e sostanze | | | psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione | | | dei relativi stati di tossicodipendenza: | | | --------------------------------------------------------------------- - art. 135: Programmi finalizzati alla | | | prevenzione e alla cura dell'AIDS, al | | | trattamento socio-sanitario, al recupero e al | | | successivo reinserimento dei tossicodipendenti | | | detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, | | | rieducazione e trasporto detenuti - | | | cap. 1768)... |0,08 |0,17 |0,08 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 1160).... |0,002 |0,004 |0,002 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero della giustizia . . . |0,08 |0,17 |0,08 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell'Istituto | | | agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:| | | - art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento| | | dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di | | | sviluppo - cap. 2201).... | - | 0,09 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 | | | del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui | | | poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti | | | ed altri organismi - cap. 3105).... | 0,04 | 0,08 | 0,04 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: | | | Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a | | | favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - | | | Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, | | | 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; | | | 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180,| | | 2181, 2182, 2183, 2184, 2195).... | 8,74 |18,29 | 9,09 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 1163).... | 0,10 | 0,21 | 0,10 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per | | | lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via| | | di sviluppo - cap. 2210).... | 0,04 | 0,08 | 0,04 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero degli affari esteri . . . | 8,91 |18,74 | 9,32 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'INTERNO | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 | | | del 1990: Testo unico delle leggi in materia di | | | disciplina degli stupefacenti e sostanze | | | psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione | | | dei relativi stati di tossicodipendenza: - art. | | | 101: Potenziamento delle attivita' di | | | prevenzione e repressione del traffico illecito | | | di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 -| | | Spese generali di funzionamento cap. 2668; | | | 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815).... | 0,05 | 0,10 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 1286).... |0,002 |0,004 |0,002 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero dell'interno . . . | 0,05 | 0,10 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL | | | TERRITORIO | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la | | | difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - | | | capp. 1644, 1646).... | 0,66 | 1,37 | 0,68 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: | | | Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio | | | 1992, n. 150, in materia di commercio e | | | detenzione di esemplari di fauna e di flora | | | minacciati di estinzione (2.1.1.0 - | | | Funzionamento - capp. 1388, 1389).... |0,004 | 0,01 |0,003 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 1551).... | 0,80 | 1,68 | 0,83 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma | | | dell'organizzazione del Governo a norma | | | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -| | | art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente| | | e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la | | | protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici| | | - cap. 3621).... | 0,87 | 1,82 | 0,89 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero dell'ambiente e della tutela | | | del territorio . . . | 2,34 | 4,87 | 0,89 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano | | | nazionale della pesca marittima e misure in | | | materia di credito peschereccio, nonche' di | | | riconversione delle unita' adibite alla pesca | | | con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: | | | Attuazione del piano nazionale della pesca | | | marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e | | | strumentali - cap. 2719).... | - | 0,03 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri | | | organismi - cap. 2032).... | 0,01 | 0,01 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (art.| | | 3): Contributo al {Centro internazionale | | | radio-medico CIRM} (4.1.2.7 - Centro | | | internazionale radio-medico - cap. 2098).... | - | 0,02 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione| | | dell'Ente nazionale per l'aviazione civile | | | (ENAC) (art. 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per | | | l'aviazione civile - cap. 2161).... | 1,01 | 2,11 | 1,04 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle | | | locazioni e del rilascio degli immobili adibiti | | | ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2.1 - | | | Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - | | | cap. 1690).... | - | 7,15 | 3,56 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero delle infrastrutture e dei | | | trasporti . . | 1,02 | 9,33 | 4,62 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLA DIFESA | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 1352).... | 0,01 | 0,03 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma | | | dell'organizzazione del Governo a norma | | | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -| | | art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa | | | (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. | | | 1360).... | - | 0,36 | 0,18 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia | | | di corresponsione di contributi dello Stato a | | | favore dell'Organizzazione idrografica | | | internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale | | | per studi ed esperienze di architettura navale | | | (INSEAN): - art. 1, comma 2: Contributi dello | | | Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - | | | Contributi a enti ed altri organismi - cap. | | | 1354).... | - | 0,13 | 0,06 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero della difesa . . . | 0,01 | 0,51 | 0,25 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo | | | piano nazionale della pesca marittima e misure | | | in materia di credito peschereccio, nonche' di | | | riconversione delle unita' adibite alla pesca | | | con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: | | | Attuazione del piano nazionale della pesca | | | marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173,| | | 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, | | | 1477, 1482).... | 0,27 | 0,56 | 0,28 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 2200).... | 0,08 | 0,17 | 0,09 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 454 del 1999: | | | Riorganizzazione del settore della ricerca in | | | agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge | | | 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per | | | la ricerca e la sperimentazione in agricoltura | | | (CRA) - cap. 2083).... | 1,17 | 2,74 | 1,35 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero delle politiche agricole e | | | forestali . . . | 1,52 | 3,47 | 1,71 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 190 del 1975: Norme relative al | | | funzionamento della biblioteca nazionale | | | centrale {Vittorio Emanuele II} di Roma (3.1.1.0| | | - Funzionamento - Cap. 1941).... | 0,04 | 0,08 | 0,04 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli | | | interventi dello Stato a favore dello spettacolo| | | (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp.| | | 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647).... | - |11,49 | 5,72 --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 | | | del 1975: Organizzazione del Ministero per i | | | beni culturali e ambientali - Assegnazioni per | | | il funzionamento degli istituti centrali | | | (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, | | | 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942.... | 0,08 | 0,18 | 0,09 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla | | | Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 -| | | Enti e attivita' culturali - cap. 2363).... | - | 0,03 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia | | | nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed | | | attivita' culturali - cap. 2052).... | 0,04 | 0,09 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 2100).... | 0,49 | 1,01 | 0,50 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero per i beni e le attivita' | | | culturali . . . | 0,65 |12,88 | 6,41 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLA SALUTE | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 | | | del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana | | | (3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap. | | | 3453).... | 0,49 | 1,02 | 0,51 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino | | | della disciplina in materia sanitaria: - art. | | | 12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e| | | sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica | | | - cap. 3392).... | - | 6,13 | 3,05 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 267 del 1993: | | | Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita'| | | (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanita' - cap.| | | 3443).... | 1,33 | 2,76 | 1,36 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 268 del 1993: | | | Riordinamento dell'Istituto superiore di | | | prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - | | | Istituto superiore per la prevenzione e la | | | sicurezza del lavoro - cap. 3447).... | 1,04 | 2,17 | 1,07 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli | | | interventi in materia di animali di affezione e | | | per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - | | | Prevenzione del randagismo - cap. 4340).... | 0,06 | 0,14 | 0,07 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: | | | Agenzia per i servizi sanitari regionali (art. | | | 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi | | | sanitari regionali - cap. 3457)... | 0,08 | 0,17 | 0,08 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: | | | Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e | | | per la correzione dell'andamento dei conti | | | pubblici: - art. 48, comma 9: Agenzia italiana | | | del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del | | | farmaco - capp. 3458, 3459).... | 0,72 | 1,51 | 0,75 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero della salute . . . | 3,72 |13,89 | 6,88 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |120,00|242,00|122,00 |
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