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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 maggio 2005 |  | Aggiornamento  del  decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente  «Prodotti  fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
 Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
 Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui delle sostanze attive nei prodotti  destinati  all'alimentazione»  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 dei 14 dicembre 2004, supplemento ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - n. 30 del 7 febbraio  2005) e dal decreto dei Minstro della salute 4 marzo 2005 (in corso di registrazione presso la Corte dei Conti);
 Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23 dicembre  1992 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - n. 182 del 5 agosto  1993)  e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - n. 221 del 23 settembre 2003)  concernenti,  tra  l'altro, disposizioni circa il programma di controlli  intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui  di  sostanze  attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
 Visti i decreti dirigenziali emanati dal 1° giugno 2004 al 31 marzo 2005,  con  i  quali  sono  stati  autorizzati  prodotti fitosanitari contenenti  sostanze  attive  nuove  o  con  cui sono state approvate modifiche  di  impiego  di  prodotti  gia' registrati, nei quali sono stati  definiti  inoltre  i  relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;
 Vista  la  decisione  n.  2004/129/CE della Commissione europea del 30 gennaio  2004,  concernente  la  non iscrizione di alcune sostanze attive  nell'allegato  1  della  direttiva  91/414/CEE e i successivi decreti   dirigenziali   con   i   quali   sono   state  revocate  le autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze attive imazetapir, flurenol, esaflumuron, nuarimol, primisulfuron;
 Ritenuto  necessario  aggiornare  il decreto ministeriale 27 agosto 2004  con i nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni di impiego di alcune sostanze attive;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 I  limiti  massimi  di  residui  delle  sostanze  attive cadusafos, cyazofamid,  foramsulfuron, etoprofos, glufosinate ammonio, imazamox, iprovalicarb,  thiamethoxam,  tolylfluanid,  indicati nell'allegato 1 del  presente  decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di  residui  indicati  nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 2. I  limiti massimi di residui delle sostanze attive adoxophyes orana granulosis  virus,  penoxsulam,  pyraclostrobin,  zoxamide,  indicati nell'allegato  2  del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del  decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 3. Gli  impieghi  e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive    azadiractina,    azoxystrobin,   cadusafos,   deltametrina, etoprofos,  glufosinate  ammonio,  imazamox, iprodione, iprovalicarb, thiamethoxam,  tolylfluanid,  indicati  nell'allegato  3 del presente decreto,  sostituiscono  quelli  corrispondenti  nell'allegato  5 del decreto  del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004  e  successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 4. Gli  impieghi  e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive  adoxophyes orana granulosis virus, cyazofamid, foramsulfuron, penoxsulam,  pyraclostrobin,  zoxamide,  indicati nell'allegato 4 del presente  decreto,  sono  aggiunti  nell'allegato  5  del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  impieghi  e  i  limiti  massimi di residui gia' previsti negli allegati  2  e 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 per  le  sostanze attive flurenol, imazetapir, nuarimol, esaflumuron, primisulfuron,  sono  soppressi,  in quanto le citate sostanze attive non  sono  state  incluse  nell'allegato  1  del  decreto legislativo 17 marzo  1995, n. 194. Per le sostanze attive citate, trova pertanto applicazione  il  comma  7 dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione.
 Roma, 13 maggio 2005
 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 354
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere allegato da pag. 20 a pag. 22  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->   Vedere allegato a pag. 23  <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 ---->   Vedere allegato da pag. 24 a pag. 28  <----
 |  |  |  | Allegato 4 
 ---->   Vedere allegato a pag. 29  <----
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