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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario) |  | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |  | PROVVEDIMENTO 26 luglio 2005 |  | Introduzione   di   un  documento  di  valutazione  ed  orientamento, denominato «Portfolio (o cartella) delle competenze individuali». |  | 
 |  |  |  | IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e  del  dott.  Giuseppe  Fortunato,  componenti  e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Vista  la  normativa  internazionale  e  comunitaria  in materia di protezione  dei  dati  personali  (direttiva  n.  95/46/CE), anche in relazione agli articoli 2, 10, 11 e 33 della Costituzione;
 Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
 Visto  il  decreto  legislativo  19 aprile 2004, n. 59 (Definizione delle  norme  generali  relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
 Vista la documentazione in atti;
 Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 Relatore il dott. Mauro Paissan;
 Considerato:
 
 1. Premessa.
 La  riforma  della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di istruzione  - scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - ha introdotto   la   redazione   di   un  documento  di  valutazione  ed orientamento,  denominato  «Portfolio  (o  cartella) delle competenze individuali», da redigere singolarmente per ciascun alunno.
 Il  Portfolio documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi  degli  alunni  e  ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico   illustrando   in   un  unico  contesto,  come  strumento didattico, la formazione, l'orientamento e i progressi educativi.
 La normativa di riferimento (decreto legislativo 19 aprile 2004, n. 59)  prevede  a  tal  fine una documentazione sistematica anche degli elaborati  degli  alunni,  volta a comprendere ed interpretare i loro interessi, le attitudini, i comportamenti e le aspirazioni personali.
 Il  Portfolio  e'  compilato e aggiornato (nella scuola d'infanzia) dai docenti di sezione, ovvero (nella scuola primaria e secondaria di primo   grado)   dal   docente   coordinatore-tutor   dell'alunno  in collaborazione  con  altri  docenti,  alunni e loro genitori, i quali possono apportarvi alcune annotazioni (allegati A, B) e C) del citato decreto).
 Il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle modalita'  con  cui  istituti  scolastici pubblici e privati trattano dati di carattere personale in relazione al Portfolio.
 Rispondendo  alla  richiesta  dell'Autorita'  (nota  del  31 maggio 2005), il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -  Dipartimento  per  l'istruzione  (lettera  del  20 giugno 2005) ha fornito alcune informazioni.
 Il Ministero ha anche convenuto sulla necessita' di raccogliere nel Portfolio   «dati   personali  esclusivamente  se  pertinenti  e  non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se indispensabili per   la   valutazione  e  l'orientamento  dell'alunno»;  si  e'  poi dichiarato  disponibile  ad  inviare  una  nota  esplicativa  da  far pervenire,  tramite  gli  uffici  scolastici  regionali,  a  tutte le istituzioni  scolastiche, affinche' queste si conformino al Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  nella  compilazione  e gestione del Portfolio.
 A   conclusione   dell'esame   preliminare   dei  reclami  e  delle segnalazioni,  il  Garante ritiene necessario prescrivere a tutti gli istituti  scolastici  di  adottare  alcune misure volte a favorire il rispetto  dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali dei cittadini, nonche'   della  loro  dignita',  con  particolare  riferimento  alla riservatezza,  all'identita'  ed  alla  protezione dei dati personali (art.  2, comma 1, del Codice), considerata la quantita', la varieta' e  la  delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel Portfolio e l'ingente numero dei minori e familiari interessati.
 2. Le principali questioni.
 Le  problematiche rappresentate al Garante riguardano la liceita' e la  correttezza  del  trattamento  dei  dati personali confluenti nel Portfolio,  relativi  al  percorso  scolastico  e alla vita privata e sociale degli alunni.
 Non  e' previsto, a livello nazionale, un modello tipo di Portfolio sul piano della forma e dei contenuti in dettaglio del documento.
 Cio'  determina  la  proliferazione  di  documenti molto diversi da scuola  a  scuola,  come dimostrano alcuni modelli gia' esaminati dal Garante,  nei  quali  e' richiesto l'inserimento di tipologie di dati personali  assai  differenti  (o e' possibile inserirli o chiedere il loro  inserimento)  e  nei  quali  l'alunno  puo' illustrare rapporti interpersonali di natura privata e vicende familiari.
 Dalle risposte fornite ad alcune delle domande proposte nei modelli esaminati  (quali,  ad  esempio,  l'indicazione  dell'utilizzo  della lingua  madre  solo nel paese di origine, la motivazione alla base di un  trasferimento,  anche  di nazione, del bambino, la descrizione di particolari vicende che hanno caratterizzato il periodo post-natale), possono evincersi informazioni particolarmente delicate come lo stato di  adozione  di  un  minore, nei confronti delle quali l'ordinamento impone  precise  cautele (legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare articolo 28).
 In  alcuni  casi,  sono  richieste informazioni relative al profilo psicologico  dell'alunno  (descrizione di paure o disagi del minore), al  suo  stato  di salute (notizie su particolari patologie sofferte, eventuali ricoveri ospedalieri), al suo credo religioso, all'ambiente sociale   di   estrazione  (acquisizione  di  informazioni  sui  suoi familiari) e ad altri delicati aspetti della sfera privata e a quella di natura strettamente familiare.
 La  diversita'  dei  modelli di Portfolio agevola, quindi, una piu' ampia  annotazione di informazioni sensibili (che il Codice individua nei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni  religiose,  filosofiche  o  di altro genere, le opinioni politiche,   l'adesione   a   partiti,   sindacati,  associazioni  od organizzazioni   a   carattere   religioso,  filosofico,  politico  o sindacale,  nonche'  i  dati  personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: art. 4, comma 1, lettera d), del Codice).
 3. Come trattare i dati personali.
 La  compilazione e la tenuta del Portfolio determina un trattamento di  dati  personali. L'istituto scolastico frequentato dall'alunno ne e'   il   titolare,   stante   l'autonomia   funzionale,   didattica, organizzativa  e  di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo  ad esso riconosciuta  (articoli 4,  comma  1,  lettera  f)  e  28 del Codice; decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275).
 Tale  trattamento  deve rispettare le disposizioni del Codice e, in particolare,  i  principi  di  seguito  richiamati.  In  caso di loro violazione,  i  dati personali trattati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice).
 Principio di finalita' (art. 11, comma 1, lettera b), del Codice).
 Il  trattamento  di dati personali effettuato mediante il Portfolio e'   consentito   solo   per  raggiungere  le  finalita'  individuate direttamente   dalla   predetta   legislazione  di  riforma  (decreto legislativo  n.  59/2004 cit.), ovvero per valutare l'apprendimento e il  comportamento  degli  studenti e per certificare le competenze da essi acquisite.
 Non  sono  perseguibili  ulteriori finalita' attinenti, ad esempio, all'individuazione  del  profilo  psicologico  degli  alunni  o  alla raccolta  di  informazioni  sul  loro ambiente sociale e culturale di provenienza.
 Principio di necessita' (art. 3 del Codice).
 Laddove  le finalita' del Portfolio possono essere perseguite anche senza   trattare  dati  personali,  oppure  dati  identificativi,  il trattamento  deve  riguardare  solo dati anonimi (che non riguardano, cioe',    interessati   identificati   o   identificabili),   oppure, rispettivamente,  dati  non identificativi (che permettono, cioe', di identificare direttamente un interessato).
 Principio  di  proporzionalita'  (art. 11, comma 1, lettera d), del Codice).
 Quando,  osservando  il principio di necessita', si devono trattare dati  personali,  deve  verificarsi  in  ogni  singola  fase del loro trattamento  se,  e come, determinate operazioni (di raccolta, esame, annotazione,  eventuale  registrazione,  ecc.)  siano  effettivamente pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto alla finalita' di valutazione dell'alunno.
 Principio  di  indispensabilita'  (art.  22, comma 3; aut. gen. nn. 2/2004 e 3/2004)
 Particolare  rigore  deve  essere  osservato  per  quanto  riguarda l'eventuale  raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali sono acquisibili,  attraverso  una valutazione obiettiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il processo formativo.
 4. Prescrizioni da osservare.
 Con  il  presente  provvedimento,  a garanzia degli interessati, il Garante  prescrive  ai  titolari  del  trattamento  di  osservare, in attuazione  dei  predetti  principi, anche le seguenti misure volte a conformare  pienamente  i  trattamenti  alle  vigenti disposizioni in materia  di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lettera c)    del    Codice),   invitando   il   Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca a recepire le prescrizioni medesime nella  nota  esplicativa  che  lo  stesso  si  e'  riservato  di  far pervenire,  tramite  gli  uffici  scolastici  regionali,  a tutti gli istituti scolastici.
 Ciascun   istituto   scolastico,   in   qualita'  di  titolare  del trattamento, deve attuare le seguenti misure:
 Predisposizione del modello di Portfolio.
 Nel  predisporre  il  modello  di  Portfolio, occorre adottare ogni opportuna soluzione per prevenire che vengano raccolti dati sensibili o  che  sono  oggetto, nell'ordinamento, di particolari cautele (es., dati  relativi  allo  stato di affidamento o di adozione), quando gli stessi  non  siano  strettamente  indispensabili  per  raggiungere le finalita'   di   documentazione  perseguite.  Cio',  con  particolare riferimento  ai  campi  nei quali l'alunno potrebbe descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali di natura privata o vicende familiari. I riferimenti  a  tali  vicende sono del tutto eventuali nel Portfolio, che  deve  rimanere  uno  strumento  didattico  per  favorire solo la personalizzazione dei processi formativi scolastici.
 Informare gli interessati.
 Prima  di consentire la compilazione del Portfolio, chi esercita la potesta'  sull'alunno  deve essere informato specificamente in merito al trattamento dei dati personali.
 Nell'informativa  occorre  indicare gli elementi previsti dall'art. 13  del Codice e, in particolare, quali sono le finalita' perseguite, se  e' necessario o facoltativo conferire i dati di natura personale, quali  sono  le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli, quali soggetti possono consultare il Portfolio e per quali scopi.
 Istruzioni per la compilazione.
 L'istituto   deve   impartire  idonee  istruzioni  ai  docenti  che sovraintendono  alla  compilazione  del Portfolio, affinche' adottino particolari  cautele  nel  momento in cui inseriscono o consentono di inserire   dati  personali,  in  particolare  quelli  particolarmente delicati o sensibili sopra evidenziati.
 Presupposti per inserire dati sensibili.
 Per  quanto riguarda i dati sensibili, alcuni presupposti giuridici per  trattare i dati sono diversi a seconda che l'istituto scolastico sia di natura privata o pubblica.
 Le  istituzioni  scolastiche  private  devono acquisire il consenso specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la potesta'; devono  poi rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali  del  Garante al trattamento dei dati sensibili (art. 26 del Codice  e  autorizzazioni  nn.  2 e 3 del 2004, rinvenibili anche sul sito www.garanteprivacy.it, efficaci sino al 31 dicembre 2005).
 Le  istituzioni  scolastiche  pubbliche  non  devono  richiedere il consenso;  devono  invece  indicare nell'atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformita' al parere  del  Garante,  i  tipi  di  dati  trattabili  e le operazioni eseguibili in relazione alla tematica in esame (articoli 20 e 154 del Codice,  cfr.  Provv.  del  Garante  del 30 giugno 2005). Mancando un potere  regolamentare  in  capo  ai singoli istituti scolastici, e in relazione ai compiti attribuiti al Ministero (art. 75 legge 30 luglio 1999,  n.  300),  l'Autorita'  ha  rivolto a quest'ultimo l'invito ad adottare  uno  schema  di  regolamento  per  il  trattamento dei dati sensibili  effettuato  da  parte  di  tutti  gli  istituti scolastici pubblici, da sottoporre al parere del Garante.
 Designare gli incaricati.
 L'istituto  deve  designare i soggetti che possono accedere ai dati contenuti   nel   Portfolio   quali   incaricati   o,  eventualmente, responsabili del trattamento (articoli 30 e 29 del Codice).
 Sicurezza dei dati.
 Occorre  garantire che il trattamento dei dati in questione avvenga nel  pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte direttamente dal Codice (articoli 31-36 e allegato B)).
 Garantire l'esercizio dei diritti.
 Va  garantito  l'esercizio  da parte di tutti gli interessati (e in particolare  degli esercenti la potesta), dei diritti individuati dal Codice   (art.   7)  e,  in  particolare,  del  diritto  di  chiedere l'aggiornamento,  la  rettificazione, l'integrazione dei dati (quando vi  sia  interesse),  la  cancellazione,  la  trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione di legge, compresi  quelli  di  cui  non  e'  necessaria  la  conservazione  in relazione alle finalita' di valutazione della formazione scolastica.
 Breve conservazione dei dati.
 Occorre  individuare  brevi  periodi di eventuale conservazione dei dati  personali  raccolti  nel Portfolio, in modo tale che gli stessi siano  conservati  solo in una forma che consenta di identificare gli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli  scopi  per  i  quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati (art. 11, comma 1, lettera e), del Codice).
 Rilascio all'interessato.
 Il  Portfolio  (alla stregua di quanto indicato negli allegati B) e C)  al  citato  decreto  legislativo  n.  59/2004,  secondo  cui, nel passaggio al ciclo scolastico successivo, il Portfolio «si innesta su quello  portato»  dall'alunno)  deve  essere rilasciato allo studente alla  fine  del  corso  degli studi, affinche' lo stesso lo consegni, solo ove cio' sia previsto, al nuovo istituto scolastico.
 Tutto cio' premesso,
 Il Garante:
 
 a) ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,  lettera c), del Codice, prescrive  agli  istituti scolastici di adottare le misure necessarie ed  opportune  indicate  in  motivazione,  al  fine  di  conformare i trattamenti di dati alle vigenti disposizioni;
 b) dispone  che  copia  del presente provvedimento sia inviata al Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  - Dipartimento  per  l'istruzione,  anche  per  il  seguito indicato in motivazione;
 c) dispone  che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero  della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per  la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
 Roma, 26 luglio 2005
 
 Il presidente
 Pizzetti
 
 Il relatore
 Paissan
 
 Il segretario generale
 Buttarelli
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