Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2005
Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 3454).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2005, con il quale viene dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3422 del 1° aprile 2005, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;
Considerato che l'attuale situazione di grave emergenza idrica in cui versa il territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal consorzio per l'acquedotto del Simbrivio e' aggravata dell'eccessiva concentrazione di arsenico, fluoro, vanadio e magnesio in alcune fonti che contribuiscono ad approvvigionare alcuni comuni della provincia di Roma;
Considerato che la situazione summenzionata, unitamente all'aumentata domanda di approvvigionamento della risorsa idrica, determinano una situazione di grave crisi in ordine alla disponibilita' di detta risorsa nei comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio;
Considerato che la carenza idrica e' foriera di ulteriori problematiche connesse, oltre che all'ordinario svolgimento della vita quotidiana della popolazione residente nel territorio in esame, anche alle attivita' economiche ed alle condizioni igienico sanitarie;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini del superamento della grave situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto de Simbrivio di Roma, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2005, n. 3422, provvede, per la durata dello stato d'emergenza citato in premessa, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le predette situazioni di criticita'.
 
Art. 2.

1. Per garantire il pieno assolvimento dei compiti del commissario delegato nello svolgimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, si applicano gli articoli 3, 4, comma 1, e art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 2002, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi della commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, del personale in servizio presso la struttura commissariale, e di cui all'art. 5 della medesima ordinanza, della collaborazione degli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate, ad utilizzare i mezzi dell'amministrazione di appartenenza, nonche' ad avvalersi di personale delle amministrazioni statali nel limite massimo di due unita'.
3. La commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, e' integrata con un magistrato amministrativo designato dal commissario delegato, ed autorizzato in via d'urgenza dall'istituto d'appartenenza.
 
Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico dei fondi del commissario delegato, nonche' a valere sulle risorse individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 novembre 2004.
2. Per le medesime finalita', il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle norme indicate all'art. 7 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, alle seguenti disposizioni normative:
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 24;
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 5, 20, 28, 30, 34;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 149, 150 e 152.
 
Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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