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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2005 |  | Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di inquinamento e di  crisi  idrica  in  atto  nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti  dal  Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 3454). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»;
 Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20  maggio  2005,  con  il  quale viene dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione situazione di inquinamento e di  crisi  idrica  in  atto  nel  territorio  dei comuni sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3422 del  1° aprile  2005,  recante:  «Ulteriori  disposizioni urgenti per fronteggiare  l'emergenza  idrica  verificatasi  nel  territorio  dei comuni  a  sud  di  Roma  serviti  dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;
 Considerato  che  l'attuale situazione di grave emergenza idrica in cui  versa  il  territorio  dei  comuni  a  sud  di Roma, serviti dal consorzio  per l'acquedotto del Simbrivio e' aggravata dell'eccessiva concentrazione  di  arsenico,  fluoro,  vanadio  e magnesio in alcune fonti  che  contribuiscono  ad  approvvigionare  alcuni  comuni della provincia di Roma;
 Considerato    che    la   situazione   summenzionata,   unitamente all'aumentata  domanda  di  approvvigionamento  della risorsa idrica, determinano   una   situazione   di   grave   crisi  in  ordine  alla disponibilita'  di  detta  risorsa nei comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio;
 Considerato   che   la  carenza  idrica  e'  foriera  di  ulteriori problematiche  connesse,  oltre  che  all'ordinario svolgimento della vita  quotidiana della popolazione residente nel territorio in esame, anche   alle   attivita'   economiche  ed  alle  condizioni  igienico sanitarie;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 
 1. Ai fini del superamento della grave situazione di inquinamento e di  crisi  idrica  in  atto  nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti  dal  Consorzio  per  l'acquedotto  de  Simbrivio di Roma, il commissario   delegato   di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri del 1° aprile 2005, n. 3422, provvede, per la durata  dello  stato  d'emergenza citato in premessa, all'adozione di tutte  le  necessarie  ed  urgenti  iniziative  volte  a rimuovere le predette situazioni di criticita'.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Per garantire il pieno assolvimento dei compiti del commissario delegato  nello  svolgimento  delle attivita' previste dalla presente ordinanza,  si  applicano  gli  articoli  3,  4,  comma  1,  e art. 7 dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 2002, e successive modifiche ed integrazioni.
 2.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi della commissione  tecnica  di  cui  all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione  civile  n. 3228 del 18 luglio 2002 e successive modifiche ed  integrazioni,  del  personale  in  servizio  presso  la struttura commissariale,  e  di  cui all'art. 5 della medesima ordinanza, della collaborazione  degli  uffici  tecnici  delle  amministrazioni locali interessate,   ad   utilizzare   i   mezzi   dell'amministrazione  di appartenenza, nonche' ad avvalersi di personale delle amministrazioni statali nel limite massimo di due unita'.
 3.   La   commissione   tecnica   di   cui  all'art.  4,  comma  2, dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3228 del 18 luglio 2002 e successive  modifiche ed integrazioni, e' integrata con un magistrato amministrativo  designato dal commissario delegato, ed autorizzato in via d'urgenza dall'istituto d'appartenenza.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede  a  carico  dei  fondi  del  commissario delegato, nonche' a valere sulle risorse individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 novembre 2004.
 2.   Per   le   medesime  finalita',  il  commissario  delegato  e' autorizzato   ad  avvalersi  delle  risorse  comunitarie,  nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi previsti dalla presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, delle direttive  comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  22 ottobre  2004,  alle norme indicate all'art. 7 dell'ordinanza  del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio  2002  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, alle seguenti disposizioni normative:
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 legge  27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 24;
 decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 5, 20, 28, 30, 34;
 decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 149, 150 e 152.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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