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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE |  | DECRETO 5 maggio 2005 |  | Condizioni  agevolate  per  l'acquisto  di un personal computer per i dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE 
 Visto  l'art.  1,  comma 208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  ha  previsto  la  possibilita'  per  i  dipendenti  pubblici  di acquistare un personal computer usufruendo di riduzione di costo;
 Visto l'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha  previsto, per l'anno 2004, condizioni agevolate per l'acquisto di un  personal  computer  portatile  da  parte dei docenti delle scuole pubbliche  di  ogni  ordine  e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' del personale docente presso le universita' statali;
 Visto  il  proprio decreto del 3 giugno 2004, attuativo dell'art. 4 della  legge  n. 350 del 2003 recante «Riduzione di prezzo ai docenti nelle  scuole  pubbliche,  per  l'acquisto  di  un  personal computer portatile»;
 Considerato  che  l'art. 1, comma 208, della legge 2004, n. 311, ha previsto altresi' che la riduzione di costo per i dipendenti pubblici venga  ottenuta  in  esito  ad una apposita selezione di produttori o distributori   operanti  nel  settore  informatico,  esperita  previa apposita indagine di mercato dalla Consip S.p.a.;
 Ritenuta  la  necessita'  di  fissare  le  modalita'  attuative per consentire   l'accesso  ai  benefici  previsti  dal  citato  art.  1, comma 208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Considerato che le modalita' di cui al decreto del 3 giugno 2004 di attuazione del progetto PC ai docenti hanno prodotto esiti positivi;
 Ritenuto  pertanto  di  adottare  le  medesime  modalita' anche per l'attuazione del presente progetto;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Beneficiari, oggetto e validita' temporale
 
 1. I  dipendenti  di  ruolo  delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle  autorita'  amministrative  indipendenti,  nonche'  quelli  con contratto  a  termine  di durata non inferiore a un anno (di seguito: «beneficiari»),  possono acquistare un personal computer (di seguito: «PC»),  usufruendo  della  riduzione  di costo ottenuta in esito alla apposita  selezione  esperita  ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 311 del 2004.
 2. I  docenti  delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non  di  ruolo  con  incarico  annuale,  nonche' il personale docente presso  le universita' statali beneficiari delle agevolazioni, di cui al  decreto  del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004,   prorogate  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 206,  della  legge 30 dicembre   2004,   n.  311,  possono  usufruire  delle  condizioni agevolative  previste  dal presente decreto e per la durata da questo stabilita.
 3. I  beneficiari  di  cui  al presente articolo possono aderire al progetto  entro  e  non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di conseguimento dell'agevolazione
 
 1. Il beneficiario, per acquistare il PC alle condizioni agevolate, deve:
 a) scegliere  il  PC  tra  quelli  proposti  dai fornitori, anche operanti  on  line,  individuati  all'esito  delle relative procedure selettive;
 b) rivolgersi ad un rivenditore accreditato ai sensi dell'art. 3;
 c) esibire  al rivenditore la distinta delle competenze fisse (di seguito: «cedolino») o l'attestato relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, e un proprio valido documento di riconoscimento.
 2. Il    cedolino   da   esibire   ai   fini   del   riconoscimento dell'agevolazione deve essere riferito ad uno stipendio percepito nel corso dei tre mesi precedenti l'acquisto.
 3. L'eventuale attestato, di cui al comma 1, lettera c), presentato in  alternativa  al  cedolino,  e' rilasciato dall'amministrazione di appartenenza  che  utilizza a tal fine l'apposito formato scaricabile dal  sito  www.innovazione.gov.it. Esso e' sottoscritto dal dirigente del servizio o dell'ufficio responsabile.
 4. Per gli acquisti effettuati on line i beneficiari trasmettono al rivenditore  il  cedolino  o  l'eventuale  attestato,  sottoscritti e inviati  per  fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi dell'art.  38,  comma 3,  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 5. Esperita  apposita  indagine  di mercato dalla CONSIP S.p.a., ai sensi  dell'art. 1, comma 208, della legge 2004, n. 311, l'elenco dei PC  offerti,  individuati  per  marca e tipo, con i relativi prezzi e percentuali  di  sconto  applicate,  nonche' l'elenco dei rivenditori accreditati  sono  consultabili  sui  siti  www.innovazione.gov.it  e www.italia.gov.it
 |  |  |  | Art. 3. Accreditamento del rivenditore e relativa pubblicizzazione
 
 1. Possono  aderire  al  presente  progetto  sia  i rivenditori che operano  mediante  la normale distribuzione sia quelli che operano on line.  L'accreditamento presso il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie  si  ottiene  compilando  on  line  il  foglio elettronico d'iscrizione     disponibile    sui    siti    www.italia.gov.it    e www.innovazione.gov.it
 2. I  rivenditori  che  hanno  gia'  aderito  ai progetti di cui al decreto  del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 3 giugno 2004,  relativo all'iniziativa PC ai docenti, e di cui al decreto del Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  del  1° luglio 2004, relativo all'iniziativa PC alle famiglie, ove intendano aderire anche al  presente  progetto,  si  accreditano  con  le modalita' di cui al comma 1.
 3. Al  fine  di ottenere l'accreditamento, i rivenditori forniscono gli  estremi  identificativi  del  proprio eser-cizio commerciale, il relativo  indirizzo,  il  numero  di  partita  I.V.A., gli estremi di iscrizione  alla Camera di commercio, nonche' accettano le condizioni che li riguardano riportate nel sito medesimo.
 4. All'atto  dell'accreditamento,  i  rivenditori  si  impegnano ad adempiere  alla  procedure  prevista  per l'ottenimento, da parte dei beneficiari, della riduzione del prezzo d'acquisto del PC prescelto.
 5. Al fine di rendere noto l'avvenuto accreditamento, i rivenditori espongono  il  logo  del  presente  progetto,  reso  disponibile  dal dipartimento sui siti indicati al comma 1.
 |  |  |  | Art. 4. Attivita'  del  Dipartimento  per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della CONSIP S.p.a.
 
 1. All'esito  della  indagine  di  mercato  effettuata dalla CONSIP S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge 2004, n. 311, il Dipartimento  sottoscrive  singole  convenzioni con ciascun fornitore ammesso   al   progetto,   nelle   quali  vengono  fissati  i  limiti quantitativi  della  fornitura  dei PC offerti, con indicazione delle relative  condizioni  di  vendita,  delle percentuali di sconto o dei prezzi praticabili.
 2. L'attuazione  del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
 Roma, 5 maggio 2005
 Il Ministro: Stanca
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