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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 13 luglio 2005 |  | Piano  di  sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
 Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Vista   l'ordinanza   ministeriale   13 maggio   2004,   piano   di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);
 Considerato che l'encefalomielite di tipo West Nile e' una malattia esotica  ad  eziologia  virale che si e' gia' manifestata nel 1998 in Toscana nella zona denominata Padule di Fucecchio;
 Tenuto  conto  dell'esistenza  sul  territorio  nazionale  di  aree geografiche  con  caratteristiche  ecologiche  tali  da permettere la propagazione del virus West Nile;
 Considerati  i  risultati ottenuti con le indagini svolte a seguito dell'applicazione  del  piano  operativo  predisposto con l'ordinanza ministeriale  4 aprile  2002 e confermati a seguito dell'applicazione del   piano   operativo   predisposto  con  l'ordinanza  ministeriale 13 maggio  2004,  che  hanno  messo  in  evidenza  in  alcune Regioni sieroconversioni negli animali sottoposti a campionamento;
 Considerata  la  crescente  importanza  attribuita alla malattia in ambito internazionale;
 Considerato  quindi  necessario predisporre adeguati interventi che permettano  di  individuare  l'eventuale circolazione del virus nelle aree ritenute a rischio;
 Tenuto  conto  altresi'  delle  indicazioni  fornite  dal Centro di Referenza   nazionale  per  le  malattie  esotiche,  attivato  presso l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e dal  Centro  di  Referenza  nazionale  per  le malattie degli equidi, istituito  presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
 Ordina:
 
 Art. 1.
 
 1.  E'  resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza per la West Nile Disease, di seguito denominata Piano, secondo i criteri e le modalita' delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  attivita' di programmazione e coordinamento,  predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei   controlli   e   degli   interventi  previsti  nell'allegato  I, verificandone l'applicazione.
 2.  Le  procedure  operative  di  intervento  nell'ambito del Piano nonche'   i   flussi   informativi  con  la  relativa  documentazione riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla Direzione generale della sanita'  veterinaria  e degli alimenti del Ministero della salute con proprio atto dirigenziale.
 3. Le Regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al Ministero della  salute  una  relazione  tecnica  riguardante l'esecuzione e le risultanze del Piano.
 4.  Le  Regioni  e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali   non  sono  state  individuate  nell'allegato  I  le  aree  di intervento,   valutano   l'opportunita'   di   predisporre  piani  di intervento  in  determinate aree del proprio territorio conformemente al predetto allegato.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano, registrate  ai  sensi  della  vigente normativa, tutti gli equidi non registrati  ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati tramite  il  documento  di  identificazione  di  cui  alla  decisione 2000/68/CE   del   22 dicembre  1999  della  Commissione  dell'Unione europea.
 2. Ai fini dell'applicazione del Piano al documento di cui al comma 1  e'  aggiunto  il  capitolo  VII  della  decisione  93/623/CEE  del 20 ottobre  1993  della  Commisione dell'Unione europea, nel quale il veterinario  ufficiale  provvede  a  riportare  gli esami sierologici effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti.
 3.  I  campioni  di  sangue prelevati durante i controlli del Piano sono  inviati  agli  Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per  territorio  per  il  successivo  inoltro  al Centro di referenza nazionale  per  le  malattie  esotiche,  attivato  presso  l'Istituto zooprofilattico  sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che provvede ad eseguire gli esami di laboratorio.
 4.  Il  Centro  di  referenza  nazionale  per  le malattie esotiche comunica  tempestivamente  all'azienda  sanitaria  locale competente, alla  Regione nonche' al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti   gli  esami  di  laboratorio  da  esso  effettuati  nel  corso dell'espletamento delle attivita' del Piano.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Nell'ambito  dell'attuazione del Piano le Regioni predispongono gli aspetti di collaborazione tra i servizi veterinari e i servizi di prevenzione  e  igiene  pubblica per gli opportuni flussi informativi riguardanti le risultanze dell'attuazione del Piano.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Il  Ministero  della salute puo' verificare, di concerto con le Regioni,  lo  stato  di avanzamento del Piano nonche' la sua corretta applicazione.
 |  |  |  | Art. 6. 
 La  presente  ordinanza  ha  validita'  fino al 31 dicembre 2007 ed entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 luglio 2005
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 18
 |  |  |  | Allegato I 
 La  West  Nile Disease (WND) e' una malattia esotica ad eziologia virale,  trasmessa  da  artropodi vettori, manifestatasi per la prima volta  in Italia nell'estate del 1998 nel territorio della zona umida denominata Padule di Fucecchio in Toscana.
 I  recenti  episodi  verificatisi,  oltre che in Italia, anche in Francia,  Oman,  Marocco  e  negli  Stati  Uniti,  rendono necessario intervenire  nei confronti di questa malattia per meglio conoscere la situazione epidemiologica sul territorio nazionale.
 Per  realizzare  dei piani di intervento e' importante verificare l'esistenza   di   fattori   climatici   e   ambientali  che  possono condizionare   la   presenza  dell'infezione.  E'  quindi  necessario conoscere:
 l'ecosistema nel quale si deve intervenire;
 la  eventuale  presenza,  densita' e dinamica delle popolazioni degli insetti vettori e degli ospiti recettivi;
 la  presenza  dell'agente eziologico nei vettori invertebrati e nelle popolazioni dei vertebrati recettivi. A. Obiettivi del piano.
 I.  Individuare e monitorare alcune aree del territorio nazionale che per le loro caratteristiche ecologiche possono essere considerate idonee per la presenza e la propagazione dell'agente eziologico.
 II.  Sperimentare  un  sistema  di  allerta rapido per rilevare e comunicare  precocemente  la presenza del virus nelle aree a rischio, al  fine  di  fornire  le  indicazioni  di  intervento. Il sistema di allerta  rapido  e'  basato  sulla  sorveglianza  entomologica, sulla istituzione  di  una  rete  di  animali sentinella, sul rafforzamento delle  misure di sorveglianza sulle cause di mortalita' negli uccelli selvatici,  sulla  istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.
 III.  Controllare  l'efficacia  dell'intero sistema attraverso il controllo  sierologico della popolazione equina presente nelle aree a rischio individuate. B. Attivita' previste dal piano.
 I. Definizione e monitoraggio delle aree di intervento.
 II. Attivazione del sistema di allerta rapida, basato su:
 1.   sorveglianza  sulle  cause  di  mortalita'  degli  uccelli selvatici;
 2.  istituzione  ed  utilizzo  di  un  sistema  di sorveglianza entomologica;
 3. istituzione ed utilizzo di una rete di polli sentinella;
 4.  istituzione  di  un  sistema  informativo  telematico  e di mailing  list.
 III.  Valutazione  dell'efficacia  dell'intero  sistema  mediante monitoraggio dei cavalli, o su altre specie in assenza degli stessi. C.  Obiettivo I - definizione e monitoraggio delle aree di intervento sul territorio nazionale.
 I.  Sul  territorio nazionale sono state individuate alcune delle aree  che,  in  base  alle  caratteristiche ecologiche, sono ritenute particolarmente  idonee  per la presenza della WND. In tali aree deve essere verificata la presenza/assenza dell'infezione.
 II.  Per  la  scelta  delle  aree  dove  effettuare  le attivita' previste   dal   Piano  sono  state  considerate  le  caratteristiche ecologiche  del  territorio  e  in  particolare si e' tenuto conto di quelle  zone  che soddisfano criteri di valutazione standardizzati da progetti   di   conservazione   della   Comunita'  europea.  Si  sono identificate le zone umide in base:
 1)  All'importanza  specifica  dell'area derivata dal fatto che accolga,   anche   se   stagionalmente,   piu'   dell'1%  dell'intera popolazione  europea  di una data specie o che sostenga piu' di 20000 individui  di uccelli acquatici, risultato che si ottiene dalla stima delle presenze nell'area considerata durante i censimenti invernali;
 2)  Per  le  regioni  dove  non e' stato possibile applicare le metodologie  di  cui  al punto 1, si e' operata una scelta delle zone idonee  da  monitorare  considerando i criteri suggeriti dal progetto IBA   (Important   Birds  Areas)  basati  sulla  conservazione  delle biodiversita' e sulla protezione di specie ed habitat;
 3)  I  dati  ottenuti,  sono  stati  integrati  e comparati con l'elenco   delle   zone  umide  italiane  suddivise  per  «Unita'  di rilevamento»  dell'avifauna  acquatica, adottato durante i censimenti invernali, per identificare in maniera univoca i siti suggeriti.
 III.  Elenco  delle  aree  di  studio  (zone umide) suddivise per regione (le coordinate sono in gradi sessagesimali):
 1) Ogni area di studio e' definita dall'insieme delle celle, di cui  al  Piano  di  sorveglianza  della Blue Tongue, ricomprese in un raggio  di  20  km  a  partire  dai  punti stabiliti dalle coordinate geografiche sotto indicate (figura 1):
 Abruzzo: foce del fiume Vomano (Teramo) 42° 39'N - 14° 02'E.
 Basilicata:  lago  di  San  Giuliano  (Matera) 40° 38'N - 16° 30'E.
 Calabria: foce del fiume Neto (Crotone) 39° 12'N - 17° 08'E.
 Campania: Serre Persano (Salerno) 40° 33'N - 15° 08'E.
 Emilia-Romagna:  valli  di Comacchio (Ferrara) 44° 37'N - 12° 08'E.
 Friuli-Venezia Giulia: laguna di Grado e Marano (Gorizia) 45° 44'N - 13° 14'E.
 Lazio: lago di Sabaudia (Latina) 41° 15'N - 13° 02'E.
 Marche: Sentina (Ancona) 43° 28'N - 13° 38'E.
 Molise: foce del Biferno (Campobasso) 42° 58'N - 15° 02'E.
 Puglia: Manfredonia (Foggia) 41° 23'N - 16° 02'E.
 Sardegna:  stagno  di S'Ena Arrubia (Oristano) 39° 49'N - 08° 34'E.
 Sicilia:  stagni  costieri di Vendicari (Siracusa) 36° 47'N - 15° 05'E.
 Toscana: Padule di Fucecchio (Pistoia) 43° 49'N - 10° 47'E.
 Umbria: lago Trasimeno (Perugia) 43° 11'N - 12° 08'E.
 Veneto:  Valle  Averto  - Laguna Sud di Venezia (Venezia) 45° 21'N - 12° 12'E. D. Obiettivo 2 - sistema di allerta rapido
 I.   Sorveglianza   sulle   cause  di  mortalita'  degli  uccelli selvatici.
 1)  La  sorveglianza  effettuata  sugli uccelli rinvenuti morti costituisce  uno  dei sistemi piu' sensibili e precoci per mettere in evidenza  la presenza del virus della WND. Pertanto, tramite una rete di  collaborazione  che  coinvolga,  oltre ai servizi veterinari, gli agenti  di  polizia provinciale, gli agenti del Corpo forestale dello Stato,  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna selvatica, il Centro di referenza  nazionale  per  le  malattie  dei selvatici e le autorita' locali, gli esemplari di uccelli che nel periodo a rischio (primavera -  estate  -  autunno)  vengono  rinvenuti morti nelle aree di studio devono  essere  inviati  agli  istituti  zooprofilattici sperimentali competenti  per  territorio  che  provvedono  ad  Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) per la diagnosi di WND.
 II.  Istituzione  ed  utilizzo  di  un  sistema  di  sorveglianza entomologica.
 1)  Nelle aree di studio devono essere effettuati monitoraggi entomologici  al  fine  di  evidenziare  i  siti di riproduzione e la densita'  degli insetti vettori, nonche' per determinarne la dinamica di popolazione nel corso dell'anno.
 III. Istituzione ed utilizzo di una rete di animali sentinella.
 1)  Per il raggiungimento dell'obiettivo, si prevede l'utilizzo di  gruppi  di  polli (Gallus gallus) quali animali sentinella. A tal fine  in  ciascuna cella compresa nelle aree di studio e' individuata almeno una stazione di rilevamento in cui devono essere posti i polli sentinella. In ogni stazione sono posti venti soggetti, singolarmente identificati   mediante   anello   alla  zampa  e  suddivisi  in  due sottogruppi  di dieci ciascuno. Ciascun sottogruppo di dieci soggetti e'  in  grado  di rilevare con il 95% di probabilita', la presenza di infezione  se  questa  colpisce  almeno  il 25% dei soggetti. Ciascun soggetto  deve  essere facilmente identificabile come appartenente ad uno  dei  due  sottogruppi.  I  polli  sono  sottoposti a prelievi di sangue,   con   cadenza  quindicinale,  per  effettuare  le  indagini sierologiche e virologiche. Ad ogni data di scadenza per il prelievo, sono salassati alternatamente i soggetti dei due sottogruppi.
 E'  possibile,  su parere del CESME, l'impiego di ulteriori altre specie animali al fine di migliorare la sensibilita' del sistema.
 2) Qualora si riscontri una positivita' nei polli sentinella il CESME  procede  all'individuazione  dell'estensione  territoriale del fenomeno  mediante  l'esame  per  WND dei sieri di animali sentinella prelevati  durante  l'attuazione  del Piano di sorveglianza nazionale della Blue Tongue.
 3)  Qualora  si riscontri una positivita' nei polli sentinella, nelle  celle  interessate dal fenomeno, si procede alla cattura di un numero  di passeriformi pari ad almeno 148 esemplari. Tale sistema e' in  grado  di  rilevare  con  il  95% di probabilita', la presenza di infezione   se   questa   colpisce  almeno  il  2%  dei  soggetti.  I passeriformi  sono sottoposti a prelievi di sangue e di tamponi orali e cloacali per effettuare le indagini sierologiche e virologiche.
 4)  Nelle  aree  in  cui  e' stata evidenziata con le modalita' suddette la circolazione virale si provvede affinche':
 sia  effettuato  un censimento dei punti di raccolta di acqua esterni,  che  possono  favorire la riproduzione degli insetti e, ove possibile, il loro prosciugamento;
 tutti  gli  equidi  presenti  nella  zona siano esaminati per rilevare  l'eventuale  instaurarsi  di sintomatologia nervosa e siano sottoposti  a  prelievo  di  sangue  per  le  indagini sierologiche e virologiche;
 tutti  gli  equidi presenti nella zona siano ricoverati nelle ore notturne, ove possibile, in locali di stabulazione o altri luoghi protetti dal vettore;
 siano  effettuate  disinfestazioni  periodiche  dei locali di stabulazione    secondo   le   indicazioni   fornite   dall'autorita' competente.
 IV. Istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.
 1)   Per   il  raggiungimento  dell'obiettivo,  si  prevede  la realizzazione  di  un  sistema informativo telematico che consenta la consultazione  via  Internet  dello stato di avanzamento del Piano di sorveglianza   e   l'elaborazione   di   mappe  tematiche  attraverso l'integrazione con il sistema GIS.
 2)  Attraverso  la  creazione  di  mailing list ai vari livelli istituzionali,  si intende garantire la rapida ed efficace diffusione dei  risultati  scaturiti  dalle  attivita'  previste  dal sistema di allerta rapido. E.   Obiettivo   3   -  valutazione  dell'efficacia  del  sistema  di sorveglianza.
 I.  Il  sistema  di cui all'obiettivo 2 e' finalizzato a rilevare l'attivita'   virale   in   fase  precoce.  Attraverso  il  controllo sierologico   dei   cavalli   si   intende   sottoporre   a  verifica retrospettiva la sensibilita' del sistema di sorveglianza precoce che e'  stato  realizzato.  Un  numero di cavalli, di eta' inferiore ai 5 anni,  tra  quelli  che  non  verranno movimentati nel periodo estivo dalle  aree  di studio, calcolato secondo quanto riportato in tabella 1,  deve  essere  controllato  sierologicamente  per  WND mediante un prelievo  di  sangue  nel  periodo primaverile e un altro nel periodo autunnale.  In caso di rilievo di positivita' sierologica al prelievo primaverile,  sui  soggetti  positivi  devono  essere  effettuate  le necessarie  indagini  per verificare il significato epidemiologico di tale  positivita'  e  deve  essere  effettuato  il  rintraccio  delle movimentazioni  finalizzato  alla  individuazione  di eventuali nuove aree di studio in base ai risultati ottenuti dagli esami dei sieri di animali  sentinella  prelevati  durante  l'attuazione  del  Piano  di sorveglianza  nazionale della Blue Tongue. I soggetti positivi devono in  ogni  caso  essere esclusi dal sistema di sorveglianza in modo da permettere  una  chiara lettura degli esiti dei prelievi autunnali. A tal  fine, i soggetti risultati positivi devono essere sostituiti con altrettanti soggetti sierologicamente negativi. In caso di rilievo di positivita'   sierologica   al  controllo  autunnale,  devono  essere effettuate  tutte  le indagini necessarie a verificare il significato epidemiologico del fenomeno e le cause:
 della positivita' riscontrata;
 dell'eventuale fallimento del sistema di sorveglianza precoce.
 II. Qualora si riscontri una positivita' nei cavalli, nelle celle interessate  dal  fenomeno,  si  procede alla cattura di un numero di passeriformi  pari  ad almeno 148 esemplari. Tale sistema e' in grado di  rilevare  con il 95% di probabilita', la presenza di infezione se questa  colpisce  almeno  il  2%  dei  soggetti.  I passeriformi sono sottoposti  a  prelievi  di  sangue e di tamponi orali e cloacali per effettuare le indagini sierologiche e virologiche.
 
 ---->   Vedere figura 1 a pag. 43  <----
 
 Tabella 1
 
 ---->   Vedere tabella a pag. 44  <----
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