Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 giugno 2005
Conferimento di beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che stabilisce che l'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della societa' costituita in base al successivo comma secondo e denominata CONI Servizi S.p.A.;
Visto altresi' il comma 6 del citato art. 8, che prevede che entro tre mesi dalla prima assemblea della menzionata societa' per azioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del relativo patrimonio sociale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali del 25 febbraio 2003, con il quale la Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.A. e' stata designata quale valutatore ai sensi del predetto comma 6 dell'art. 8;
Vista la relazione del 16 giugno 2003 della Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.A, designata quale soggetto per effettuare la stima del patrimonio sociale di CONI Servizi S.p.A.;
Visto il predetto comma 6 dell'art. 8, che prevede altresi' che, qualora il risultato della stima si riveli insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire a CONI Servizi S.p.A;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2004, che, sentito il parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, ha conferito in proprieta' a CONI Servizi S.p.A. i beni immobili patrimoniali dello Stato dallo stesso decreto specificamente individuati;
Vista la comunicazione n. 175 del 16 dicembre 2004, con cui CONI Servizi S.p.A. informa che il consiglio di amministrazione della societa' ha dichiarato, in data 15 dicembre 2004, che ai beni compresi nel compendio minerario dell'Isola d'Elba e nel territorio del comune di Chieti, conferiti con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2004, non puo' essere riconosciuto carattere strumentale per l'attivita' della societa' e che pertanto ha ritenuto di darne segnalazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto il decreto dirigenziale dell'Agenzia del demanio del 21 dicembre 2004, con il quale sono stati riconosciuti di proprieta' dello Stato i predetti beni;
Visto il decreto dirigenziale dell'Agenzia del demanio del 30 dicembre 2004 di individuazione degli immobili di proprieta' dello Stato, ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 23 novembre 2001, n. 410, come rettificato del decreto dirigenziale del 15 aprile 2005;
Considerato che, a seguito dell'emanazione del predetto decreto dell'Agenzia del demanio. il patrimonio della societa' ha subito una riduzione pari al valore dei beni oggetto del decreto stesso;
Ritenuto necessario provvedere all'individuazione di beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire a CONI Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178;
Ravvisata l'opportunita' di individuare fra gli immobili da conferire a CONI Servizi S.p.A. quelli facenti parte del complesso del Foro Italico, in Roma, aventi requisiti storico-artistici, in usufrutto, e gli ulteriori immobili individuati con decreto dirigenziale dell'Agenzia del demanio del 30 dicembre 2004, cosi' come rettificato dal successivo decreto dirigenziale dell'Agenzia del demanio del 15 aprile 2005, in proprieta';
Vista la nota dell'Agenzia del demanio n. 14619 del 30 maggio 2005, con la quale e' stata trasmessa la documentazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali relativa alle procedure di verifica dell'interesse culturale dei beni oggetto di conferimento in proprieta' di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 dell'allegato sub A al presente decreto;
Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali n. 29240 del 27 luglio 2000 con la quale si autorizza l'alienazione dei beni oggetto di conferimento in proprieta' di cui ai punti 3, 4, 9, 14 dell'allegato sub A al presente decreto;
Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali n. 16707 del 28 giugno 2005;
Tenuto conto dei valori di stima comunicati dall'Agenzia del territorio con nota n. 99077 del 23 dicembre 2004 relativa ai beni immobili da conferire in proprieta' cosi' come riportati nei punti 1 e 2 dell'Allegato sub A e in usufrutto cosi' come riportati nei punti da 1 a 9 dell'Allegato sub B, rilasciata per la valutazione dei beni dello Stato ai fini della formazione del patrimonio sociale di CONI Servizi S.p.A., posta in essere con specifiche modalita' attuative secondo speciale legislazione;
Tenuto conto dei valori di stima comunicati dall'Agenzia del demanio con nota n. 42618 del 23 dicembre 2004 relativa ai beni immobili da conferire in proprieta' cosi' come riportati nei punti da 3 a 15 dell'Allegato sub A, rilasciata per la valutazione dei beni dello Stato ai fini della formazione del patrimonio sociale di CONI Servizi S.p.A., posta in essere con specifiche modalita' attuative secondo speciale legislazione;
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono conferiti in proprieta' alla CONI Servizi S.p.A. i beni immobili patrimoniali dello Stato risultanti dall'elenco riportato all'Allegato sub A, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato sub C, allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, fatti salvi i diritti dei terzi sui beni stessi eventualmente in essere alla data di emanazione del presente decreto. Eventuali ulteriori precisazioni o rettifiche catastali potranno essere rese con apposito decreto direttoriale da parte dell'Agenzia del demanio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono conferiti in usufrutto alla CONI Servizi S.p.A. i beni immobili patrimoniali dello Stato risultanti dall'elenco riportato all'Allegato sub B, allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, fatti salvi i diritti dei terzi sui beni stessi eventualmente in essere alla data di emanazione del presente decreto. Eventuali ulteriori precisazioni o rettifiche catastali potranno essere rese con apposito decreto direttoriale da parte dell'Agenzia del territorio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3.

I valori di conferimento e di iscrizione nel bilancio della CONI Servizi S.p.A. dei diritti reali sui beni conferiti ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pari al valore determinato dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia del Demanio, valori riportati a margine dei beni conferiti degli elenchi allegati sub A e B al presente decreto, per complessivi Euro 91.925.500.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
Il Ministro: Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 111
 
Allegato A

----> Vedere allegato a pag. 32 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato a pag. 33 <----
 
Allegato C

Prescrizioni sui beni immobili da conferire in proprieta' a CONI
Servizi S.p.A.

1. Roma - Stadio della Farnesina - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.
2. Roma - Scuola romana di equitazione - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.
3. Napoli - Fabbricato ex G.I.L. - Recupero filologico con destinazione pubblica, legata alle attivita' del porto. Nel caso tale indicazione non sia attuabile, recuperare e conservare i valori architettonici e speciali, tanto interni che esterni.
4. Bologna - Palazzo De Bosdari - Mantenimento dell'attuale destinazione d'uso residenziale dell'immobile, corrispondente alla naturale vocazione dello stesso, e conferma di tutte le disposizioni di tutela prevista dal decreto legislativo n. 490/1999.
5. Imperia - Circolo ufficiali - Opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro sono soggette alla preventiva autorizzazione ex art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004; mantenimento, almeno al piano terreno, dell'attuale destinazione ad uso pubblico o altro uso analogo, trattandosi di edificio sorto con finalita' pubbliche. L'uso residenziale potra' essere accettato eventualmente solo per il piano superiore; da concordare con la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria, con apposito atto scritto, le modalita' di pubblico godimento del piano terreno.
6. Montichiari (Brescia) - Libero - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.
7. Como - Fabbricato ex monastero delle madri benedettine - Si deve assicurare la conservazione degli apparati materici e decorativi originali. La destinazione d'uso compatibile con i caratteri storico-artistici e tale da non arrecare danno alla sua conservazione sara' prevalentemente terziaria, con parziale possibilita' residenziale. Ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, qualsiasi intervento sull'immobile dovra' essere subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004. Il bene resta sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004 indipendentemente dai futuri passaggi di proprieta' e detenzione del bene ed indipendentemente da modifiche della natura giuridica dei soggetti proprietari, ai sensi dell'art. 12, comma 9, del decreto legislativo citato.
8. Vimercate (Milano) - Casa Ex Fascio - Le destinazioni d'uso, compatibili con i caratteri storico-artistici e tali da non recare danno alla sua conservazione, sono quella residenziale e quella terziaria. Ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, qualsiasi intervento sul bene e' subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza di settore, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004. Ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo citato, l'ente proprietario dovra' inoltrare alla medesima Soprintendenza di settore la denuncia di trasferimento del bene. Il bene resta sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004 indipendentemente dai futuri passaggi di proprieta' e detenzione del bene ed indipendentemente da modifiche della natura giuridica dei soggetti proprietari, ai sensi dell'art. 12, comma 9, del decreto legislativo citato.
9. Torino - Palazzo dei servizi telefonici - E' vietata la demolizione o trasformazione d'uso o adeguamenti che comportano modifiche alle caratteristiche di cultura figurativa e materiale del bene nel suo complesso e nei suoi elementi. Devono essere assicurate inoltre al pubblico godimento le parti piu' rappresentative del complesso monumentale. Qualsiasi intervento anche di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovra' essere sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino.
10. Vercelli - Fabbricato Sede di sezione della D.P.T. di Vercelli - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.
11. Brindisi - Ex sede Genio Civile - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.
12. Lecce - Ex sede Genio Civile - Nessuna prescrizione in quanto non soggetto alla verifica dell'interesse culturale.
13. Firenze - Palazzo uffici finanziari Agenzia delle Entrate - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.
14. Treviso - Ex Poste Vecchie - La struttura costruttiva dell'edificio non deve essere alterata, ma semplicemente consolidata con interventi matericamente compatibili di risanamento dell'esistente e di adeguamento a carichi di esercizio; la proprieta' deve rimanere indivisa e non deve essere effettuata la divisione interna che alteri la natura tipologica degli spazi; non devono essere alterati i volumi esterni; l'edificio deve essere sottoposto ad un restauro conservativo e non ad una ristrutturazione d'uso. L'utilizzazione del bene, visto il suo carattere interno, puo' anche essere privata. E' importante, pero', che venga conservato l'aspetto esterno e il carattere costruttivo e architettonico dell'intero edificio.
15. Verona - Ex G.R.F. «Battisti» - Gli immobili non potranno essere assoggettati ad alcun intervento senza che il relativo progetto sia preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004; in ogni caso, eventuali lavori dovranno garantire la conservazione degli elementi d'interesse architettonico, storico ed artistico presenti; ogni modifica della destinazione d'uso attuale, anche parziale, dovra' essere autorizzata dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto. L'edificio in oggetto e' sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 42/2004 a seguito del D.D.R. 7 luglio 2004 che ne ha dichiarato espressamente l'interesse culturale. Il trasferimento di proprieta' dovra' essere comunicato entro 30 giorni dal relativo atto, alla competente soprintendenza di settore, dall'Ente proprietario.
 
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