| IL RETTORE 
 Vista  la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
 Visto  lo  statuto  di  questa  Universita',  emanato con decreto rettorale  n.  165  del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 20 del  26 gennaio  1993 - serie generale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 37;
 Vista   la  deliberazione  n.  4  del  consiglio  accademico  del 20 maggio 2005, con la quale e' stata approvata la modifica dell'art. 17, comma 3 dello stesso statuto;
 Visto   il   parere   favorevole   espresso   dal   consiglio  di amministrazione in merito a tale modifica con deliberazione n. 13 del 23 maggio 2005;
 Vista  la nota rettorale prot. n. 6972 del 25 maggio 2005 inviata al  M.I.U.R.  ai  fini di quanto previsto dal sopramenzionato art. 6, legge n. 168/1989;
 Vista  la nota ministeriale prot. 2091 del 20 giugno 2005, con la quale  il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto;
 Decreta
 
 di  emanare  la  seguente modifica dell'art. 17, comma 3, del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia:
 
 «Art. 17.
 
 Addetti alle esercitazioni di lingua italiana e personale a contratto
 
 Comma 3.
 
 Testo vigente:
 
 3.  Il  rettore, su proposta del preside di facolta', elaborata sulla  base di criteri predeterminati dal consiglio di facolta', puo' attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti  di diritto privato, affidamenti e supplenze temporanee per lo  svolgimento delle attivita' relative alle esercitazioni di lingua italiana:
 a) a  personale  laureato  che  abbia  conseguito  il  titolo rilasciato    dalla   Scuola   di   specializzazione   in   didattica dell'italiano come lingua straniera;
 b) a  personale  che  abbia  conseguito  una  laurea  di tipo umanistico presso l'Universita' per stranieri di Perugia;
 c) a  personale  in possesso di diploma di laurea, conseguito presso  altre  Universita',  congiunto a diploma di preparazione e di perfezionamento  didattico conseguito negli appositi corsi svoltisi a norma degli statuti previgenti dell'Universita';
 d) a  personale  in  possesso di diploma di specializzazione, conseguito  nei corsi indicati nel precedente art. 12, comma 1, punto 3);
 e) a  personale  in  possesso  del  diploma universitario per l'insegnamento  della  lingua italiana a stranieri, conseguito presso l'Universita' per stranieri di Perugia». Comma 3.
 Testo modificato:
 3.  Il  rettore, su proposta del preside di facolta', elaborata sulla  base di criteri predeterminati dal consiglio di facolta', puo' attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti  di  diritto  privato,  a  seguito  di  selezione pubblica, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attivita' relative  alle  esercitazioni  di  lingua  italiana,  a  soggetti  in possesso di titoli e competenze idonee allo svolgimento dell'incarico definiti dal bando di selezione.
 La suddetta modifica entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto rettorale.
 Perugia, 29 giugno 2005
 Il rettore: Giannini
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