IL RETTORE
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6; Visto lo statuto di questa Universita', emanato con decreto rettorale n. 165 del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 37; Vista la deliberazione n. 4 del consiglio accademico del 20 maggio 2005, con la quale e' stata approvata la modifica dell'art. 17, comma 3 dello stesso statuto; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in merito a tale modifica con deliberazione n. 13 del 23 maggio 2005; Vista la nota rettorale prot. n. 6972 del 25 maggio 2005 inviata al M.I.U.R. ai fini di quanto previsto dal sopramenzionato art. 6, legge n. 168/1989; Vista la nota ministeriale prot. 2091 del 20 giugno 2005, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto; Decreta
di emanare la seguente modifica dell'art. 17, comma 3, del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia:
«Art. 17.
Addetti alle esercitazioni di lingua italiana e personale a contratto
Comma 3.
Testo vigente:
3. Il rettore, su proposta del preside di facolta', elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facolta', puo' attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attivita' relative alle esercitazioni di lingua italiana: a) a personale laureato che abbia conseguito il titolo rilasciato dalla Scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera; b) a personale che abbia conseguito una laurea di tipo umanistico presso l'Universita' per stranieri di Perugia; c) a personale in possesso di diploma di laurea, conseguito presso altre Universita', congiunto a diploma di preparazione e di perfezionamento didattico conseguito negli appositi corsi svoltisi a norma degli statuti previgenti dell'Universita'; d) a personale in possesso di diploma di specializzazione, conseguito nei corsi indicati nel precedente art. 12, comma 1, punto 3); e) a personale in possesso del diploma universitario per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, conseguito presso l'Universita' per stranieri di Perugia». Comma 3. Testo modificato: 3. Il rettore, su proposta del preside di facolta', elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facolta', puo' attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, a seguito di selezione pubblica, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attivita' relative alle esercitazioni di lingua italiana, a soggetti in possesso di titoli e competenze idonee allo svolgimento dell'incarico definiti dal bando di selezione. La suddetta modifica entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto rettorale. Perugia, 29 giugno 2005 Il rettore: Giannini |