| 
| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Tudorancea Ileana Beatris, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Tudorancea  Ileana  Beatris,  nata 1'8 dicembre  1967  a  Brasov (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico-professionale  rumeno  di  «Inginer - Profilul Forestier - Specializarea Industria Lemnului», conseguito presso l'«Universitatea Transilvania»  di  Brasov  (Romania)  nella sessione di giugno 1991 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului si Stiintei» rumeno in data 20 giugno 1991, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Vista l'attivita' professionale svolta dal 1995 al 2003 in Romania, come documentato in atti;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005, del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;
 Visto  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta del 22 febbraio 2005 e del 28 aprile 2005;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  l'art.  9  del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche,   per  cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Ravenna a tempo indeterminato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Tudorancea  Ileana  Beatris, nata 1'8 dicembre 1967 a Brasov   (Romania),  cittadina  rumena,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui al precedente articolo e subordinato al superamento  di'  una  prova  attitudinale sulla seguente materia: 1) meccanica del volo.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologla professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.
 |  |  |  |  |