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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Kamogawa  Paula Baptista, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Kamogawa  Paula  Baptista, nata il 27 ottobre  1973 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del  decreto  legislativo  n.  11/1992,  il riconoscimento del titolo professionale  di  «Engenheiro  Civil»  conseguito in Brasile in data 23 agosto   2002   presso  l'«Universidade  de  Sao  Paulo  -  Escola Politecnica»  (Brasile)  e rilasciato in data 14 ottobre 2002 ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
 Preso  atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Conselho Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  de  Sao  Paulo» (Brasile) dal 23 agosto 2002;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta del 28 aprile 2005;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere  - settore civile ambientale» e quella di cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive  modifiche  e  14  e 39 comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato   che  la  sig.ra  Kamogawa  possiede  un  permesso  di soggiorno  rilasciato  dalla questura di Bari in data 26 giugno 2003, rinnovato in data 4 giugno 2004 con validita' fino al 30 giugno 2006, per motivi familiari;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Kamogawa Paula Baptista, nata il 27 ottobre 1973 a San Paolo  (Brasile),  cittadina  brasiliana,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  «ingegneri»  sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) architettura tecnica; 2) fisica tecnica.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale.
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