| 
| Gazzetta n. 182 del 6 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 28 luglio 2005 |  | Invito   alla   presentazione   di   progetti  di  ricerca,  sviluppo precompetitivo,   formazione  nel  settore  delle  nanotecnologie  da realizzarsi nella regione Veneto. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra  l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (d'ora in poi MIUR);
 Viste,  le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo  dell'asse  IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle  imprese  attraverso  la  creazione d'aggregazioni sistemiche a livello   territoriale;   cio'  al  fine  di  favorire  una  maggiore competitivita'  delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export,  rivitalizzandole  e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo  di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;
 Considerato  che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti  d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in  specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie;
 Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il  MIUR e la regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore delle nanotecnologie;
 Visto   l'Accordo  di  programmazione  negoziata  siglato  in  data 17 marzo  2004  tra  il  MIUR  e  la regione Veneto, finalizzato alla creazione  in  Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico)  avente  ad  oggetto  le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005;
 Visto,  in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Accordo che prevede  l'impegno  del  MIUR a finanziare progetti aventi ad oggetto attivita'  di  ricerca  industriale  e  sviluppo  precompetitivo  nel settore  delle  nanotecnologie  da realizzarsi nell'area territoriale della regione Veneto;
 Visti,  altresi',  i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo   che,   per  le  modalita'  di  presentazione,  selezione  e finanziamento  dei  predetti  progetti, prevede l'emanazione da parte del  MIUR di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio  1999,  n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
 Visto,  inoltre,  l'art.  5  del  predetto  Accordo  che prevede un impegno  complessivo  di  risorse  del  MIUR  pari  nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  201  del  27 agosto  1999),  recante: «Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle   tecnologie,   per   la   mobilita'  dei  ricercatori»  e,  in particolare,  l'art.  5  il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le:  «Modalita'  procedurali  per  la  concessione delle agevolazioni previste  dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;
 Visto  il  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre  2003  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 274 del 25 novembre  2003)  che  reca  i  nuovi  criteri  e  le  modalita' di concessione,  ai  sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n.  1572  del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;
 Vista  la  proposta  trasmessa,  in  data  10 marzo 2005 e ai sensi dell'art.  4,  comma 4, del richiamato Accordo, dalla societa' Veneto Nanotech  SCPA  di  cui  all'art.  8  dello stesso Accordo, avente ad oggetto i contenuti dei predetti bandi tematici;
 Vista  la  delibera  della  giunta  regionale  del  Veneto  in data 18 marzo 2005, trasmessa in data 29 marzo 2005, ai sensi dell'art. 4, comma  4,  del richiamato Accordo di programmazione negoziata, avente ad oggetto i contenuti dei predetti bandi tematici;
 Ritenuta  la  opportunita' di procedere all'adozione del decreto di cui  al  richiamato  art.  12  del  decreto  ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto  2000,  per  un  impegno  di  risorse del FAR pari a 11 milioni  di  euro  e  finalizzato  all'attuazione  dei  contenuti del richiamato Accordo di programmazione negoziata;
 Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Obiettivi generali
 
 1.  Le  linee-guida  per  la  politica scientifica, tecnologica del Governo,  approvate  dal  CIPE  il  19 aprile  2002 hanno posto quale obiettivo  dell'asse  IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle  imprese  attraverso  la  creazione d'aggregazioni sistemiche a livello   territoriale;   cio'  al  fine  di  favorire  una  maggiore competitivita'  delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export,  rivitalizzandole  e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo  di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.
 2.  A  tale  scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi  di  programma  mirati  a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie.
 3.  In tale ambito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - MIUR, attribuisce particolare priorita' ad interventi finalizzati  alla  realizzazione  di  distretti  ad  alta tecnologia, attraverso  accordi  di  programma  che  prevedono  la partecipazione congiunta  di  regioni,  enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.
 4. Il territorio della regione Veneto presenta elementi di notevole rilevanza, quali:
 l'esistenza   nell'area   regionale   delle  condizioni  di  base industriali   e  tecnico-scientifiche  per  realizzare  un  distretto tecnologico di successo nell'ambito delle nanotecnologie;
 l'esistenza  di  punti  di forza nelle universita', nei centri di ricerca  (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di  servizi  di  grande  qualificazione e di grande tradizione che ha gia'  dimostrato  di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di  saper  alimentare  anche  un processo sul sistema imprenditoriale locale;
 la  presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al  comparto  delle  nanotecnologie  che  operano  nei comparti delle macchine  e  attrezzature,  componenti,  materiali  e  manufatti  con caratteristiche nanotecnologiche;
 la  presenza  di un rilevante complesso di organismi e competenze di  eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di enti pubblici di ricerca e di enti privati.
 5.  In  tale  quadro  il  MIUR e la regione Veneto hanno concordato sulla  necessita'  di  adottare una strategia condivisa per svolgere, nei  settori  scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate  al sostegno di attivita' di ricerca, all'incremento del grado di  innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e  delle  iniziative  che  promuovano  il collegamento alle imprese e centri  tecnologici  connessi  con  le  universita'  ed  i  centri di ricerca.
 6.  Per  il  perseguimento  di tali obiettivi, il MIUR e la regione Veneto  con  l'accordo di programmazione negoziata, stipulato in data 17 marzo 2004, hanno, tra l'altro, concordato di destinare risorse al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attivita' di ricerca industriale,  di  sviluppo  precompetitivo  e  di  alta formazione di personale  qualificato,  selezionati  e  finanziati  ai  sensi  delle disposizioni   dell'art.   12   del   decreto   ministeriale  n.  593 dell'8 agosto   2000,   e   successive   modifiche  ed  integrazioni, (attuativo  delle  norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999).
 7.  In  particolare,  i  progetti  dovranno  riguardare tecnologie, metodologie  e  processi  produttivi di componenti, tecnologie per la fabbricazione  e  l'utilizzo  innovativo  di  materiali  basati sulle nanotecnologie.
 8.  Attraverso  tali progetti, si intendono promuovere le attivita' rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto   di   nuovi  prodotti,  processi  produttivi,  servizi,  o  al miglioramento  di  quelli  esistenti,  cio' al fine di contribuire al potenziamento  del  settore  delle nanotecnologie e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio veneto.
 9.  I progetti dovranno ricomprendere anche attivita' di formazione di  qualificato  personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione   teorica   e  professionale  attraverso  una  attivita' formativa  avente  ad  oggetto  sia  esperienze  operative  in ambiti scientifici,  tecnologici,  industriali,  sia l'approfondimento delle conoscenze  specialistiche  nelle  discipline inerenti l'attivita' di ricerca.
 |  |  |  | Art. 2. Tematiche dei progetti
 
 1.   Ai   fini   dell'attuazione   dell'art.   4   dell'Accordo  di programmazione  negoziata tra il MIUR e la regione Veneto, i soggetti di  cui  all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto  2000,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le «Modalita' procedurali  per  la  concessione  delle  agevolazioni  previste  dal decreto   legislativo  27 luglio  1999,  n.  297»,  sono  invitati  a presentare  progetti  per  la  realizzazione  di attivita' di ricerca industriale,   estese  a  non  preponderanti  attivita'  di  sviluppo precompetitivo, cosi' come definite ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto  ministeriale  n.  593  dell'8 agosto  2000,  e  con connesse attivita'  di  formazione  professionale  di ricercatori e tecnici di ricerca.
 2.  I  progetti  devono  essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie     abilitanti     pervasive,    particolarmente    mirate all'applicazione   di   nanotecnologie  nel  settore  dei  materiali, proponendo   soluzioni   che  comportino  «nuovi  materiali»,  «nuove applicazioni»  e  «nuove  tecnologie»  ad  alta  efficienza, e devono afferire ad uno solo dei seguenti temi: Tema 1.
 Sviluppo  di  processi  per  la  nanofabbricazione  di  materiali o dispositivi  per l'industria micromeccanica, biomedica ed elettronica attraverso tecniche di deposizione a rimozione locale a fascio ionico (FIB:   focused   ion   beam)   e  attraverso  metodi  innovativi  di nanofabbricazione  per  stampaggio  di depositi composti da materiale organico o biologico.
 Possibili risultati attesi:
 1)   caratterizzazione  e  diagnostica  di  nuovi  materiali  per metallurgia,   coating,   sistemi   ottici,   meccanici  multistrato, dielettrici   per   sensoristica   e   interconnessioni   elettriche, nanoelettronica;
 2)  realizzazione,  caratterizzazione  e diagnostica di sensori e nano-switch basati su cantilever, cavita', ponti sospesi, diaframmi e altre strutture nanolavorate;
 3) utilizzazione dei metodi di stampaggio per realizzare circuiti elettrici  e dispositivi elettronici (quali RF ID) e per applicazioni in campo ambientale e bio-diagnostico. Tema 2.
 Nanostrutture per sensori chimici e biochimici.
 Possibili risultati attesi:
 1)  realizzazione  di  sensori  con materiali nanostrutturati con migliorate  caratteristiche di sensibilita', selettivita' e limiti di rivelabilita';   rivestimenti   nanostrutturati   e   mesoporosi  per applicazioni sensoristiche;
 2)  sviluppo  di  sensori  singoli  e  di  array  di  nanosensori (nanoelettrodi,  nanocondensatori,  nanotubi e membrane ultrasottili) per    analisi    simultanea    sia    in    campo   biochimico   che chimico-ambientale;
 3)  realizzazione di sensori chimici e biochimici per diagnostica medica  contenenti  nanoparticelle di ossidi e metalli caratterizzati da particolare comportamento redox;
 4)  realizzazione  di  sensori  biochimici  per  analisi  chimica diagnostica e ambientale;
 5)  realizzazione  di  sensori  e catalizzatori per trattamento e monitoraggio  di  sostanze  inquinanti  all'interno e all'esterno del veicolo, marmitte catalittiche. Tema 3.
 Nanofluidi per il trasporto del calore per applicazioni nei settori della refrigerazione e del condizionamento.
 Possibili risultati attesi:
 1)  definizione  e  validazione prototipale di soluzioni tecniche per  il  trasporto  di energia termica a basso consumo di energia che abbiano  caratteristiche  di  aumentare  la capacita' e la conduzione termica con nessuna ostruzione, nessun strato stazionario nel flusso, nessuna erosione o perdita di pressione;
 2)  definizione  e  validazione  prototipale  di  nano-aerogel  e sostanze   PCS   (miscele   a  cambiamento  di  fase)  di  dimensioni nanometriche per impieghi nell'isolamento termico. Tema 4.
 Metodi  e  tecniche  per la realizzazione e la caratterizzazione di film sottili e nanostrutturati su matrice metallica.
 Possibili risultati attesi:
 1)  definizione  e validazione di soluzioni tecniche e metodi per il  miglioramento della resistenza all'ossidazione ed alla corrosione senza l'utilizzo di cromo come elemento protettivo;
 2)  definizione  e validazione di metodi e soluzioni tecniche che comportino   la   realizzazione   di   rivestimenti   nanostrutturati trasparenti;
 3)  definizione  e validazione di soluzioni tecniche e metodi per il miglioramento della resistenza al graffio e all'abrasione;
 4)  definizione  e validazione di metodi e soluzioni tecniche che comportino la realizzazione di rivestimenti barriera rispetto ai gas;
 5)  definizione  e validazione di metodi e soluzioni tecniche che comportino   la   realizzazione   di   rivestimenti   nanostrutturati fotocatalitici autopulenti;
 6)  definizione  e validazione di metodi e soluzioni tecniche che comportino   la   realizzazione   di   rivestimenti   nanostrutturati superidrofobici  autopulenti  in grado di modificare le proprieta' di adesione sulle superfici solide di fluidi di diversa natura;
 7)  definizione  e validazione di metodi e soluzioni tecniche che comportino la realizzazione di rivestimenti per barriere termiche;
 8)  definizione  e validazione di metodi e soluzioni tecniche che comportino  la  realizzazione  di  film sottili e nanostrutturati con proprieta' antiaderenti delle superfici su cui vengono applicati;
 9)  definizione  e validazione di metodi e soluzioni tecniche che comportino  la  realizzazione  di  rivestimenti superficiali con film vetroso per la protezione all'ossidazione e alla corrosione alle alte temperature (500-600°C) dell'acciaio inossidabile;
 10)  definizione e validazione di metodi e soluzioni tecniche che comportino  la  realizzazione  di  film  sottili  nanostrutturati che abbiano capacita' di degradare le sostanze organiche inquinanti. Tema 5.
 Sviluppo  di  particolari  meccanici  con leghe di metallo amorfo o attraverso sinterizzazione di nanopolveri.
 Possibili risultati attesi:
 1)  sviluppo  e  validazione  di  particolari ottenuti attraverso lavorazione del metallo per estrusione o per stampaggio a caldo;
 2)   sviluppo   e   validazione   di   particolari  ottenuti  per microreplicazione della superficie;
 3) sviluppo e validazione di particolari ottenuti con trattamenti di finitura meccanica;
 4)   sviluppo   e   validazione   di  particolari  con  specifici trattamenti di colorazione;
 5) sviluppo e validazione di particolari ottenuti per lavorazione delle nanopolveri per stampaggio adiabatico. Tema 6.
 Messa  a  punto  di  coating  su  polimeri  o  altri  materiali per conferire proprieta' funzionali.
 Possibili risultati attesi:
 1)  definizione  e  realizzazione di rivestimenti nanostrutturati con eccezionali proprieta' di trasparenza;
 2)   sviluppo   e   realizzazione   di  coating  con  eccezionali caratteristiche di adesione a metalli, polimeri, vetro e ceramica;
 3)  sviluppo  e  realizzazione  di coating con caratteristiche di miglioramento della resistenza all'abrasione e al graffio;
 4)  sviluppo  e realizzazione di rivestimenti nanostrutturati per polimeri   in   grado  di  assorbire  i  raggi  UV  e  prevenirne  il deterioramento. Tema 7.
 Sviluppo di nanocompositi polimerici con funzionalita' mirate o con combinazioni  di  proprieta'  funzionali  richieste  per applicazioni specifiche.
 Possibili risultati attesi:
 1)   realizzazione  di  materiali  polimerici  nanocompositi  per applicazioni in cui e' richiesta un elevata conducibilita' elettrica, proprieta'  antistatiche  e  di schermaggio elettromagnetico ottenute attraverso l'introduzione di nanotubi di carbonio;
 2)  sviluppo  e  realizzazione  di  nanocompositi  polimerici con proprieta' di barriera ai gas;
 3)  sviluppo  e  realizzazione  di  nanocompositi  polimerici con proprieta' antifiamma;
 4)  sviluppo  e  realizzazione  di  polimeri  nanostrutturati con proprieta' ottiche, termo-ottiche o elettro-ottiche. Tema 8.
 Miglioramento  delle  proprieta'  isolanti di espansi PU attraverso l'utilizzo di nanoparticelle.
 Possibili risultati attesi:
 1)  sviluppo  e realizzazione di espansi a ridotto diametro medio cellulare e quindi della conducibilita' termica iniziale;
 2)  sviluppo  e  realizzazione  di  espansi in grado di apportare riduzione   dei   fenomeni   diffusivi   degli  espandenti  e  quindi miglioramento delle proprieta' di isolamento nel tempo finalizzato ad un maggior risparmio energetico nell'edilizia civile e industriale.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti dei progetti
 
 1.  Ciascun  progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui  al precedente art. 2 e deve prevedere il perseguimento di almeno uno   dei   possibili  risultati  attesi  indicati  per  il  tema  di riferimento.
 2.  Ciascun  progetto  deve  prevedere la validazione dei risultati conseguiti  attraverso  lo  svolgimento delle seguenti attivita', per quanto  applicabili  alle  specifiche  caratteristiche  del risultato stesso:
 realizzazione  di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilita'  industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;
 validazione  delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne  sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;
 valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini  di  affidabilita',  riproducibilita',  sicurezza  e bilancio energetico;
 valutazione della trasferibilita' industriale e del potenziale di creazione  e sviluppo di nuova imprenditorialita' anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici;
 valutazione    qualitativa    e    quantitativa   degli   impatti sull'ambiente e sulla salute umana.
 3.  A  pena  di  inammissibilita',  ciascun  progetto  deve  essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art.  12  del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attivita'  di  formazione  coerenti  con  le  relative  tematiche  di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad  almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli  specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro  mesi  e  non  inferiore  a  dodici. La formazione deve, inoltre,  prevedere  lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione  di  impresa,  con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonche' nelle problematiche inerenti  impatti  sull'ambiente  e  sulla  salute  umana delle nuove tecnologie.
 4.   Le   attivita'  di  formazione  devono  essere  esclusivamente finalizzate  allo  sviluppo  di  competenze  specifiche  nel  settore considerato  dall'oggetto  della  ricerca  e  devono  contemplare  un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.
 5. La durata massima delle attivita' di ricerca non deve superare i 36 mesi.
 6.   In   relazione   agli   obiettivi   generali  dell'Accordo  di programmazione  negoziata,  le  attivita'  progettuali  oggetto delle tematiche  sopra elencate debbono, a pena di inammissibilita', essere interamente  sviluppate  nell'area territoriale della regione Veneto, ad  eccezione  di una quota massima del 10% del costo totale a titolo di  consulenza  e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilita',   da  parte  dei  soggetti  proponenti,  di  reperire analoghe competenze nel territorio regionale.
 7.  I  soggetti  proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una  stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al  precedente  comma  6,  o  si  impegnino  formalmente,  in sede di presentazione  del  progetto,  a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attivita' progettuali. All'accertamento   del   mantenimento   del  predetto  impegno  sara' subordinata la concessione dell'agevolazione.
 8.  Con  riferimento ai temi indicati al precedente art. 2, ciascun progetto   deve   prevedere,  nella  realizzazione  delle  specifiche attivita',  la  partecipazione,  per  almeno  il  15% del costo delle attivita'  progettuali,  di  soggetti  di  cui  al precedente comma 1 dell'art.   2   del  presente  decreto  e  rientranti  nei  parametri dimensionali  di  piccole  e  medie imprese ai sensi dell'art. 21 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
 9. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non siano gia' state effettuate, ne' in corso di svolgimento da parte dei soggetti  proponenti  e  che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.
 |  |  |  | Art. 4. Forme e misura del finanziamento
 
 1.   Saranno  considerati  ammissibili  i  progetti  che  prevedano attivita'  di ricerca di costo preventivato non inferiore a 3 milioni di  euro per i progetti afferenti il Tema n. 1, e a 1 milione di euro per  i  progetti afferenti tutte le altre tematiche, e che prevedano, altresi',  attivita'  di formazione correlata ai progetti scientifici proposti,  di  costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.
 2.  Il  costo  massimo  del  singolo  progetto,  comprensivo  della formazione,  non puo' superare i 5 milioni di euro per il Tema n. 1 e di 3 milioni di euro per le restanti tematiche.
 3.  Per  il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente  art.  1,  e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi    articoli del    presente    decreto,    il    Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca interviene nelle forme  e  nelle  misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale  n.  593  dell'8 agosto  2000, cosi' come modificate dal decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.
 4.  L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate al  finanziamento dei progetti predetti e' stabilito in 11 milioni di euro a valere sulle risorse del FAR.
 |  |  |  | Art. 5. Criteri di valutazione dei progetti
 
 1.  Per  le  modalita'  di  selezione  e  gestione  dei progetti si osserveranno  le  disposizioni  richiamate  all'art.  5  del  decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
 2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita' di  valutazione  disciplinate  dal  richiamato  art.  5  del  decreto ministeriale  n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di  preselezione  finalizzata  ad  individuare i progetti di qualita' verso i quali svolgere le attivita' stesse.
 3.  La  preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal comitato  di  cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  n. 297 del 29 luglio  1999  che,  avvalendosi  di  esperti all'uopo nominati dal MIUR,  sentita  la  regione  Veneto,  valutera'  i  progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:
 a)  entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto rispetto  ai  risultati  attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 20 punti);
 b) grado e modalita' di coinvolgimento delle imprese, sia PMI sia di grande dimensione, delle strutture universitarie e di ricerca (max 20 punti);
 c)  qualita'  e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto  proponente,  anche  in  ordine  alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti);
 d)  idoneita' della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche  e  private  operanti nella regione Veneto, reti regionali, interregionali       ed      internazionali      di      cooperazione scientifico-tecnologica  nelle quali sia definita la specializzazione di  attivita'  e  funzioni  e  leed  modalita' di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 20 punti);
 e)   idoneita'   del  progetto  ad  attrarre  nuovi  investimenti produttivi nel territorio della regione Veneto (max 10 punti);
 f)   potenzialita'   dei   risultati  conseguiti  in  termini  di prospettive  di  attivazione  di  nuova  imprenditorialita'  (max  10 punti);
 g) ampiezza e rilevanza delle ricadute delle attivita' di ricerca su  altri  settori  industriali,  anche  in relazione ai tempi e alle modalita' di trasferimento (max 10 punti);
 h)  rilevanza  dei risultati acquisibili in relazione all'impatto ambientale e alla tutela della salute umana (max 10 punti).
 4.  Sulla  base  della  predetta preselezione, saranno ammessi alle attivita'  di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno  conseguito  almeno  il  punteggio complessivo di 100 punti e almeno  60 punti nei criteri da a) a d) e, comunque, nel limite delle disponibilita' finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.
 5.   In  relazione  alle  risorse  disponibili  e  fatta  salva  la necessita'  di  selezionare  comunque  progetti  di  elevato  livello qualitativo  sara'  data  priorita'  all'esigenza  di  assicurare  lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Modalita' di presentazione dei progetti
 
 1.  I  progetti  debbono  essere  presentati,  entro  le ore 17 del 21 ottobre  2005,  utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio  Internet  al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione  «servizi  privati»,  voce  «Domande  di finanziamento») che sara' attivato a partire dall'8 agosto 2005.
 2.  La  compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione  dei  soggetti  che  interagiranno  con  il sistema. La registrazione  e' gia' attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici»,  voce  «Registrazione  persona  fisica»).  Le modalita' di registrazione  sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».
 3.  Il  predetto  servizio  Internet  consentira'  la  stampa delle domande  che,  debitamente  sottoscritte,  dovranno  essere  inviate, corredate  degli  allegati  cartacei ivi indicati, entro i successivi sette  giorni,  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno, al Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  e  per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale  per  il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - piazza J.F.Kennedy, 20 - 00144 Roma.
 4.  In  caso  di  difformita'  fara'  fede  esclusivamente la copia inoltrata  per  il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.
 5.   Tutto   il   materiale  trasmesso,  considerato  rigorosamente riservato,  verra'  utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
 6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del  MIUR,  tutti  i  chiarimenti,  le  notizie  e  la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni finali
 
 1.  Il  decreto ministeriale di concessione del finanziamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Per  tutto  quanto  non  espressamente specificato nel presente decreto,  si  osservano  le  disposizioni  contenute nell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
 Roma, 28 luglio 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  |  |