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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 |  | Ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 27 luglio 2005), coordinato  con  la  legge  di conversione 31 luglio 2005, n. 155 (in Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 177 del 1° agosto 2005), recante:   «Misure   urgenti   per   il   contrasto   del  terrorismo internazionale». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
 Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 Art. 1.
 Colloqui a fini investigativi
 per il contrasto del terrorismo
 1.  All'articolo  18-bis  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: ((    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili  di  livello  almeno  provinciale degli uffici o reparti della  Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento  di  indagini  in  materia  di  terrorismo,  nonche' agli ufficiali  di  polizia  giudiziaria  designati  dai  responsabili  di livello   centrale   e,   limitatamente   agli  aspetti  connessi  al finanziamento  del  terrorismo,  a  quelli del Corpo della guardia di finanza,  designati  dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire  dai  detenuti  o dagli internati informazioni utili per la prevenzione  e  repressione  dei  delitti  commessi  per finalita' di terrorismo,   anche   internazionale,   o  di  eversione  dell'ordine democratico»; ))
 b) al  comma  2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma  1»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis».
 Riferimenti normativi:
 - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
 integrale  dell'art.  18-bis della legge 26 luglio 1975, n.
 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
 delle  misure  privative  e limitative della liberta), come
 modificato dal presente decreto:
 «Art.  18-bis  (Colloqui a fini investigativi). - 1. Il
 personale  della  Direzione  investigativa antimafia di cui
 all'art.  3  del  decreto-legge  29 ottobre  1991,  n. 345,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre
 1991,  n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di
 cui  all'art.  12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
 n.  203,  nonche'  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
 designati  dai  responsabili,  a  livello  centrale,  della
 predetta  Direzione  e dei predetti servizi, hanno facolta'
 di  visitare  gli  istituti  penitenziari  e possono essere
 autorizzati,  a norma del comma 2 del presente articolo, ad
 avere  colloqui personali con detenuti e internati, al fine
 di  acquisire  informazioni  utili  per  la  prevenzione  e
 repressione dei delitti di criminalita' organizzata.
 1-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano
 anche  ai  responsabili di livello almeno provinciale degli
 uffici  o  reparti  della  Polizia di Stato o dell'Arma dei
 carabinieri  competenti  per  lo svolgimento di indagini in
 materia  di  terrorismo,  nonche' agli ufficiali di polizia
 giudiziaria  designati dai responsabili di livello centrale
 e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del
 terrorismo,  a  quelli  del Corpo della guardia di finanza,
 designati  dal responsabile di livello centrale, al fine di
 acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili
 per  la  prevenzione e repressione dei delitti commessi per
 finalita'   di   terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
 eversione dell'ordine democratico.
 2.  Al  personale  di  polizia  indicato  nei commi 1 e
 1-bis, l'autorizzazione ai colloqui e' rilasciata:
 a) quando  si tratta di internati, di condannati o di
 imputati,  dal  Ministro  di grazia e giustizia o da un suo
 delegato;
 b) quando   si   tratta   di  persone  sottoposte  ad
 indagini, dal pubblico ministero.
 3.  Le  autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2
 sono  annotate in apposito registro riservato tenuto presso
 l'autorita' competente al rilascio.
 4.  In  casi  di  particolare  urgenza,  attestati  con
 provvedimento  del Ministro dell'interno o, per sua delega,
 dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma
 2,  lettera  a),  non e' richiesta, e del colloquio e' data
 immediata  comunicazione  all'autorita'  ivi  indicata, che
 provvede  all'annotazione  nel registro riservato di cui al
 comma 3.
 5.  La  facolta'  di procedere a colloqui personali con
 detenuti  e  internati  e'  attribuita, senza necessita' di
 autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia
 ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di  impulso e di
 coordinamento  previste  dall'art.  371-bis  del  codice di
 procedura   penale;   al   medesimo  Procuratore  nazionale
 antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2
 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad
 indagini,  imputate  o  condannate  per  taluno dei delitti
 indicati  nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura
 penale.».
 |  |  |  | Art. 2. Permessi di soggiorno a fini investigativi
 1.  Anche  fuori  dei  casi  di  cui  al  capo II del decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo   1991,   n.  82,  e  successive  modificazioni,  e  di  cui all'articolo  18  del  testo  unico delle disposizioni concernenti la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  di  cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito  denominato:  «decreto  legislativo  n.  286  del 1998», e in deroga  a  quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o  di  un  procedimento  relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo,   anche   internazionale,   o  di  eversione  dell'ordine democratico,   vi  e'  l'esigenza  di  garantire  la  permanenza  nel territorio   dello   Stato   dello   straniero   che   abbia  offerto all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente  le  caratteristiche  di  cui  al  comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, (( autonomamente )) o su  segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia (( ovvero dei direttori )) dei Servizi informativi e di  sicurezza, (( ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica,  ))  rilascia  allo  straniero  uno  speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
 2.  Con  la  segnalazione  di  cui  al  comma 1, sono comunicati al questore  gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi   indicate,   con  particolare  riferimento  alla  rilevanza  del contributo offerto dallo straniero.
 3.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del presente articolo puo' essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.  Esso  e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita'  dello  stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli  altri  organi  di  cui  al  comma  1  o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
 4.  Per  quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni   dei   commi   5   e  6  dell'articolo 18  del  decreto legislativo, n. 286 del 1998.
 5.   Quando   la  collaborazione  offerta  ha  avuto  straordinaria rilevanza  per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici  alla  vita  o  all'incolumita'  delle  persone o per la concreta  riduzione  delle  conseguenze  dannose  o  pericolose degli attentati stessi (( ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo,  allo  straniero  puo'  essere  concessa,  con  le stesse modalita' di cui al comma 1 )) la carta di soggiorno, anche in deroga alle  disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
 Riferimenti normativi:
 - Il  Capo  II del Titolo I (Trattamento penitenziario)
 del  decreto-legge  15 gennaio  1991, n. 8, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n. 82 (Nuove
 norme  in  materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo di
 estorsione  e per la protezione dei testimoni di giustizia,
 nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
 coloro che collaborano con la giustizia), reca: «Condizioni
 generali».  Si  riporta  il testo dell'art. 9 del succitato
 decreto-legge:
 «Art.  9  (Condizioni  di applicabilita' delle speciali
 misure  di  protezione). - 1.  Alle  persone che tengono le
 condotte  o  che  si  trovano nelle condizioni previste dai
 commi   2   e   5  possono  essere  applicate,  secondo  le
 disposizioni   del   presente   Capo,  speciali  misure  di
 protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
 ove necessario, anche alla loro assistenza.
 2.  Le  speciali  misure  di  protezione sono applicate
 quando  risulta  la inadeguatezza delle ordinarie misure di
 tutela  adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
 sicurezza  o, se si tratta di persone detenute o internate,
 dal    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
 dell'amministrazione  penitenziaria  e risulta altresi' che
 le  persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
 grave  e  attuale  pericolo  per  effetto  di  talune delle
 condotte   di   collaborazione  aventi  le  caratteristiche
 indicate  nel  comma  3  e  tenute  relativamente a delitti
 commessi   per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
 dell'ordine  costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
 cui  all'art.  51,  comma  3-bis,  del  codice di procedura
 penale  e  agli  articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater  e
 600-quinquies del codice penale.
 3.  Ai  fini dell'applicazione delle speciali misure di
 protezione,   assumono   rilievo  la  collaborazione  o  le
 dichiarazioni  rese nel corso di un procedimento penale. La
 collaborazione  e  le  dichiarazioni  predette devono avere
 carattere  di  intrinseca  attendibilita'.  Devono altresi'
 avere  carattere  di  novita'  o di completezza o per altri
 elementi  devono  apparire  di  notevole  importanza per lo
 sviluppo  delle  indagini o ai fini del giudizio ovvero per
 le   attivita'   di   investigazione   sulle   connotazioni
 strutturali,  le  dotazioni  di  armi, esplosivi o beni, le
 articolazioni  e  i  collegamenti  interni o internazionali
 delle   organizzazioni   criminali   di   tipo   mafioso  o
 terroristico-eversivo  o sugli obiettivi, le finalita' e le
 modalita' operative di dette organizzazioni.
 4.   Se  le  speciali  misure  di  protezione  indicate
 nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
 ed  attualita'  del pericolo, esse possono essere applicate
 anche  mediante la definizione di uno speciale programma di
 protezione  i  cui  contenuti  sono  indicati nell'art. 13,
 comma 5.
 5.  Le  speciali misure di protezione di cui al comma 4
 possono  essere  applicate  anche  a  coloro  che convivono
 stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
 presenza  di  specifiche  situazioni,  anche  a  coloro che
 risultino  esposti  a  grave, attuale e concreto pericolo a
 causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
 Il  solo  rapporto  di parentela, affinita' o coniugio, non
 determina,    in    difetto    di   stabile   coabitazione,
 l'applicazione delle misure.
 6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
 tiene  conto,  oltre  che  dello spessore delle condotte di
 collaborazione   o   della   rilevanza   e  qualita'  delle
 dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
 del   gruppo   criminale   in   relazione   al   quale   la
 collaborazione  o  le dichiarazioni sono rese, valutate con
 specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
 gruppo e' localmente in grado di valersi.».
 - Si riporta il testo degli articoli 9 e 18 del decreto
 legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (testo  unico delle
 disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
 norme sulla condizione dello straniero):
 «Art.   9   (Carta  di  soggiorno). - 1.  Lo  straniero
 regolarmente  soggiornante  nel  territorio  dello Stato da
 almeno  sei  anni, titolare di un permesso di soggiorno per
 un  motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
 il  quale  dimostri  di avere un reddito sufficiente per il
 sostentamento  proprio  e dei familiari, puo' richiedere al
 questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per
 il  coniuge  e  per  i figli minori conviventi. La carta di
 soggiorno e' a tempo indeterminato.
 2.  La  carta  di soggiorno puo' essere richiesta anche
 dallo   straniero   coniuge  o  figlio  minore  o  genitore
 conviventi  di  un cittadino italiano o di cittadino di uno
 Stato dell'Unione europea residente in Italia.
 3.  La  carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei
 confronti   dello  straniero  non  sia  stato  disposto  il
 giudizio  per  taluno  dei  delitti  di  cui  all'art.  380
 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381
 del  codice  di procedura penale, o pronunciata sentenza di
 condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
 riabilitazione.  Successivamente al rilascio della carta di
 soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa
 sentenza  di  condanna,  anche non definitiva, per reati di
 cui  al  presente  comma. Qualora non debba essere disposta
 l'espulsione  e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,
 e'  rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
 rilascio  della carta di soggiorno e contro la revoca della
 stessa  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale  amministrativo
 regionale competente.
 4.   Oltre   a   quanto   previsto   per  lo  straniero
 regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato, il
 titolare della carta di soggiorno puo':
 a) fare   ingresso  nel  territorio  dello  Stato  in
 esenzione di visto;
 b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
 lecita,  salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
 straniero o comunque riserva al cittadino;
 c) accedere  ai  servizi  ed alle prestazioni erogate
 dalla  pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
 disposto;
 d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
 anche  l'elettorato  quando  previsto dall'ordinamento e in
 armonia  con le previsioni del capitolo C della Convenzione
 sulla  partecipazione  degli stranieri alla vita pubblica a
 livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
 5.  Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
 l'espulsione  amministrativa  puo' essere disposta solo per
 gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o sicurezza nazionale,
 ovvero  quando  lo stesso appartiene ad una delle categorie
 indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
 come  sostituito  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
 327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
 come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982,
 n.  646,  sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
 una  delle  misure  di cui all'art. 14 della legge 19 marzo
 1990, n. 55.».
 «Art.   18   (Soggiorno   per   motivi   di  protezione
 sociale) -   1. Quando, nel corso di operazioni di polizia,
 di  indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di
 cui  all'art.  3  della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
 quelli  previsti  dall'art.  380  del  codice  di procedura
 penale,  ovvero  nel  corso di interventi assistenziali dei
 servizi   sociali   degli   enti  locali,  siano  accertate
 situazioni   di   violenza  o  di  grave  sfruttamento  nei
 confronti  di  uno straniero, ed emergano concreti pericoli
 per  la  sua  incolumita',  per  effetto  dei  tentativi di
 sottrarsi  ai  condizionamenti di un'associazione dedita ad
 uno  dei  predetti  delitti  o delle dichiarazioni rese nel
 corso   delle  indagini  preliminari  o  del  giudizio,  il
 questore,   anche   su   proposta   del  Procuratore  della
 Repubblica,   o  con  il  parere  favorevole  della  stessa
 autorita',  rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
 consentire  allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
 condizionamenti    dell'organizzazione   criminale   e   di
 partecipare  ad  un programma di assistenza ed integrazione
 sociale.
 2.  Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
 comunicati  al  questore  gli  elementi  da  cui risulti la
 sussistenza  delle condizioni ivi indicate, con particolare
 riferimento  alla  gravita'  ed  attualita' del pericolo ed
 alla  rilevanza  del contributo offerto dallo straniero per
 l'efficace  contrasto  dell'organizzazione criminale ovvero
 per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
 delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
 partecipazione  al  programma di assistenza ed integrazione
 sociale sono comunicate al Sindaco.
 3.  Con  il regolamento di attuazione sono stabilite le
 disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
 realizzazione  del  programma  a soggetti diversi da quelli
 istituzionalmente  preposti  ai  servizi  sociali dell'ente
 locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
 stesso  regolamento  sono  individuati i requisiti idonei a
 garantire   la   competenza  e  la  capacita'  di  favorire
 l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
 disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
 soggetti predetti.
 4.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato a norma del
 presente  articolo  ha  la durata di sei mesi e puo' essere
 rinnovato  per un anno, o per il maggior periodo occorrente
 per  motivi  di  giustizia.  Esso  e'  revocato  in caso di
 interruzione  del programma o di condotta incompatibile con
 le  finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
 Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal  servizio
 sociale   dell'ente   locale,   o  comunque  accertate  dal
 questore,  ovvero  quando  vengono meno le altre condizioni
 che ne hanno giustificato il rilascio.
 5.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
 articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
 studio,  nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
 lo   svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi  i
 requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
 permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
 un   rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'  essere
 ulteriormente  prorogato  o  rinnovato  per  la  durata del
 rapporto  medesimo  o,  se questo e' a tempo indeterminato,
 con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
 permesso  di  soggiorno previsto dal presente articolo puo'
 essere  altresi'  convertito  in  permesso di soggiorno per
 motivi  di  studio  qualora  il titolare sia iscritto ad un
 corso regolare di studi.
 6.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
 articolo  puo'  essere  altresi' rilasciato, all'atto delle
 dimissioni  dall'istituto  di  pena,  anche su proposta del
 procuratore  della Repubblica o del giudice di sorveglianza
 presso  il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
 terminato  l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
 reati  commessi  durante  la minore eta', e gia' dato prova
 concreta  di  partecipazione a un programma di assistenza e
 integrazione sociale.
 7.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
 in  lire  5 miliardi  per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
 annui a decorrere dall'anno 1998.».
 - Per   il   testo  vigente  dell'art.  5  del  decreto
 legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (per l'argomento vedi
 nelle presenti note), vedi nelle note all'art. 11.
 |  |  |  | Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri
 per motivi di prevenzione del terrorismo
 1.  Oltre  a  quanto  previsto  dagli  articoli 9,  comma  5, e 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  286  del 1998 il (( Ministro dell'interno   o,  su  sua  delega,  ))  il  prefetto  puo'  disporre l'espulsione  dello  straniero appartenente ad una delle categorie di cui  all'articolo  18  della  legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti  vi  sono  fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel   territorio  dello  Stato  possa  in  qualsiasi  modo  agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
 2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  l'espulsione  e'  eseguita immediatamente,  salvo  che  si  tratti di persona detenuta, anche in deroga  alle  disposizioni  del  comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello  straniero  sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al  comma  5-bis  del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi  di  espulsione  di  cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
 3.  Il  prefetto  puo'  altresi' omettere, sospendere o revocare il provvedimento  di  espulsione  di  cui  all'articolo 13, comma 2, del decreto  legislativo  n.  286 del 1998, informando preventivamente il Ministro   dell'interno,  quando  sussistono  le  condizioni  per  il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto,  ovvero  quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti  la prevenzione di attivita' terroristiche, ovvero per la prosecuzione  delle  indagini  o  delle attivita' informative dirette alla  individuazione  o  alla  cattura  dei  responsabili dei delitti commessi con finalita' di terrorismo.
 4.  Contro  i  decreti  di  espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso  al tribunale amministrativo competente per territorio. (( Il ricorso  giurisdizionale  in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione del provvedimento.
 4-bis.  Nei  confronti  dei  provvedimenti di espulsione, di cui al comma  1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa  la  sospensione  dell'esecuzione  in sede giurisdizionale ai sensi  dell'articolo  21  della  legge  6 dicembre  1971,  n. 1034, e successive  modificazioni,  o  dell'articolo  36  del  regio  decreto 17 agosto 1907, n. 642. ))
 5.  Quando  nel  corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del presente  articolo  e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto  legislativo  n.  286  del  1998,  la decisione dipende dalla cognizione  di  atti  per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti  essenziali  dello  stesso non possono essere comunicati al tribunale  amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo  superiore a due anni, il tribunale amministrativo puo' fissare un  termine  entro  il  quale  l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi  elementi  per  la  decisione  o  a  revocare  il provvedimento impugnato.  Decorso  il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
 6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
 7.  All'articolo  13  del  decreto  legislativo n. 286 del 1998, il comma (( 3-sexies e' abrogato. ))
 Riferimenti normativi:
 - Per  il  testo  dell'art.  9  del decreto legislativo
 25 luglio 1998, n. 286, vedi nelle note all'art. 2.
 - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
 integrale  dell'art.  13  del decreto legislativo 25 luglio
 1998,  n. 286 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2),
 come modificato da presente decreto:
 «Art.  13  (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
 di  ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
 dell'interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello straniero
 anche  non  residente  nel  territorio dello Stato, dandone
 preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
 e al Ministro degli affari esteri.
 2.  L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto quando lo
 straniero:
 a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
 ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
 dell'art. 10;
 b) si  e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
 aver   chiesto   il   permesso  di  soggiorno  nel  termine
 prescritto,  salvo  che  il  ritardo  sia  dipeso  da forza
 maggiore,  ovvero  quando il permesso di soggiorno e' stato
 revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta
 giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
 c) appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
 nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
 sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
 nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
 sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
 646.
 3.  L'espulsione  e'  disposta in ogni caso con decreto
 motivato  immediatamente  esecutivo,  anche se sottoposto a
 gravame  o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
 straniero  e'  sottoposto  a  procedimento  penale e non si
 trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
 questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
 osta  all'autorita'  giudiziaria,  che puo' negarlo solo in
 presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in
 relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
 eventuali  concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
 per  reati  connessi, e all'interesse della persona offesa.
 In  tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
 a  quando  l'autorita'  giudiziaria  comunica la cessazione
 delle  esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
 osta,  provvede  all'espulsione  con le modalita' di cui al
 comma   4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso  qualora
 l'autorita'  giudiziaria non provveda entro quindici giorni
 dalla  data di ricevimento della richiesta. In attesa della
 decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore puo'
 adottare  la  misura  del trattenimento presso un centro di
 permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
 3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
 giudice  rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida,
 salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
 carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
 procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
 quali  il  nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
 3.
 3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano
 anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
 che  sia  stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
 ragione  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
 applicata  nei  suoi  confronti.  Il giudice, con lo stesso
 provvedimento  con  il quale revoca o dichiara l'estinzione
 della   misura,   decide   sul   rilascio  del  nulla  osta
 all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
 immediatamente comunicato al questore.
 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
 il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
 non  e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
 giudizio,  pronuncia  sentenza di non luogo a procedere. E'
 sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
 comma  dell'art.  240  del  codice  penale. Si applicano le
 disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
 3-quinquies.    Se   lo   straniero   espulso   rientra
 illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
 previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
 del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
 quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
 l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
 era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
 massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
 ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
 penale.
 3-sexies. Abrogato.
 4.  L'espulsione  e'  sempre  eseguita dal questore con
 accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
 ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
 5.  Nei  confronti dello straniero che si e' trattenuto
 nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
 e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
 e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
 l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
 termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
 l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
 qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
 quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
 5-bis.  Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore
 comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
 dalla  sua  adozione,  al  giudice di pace territorialmente
 competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
 l'accompagnamento    alla   frontiera.   L'esecuzione   del
 provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
 nazionale  e'  sospesa fino alla decisione sulla convalida.
 L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
 con   la   partecipazione   necessaria   di   un  difensore
 tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
 tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
 giudice  tiene  l'udienza.  Si applicano le disposizioni di
 cui  al  sesto  e al settimo periodo del comma 8, in quanto
 compatibili.   Il  giudice  provvede  alla  convalida,  con
 decreto  motivato,  entro  le  quarantotto  ore successive,
 verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
 requisiti   previsti   dal   presente  articolo  e  sentito
 l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
 procedimento   di   convalida,   lo  straniero  espulso  e'
 trattenuto  in  uno  dei centri di permanenza temporanea ed
 assistenza,  di  cui all'art. 14, salvo che il procedimento
 possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
 provvedimento    di    allontanamento   anche   prima   del
 trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili. Quando la
 convalida  e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
 alla  frontiera  diventa  esecutivo. Se la convalida non e'
 concessa   ovvero  non  e'  osservato  il  termine  per  la
 decisione,   il   provvedimento  del  questore  perde  ogni
 effetto.  Avverso  il  decreto  di convalida e' proponibile
 ricorso  per  cassazione.  Il relativo ricorso non sospende
 l'esecuzione  dell'allontanamento dal territorio nazionale.
 Il  termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
 pace  deve  provvedere  alla  convalida decorre dal momento
 della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
 5-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita' del
 procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
 4  e  5, ed all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al
 giudice  di  pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
 supporto  occorrente  e  la  disponibilita'  di  un  locale
 idoneo.
 6. Abrogato.
 7.  Il  decreto di espulsione e il provvedimento di cui
 al   comma   1   dell'art.  14,  nonche'  ogni  altro  atto
 concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
 comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
 modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
 da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
 francese, inglese o spagnola.
 8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
 presentato  unicamente  il  ricorso  al giudice di pace del
 luogo   in   cui   ha  sede  l'autorita'  che  ha  disposto
 l'espulsione.  Il  termine e' di sessanta giorni dalla data
 del   provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di  pace
 accoglie   o   rigetta  il  ricorso,  decidendo  con  unico
 provvedimento  adottato,  in  ogni caso, entro venti giorni
 dalla  data  di  deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
 presente    comma    puo'    essere    sottoscritto   anche
 personalmente,  ed e' presentato anche per il tramite della
 rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana nel Paese
 di  destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte
 della  persona  interessata,  e' autenticata dai funzionari
 delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
 provvedono   a  certificarne  l'autenticita'  e  ne  curano
 l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria.  Lo  straniero  e'
 ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
 legale  di  fiducia  munito  di procura speciale rilasciata
 avanti  all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi'
 ammesso  al  gratuito  patrocinio  a  spese dello Stato, e,
 qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
 difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
 iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
 procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
 9. Abrogato.
 10. Abrogato.
 11.  Contro  il  decreto di espulsione emanato ai sensi
 del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
 regionale del Lazio, sede di Roma.
 12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
 straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
 ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
 provenienza.
 13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
 territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
 del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
 straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
 ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
 frontiera.
 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
 trasgressore  del  divieto  di  reingresso e' punito con la
 reclusione  da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
 denunciato  per  il  reato  di  cui al comma 13 ed espulso,
 abbia  fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
 la pena della reclusione da uno a cinque anni.
 13-ter.  Per  i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
 obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto anche fuori
 dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
 14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
 cui  al  comma  13  opera per un periodo di dieci anni. Nel
 decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
 breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
 conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
 nel periodo di permanenza in Italia.
 15.  Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
 allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
 obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
 della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
 n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
 cui all'art. 14, comma 1.
 16.   L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente
 articolo  e'  valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
 in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».
 - Per   il  testo  vigente  dell'art.  18  della  legge
 22 maggio  1975,  n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine
 pubblico), vedi nelle note all'art. 14.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  della  legge
 6 dicembre   1971,   n.  1034  (Istituzione  dei  tribunali
 amministrativi regionali):
 «Art.  21. - Il  ricorso  deve  essere notificato tanto
 all'organo   che  ha  emesso  l'atto  impugnato  quanto  ai
 controinteressati   ai   quali   l'atto   direttamente   si
 riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
 sessanta  giorni  da  quello  in cui l'interessato ne abbia
 ricevuta  la  notifica,  o  ne  abbia  comunque avuta piena
 conoscenza,  o,  per  gli  atti di cui non sia richiesta la
 notifica  individuale,  dal  giorno  in  cui sia scaduto il
 termine  della  pubblicazione,  se  questa  sia prevista da
 disposizioni  di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
 integrare  le  notifiche  con  le  ulteriori notifiche agli
 altri  controinteressati,  che siano ordinate dal tribunale
 amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
 pendenza   del   ricorso  tra  le  stesse  parti,  connessi
 all'oggetto  del  ricorso  stesso,  sono impugnati mediante
 proposizione  di  motivi aggiunti. Il ricorso, con la prova
 delle  avvenute  notifiche,  e  con copia del provvedimento
 impugnato,  ove  in  possesso  del  ricorrente, deve essere
 depositato  nella  segreteria  del tribunale amministrativo
 regionale,  entro  trenta  giorni dall'ultima notifica. Nel
 termine   stesso   deve   essere   depositata   copia   del
 provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso,
 ovvero  ove  notificato  o  comunicato al ricorrente, e dei
 documenti   di  cui  il  ricorrente  intenda  avvalersi  in
 giudizio.
 La  mancata  produzione  della  copia del provvedimento
 impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
 implica decadenza.
 L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza
 del   termine   di  deposito  del  ricorso,  deve  produrre
 l'eventuale  provvedimento  impugnato  nonche' gli atti e i
 documenti  in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
 in  esso  citati,  e  quelli  che l'amministrazione ritiene
 utili al giudizio.
 Dell'avvenuta  produzione  del provvedimento impugnato,
 nonche'  degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto
 e'  stato  emanato,  deve  darsi  comunicazione  alle parti
 costituite.
 Ove  l'amministrazione non provveda all'adempimento, il
 presidente,  ovvero  un magistrato da lui delegato, ordina,
 anche  su  istanza  di parte, l'esibizione degli atti e dei
 documenti nel termine e nei modi opportuni.
 Analogo  provvedimento  il  Presidente  ha il potere di
 adottare     nei     confronti    di    soggetti    diversi
 dall'amministrazione  intimata  per atti e documenti di cui
 ritenga  necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso,
 qualora  l'esibizione  importi  una spesa, essa deve essere
 anticipata   dalla   parte  che  ha  proposto  istanza  per
 l'acquisizione dei documenti.
 Se  il  ricorrente,  allegando  un  pregiudizio grave e
 irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
 ovvero   dal   comportamento  inerte  dell'amministrazione,
 durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul
 ricorso,  chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
 l'ingiunzione  a pagare una somma, che appaiono, secondo le
 circostanze,  piu'  idonee ad assicurare interinalmente gli
 effetti   della   decisione   sul   ricorso,  il  tribunale
 amministrativo  regionale  si  pronuncia  sull'istanza  con
 ordinanza  emessa  in  camera di consiglio. Nel caso in cui
 dall'esecuzione   del   provvedimento   cautelare  derivino
 effetti   irreversibili   il  giudice  amministrativo  puo'
 altresi'  disporre  la  prestazione  di una cauzione, anche
 mediante  fideiussione, cui subordinare la concessione o il
 diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
 della  misura  cautelare  non  puo'  essere  subordinata  a
 cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
 essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla
 integrita'  dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario
 rilievo  costituzionale.  L'ordinanza  cautelare  motiva in
 ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica
 i  profili  che,  ad  un  sommario  esame,  inducono  a una
 ragionevole  previsione sull'esito del ricorso. I difensori
 delle  parti  sono  sentiti  in camera di consiglio, ove ne
 facciano richiesta.
 Prima  della  trattazione  della  domanda cautelare, in
 caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire
 neppure  la  dilazione  fino  alla  data  della  camera  di
 consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda
 cautelare   o   con   separata   istanza   notificata  alle
 controparti,   chiedere   al   presidente   del   tribunale
 amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e'
 assegnato,  di  disporre  misure  cautelari provvisorie. Il
 presidente  provvede con decreto motivato, anche in assenza
 di  contraddittorio.  Il  decreto  e'  efficace  sino  alla
 pronuncia   del   collegio,   cui  l'istanza  cautelare  e'
 sottoposta  nella  prima  camera  di  consiglio  utile.  Le
 predette   disposizioni   si  applicano  anche  dinanzi  al
 Consiglio  di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
 cautelare  e  in  caso  di  domanda  di  sospensione  della
 sentenza appellata.
 In  sede  di  decisione  della  domanda  cautelare,  il
 tribunale    amministrativo    regionale,    accertata   la
 completezza  del  contraddittorio e dell'istruttoria ed ove
 ne  ricorrano  i  presupposti,  sentite  sul punto le parti
 costituite,  puo'  definire  il giudizio nel merito a norma
 dell'art.  26.  Ove necessario, il tribunale amministrativo
 regionale  dispone  l'integrazione  del  contraddittorio  e
 fissa  contestualmente la data della successiva trattazione
 del  ricorso  a  norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
 sia il caso, le misure cautelari interinali.
 Con  l'ordinanza  che  rigetta  la  domanda cautelare o
 l'appello  contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara
 inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in
 via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
 L'ordinanza  del  tribunale amministrativo regionale di
 accoglimento  della  richiesta cautelare comporta priorita'
 nella  fissazione della data di trattazione del ricorso nel
 merito.
 La  domanda  di  revoca  o  modificazione  delle misure
 cautelari   concesse  e  la  riproposizione  della  domanda
 cautelare  respinta  sono  ammissibili solo se motivate con
 riferimento a fatti sopravvenuti.
 Nel  caso  in  cui l'amministrazione non abbia prestato
 ottemperanza  alle  misure  cautelari  concesse, o vi abbia
 adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con
 istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al
 tribunale    amministrativo    regionale    le    opportune
 disposizioni   attuative.   Il   tribunale   amministrativo
 regionale   esercita  i  poteri  inerenti  al  giudizio  di
 ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma,
 numero  4),  del  testo  unico delle leggi sul Consiglio di
 Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
 e   successive   modificazioni,   e   dispone  l'esecuzione
 dell'ordinanza  cautelare  indicandone  le modalita' e, ove
 occorra, il soggetto che deve provvedere.
 Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
 nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 36 del regio decreto
 17 agosto  1907,  n.  642  (Regolamento  per  la  procedura
 dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di
 Stato):
 «Art.  36. - Le domande di sospensione della esecuzione
 dell'atto  amministrativo,  qualora  non siano proposte nel
 ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione
 giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata
 agli  interessati ed all'amministrazione e depositata nella
 segreteria.
 L'amministrazione e le parti interessate possono, entro
 dieci  giorni  dalla  notifica,  depositare  e  trasmettere
 memorie od istanze alla segreteria.
 Il Presidente puo' abbreviare il termine.
 Su  tali  domande  la  sezione  pronuncia  nella  prima
 udienza dopo spirato il termine.
 La domanda di sospensione puo' essere presentata per la
 prima  volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede
 o  in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione
 della questione di competenza.
 |  |  |  | Art. 4. Nuove norme per il potenziamento
 dell'attivita' informativa
 1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'  delegare i direttori  dei  Servizi  informativi  e  di  sicurezza  di  cui  agli articoli 4  e  6  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione  per  svolgere  le attivita' di cui all'articolo 226 delle  ((  norme )) di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale,  ((  di  cui al )) decreto legislativo 28 luglio  1989,  n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione    di    attivita'    terroristiche    o   di   eversione dell'ordinamento costituzionale. ((     2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  richiesta  al procuratore  generale presso la corte di appello del distretto in cui si  trova  il  soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui  non  sia  determinabile,  del  distretto  in  cui sono emerse le esigenze  di  prevenzione.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  ai  commi  2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme  di  attuazione,  di  coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale,  di  cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 6 della legge
 24 ottobre  1977,  n.  801  (Istituzione  e ordinamento dei
 servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
 segreto di Stato):
 «Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
 e  la  sicurezza  militare  (SISMI). Esso assolve a tutti i
 compiti  informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
 militare  dell'indipendenza  e della integrita' dello Stato
 da  ogni  pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
 inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
 Il  Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il Servizio
 dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
 sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
 Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
 indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
 dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
 interministeriale di cui all'art. 2.
 Il  SISMI  e'  tenuto  a  comunicare al Ministro per la
 difesa   e   al   Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
 informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
 analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
 tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
 «Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
 e  la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
 compiti  informativi  e  di  sicurezza  per la difesa dello
 Stato   democratico   e   delle   istituzioni  poste  dalla
 Costituzione  a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
 contro ogni forma di eversione.
 Il  Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il  Servizio
 dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
 sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
 Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
 indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
 dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
 interministeriale di cui all'art. 2.
 Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare  al  Ministro  per
 l'interno  e  al  Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
 informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
 analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
 tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  226  del  decreto
 legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
 coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura
 penale):
 «Art.       226       (Intercettazioni      telefoniche
 preventive). - Continua   a   osservarsi   la  disposizione
 dell'art.   226-sexies   del   codice   abrogato   per   le
 intercettazioni  telefoniche  previste  dall'art.  1  comma
 ottavo   del   decreto-legge   6 settembre  1982,  n.  629,
 convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982 n.
 726.
 I  richiami  contenuti  nell'art. 226-sexies alle altre
 disposizioni del codice abrogato si intendono riferiti alle
 disposizioni corrispondenti del codice.».
 |  |  |  | Art. 5. Unita' antiterrorismo
 1.  Per  le  esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti  ai  delitti  di  terrorismo  di  rilevante  gravita', il Ministro   dell'interno  costituisce  apposite  unita'  investigative interforze,   formate  da  esperti  ufficiali  e  agenti  di  polizia giudiziaria  delle  Forze  di polizia, individuati secondo criteri di specifica  competenza  tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi  e  le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
 2.  Quando  procede  a  indagini  per delitti di cui al comma 1, il pubblico  ministero  si  avvale  di regola delle Unita' investigative interforze di cui al medesimo comma.
 |  |  |  | Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e   fino   al   31 dicembre  2007  e'  sospesa  l'applicazione  delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa che  prescrivono  o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico  o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi,   esclusi   comunque   i  contenuti  delle  comunicazioni,  e limitatamente  alle  informazioni  che  consentono  la tracciabilita' degli  accessi,  ((  nonche',  qualora  disponibili,  )) dei servizi, debbono  essere  conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una  rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico,  fatte  salve le disposizioni vigenti  che  prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente   per   le   finalita'  del  presente  decreto,  salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
 2.  All'articolo 55,  comma  7,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  le  parole  ((  «al  momento )) dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti:
 «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette  imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga garantita   l'acquisizione   dei  dati  anagrafici  riportati  su  un documento  di  identita',  nonche'  del  tipo,  del  numero  e  della riproduzione  del  documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.».
 3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  1,  dopo  le  parole «al traffico telefonico», sono inserite  le  parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
 b) al  comma  1,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre,  per  le  medesime  finalita',  i  dati  relativi al traffico telematico,  esclusi  comunque  i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;
 c) al  comma  2,  dopo  le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
 d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;
 e) al  comma  3,  le  parole:  «giudice  su  istanza del pubblico ministero  o»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»; ((     f) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 «4-bis.  Nei  casi  di  urgenza,  quando  vi  e'  fondato motivo di ritenere  che  dal  ritardo  possa  derivare  grave  pregiudizio alle indagini,  il  pubblico  ministero  dispone  la acquisizione dei dati relativi   al   traffico  telefonico  con  decreto  motivato  che  e' comunicato  immediatamente  e  comunque non oltre ventiquattro ore al giudice   competente  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  in  via ordinaria.  Il  giudice,  entro  quarantotto  ore  dal provvedimento, decide  sulla  convalida  con  decreto  motivato.  Se  il decreto del pubblico  ministero  non e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.». ))
 4.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23 agosto  1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con i Ministri interessati, (( sentito  il  Garante  per  la  protezione dei dati personali, )) sono definiti  le  modalita'  ed i tempi di attuazione della previsione di cui  al comma 3, lettere a), b), c) e d), (( del presente articolo )) anche  in  relazione  alla  determinazione e allocazione dei relativi costi,  con  esclusione,  comunque,  di  oneri  per il bilancio dello Stato.
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  55,  comma  7, del
 decreto  legislativo  1° agosto  2003, n. 259 (Codice delle
 comunicazioni  elettroniche),  come  modificato da presente
 decreto:
 «Art. 55. - 1-6 (Omissis).
 7.  Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche
 per  via  telematica,  al  centro  di elaborazione dati del
 Ministero  dell'interno  gli  elenchi  di  tutti  i  propri
 abbonati  e  di tutti gli acquirenti del traffico prepagato
 della  telefonia  mobile,  che sono identificati al momento
 prima  dell'attivazione  del  servizio,  al  momento  della
 consegna  o  messa  a  disposizione della occorrente scheda
 elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le
 necessarie  misure affinche' venga garantita l'acquisizione
 dei dati anagrafici riportati su un documento di identita',
 nonche'  del  tipo,  del  numero  e  della riproduzione del
 documento   presentato  dall'acquirente  ed  assicurano  il
 corretto   trattamento   dei  dati  acquisiti.  L'autorita'
 giudiziaria  ha  facolta' di accedere per fini di giustizia
 ai  predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione
 dati del Ministero dell'interno.
 - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
 integrale  dell'art.  132 del decreto legislativo 30 giugno
 2003,  n.  196  (Codice  in  materia di protezione dei dati
 personali), come modificato dal presente decreto:
 «Art.  132 (Conservazione di dati di traffico per altre
 finalita). - 1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art.
 123,  comma  2,  i  dati  relativi  al traffico telefonico,
 inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono
 conservati   dal   fornitore  per  ventiquattro  mesi,  per
 finalita'  di accertamento e repressione dei reati, mentre,
 per  le  medesime  finalita',  i  dati relativi al traffico
 telematico,    esclusi    comunque    i   contenuti   delle
 comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.
 2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  1, i dati
 relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti
 le  chiamate  senza risposta, sono conservati dal fornitore
 per  ulteriori  ventiquattro  mesi  e  quelli  relativi  al
 traffico  telematico,  esclusi  comunque  i contenuti delle
 comunicazioni,  sono  conservati per ulteriori sei mesi per
 esclusive  finalita'  di  accertamento  e  repressione  dei
 delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice
 di  procedura  penale,  nonche'  dei  delitti  in  danno di
 sistemi informatici o telematici.
 3.  Entro  il  termine  di  cui al comma 1, i dati sono
 acquisiti  presso  il  fornitore  con  decreto motivato del
 pubblico   ministero  anche  su  istanza  o  del  difensore
 dell'imputato,  della  persona  sottoposta  alle  indagini,
 della  persona  offesa  e  delle  altre  parti  private. Il
 difensore  dell'imputato  o  della  persona sottoposta alle
 indagini  puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati
 relativi  alle utenze intestate al proprio assistito con le
 modalita'  indicate  dall'art.  391-quater  del  codice  di
 procedura  penale,  ferme  restando  le  condizioni  di cui
 all'art. 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
 4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il
 giudice  autorizza  l'acquisizione  dei  dati,  con decreto
 motivato,  se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei
 delitti  di  cui  all'art.  407,  comma  2, lettera a), del
 codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di
 sistemi informatici o telematici.
 4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo
 di   ritenere   che   dal   ritardo  possa  derivare  grave
 pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la
 acquisizione  dei  dati relativi al traffico telefonico con
 decreto   motivato  che  e'  comunicato  immediatamente,  e
 comunque  non oltre ventiquattro ore, al giudice competente
 per  il  rilascio  dell'autorizzazione in via ordinaria. Il
 giudice,  entro  quarantotto  ore dal provvedimento, decide
 sulla  convalida  con  decreto  motivato. Se il decreto del
 pubblico   ministero   non   e'   convalidato  nel  termine
 stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
 5.  Il  trattamento dei dati per le finalita' di cui ai
 commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli
 accorgimenti  a  garanzia  dell'interessato  prescritti  ai
 sensi dell'art. 17, volti anche a:
 a) prevedere   in  ogni  caso  specifici  sistemi  di
 autenticazione   informatica   e  di  autorizzazione  degli
 incaricati del trattamento di cui all'allegato B);
 b) disciplinare   le   modalita'   di   conservazione
 separata  dei  dati  una volta decorso il termine di cui al
 comma 1;
 c) individuare  le  modalita' di trattamento dei dati
 da  parte  di  specifici incaricati del trattamento in modo
 tale   che,   decorso   il  termine  di  cui  al  comma  1,
 l'utilizzazione  dei  dati  sia consentita solo nei casi di
 cui al comma 4 e all'art. 7;
 d) indicare  le  modalita'  tecniche per la periodica
 distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e
 2.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.».
 |  |  |  | Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa
 degli esercizi pubblici di telefonia e internet ((    1.  A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31 dicembre  2007,  chiunque  intende  aprire  un  pubblico esercizio  o  un  circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti  a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali  utilizzabili  per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne  la licenza al questore. La licenza non erichiesta nel caso di  sola  installazione  di  telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. ))
 2.  Per  coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1, la  licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3.  La  licenza  si  intende  rilasciata  trascorsi sessanta giorni dall'inoltro  della  domanda.  Si  applicano in quanto compatibili le disposizioni  dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto  18 giugno  1931,  n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi.
 Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo 1° agosto  2003, n. 259, (( nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia. ))
 4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da  adottarsi  entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione del presente decreto, sono stabilite le misure  che  il  titolare  o  il  gestore  di  un esercizio in cui si svolgono  le  attivita' di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per il  monitoraggio  delle  operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei  relativi  dati,  anche  in  deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122  e  dal  comma  3  dell'articolo  123  del  decreto legislativo  30 giugno  2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva acquisizione   di  dati  anagrafici  riportati  su  un  documento  di identita'  dei  soggetti  che  utilizzano  postazioni  pubbliche  non vigilate  per  comunicazioni  telematiche  ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
 5.  Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il  controllo  sull'osservanza  del  decreto  di  cui  al  comma  4 e l'accesso  ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno   preposto   ai  servizi  di  polizia  postale  e  delle comunicazioni.
 Riferimenti normativi:
 - I  capi  III  e IV del titolo I (Dei provvedimenti di
 polizia  e  della  loro esecuzione), nonche' il capo II del
 titolo III (Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi
 pubblici,   agenzie,   tipografie,   affissioni,   mestieri
 girovaghi,  operai e domestici) del regio decreto 18 giugno
 1931,  n.  773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
 pubblica    sicurezza)   recano   rispettivamente:   «Delle
 autorizzazioni  di  polizia; Dell'inosservanza degli ordini
 dell'autorita'    di    pubblica    sicurezza    e    delle
 contravvenzioni; Degli esercizi pubblici».
 - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 1° agosto
 2003, n. 259, vedi nelle note all'art. 6.
 - Si  riporta  il  testo  degli articoli 122, comma 1 e
 123,  comma  3,  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
 196 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 6.):
 «Art.  122. - 1.  Salvo quanto previsto dal comma 2, e'
 vietato  l'uso di una rete di comunicazione elettronica per
 accedere   a   informazioni   archiviate   nell'apparecchio
 terminale  di  un  abbonato  o di un utente, per archiviare
 informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.».
 «Art. 123. - 1-2 (Omissis).
 3.   Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione
 elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di
 cui  al  comma  2 nella misura e per la durata necessarie a
 fini  di  commercializzazione  di  servizi di comunicazione
 elettronica   o  per  la  fornitura  di  servizi  a  valore
 aggiunto,  solo  se  l'abbonato  o  l'utente  cui i dati si
 riferiscono  hanno  manifestato il proprio consenso, che e'
 revocabile in ogni momento.».
 |  |  |  | Art. 7-bis. Sicurezza telematica ((    1.  Ferme  restando  le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,  l'organo  del  Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita'  dei  servizi  di telecomunicazione assicura i servizi di protezione  informatica  delle infrastrutture critiche informatizzate di   interesse   nazionale   individuate  con  decreto  del  Ministro dell'interno,  operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1 e per la prevenzione e repressione  delle  attivita'  terroristiche  o  di  agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria  appartenenti  all'organo  di  cui  al  comma  1  possono svolgere  le  attivita'  di  cui  all'articolo 4,  commi  1  e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 dicembre  2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226  delle  norme  di  attuazione, di coordinamento e transitorie del codice  di  procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati. ))
 Riferimenti normativi:
 - Per  il  testo  degli  articoli 4  e  6  della  legge
 24 ottobre 1977, n. 801, vedi nelle note all'art. 4.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4, commi 1 e 2, del
 decreto-legge 18 ottobre  2001,  n.  374,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge  15 dicembre  2001,  n.  438
 (Disposizioni   urgenti   per   contrastare  il  terrorismo
 internazionale):
 «1.  Fermo  quanto  disposto  dall'art.  51  del codice
 penale,   non   sono  punibili  gli  ufficiali  di  Polizia
 giudiziaria  che  nel  corso  di  specifiche  operazioni di
 polizia  al  piu'  presto  e  comunque,  al  solo  fine  di
 acquisire  elementi  di prova in ordine ai delitti commessi
 con  finalita'  di terrorismo, anche per interposta persona
 acquistano,  ricevono,  sostituiscono  od occultano denaro,
 armi,  documenti,  stupefacenti,  beni ovvero cose che sono
 oggetto,  prodotto,  profitto  o  mezzo  per  commettere il
 reato,   o  altrimenti  ostacolano  l'individuazione  della
 provenienza o ne consentono l'impiego.
 2.  Per  le  stesse  indagini  di  cui  al comma 1, gli
 ufficiali   ed   agenti   di  Polizia  giudiziaria  possono
 utilizzare  documenti, identita' o indicazioni di copertura
 anche  per  attivare  o  entrare in contatto con soggetti e
 siti  nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico
 ministero  al  piu'  presto  e  comunque  entro  le  48 ore
 successive all'inizio delle attivita'.».
 - Per  il  testo  dell'art. 226 del decreto legislativo
 28 luglio 1989, n. 271, vedi nelle note all'art. 4.
 |  |  |  | Art. 8. Integrazione della disciplina amministrativa
 e delle attivita' concernenti l'uso di esplosivi
 1.  Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  ((  di  cui al )) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal  relativo  regolamento  di  esecuzione,  di  cui al regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  il  Ministro  dell'interno, per specifiche esigenze  di  pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo'  disporre,  con  proprio  decreto,  speciali limiti o condizioni all'importazione,   commercializzazione,   trasporto   e  impiego  di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
 2.  Le  limitazioni  o condizioni di cui al comma 1, possono essere disposte  anche  in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
 3.  All'articolo  163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo  nulla  osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede,  che  puo'  essere  negato  o  revocato  quando ricorrono le circostanze  di  carattere  personale  previste  per  il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi».
 4. La revoca del nulla osta (( disposta ai sensi dell'articolo 163, comma  2,  lettera  e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato  dal  comma  3  del presente articolo, )) e' comunicata al comune  che  ha  rilasciato  la  licenza  e comporta il suo immediato ritiro.
 5.  Dopo  l'articolo  2  della  legge  2 ottobre  1967,  n. 895, e' inserito il seguente:
 «Art.   2-bis. - 1.   Chiunque   fuori   dei   casi  consentiti  da disposizioni  di  legge  o  di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni (( in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica ))  sulla  preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra,  di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose  e  di  altri  congegni  micidiali e' punito, salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave reato, con la reclusione da uno a sei anni».
 Riferimenti normativi:
 - Per  l'argomento del regio decreto 18 giugno 1931, n.
 773, vedi nelle note all'art. 7.
 - Il   regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  reca:
 «Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo
 unico  18 giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di pubblica
 sicurezza».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 163, comma 2, lettera
 e),   del   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
 (Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
 Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
 capo  I  della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
 da presente decreto:
 «Art.   163   (Trasferimenti  agli  enti  locali). - 1.
 (Omissis).
 2.  Ai  sensi  dell'art.  128  della Costituzione, sono
 trasferiti   ai  comuni  le  seguenti  funzioni  e  compiti
 amministrativi:
 a)-d) (Omissis);
 e) il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio del
 mestiere  di  fochino,  previo accertamento della capacita'
 tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica
 provinciale  per  gli  esplosivi,  di  cui  all'art. 27 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
 302,  e  previo  nulla osta del questore della provincia in
 cui   l'interessato  risiede,  che  puo'  essere  negato  o
 revocato  quando  ricorrono  le  circostanze  di  carattere
 personale  previste  per  il  diniego  o  la  revoca  delle
 autorizzazioni di polizia in materia di armi.».
 - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 ottobre
 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi):
 «Art.  2. - Chiunque  illegalmente  detiene a qualsiasi
 titolo   le  armi  o  parti  di  esse,  le  munizioni,  gli
 esplosivi,  gli  aggressivi  chimici  e i congegni indicati
 nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno
 a  otto  anni  e  con  la  multa  da  lire  400.000  a lire
 3.000.000.».
 |  |  |  | Art. 9. Integrazione della disciplina amministrativa
 dell'attivita' di volo
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 731 del codice della  navigazione,  dalla  legge  2 aprile 1968, n. 518, della legge 25 marzo  1985,  n.  106,  e  dalle  altre disposizioni di legge o di regolamento   concernenti  le  attivita'  di  volo,  esclusi  i  voli commerciali,  ed  il  conseguimento  o rinnovo dei relativi brevetti, attestati  o  altre  forme  di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni  aeronautiche,  il  Ministro dell'interno puo' disporre, con  proprio  decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli  abilitativi  civili  comunque  denominati e l'ammissione alle attivita'  di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo determinato,  non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla    osta   preventivo   del   questore,   volto   a   verificare l'insussistenza,     nei     confronti    degli    interessati,    di controindicazioni  agli  effetti  della  tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato. ((    2.  Il  Ministro  dell'interno,  per  gravi  motivi di ordine e sicurezza  pubblica,  puo'  altresi' disporre che l'attivita' di volo che  ha  luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte  di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attivita'   di   volo   rilasciati   da   organismi   esteri   o internazionali    riconosciuti    dall'ordinamento   nazionale,   sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in  cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o destinazione. ))
 3.  Il  rifiuto  del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni,  delle  autorizzazioni  e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento  per  l'esercizio  delle  attivita' di volo, nonche' l'inefficacia   nel   territorio   dello  Stato  di  analoghi  titoli rilasciati in altri Paesi.
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 731 del regio decreto
 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
 «Art.  731  (Distinzione  della  gente dell'aria). - La
 gente dell'aria comprende:
 a) il personale di volo;
 b) il personale addetto ai servizi a terra;
 c) il  personale  tecnico-direttivo delle costruzioni
 aeronautiche;
 c-bis) il personale addetto al controllo del traffico
 aereo.
 Il  personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo
 comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente
 al  servizio  pubblico di informazione al volo, deve essere
 provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
 Devono  essere altresi' provvisti di licenze, attestati
 e  abilitazioni  i  soggetti  che, pur non rientrando nelle
 categorie  della  gente  dell'aria,  svolgono  attivita' di
 pilota o di paracadutista.
 Il  regolamento  per disciplinare i casi e le modalita'
 per   il   rilascio,  il  rinnovo,  la  reintegrazione,  la
 sospensione  o  la  revoca delle licenze, degli attestati e
 delle  abilitazioni,  e' emanato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  su  proposta del Ministro dei trasporti,
 previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
 parere  del  Consiglio  di  Stato, uniformandosi ai criteri
 stabiliti  nell'allegato  1  «Licenze  del  personale» alla
 convenzione  relativa  all'aviazione  civile internazionale
 stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa
 esecutiva  con  decreto  legislativo  6 marzo 1948, n. 616,
 ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.».
 - La    legge    2 aprile    1968,    n.   518,   reca:
 «Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio».
 - La legge 25 marzo 1985, n. 106, reca: «Disciplina del
 volo da diporto o sportivo».
 |  |  |  | Art. 9-bis. Prevenzione antiterroristica negli aeroporti ((    1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare  un  importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  di  cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.  250,  come  rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuita' territoriale  relative  a  Sicilia  e  Sardegna.  Il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse. ))
 Riferimenti normativi:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
 legislativo  25 luglio  1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente
 nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.):
 «Art.  7  (Fonti  di  finanziamento). - 1.  Le  entrate
 dell'E.N.A.C. sono costituite da:
 a) i  trasferimenti  da  parte  dello  Stato connessi
 all'espletamento  dei compiti previsti dal presente decreto
 ed  all'attuazione  del  contratto di programma, nel limite
 delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione
 del  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione per il
 triennio  1997-1999,  individuati  con decreto del Ministro
 dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
 Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede
 mediante  inserimento  delle  apposite voci nella tabella C
 della legge finanziaria annuale;
 b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite
 con  apposito  regolamento,  deliberato  dal  consiglio  di
 amministrazione  ed  approvato con decreto del Ministro dei
 trasporti  e della navigazione, di concerto con il Ministro
 del tesoro;
 c) i   proventi  previsti  dall'art.  7  della  legge
 22 agosto  1985,  n.  449, come successivamente integrata e
 modificata;
 d) proventi derivanti da entrate diverse.».
 - La  tabella  C  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311
 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2005), riguarda
 stanziamenti  autorizzati  in  relazione  a disposizioni di
 legge  la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
 finanziaria.
 |  |  |  | Art. 10. Nuove norme sull'identificazione personale
 1.  All'articolo  349  del  codice  di  procedura  penale,  dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
 «2-bis.  Se  gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano (( il prelievo di capelli o saliva )) e manca il consenso dell'interessato, la  polizia  giudiziaria  procede  al  prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure  resa  oralmente  e  confermata  per  iscritto,  del  pubblico ministero».
 2.  All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le  parole:  «non  oltre  le  dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero,  previo  avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le   ventiquattro   ore,   nel  caso  che  l'identificazione  risulti particolarmente  complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare  o  di  un interprete (( ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.». ))
 3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole:  «da un imputato all'autorita' giudiziaria», sono inserite le seguenti:  «o  da  una  persona  sottoposta  ad  indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».
 4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente:
 «Art.  497-bis.  ((  (Possesso  e  fabbricazione  di  documenti  di identificazione  falsi).  ))  Chiunque  e'  trovato in possesso di un documento  falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 La  pena  di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per  chi  fabbrica  o  comunque  forma  il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale». ((    4-bis.  Il  secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal seguente:
 «Il  contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.».
 4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Se gli accertamenti comportano  il  prelievo  di  materiale  biologico,  si  osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.».
 4-quater.  Le disposizioni di cui al comma 2-bis «dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione  di  cui  all'articolo  11 del decreto-legge 21 marzo 1978,  n.  59,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. ))
 Riferimenti normativi:
 - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
 integrale  dell'art.  349  del  codice di procedura penale,
 come modificato dal presente decreto:
 «Art.   349  (Identificazione  della  persona  nei  cui
 confronti   vengono   svolte   le   indagini   e  di  altre
 persone). - 1.   La   polizia   giudiziaria   procede  alla
 identificazione  della  persona  nei  cui confronti vengono
 svolte  le indagini e delle persone in grado di riferire su
 circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti
 vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo,
 ove   occorra,   rilievi   dattiloscopici,   fotografici  e
 antropometrici nonche' altri accertamenti.
 2-bis.   Se  gli  accertamenti  indicati  dal  comma  2
 comportano  il  prelievo  di  capelli  o  saliva e manca il
 consenso  dell'interessato,  la polizia giudiziaria procede
 al  prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale
 del  soggetto,  previa  autorizzazione scritta, oppure resa
 oralmente   e   confermata   per   iscritto,  del  pubblico
 ministero.
 3.  Quando  procede  alla  identificazione,  la polizia
 giudiziaria  invita  la  persona  nei cui confronti vengono
 svolte  le  indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio
 per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre
 le disposizioni dell'art. 66.
 4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta
 di   farsi   identificare  ovvero  fornisce  generalita'  o
 documenti   di   identificazione   in  relazione  ai  quali
 sussistono  sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
 la  polizia  giudiziaria  la accompagna nei propri uffici e
 ivi  la  trattiene per il tempo strettamente necessario per
 la  identificazione  e  comunque  non  oltre  le dodici ore
 ovvero,  previo  avviso  anche orale al pubblico ministero,
 non    oltre    le   ventiquattro   ore,   nel   caso   che
 l'identificazione  risulti particolarmente complessa oppure
 occorra  l'assistenza  dell'autorita'  consolare  o  di  un
 interprete  ed  in tal caso con facolta' per il soggetto di
 chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
 5.  Dell'accompagnamento  e  dell'ora  in cui questo e'
 stato  compiuto  e'  data  immediata  notizia  al  pubblico
 ministero  il  quale,  se  ritiene  che  non  ricorrono  le
 condizioni  previste  dal comma 4, ordina il rilascio della
 persona accompagnata.
 6.  Al  pubblico ministero e' data altresi' notizia del
 rilascio  della persona accompagnata e dell'ora in cui esso
 e' avvenuto.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 495, quarto comma, del
 codice penale, come modificato dal presente decreto:
 «Art.  495  (Falsa  attestazione  o  dichiarazione a un
 pubblico  ufficiale sulla identita' o su qualita' personali
 proprie o di altri). - (Omissis).
 2.  se  la falsa dichiarazione sulla propria identita',
 sul  proprio  stato  o  sulle proprie qualita' personali e'
 resa  da  un  imputato  all'autorita' giudiziaria, o da una
 persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla
 polizia  giudiziaria  delegata alle indagini ovvero se, per
 effetto   della   falsa   dichiarazione,   nel   casellario
 giudiziale  una decisione penale viene iscritta sotto falso
 nome.
 (Omissis)».
 - Si riporta il testo dell'art. 497 del codice penale:
 «Art.  497  (Frode nel farsi rilasciare certificati del
 casellario    giudiziale    e    uso   indebito   di   tali
 certificati). - Chiunque    si   procura   con   frode   un
 certificato   del   casellario   giudiziale   o   un  altro
 certificato  penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa
 uso  per  uno  scopo  diverso  da  quello  per  cui esso e'
 domandato,  e'  punito  con la reclusione fino a sei mesi o
 con la multa fino a lire un milione.».
 - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
 integrale  dell'art.  5  della legge 22 maggio 1975, n. 152
 (per   l'argomento   vedi  nelle  note  all'art.  3),  come
 modificato dal presente decreto:
 «Art.  5. - E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di
 qualunque  altro  mezzo  atto  a  rendere  difficoltoso  il
 riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al
 pubblico,  senza  giustificato  motivo.  E'  in  ogni  caso
 vietato  l'uso  predetto in occasione di manifestazioni che
 si  svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne
 quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
 Il  contravventore e' punito con l'arresto da uno a due
 anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
 Per  la  contravvenzione di cui al presente articolo e'
 facoltativo l'arresto in flagranza.».
 - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
 integrale  dell'art.  354  del  codice di procedura penale,
 come modificato dal presente decreto:
 «Art.  354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose
 e  sulle  persone.  Sequestro). - 1.  Gli  ufficiali  e gli
 agenti  di  polizia  giudiziaria  curano che le tracce e le
 cose  pertinenti  al  reato siano conservate e che lo stato
 dei   luoghi   e   delle   cose   non  venga  mutato  prima
 dell'intervento del pubblico ministero.
 2.  Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi
 indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque
 si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire
 tempestivamente,  ovvero non ha ancora assunto la direzione
 delle   indagini,  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
 compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
 luoghi  e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
 reato e le cose a questo pertinenti.
 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli
 ufficiali  di  polizia  giudiziaria  compiono  i  necessari
 accertamenti   e   rilievi   sulle  persone  diversi  dalla
 ispezione  personale.  Se  gli  accertamenti  comportano il
 prelievo   di   materiale   biologico,   si   osservano  le
 disposizioni del comma 2-bis dell'art. 349.».
 - Per  il testo vigente dell'art. 349, comma 2-bis, del
 codice  di  procedura  penale,  vedi nelle note al presente
 articolo.
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 11 del decreto-legge
 21 marzo  1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  18 maggio  1978,  n. 191 (Norme penali e processuali
 per la prevenzione e la repressione di gravi reati):
 «Art.  11. - Gli  ufficiali  e  gli  agenti  di polizia
 possono    accompagnare   nei   propri   uffici   chiunque,
 richiestone,  rifiuta  di dichiarare le proprie generalita'
 ed  ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al
 solo  fine  dell'identificazione  e  comunque  non oltre le
 ventiquattro ore.
 La   disposizione  prevista  nel  comma  precedente  si
 applica  anche  quando  ricorrono  sufficienti  indizi  per
 ritenere  la  falsita'  delle  dichiarazioni  della persona
 richiesta sulla propria identita' personale o dei documenti
 d'identita' da essa esibiti.
 Dell'accompagnamento   e   dell'ora  in  cui  e'  stato
 compiuto  e'  data  immediata  notizia al procuratore della
 Repubblica,  il  quale,  se  riconosce che non ricorrono le
 condizioni  di  cui ai commi precedenti, ordina il rilascio
 della persona accompagnata.
 Al   procuratore  della  Repubblica  e'  data  altresi'
 immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e
 dell'ora in cui e' avvenuto.».
 |  |  |  | Art. 11. Permesso di soggiorno elettronico
 1.  Il  comma  8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, e' sostituito dal seguente:
 «8.  Il  permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di soggiorno di cui all'articolo   9   sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di  mezzi  a tecnologia  avanzata  con caratteristiche anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie in attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  1030/2002  del  Consiglio del 13 giugno  2002,  riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi  di  soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di Paesi terzi. Il permesso   di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  rilasciati  in conformita'  ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i dati personali previsti,   per   la   carta  di  identita'  e  gli  altri  documenti elettronici,  dall'articolo  36  del  testo  unico delle disposizioni legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione amministrativa,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
 2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1, non possono  derivare  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Riferimenti normativi:
 - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
 integrale  dell'art.  5  del  decreto legislativo 25 luglio
 1998,  n. 286 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2),
 come modificato dal presente decreto:
 «Art.   5   (Permesso   di   soggiorno). - 1.   Possono
 soggiornare   nel  territorio  dello  Stato  gli  stranieri
 entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
 di   carta   di   soggiorno  o  di  permesso  di  soggiorno
 rilasciati,  e  in corso di validita', a norma del presente
 testo  unico  o  che  siano  in  possesso  di  permesso  di
 soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
 autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
 limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
 2.  Il  permesso  di  soggiorno  deve essere richiesto,
 secondo   le   modalita'   previste   nel   regolamento  di
 attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
 si  trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
 territorio  dello  Stato  ed e' rilasciato per le attivita'
 previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
 Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
 modalita'  di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
 motivi  di  turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
 in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
 di  culto  nonche'  ai soggiorni in case di cura, ospedali,
 istituti civili e religiosi e altre convivenze.
 2-bis.   Lo  straniero  che  richiede  il  permesso  di
 soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
 3.  La  durata del permesso di soggiorno non rilasciato
 per   motivi   di  lavoro  e'  quella  prevista  dal  visto
 d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
 in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
 internazionali  in  vigore.  La  durata  non  puo' comunque
 essere:
 a) superiore   a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
 turismo;
 b) Abrogato;
 c) superiore  ad un anno, in relazione alla frequenza
 di  un  corso  per  studio  o  per  formazione  debitamente
 certificata;    il   permesso   e'   tuttavia   rinnovabile
 annualmente nel caso di corsi pluriennali;
 d) [superiore  a  due  anni, per lavoro autonomo, per
 lavoro    subordinato   a   tempo   indeterminato   e   per
 ricongiungimenti familiari];
 e) superiore    alle    necessita'   specificatamente
 documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
 unico o dal regolamento di attuazione.
 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
 rilasciato   a  seguito  della  stipula  del  contratto  di
 soggiorno  per  lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
 relativo   permesso  di  soggiorno  per  lavoro  e'  quella
 prevista  dal  contratto  di  soggiorno e comunque non puo'
 superare:
 a) in  relazione  ad  uno  o piu' contratti di lavoro
 stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
 b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
 a tempo determinato, la durata di un anno;
 c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
 a tempo indeterminato, la durata di due anni.
 3-ter.  Allo straniero che dimostri di essere venuto in
 Italia  almeno  due  anni  di  seguito  per prestare lavoro
 stagionale  puo'  essere  rilasciato,  qualora si tratti di
 impieghi   ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a  tale
 titolo,  fino  a  tre  annualita',  per la durata temporale
 annuale  di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due anni
 precedenti  con un solo provvedimento. Il relativo visto di
 ingresso  e'  rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
 immediatamente  nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi le
 disposizioni del presente testo unico.
 3-quater.  Possono  inoltre  soggiornare nel territorio
 dello  Stato  gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
 per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
 certificazione  della competente rappresentanza diplomatica
 o   consolare  italiana  della  sussistenza  dei  requisiti
 previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
 di  soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore ad un
 periodo di due anni.
 3-quinquies.  La rappresentanza diplomatica o consolare
 italiana  che  rilascia  il visto di ingresso per motivi di
 lavoro,  ai  sensi  dei  commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il
 visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
 dell'art.  26, ne da' comunicazione anche in via telematica
 al  Ministero dell'interno e all'I.N.P.S. nonche' all'INAIL
 per   l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal  comma  9
 dell'art.  22  entro  trenta  giorni  dal ricevimento della
 documentazione.  Uguale  comunicazione e' data al Ministero
 dell'interno  per  i visti di ingresso per ricongiungimento
 familiare  di  cui  all'art.  29  entro  trenta  giorni dal
 ricevimento della documentazione.
 3-sexies.  Nei  casi  di ricongiungimento familiare, ai
 sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
 puo' essere superiore a due anni.
 4.  Il  rinnovo  del permesso di soggiorno e' richiesto
 dallo  straniero al questore della provincia in cui dimora,
 almeno  novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
 al  comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi
 di  cui  alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
 giorni  nei  restanti  casi, ed e' sottoposto alla verifica
 delle  condizioni  previste per il rilascio e delle diverse
 condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
 diversi  termini  previsti  dal  presente testo unico e dal
 regolamento  di  attuazione,  il  permesso  di soggiorno e'
 rinnovato  per  una durata non superiore a quella stabilita
 con rilascio iniziale.
 4-bis.   Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo  del
 permesso    di    soggiorno   e'   sottoposto   a   rilievi
 fotodattiloscopici.
 5.  Il  permesso  di  soggiorno  o  il suo rinnovo sono
 rifiutati   e,   se  il  permesso  di  soggiorno  e'  stato
 rilasciato,  esso  e'  revocato, quando mancano o vengono a
 mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
 nel  territorio  dello  Stato,  fatto salvo quanto previsto
 dall'art.  22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
 nuovi  elementi  che ne consentano il rilascio e che non si
 tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
 6.  Il  rifiuto  o  la revoca del permesso di soggiorno
 possono  essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
 o  accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
 lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
 applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
 ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere
 umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
 internazionali dello Stato italiano.
 7.  Gli  stranieri  muniti  del permesso di soggiorno o
 titolo  equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
 appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
 Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
 questore  con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
 Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
 dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
 200  mila  a  lire  600  mila. Qualora la dichiarazione non
 venga  resa  entro  60  giorni dall'ingresso nel territorio
 dello    Stato    puo'    essere    disposta   l'espulsione
 amministrativa.
 8.  Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
 cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
 tecnologia  avanzata con caratteristiche anticontraffazione
 conformi  ai  modelli da approvare con decreto del Ministro
 dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
 e  le  tecnologie,  in  attuazione  del regolamento (CE) n.
 1030/2002  del  Consiglio,  del 13 giugno 2002, riguardante
 l'adozione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi  di
 soggiorno   rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.  Il
 permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
 conformita'  ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i dati
 personali  previsti,  per la carta di identita' e gli altri
 documenti  elettronici,  dall'art. 36 del testo unico delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 documentazione   amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 8-bis.   Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di
 ingresso   o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,  un
 contratto  di  soggiorno  o  una carta di soggiorno, ovvero
 contraffa'  o  altera  documenti  al fine di determinare il
 rilascio  di  un  visto  di ingresso o di reingresso, di un
 permesso  di  soggiorno,  di un contratto di soggiorno o di
 una  carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno
 a  sei  anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
 atto  che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
 e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
 commesso da un pubblico ufficiale.
 9.  Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
 convertito  entro  venti  giorni dalla data in cui e' stata
 presentata  la  domanda,  se  sussistono  i  requisiti e le
 condizioni   previsti   dal  presente  testo  unico  e  dal
 regolamento  di  attuazione  per  il  permesso di soggiorno
 richiesto  ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
 permesso  da  rilasciare in applicazione del presente testo
 unico.».
 - Il  regolamento  (CE) n. 1030/2002, del Consiglio del
 13 giugno  2002,  istituisce  un  modello  uniforme  per  i
 permessi  di  soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di paesi
 terzi.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  36 del decreto del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
 unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
 materia di documentazione amministrativa):
 «Art.     36    (Carta    d'identita'    e    documenti
 elettronici). - 1. Le caratteristiche e le modalita' per il
 rilascio della carta d'identita' elettronica, del documento
 d'identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi
 sono  definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  adottato  su proposta del Ministro dell'interno,
 di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica, con
 il  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie e con il
 Ministro  dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
 per la protezione dei dati personali.
 2.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo
 documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
 prima   del   compimento   del  quindicesimo  anno,  devono
 contenere:
 a) i dati identificativi della persona;
 b) il codice fiscale.
 3.  La  carta  d'identita'  e  il documento elettronico
 possono contenere:
 a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
 b) le  opzioni  di carattere sanitario previste dalla
 legge;
 c) i  dati  biometrici indicati col decreto di cui al
 comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
 d) tutti   gli   altri   dati   utili   al   fine  di
 razionalizzare  e  semplificare l'azione amministrativa e i
 servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
 rispetto della normativa in materia di riservatezza;
 e) le  procedure  informatiche  e le informazioni che
 possono   o   debbono   essere  conosciute  dalla  pubblica
 amministrazione  e  da  altri  soggetti,  occorrenti per la
 firma elettronica.
 4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta
 nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei
 pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
 secondo  le  modalita' stabilite con decreto del Presidente
 del  Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
 per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca
 d'Italia.
 5.  Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
 per   l'innovazione   e   le   tecnologie  e  del  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze, sentiti il Garante per la
 protezione  dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'
 ed  autonomie  locali, sono dettate le regole tecniche e di
 sicurezza   relative   alle   tecnologie   e  ai  materiali
 utilizzati  per  la  produzione  della  carta  di identita'
 elettronica, del documento di identita' elettronico e della
 carta nazionale dei servizi.
 6.  Nel  rispetto della disciplina generale fissata dai
 decreti  di  cui  al  presente  articolo  e  delle  vigenti
 disposizioni  in  materia di protezione dei dati personali,
 le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito dei rispettivi
 ordinamenti,     possono    sperimentare    modalita'    di
 utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
 l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
 7.   La  carta  di  identita',  ancorche'  su  supporto
 cartaceo,   puo'   essere   rinnovata   a   decorrere   dal
 centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
 |  |  |  | Art. 12. Verifica delle identita'
 e dei precedenti giudiziari dell'imputato
 1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
 «Art. 66-bis (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato).
 1.  In  ogni  stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona  sottoposta  alle  indagini  o l'imputato e' stato segnalato, anche  sotto  diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un  reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale  si  procede,  sono  eseguite  le  comunicazioni  all'autorita' giudiziaria   competente   ai   fini  dell'applicazione  della  legge penale.».
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  66  del  codice di
 procedura penale:
 «Art.    66    (Verifica    dell'identita'    personale
 dell'imputato). - 1.   Nel   primo  atto  cui  e'  presente
 l'imputato,  l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare
 le   proprie   generalita'  e  quant'altro  puo'  valere  a
 identificarlo,  ammonendolo  circa  le  conseguenze  cui si
 espone  chi  si rifiuta di dare le proprie generalita' o le
 da' false.
 2.  L'impossibilita'  di attribuire all'imputato le sue
 esatte  generalita'  non  pregiudica il compimento di alcun
 atto  da  parte dell'autorita' procedente, quando sia certa
 l'identita' fisica della persona.
 3.  Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono
 rettificate nelle forme previste.».
 |  |  |  | Art. 13. Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
 1.  All'articolo 380,  comma 2, lettera i), del codice di procedura penale,  le  parole:  «non  inferiore  nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
 2.  All'articolo  381,  comma  2, del codice di procedura penale e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente  lettera:  «m-bis)  fabbricazione, detenzione  o  uso  di  documento  di  identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.».
 3.  All'articolo  384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un    delitto   commesso   per   finalita'   di   terrorismo,   anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;
 b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il  pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle  seguenti:  «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi,  che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  380,  comma 2, del
 codice  di  procedura  penale, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.       380      (Arresto      obbligatorio      in
 flagranza). - (Omissis).
 2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal comma 1, gli
 ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
 all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
 seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
 (Omissis);
 i) delitti  commessi  per  finalita' di terrorismo o di
 eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
 stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
 minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
 (Omissis)».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  381,  comma 2, del
 codice  di  procedura  penale, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.   381   (Arresto  facoltativo  in  flagranza).  -
 (Omissis).
 2.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria
 hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
 flagranza di uno dei seguenti delitti:
 a) peculato   mediante  profitto  dell'errore  altrui
 previsto dall'art. 316 del codice penale;
 b) corruzione   per   un  atto  contrario  ai  doveri
 d'ufficio  prevista  dagli  articoli 319, comma 4 e 321 del
 codice penale;
 c) violenza   o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
 prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
 d) commercio  e somministrazione di medicinali guasti
 e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
 e 444 del codice penale;
 e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
 codice penale;
 f) lesione   personale  prevista  dall'art.  582  del
 codice penale;
 g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
 h) danneggiamento  aggravato  a  norma dell'art. 635,
 comma 2 del codice penale;
 i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
 l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
 codice penale;
 m) alterazione  di  armi e fabbricazione di esplosivi
 non  riconosciuti  previste  dagli articoli 3 e 24, comma 1
 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 m-bis)  fabbricazione,  detenzione o uso di documento
 di  identificazione  falso  previsti  dall'art. 497-bis del
 codice penale.
 (Omissis)».
 -  Per il testo dell'art. 497-bis del codice penale, v.
 all'art. 10 del presente decreto.
 -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
 integrale  dell'art.  384  del  codice di procedura penale,
 come modificato dal presente decreto:
 «Art.  384  (Fermo di indiziato di delitto). - 1. Anche
 fuori  dei  casi  di flagranza, quando sussistono specifici
 elementi  che,  anche  in  relazione alla impossibilita' di
 identificare   l'indiziato,   fanno   ritenere  fondato  il
 pericolo  di  fuga,  il pubblico ministero dispone il fermo
 della  persona  gravemente  indiziata  di un delitto per il
 quale  la  legge  stabilisce la pena dell'ergastolo o della
 reclusione  non inferiore nel minimo a due anni e superiore
 nel  massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le
 armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per
 finalita'   di   terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
 eversione dell'ordine democratico.
 2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1  e  prima che il
 pubblico   ministero   abbia  assunto  la  direzione  delle
 indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
 procedono al fermo di propria iniziativa.
 3.  La  polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di
 propria  iniziativa qualora sia successivamente individuato
 l'indiziato  ovvero sopravvengono specifici elementi, quali
 il  possesso  di  documenti  falsi,  che rendano fondato il
 pericolo  che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia
 possibile,  per  la  situazione  di  urgenza,  attendere il
 provvedimento del pubblico ministero.».
 |  |  |  | Art. 14. Nuove norme in materia di misure di prevenzione
 1.  Il  comma  2  dell'articolo  9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente:
 «2.  Se  l'inosservanza  riguarda  gli  obblighi  e le prescrizioni inerenti  alla  sorveglianza  speciale  con l'obbligo o il divieto di soggiorno,  si  applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
 2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' abrogato.
 3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 «1-bis.  Quando  non  vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il   divieto  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  della  legge 27 dicembre  1956,  n.  1423;  si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».
 4.  L'articolo  5  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  5. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge  27 dicembre  1956,  n.  1423,  quando  l'inosservanza concerne l'allontanamento  abusivo  dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.».
 5.  All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
 «In  ogni  caso  si  procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo  comma,  per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria  puo'  procedere  all'arresto  anche  fuori  dei  casi di flagranza.».
 6.  Nel  decreto-legge  12 ottobre  2001,  n.  369, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 dicembre  2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
 «Art.  1-bis  (Congelamento dei beni). - 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi  per  formulare  al  Comitato  per le sanzioni delle Nazioni Unite  o  ad  altro  organismo internazionale competente proposte per disporre  il  congelamento  di  fondi  o di risorse economiche, quali definiti  dal  regolamento  CE  881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le  risorse  possano  essere,  nel  frattempo,  dispersi, occultati o utilizzati  per  il  finanziamento  di  attivita'  terroristiche,  il presidente  del  Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al  procuratore  della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».
 7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
 «Le   disposizioni   di   cui  al  primo  comma,  anche  in  deroga all'articolo   14   della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  quelle dell'articolo   22  della  presente  legge  possono  essere  altresi' applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le  sanzioni  delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente  per  disporre  il  congelamento  di  fondi  o  di risorse economiche,  quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o  le  risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento  di  organizzazioni  o  attivita'  terroristiche, anche internazionali.».
 Riferimenti normativi:
 -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
 integrale  degli  articoli 9  e  12 della legge 27 dicembre
 1956,  n.  1423  (Misure di prevenzione nei confronti delle
 persone  pericolose  per  la  sicurezza  e  per la pubblica
 moralita), come modificati dal presente decreto:
 «Art.  9. - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti
 alla  sorveglianza  speciale e' punito con l'arresto da tre
 mesi ad un anno.
 2.   Se  l'inosservanza  riguarda  gli  obblighi  e  le
 prescrizioni   inerenti   alla  sorveglianza  speciale  con
 l'obbligo  o  il  divieto  di soggiorno, si applica la pena
 della  reclusione  da  uno  a  cinque anni ed e' consentito
 l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
 3.  Nell'ipotesi  indicata nel comma 2 gli ufficiali ed
 agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto
 anche fuori dei casi di flagranza.
 4.  Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di
 legge,  il  sorvegliato speciale che, per un reato commesso
 dopo  il  decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato
 condanna  a  pena  detentiva non inferiore a sei mesi, puo'
 essere  sottoposto  a  liberta'  vigilata  per un tempo non
 inferiore a due anni.».
 «Art. 12. - (Abrogato).
 Il  tempo  trascorso  in custodia preventiva seguita da
 condanna  o  in  espiazione di pena detentiva, anche se per
 effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato
 nella durata dell'obbligo del soggiorno.
 L'obbligo  del soggiorno cessa di diritto se la persona
 obbligata e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se
 alla  persona  obbligata  a  soggiornare  e'  applicata  la
 liberta'  vigilata, la persona stessa vi e' sottoposta dopo
 la cessazione dell'obbligo del soggiorno.».
 -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
 integrale  degli articoli 2 e 7 della legge 31 maggio 1965,
 n.  575 (Disposizioni contro la mafia), come modificati dal
 presente decreto:
 «Art.  2. - Nei confronti delle persone di cui all'art.
 1   possono   essere  proposte  dal  procuratore  nazionale
 antimafia,  dal  procuratore  della  Repubblica  presso  il
 tribunale  nel  cui  circondario  dimora  la  persona o dal
 questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le
 misure   di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale  di
 pubblica  sicurezza  e dell'obbligo di soggiorno nel comune
 di  residenza  o  di  dimora abituale, di cui al primo e al
 terzo  comma  dell'art.  3 della legge 27 dicembre 1956, n.
 1423, e successive modificazioni.
 1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la
 persona  risulti  definitivamente condannata per un delitto
 non   colposo,  con  la  notificazione  della  proposta  il
 questore  puo'  imporre  all'interessato  il divieto di cui
 all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956,
 n.  1423;  si  applicano  le disposizioni dei commi quarto,
 ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».
 «Art.  7. - Le  pene  stabilite  per i delitti previsti
 dagli  articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424,
 435,  513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628,
 629,  630,  632,  633,  634,  635,  636, 637, 638, 640-bis,
 648-bis,  648-ter,  del  codice penale sono aumentate da un
 terzo  alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni
 di  cui  agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699
 del  codice  penale  sono  aumentate nella misura di cui al
 secondo  comma  dell'articolo 99  del  codice  penale se il
 fatto  e'  commesso da persona sottoposta con provvedimento
 definitivo  ad una misura di prevenzione durante il periodo
 previsto  di  applicazione e sino a tre anni dal momento in
 cui ne e' cessata l'esecuzione.
 In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di
 cui  al primo comma, per i quali e' consentito l'arresto in
 flagranza,  sono commessi da persone sottoposte alla misura
 di  prevenzione,  la  polizia  giudiziaria  puo'  procedere
 all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
 Alla   pena   e'   aggiunta  una  misura  di  sicurezza
 detentiva.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 4, commi 4 e 5,
 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (per l'argomento vedi
 nelle note al presente articolo):
 «Con  l'avviso  orale  il questore, quando ricorrono le
 condizioni di cui all'art. 1, puo' imporre alle persone che
 risultino   definitivamente   condannate  per  delitti  non
 colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in
 parte,      qualsiasi     apparato     di     comunicazione
 radiotrasmittente,  radar  e  visori  notturni, indumenti e
 accessori  per la protezionebalistica individuale, mezzi di
 trasporto  blindati  o  modificati al fine di aumentarne la
 potenza   o   la   capacita'   offensiva,  ovvero  comunque
 predisposti  al  fine di sottrarsi ai controlli di polizia,
 nonche'   programmi   informatici  ed  altri  strumenti  di
 cifratura  o  crittazione  di  conversazioni e messaggi. Il
 divieto  del  questore  e'  opponibile  davanti  al giudice
 monocratico.
 Chiunque  violi  il  divieto  di cui al quarto comma e'
 punito  con  la reclusione da uno a tre anni e con la multa
 da  lire  tre  milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti,
 gli  apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati
 sono  confiscati  ed assegnati alle Forze di polizia, se ne
 fanno  richiesta,  per  essere  impiegati  nei  compiti  di
 istituto.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
 14 dicembre  2001,  n.  369 (Misure urgenti per reprimere e
 contrastare     il     finanziamento     del     terrorismo
 internazionale):
 «Art.  1  (Comitato  di sicurezza finanziaria). - 1. In
 ottemperanza    agli    obblighi   internazionali   assunti
 dall'Italia  nella  strategia  di  contrasto alle attivita'
 connesse   al   terrorismo  internazionale  e  al  fine  di
 rafforzare l'attivita' di contrasto nelle materie di cui al
 presente  decreto, e' istituito per il periodo di un anno a
 decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
 decreto  e  senza  oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio
 dello  Stato,  presso  il  Ministero  dell'economia e delle
 finanze,  il  Comitato  di  sicurezza finanziaria (CSF), di
 seguito  denominato  "Comitato",  presieduto  dal Direttore
 generale  del  Tesoro,  o da un suo delegato, e composto da
 undici  membri.  I  componenti  sono  nominati dal Ministro
 dell'economia   e   delle   finanze,   sulla   base   delle
 designazioni   effettuate,  rispettivamente,  dal  Ministro
 dell'interno,  dal  Ministro  della giustizia, dal Ministro
 degli   affari   esteri,   dalla   Banca   d'Italia,  dalla
 Commissione   nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  e
 dall'Ufficio  italiano  dei cambi. Del Comitato fanno anche
 parte   un   dirigente  in  servizio  presso  il  Ministero
 dell'economia  e  delle finanze, un ufficiale della Guardia
 di  finanza,  un funzionario o ufficiale in servizio presso
 la   Direzione   investigativa   antimafia,   un  ufficiale
 dell'Arma   dei   carabinieri  e  un  rappresentante  della
 Direzione  nazionale antimafia. La durata del Comitato puo'
 essere  prorogata  con decreto del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  da  adottare  previa  conforme delibera del
 Consiglio dei Ministri.
 2.  Al  Comitato  sono  trasmessi,  in  deroga  ad ogni
 disposizione  vigente  in  materia  di segreto d'ufficio, i
 provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi
 dell'art. 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
 2-bis.  Gli  enti rappresentati nel Comitato comunicano
 allo  stesso,  in  deroga  ad  ogni disposizione vigente in
 materia    di   segreto   di   ufficio,   le   informazioni
 riconducibili alle materie di competenza del Comitato.
 2-ter.  L'autorita'  giudiziaria  trasmette al Comitato
 ogni  informazione  ritenuta  utile  ai  fini  del presente
 decreto.
 3.  Il  Comitato, con propria delibera, d'intesa con la
 Banca   d'Italia,   individua   gli   ulteriori   dati   ed
 informazioni,  acquisiti  in  base  alla  vigente normativa
 sull'antiriciclaggio,   sull'usura   e  sugli  intermediari
 finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate
 a   trasmettere   al  Comitato  stesso.  Il  Comitato  puo'
 richiedere  ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei
 cambi,  alla  Commissione  nazionale  per  le societa' e la
 borsa  e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne
 ravvisi  la  necessita'  per le strette finalita' di cui al
 comma  1,  puo'  anche  richiedere lo sviluppo di eventuali
 attivita'  informative  alla  Guardia  di finanza, ai sensi
 dell'art.  2  del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
 Il   presidente  del  Comitato  puo'  trasmettere  dati  ed
 informazioni   al  Comitato  esecutivo  per  i  servizi  di
 informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per
 la   informazione   e   la   sicurezza,   anche   ai   fini
 dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi dell'art. 1 della legge
 24 ottobre 1977, n. 801.
 4.  Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con
 gli  organismi  che  svolgono  simili  funzioni negli altri
 Paesi  al  fine  di contribuire al necessario coordinamento
 internazionale,   anche   alla  luce  delle  decisioni  che
 verranno   assunte   in   materia   dal  Gruppo  di  azione
 finanziaria internazionale (GAFI).
 4-bis.  Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi
 (UIC)  e  del  Nucleo  speciale  di polizia valutaria della
 Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per
 la  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
 riciclaggio,  sono  esercitate dagli stessi organismi anche
 per  il  contrasto  del terrorismo internazionale sul piano
 finanziario.
 5.   I  provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni
 previsti dall'art. 2 del presente decreto sono emessi senza
 acquisire  il  parere della Commissione consultiva prevista
 dall'art.  32  del  testo  unico  delle  norme  di legge in
 materia  valutaria,  di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
 6.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
 del  presente decreto sono apportate le opportune modifiche
 all'ordinamento   interno   del   Corpo  della  Guardia  di
 finanza.».
 -  Il  regolamento  (CE) n. 881/2002, del Consiglio del
 27 maggio  2002,  impone  specifiche misure restrittive nei
 confronti  di  determinate  persone  ed entita' associate a
 Osama  bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga
 il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di
 talune  merci  e  servizi  in  Afghanistan,  inasprisce  il
 divieto  dei  voli e estende il congelamento dei capitali e
 delle  altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani
 dell'Afghanistan.
 -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
 integrale  dell'art.  18 della legge 22 maggio 1975, n. 152
 (per   l'argomento  vedi  nelle  note  all'art.  3.),  come
 modificato dal presente decreto:
 «Art. 18. - Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,
 n. 575, si applicano anche a coloro che:
 1)  operanti  in  gruppi  o  isolatamente, pongano in
 essere  atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti
 a  sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione
 di  uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro
 II  del  codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306,
 438,  439,  605  e  630  dello  stesso  codice nonche' alla
 commissione  dei  reati  con  finalita' di terrorismo anche
 internazionale;
 2)  abbiano  fatto  parte  di  associazioni politiche
 disciolte  ai  sensi  della legge 20 giugno 1952, n. 645, e
 nei   confronti   dei   quali   debba   ritenersi,  per  il
 comportamento  successivo,  che  continuino  a svolgere una
 attivita' analoga a quella precedente;
 3)    compiano   atti   preparatori,   obiettivamente
 rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista
 ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in
 particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
 4)  fuori  dei  casi  indicati nei numeri precedenti,
 siano  stati  condannati per uno dei delitti previsti nella
 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
 della   legge   14 ottobre   1974,  n.  497,  e  successive
 modificazioni,   quando   debba   ritenersi,  per  il  loro
 comportamento  successivo,  che siano proclivi a commettere
 un   reato  della  stessa  specie  col  fine  indicato  nel
 precedente n. 1).
 Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
 altresi' agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
 E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro
 o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.
 Le  disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga
 all'art.  14  della  legge  19 marzo  1990, n. 55, e quelle
 dell'art.  22  della presente legge possono essere altresi'
 applicate  alle  persone  fisiche e giuridiche segnalate al
 Comitato  per  le  sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro
 organismo   internazionale   competente   per  disporre  il
 congelamento  di  fondi  o di risorse economiche, quando vi
 sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse
 possano  essere  dispersi,  occultati  o  utilizzati per il
 finanziamento  di organizzazioni o attivita' terroristiche,
 anche internazionali.».
 - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 19 marzo
 1990,  n.  55  (Nuove disposizioni per la prevenzione della
 delinquenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre gravi forme di
 manifestazione di pericolosita' sociale):
 «Art.  14.  - 1. Salvo che si tratti di procedimenti di
 prevenzione  gia'  pendenti  alla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  da tale data le disposizioni della
 legge  31 maggio  1965,  n.  575, concernenti le indagini e
 l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione di carattere
 patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10
 a   10-sexies   della  medesima  legge,  si  applicano  con
 riferimento  ai  soggetti  indiziati  di  appartenere  alle
 associazioni  indicate nell'art. 1 della predetta legge o a
 quelle  previste  dall'art.  75, legge 22 dicembre 1975, n.
 685,  ovvero  ai  soggetti  indicati nei numeri 1) e 2) del
 primo  commadell'art.  1  della  legge 27 dicembre 1956, n.
 1423,  quando  l'attivita'  delittuosa  da  cui  si ritiene
 derivino  i  proventi  sia  una  di  quelle  previste dagli
 articoli 600,  601,  602,  629, 630, 644, 648-bis o 648-ter
 del codice penale, ovvero quella di contrabbando.
 2.  Nei  confronti  dei  soggetti di cui al comma 1, la
 riabilitazione  prevista dall'art. 15, legge 3 agosto 1988,
 n.  327,  puo'  essere  richiesta  dopo  cinque  anni dalla
 cessazione della misura di prevenzione.
 3.  La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione
 dei  divieti  previsti  dall'art.  10 della legge 31 maggio
 1965, n. 575.».
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  della  legge
 22 maggio  1975,  n.  152  (per  l'argomento  v. nelle note
 all'art. 3):
 «Art.  22.  -  Il  giudice puo' aggiungere ad una delle
 misure  di  prevenzione  previste  dall'art.  3 della legge
 27 dicembre   1956,   n.  1423,  quella  della  sospensione
 provvisoria   dall'amministrazione   dei   beni  personali,
 esclusi  quelli  destinati  all'attivita'  professionale  o
 produttiva  quando  ricorrono  sufficienti  indizi  che  la
 libera  disponibilita'  di  essi  da  parte  delle  persone
 indicate   negli  articoli 18  e  19  agevoli  comunque  la
 condotta,   il   comportamento  o  l'attivita'  socialmente
 pericolosa prevista nelle norme suddette.
 Il giudice puo' altresi' applicare, nei confronti delle
 persone  suddette,  soltanto  la  sospensione  prevista dal
 comma  precedente  se  ritiene  che essa sia sufficiente ai
 fini della tutela della collettivita'.
 La  sospensione puo' essere inflitta per un periodo non
 eccedente  i 5 anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata se
 permangono  le  condizioni  in  base  alle  quali  e' stata
 applicata.».
 |  |  |  | Art. 15. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
 1.  Dopo  l'articolo  270-ter  del  codice  penale  sono inseriti i seguenti: ((   «Art. 270-quater (Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale).  ))   -   Chiunque,  al  di  fuori  dei  casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di ((  atti  di  violenza  ovvero  di  sabotaggio  di  servizi  pubblici essenziali,  con  finalita' di terrorismo, )) anche se rivolti contro uno  Stato  estero,  un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. ((      Art.  270-quinquies (Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale). ))  -  Chiunque, al di fuori dei casi  di  cui  all'articolo  270-bis,  addestra  o  comunque fornisce istruzioni  sulla  preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive  o  pericolose,  nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento  di  ((  atti  di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, )) anche se rivolti contro    uno   Stato   estero,   un'istituzione   o   un   organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. ((    Art.  270-sexies  (Condotte  con finalita' di terrorismo). - 1. Sono  considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione  internazionale  e  sono  compiute  allo  scopo  di intimidire   la   popolazione  o  costringere  i  poteri  pubblici  o un'organizzazione  internazionale a compiere o astenersi dal compiere un  qualsiasi  atto  o  destabilizzare  o  distruggere  le  strutture politiche  fondamentali,  costituzionali,  economiche e sociali di un Paese   o  di  un'organizzazione  internazionale,  nonche'  le  altre condotte   definite   terroristiche   o  commesse  con  finalita'  di terrorismo  da  convenzioni  o  altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.».
 1-bis.  All'articolo  414 del codice penale, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
 «Fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  302,  se  l'istigazione o l'apologia  di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta'.». ))
 Riferimenti normativi:
 -  Si riporta il testo degli articoli 270-bis e 270-ter
 del codice penale:
 «Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo
 anche    internazionale    o   di   eversione   dell'ordine
 democratico).  - Chiunque promuove, costituisce, organizza,
 dirige   o  finanzia  associazioni  che  si  propongono  il
 compimento  di atti di violenza con finalita' di terrorismo
 o  di  eversione  dell'ordine  democratico e' punito con la
 reclusione da sette a quindici anni.
 Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
 reclusione da cinque a dieci anni.
 Ai  fini della legge penale, la finalita' di terrorismo
 ricorre  anche  quando  gli  atti  di violenza sono rivolti
 contro  uno  Stato  estero,  un'istituzione  o un organismo
 internazionale.
 Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
 confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
 commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
 prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.».
 «Art.  270-ter (Assistenza agli associati). - Chiunque,
 fuori  dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
 da'   rifugio  o  fornisce  vitto,  ospitalita',  mezzi  di
 trasporto,   strumenti  di  comunicazione  a  taluna  delle
 persone  che  partecipano  alle associazioni indicate negli
 articoli 270  e  270-bis e' punito con la reclusione fino a
 quattro anni.
 La  pena  e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
 continuativamente.
 Non  e'  punibile chi commette il fatto in favore di un
 prossimo congiunto.».
 -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
 integrale  dell'art. 414 del codice penale, come modificato
 dal presente decreto:
 «Art.   414  (Istigazione  a  delinquere).  -  Chiunque
 pubblicamente  istiga  a  commettere  uno  o  piu' reati e'
 punito, per il solo fatto dell'istigazione:
 1.  con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni, se
 trattasi di istigazione a commettere delitti;
 2.  con  la  reclusione fino a un anno, ovvero con la
 multa   fino   a  lire  quattrocentomila,  se  trattasi  di
 istigazione a commettere contravvenzioni.
 Se  si  tratta  di  istigazione a commettere uno o piu'
 delitti  e  una  o piu' contravvenzioni, si applica la pena
 stabilita nel n. 1.
 Alla  pena  stabilita  del  n.  1  soggiace  anche  chi
 pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti.
 Fuori  dei casi di cui all'art. 302, se l'istigazione o
 l'apologia  di  cui ai commi precedenti riguarda delitti di
 terrorismo o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata
 della meta'.».
 - Si riporta il testo dell'art. 302 del codice penale:
 «Art.  302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti
 preveduti  dai  capi  primo  e  secondo). - Chiunque istiga
 taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti
 dai  capi  primo e secondo di questo titolo, per i quali la
 legge  stabilisce  la  pena  di  morte  o  l'ergastolo o la
 reclusione,  e'  punito,  se  l'istigazione non e' accolta,
 ovvero  se  l'istigazione  e'  accolta ma il delitto non e'
 commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
 Tuttavia,  la  pena da applicare e' sempre inferiore alla
 meta'  della  pena  stabilita  per  il  delitto al quale si
 riferisce l'istigazione.».
 |  |  |  | Art. 16. Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo ((   (Soppresso). ))
 |  |  |  | Art. 17. Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
 1.  All'articolo  148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il  comma  2  e' sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice puo'  disporre  che,  in  caso  di  urgenza,  le  notificazioni siano eseguite  dalla  Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.»;
 b) il comma 2-ter e' abrogato.
 2.  All'articolo  151  del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla  polizia  giudiziaria  nei  soli  casi  di  atti  di indagine o provvedimenti  che  la  stessa  polizia  giudiziaria  e'  delegata  a compiere o e' tenuta ad eseguire».
 3.  All'articolo  59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le  parole:  «Gli  ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti  a  eseguire  i  compiti  a  essi  affidati»  sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».
 4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
 «Citazione a giudizio» e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Il  pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace»;
 b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
 «3.  La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario».
 4.  La  citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato,  al  suo  difensore  e  alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.»;
 c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
 «Citazione a giudizio»;
 d) all'articolo  50,  comma  1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
 «a)  nell'udienza  dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori  onorari  addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da  non  piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le  funzioni  di  ufficiale  di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza  che frequentano il secondo anno della scuola biennale di  specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
 5.  All'articolo  72, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12,  la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
 «a)  nell'udienza  dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori  onorari  addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da  non  piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le  funzioni  di  ufficiale  di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza  che frequentano il secondo anno della scuola biennale di  specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;». ((    5-bis.  Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in  quiescenza  non  puo'  in  nessun  caso  essere considerato quale richiamato in servizio. ))
 6.  Per  i  procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale  non  si  applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 del  presente articolo e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 Riferimenti normativi:
 - Per  completezza,  d'informazione,  si riporta il testo
 integrale  degli  articoli 59,  148  e  151  del  codice di
 procedura penale, come modificati dal presente decreto:
 «Art.  59 (Subordinazione della polizia giudiziaria). -
 1.   Le   sezioni  di  polizia  giudiziaria  dipendono  dai
 magistrati  che  dirigono  gli  uffici  presso i quali sono
 istituite.
 2.   L'ufficiale   preposto   ai   servizi  di  polizia
 giudiziaria  e'  responsabile  verso  il  procuratore della
 Repubblica  presso  il  tribunale  dove ha sede il servizio
 dell'attivita'  di polizia giudiziaria svolta da lui stesso
 e dal personale dipendente.
 3.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria
 sono  tenuti  a eseguire i compiti a essi affidati inerenti
 alle funzioni di cui all'art. 55, comma 1. Gli appartenenti
 alle  sezioni non possono essere distolti dall'attivita' di
 polizia  giudiziaria se non per disposizione del magistrato
 dal quale dipendono a norma del comma 1.».
 «Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le
 notificazioni  degli  atti,  salvo  che  la  legge disponga
 altrimenti,  sono  eseguite dell'ufficiale giudiziario o da
 chi ne esercita le funzioni.
 2.  Nei  procedimenti con detenuti ed in quelli davanti
 al  tribunale  del riesame il giudice puo' disporre che, in
 caso  di  urgenza,  le  notificazioni  siano eseguite dalla
 Polizia  penitenziaria  del luogo in cui i destinatari sono
 detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
 2-bis.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  disporre che le
 notificazioni  o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
 mezzi tecnici idonei.
 L'ufficio  che invia l'atto attesta in calce ad esso di
 aver trasmesso il testo originale.
 2-ter. (Abrogato).
 3.  L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge
 disponga  altrimenti,  di regola mediante consegna di copia
 al  destinatario  oppure,  se  cio'  non e' possibile, alle
 persone  indicate  nel  presente titolo. Quando la notifica
 non  puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario,
 l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
 la  copia  dell'atto  da notificare, fatta eccezione per il
 caso  di  notificazione  al  difensore o al domiciliatario,
 dopo  averla  inserita  in busta che provvedono a sigillare
 trascrivendovi  il numero cronologico della notificazione e
 dandone  atto nella relazione in calce all'originale e alla
 copia dell'atto.
 4.  La  consegna  di copia dell'atto all'interessato da
 parte  della  cancelleria  ha  valore  di notificazione. Il
 pubblico  ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
 la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.».
 «Art.   151   (Notificazioni   richieste  dal  pubblico
 ministero).  -  1.  Le  notificazioni  di atti del pubblico
 ministero   nel   corso  delle  indagini  preliminari  sono
 eseguite  dall'ufficiale  giudiziario, ovvero dalla polizia
 giudiziaria   nei   soli   casi   di  atti  di  indagine  o
 provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata
 a compiere o e' tenuta ad eseguire.
 2.  La  consegna  di copia dell'atto all'interessato da
 parte  della  segreteria  ha  valore  di  notificazione. Il
 pubblico  ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
 la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
 3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e
 gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente
 agli   interessati   in   loro  presenza  sostituiscono  le
 notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.
 4. (Abrogato).
 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e
 gli  avvisi  che  sono  dati  dal  giudice verbalmente agli
 interessati    in    loro    presenza    sostituiscono   le
 notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.
 5-bis.  Le  comunicazioni,  gli  avvisi  ed  ogni altro
 biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
 diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente
 necessarie.».
 - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del codice
 di procedura penale:
 «1.  La  polizia  giudiziaria  deve,  anche  di propria
 iniziativa,   prendere  notizia  dei  reati,  impedire  che
 vengano  portati  a  conseguenze  ulteriori, ricercarne gli
 autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti
 di  prova  e  raccogliere  quant'altro  possa  servire  per
 l'applicazione della legge penale.».
 -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
 integrale   degli   articoli 20,   49   e  50  del  decreto
 legislativo  28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni sulla
 competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
 della  legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificati dal
 presente decreto:
 Art.  20  (Citazione  a  giudizio).  -  1.  Il pubblico
 ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace.
 2. La citazione contiene:
 a) le    generalita'   dell'imputato   e   le   altre
 indicazioni personali che valgono ad identificarlo;
 b) l'indicazione   della   persona   offesa,  qualora
 risulti identificata;
 c) l'imputazione  formulata  dal pubblico ministero e
 l'indicazione  delle  fonti  di  prova  di  cui  si  chiede
 l'ammissione.  Se  viene  chiesto  l'esame  di  testimoni o
 consulenti  tecnici,  nell'atto  devono  essere indicate, a
 pena  di  inammissibilita',  le  circostanze  su  cui  deve
 vertere l'esame;
 d) l'indicazione   del   giudice  competente  per  il
 giudizio,  nonche'  del  luogo, del giorno e dell'ora della
 comparizione,   con  l'avvertimento  all'imputato  che  non
 comparendo sara' giudicato in contumacia;
 e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un
 difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito da
 difensore di ufficio;
 f) l'avviso  che  il fascicolo relativo alle indagini
 preliminari e' depositato presso la segreteria del pubblico
 ministero e che le parti e loro difensori hanno facolta' di
 prenderne visione e di estrarne copia.
 3.  La  citazione  deve  essere sottoscritta, a pena di
 nullita',   dal   pubblico   ministero   o  dall'assistente
 giudiziario.
 4.  La  citazione  e' notificata, a cura dell'ufficiale
 giudiziario,  all'imputato,  al  suo difensore e alla parte
 offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.
 5.   La   citazione  a  giudizio  e'  depositata  nella
 segreteria  del  pubblico ministero unitamente al fascicolo
 contenente   la   documentazione   relativa  alle  indagini
 espletate,  il  corpo  del  reato  e  le cose pertinenti al
 reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
 6.   La   citazione  e'  nulla  se  l'imputato  non  e'
 identificato   in   modo   certo   ovvero  se  manca  o  e'
 insufficiente  l'indicazione  di uno dei requisiti previsti
 dal comma 2, lettere c), d) ed e).».
 «Art.   49   (Citazione  a  giudizio).  -  1.  Ai  fini
 dell'emissione  della  citazione a giudizio di cui all'art.
 20,  il  pubblico  ministero richiede al giudice di pace di
 indicare il giorno e l'ora della comparizione.
 2.  La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione
 del  giudice  di  pace  sono  comunicate  anche  con  mezzi
 telematici.».
 «Art. 50 (Delegati del procuratore della Repubblica nel
 procedimento  penale  davanti al giudice di pace). - 1. Nei
 procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni
 del  pubblico  ministero  possono essere svolte, per delega
 del   procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale
 ordinario:
 a) nell'udienza     dibattimentale,     da    uditori
 giudiziari,    da    vice   procuratori   onorari   addetti
 all'ufficio,  da personale in quiescenza da non piu' di due
 anni  che  nei  cinque  anni  precedenti  abbia  svolto  le
 funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati
 in  giurisprudenza  che  frequentano  il secondo anno della
 scuola  biennale  di  specializzazione  per  le professioni
 legali   di   cui   all'art.  16  del  decreto  legislativo
 17 novembre 1997, n. 398;
 b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli
 articoli 15  e  25,  da  vice  procuratori  onorari addetti
 all'ufficio;
 c) nei  procedimenti  in  camera  di consiglio di cui
 all'art.127   del   codice   di   procedura   penale,   nei
 procedimenti  di  esecuzione ai fini dell'intervento di cui
 all'art.   655,   comma  2,  del  medesimo  codice,  e  nei
 procedimenti   di   opposizione  al  decreto  del  pubblico
 ministero   di   liquidazione   del   compenso  ai  periti,
 consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della
 legge  8 luglio  1980,  n. 319, da vice procuratori onorari
 addetti all'ufficio.
 2.  Nei  casi  indicati  nel  comma  1,  la  delega  e'
 conferita  in  relazione  ad una determinata udienza o a un
 singolo procedimento.
 3.  La  delega  e'  revocabile  nei soli casi in cui il
 codice  di  procedura  penale  prevede  la sostituzione del
 pubblico ministero.
 4.  Si  osservano  le  disposizioni di cui all'articolo
 162,  commi  1,  3  e  4, del decreto legislativo 28 luglio
 1989, n. 271.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
 legislativo   17 novembre   1997,  n.  398  (Modifica  alla
 disciplina  del  concorso  per  uditore giudiziario e norme
 sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
 a  norma  dell'art.  17,  commi  113  e  114,  della  legge
 15 maggio 1997, n. 127):
 «Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
 legali).   -  1.  Le  scuole  di  specializzazione  per  le
 professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
 dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
 legge 19 novembre 1990, n. 341.
 2.  Le  scuole  di  specializzazione per le professioni
 legali,  sulla  base  di  modelli  didattici omogenei i cui
 criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
 114,  della  legge  15 maggio  1997, n. 127, e nel contesto
 dell'attuazione  della  autonomia didattica di cui all'art.
 17,   comma  95,  della  predetta  legge,  provvedono  alla
 formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
 l'approfondimento    teorico,   integrato   da   esperienze
 pratiche,   finalizzato   all'assunzione   dell'impiego  di
 magistrato  ordinario  o all'esercizio delle professioni di
 avvocato  o notaio. L'attivita' didattica per la formazione
 comune  dei  laureati  in giurisprudenza e' svolta anche da
 magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo
 accordo  o  convenzione,  sono  anche  condotte presso sedi
 giudiziarie,  studi  professionali  e scuole del notariato,
 con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
 2-bis.  La  durata  delle  scuole  di cui al comma 1 e'
 fissata  in due anni per coloro che conseguono la laurea in
 giurisprudenza  secondo  l'ordinamento didattico previgente
 all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
 di  laurea  e  di  laurea specialistica per la classe delle
 scienze  giuridiche,  adottati  in  esecuzione  del decreto
 3 novembre  1999,  n.  509, del Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica.
 2-ter.  L'ordinamento  didattico delle scuole di cui al
 comma  1  e'  articolato sulla durata di un anno per coloro
 che  conseguono la laurea specialistica per la classe delle
 scienze  giuridiche  sulla base degli ordinamenti didattici
 adottati   in   esecuzione   del   decreto   del   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
 3 novembre   1999,   n.   509.  Con  decreto  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 di  concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
 i     criteri    generali    ai    fini    dell'adeguamento
 dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
 3.  Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
 i  criteri  indicati  nel decreto di cui all'art. 17, comma
 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
 sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza, anche sulla base di
 accordi  e  convenzioni  interuniversitari,  estesi, se del
 caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
 4.  Nel  consiglio  delle scuole di specializzazione di
 cui   al   comma  1  sono  presenti  almeno  un  magistrato
 ordinario, un avvocato ed un notaio.
 5.  Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
 determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
 Ministro  di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
 dieci  per cento del numero complessivo di tutti i laureati
 in    giurisprudenza   nel   corso   dell'anno   accademico
 precedente,   tenendo   conto,  altresi',  del  numero  dei
 magistrati   cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo
 nell'anno  precedente  aumentato  del  venti  per cento del
 numero  di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
 medesimo  periodo, del numero di abilitati alla professione
 forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli altri
 sbocchi  professionali  da ripartire per ciascuna scuola di
 cui  al  comma  1, e delle condizioni di ricettivita' delle
 scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
 titoli   ed   esame.   La  composizione  della  commissione
 esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
 i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
 nel  decreto  di  cui  all'art.  17, comma 114, della legge
 15 maggio  1997,  n.  127.  Il predetto decreto assicura la
 presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
 avvocati e notai.
 6.  Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
 identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
 sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
 espressa  in  sessantesimi.  Ai fini della formazione della
 graduatoria,  si  tiene conto del punteggio di laurea e del
 curriculum   degli  studi  universitari,  valutato  per  un
 massimo di dieci punti.
 7.  Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione e'
 subordinato  alla  certificazione  della regolare frequenza
 dei  corsi,  al  superamento delle verifiche intermedie, al
 superamento delle prove finali di esame.
 8.  Il  decreto  di  cui  all'art. 17, comma 114, della
 legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il
 Consiglio superiore della magistratura.».
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 72, primo comma, del
 regio   decreto   30 gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento
 giudiziario), come modificato dal presente decreto:
 «Art.  72  (Delegati  del  procuratore della Repubblica
 presso  il  tribunale  ordinario).  -  Nei procedimenti sui
 quali  il tribunale giudica in composizione monocratica, le
 funzioni  del pubblico ministero possono essere svolte, per
 delega  nominativa  del procuratore della Repubblica presso
 il tribunale ordinario:
 a) nell'udienza     dibattimentale,     da    uditori
 giudiziari,    da    vice   procuratori   onorari   addetti
 all'ufficio,  da personale in quiescenza da non piu' di due
 anni  che  nei  cinque  anni  precedenti  abbia  svolto  le
 funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati
 in  giurisprudenza  che  frequentano  il secondo anno della
 scuola  biennale  di  specializzazione  per  le professioni
 legali   di   cui   all'art.16   del   decreto  legislativo
 17 novembre 1997, n. 398;
 (Omissis).
 -  Si  riporta il testo dell'art. 407, comma 2, lettera
 a) numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale:
 «Art.  407  (Termini  di  durata massima delle indagini
 preliminari). - (Omissis).
 2.  La  durata  massima  e'  tuttavia di due anni se le
 indagini preliminari riguardano:
 a) i delitti appresso indicati:
 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
 422  del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
 aggravate  previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
 e  291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
 43;
 (Omissis).
 3)  delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni
 previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
 di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
 stesso articolo;
 4)  delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
 eversione  dell'ordinamento  costituzionale  per i quali la
 legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
 minimo  a  cinque  anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
 delitti  di  cui  agli  articoli 270,  terzo  comma  e 306,
 secondo comma, del codice penale;
 (Omissis)».
 |  |  |  | Art. 18. Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego
 di personale delle forze di polizia
 1.  Ferme  restando  le  attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica  sicurezza,  degli organi di polizia e delle altre autorita' eventualmente  competenti,  e'  consentito  l'affidamento  a  guardie giurate  dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza   sussidiaria   nell'ambito   dei   porti,  delle  stazioni ferroviarie  e  dei  relativi  mezzi  di  trasporto e depositi, delle stazioni  delle  ferrovie  metropolitane  e  dei  relativi  mezzi  di trasporto  e  depositi,  nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano,  per  il  cui  espletamento  non  e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia. ((      2.  Il  Ministro  dell'interno,  ai  fini  di cui al comma 1, stabilisce  con  proprio  decreto  le  condizioni  e le modalita' per l'affidamento  dei servizi predetti, nonche' i requisiti dei soggetti concessionari,  con  particolare  riferimento  all'addestramento  del personale   impiegato,   alla   disponibilita'  di  idonei  mezzi  di protezione  individuale  per  il  personale  stesso, al documentato e puntuale  rispetto  di  ogni  disposizione  di legge o regolamento in materia,  incluse  le  caratteristiche  funzionali delle attrezzature tecniche  di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da assicurare la  contemporanea  realizzazione  delle  esigenze  di  sicurezza e di quelle del rispetto della dignita' della persona.
 3. (Soppresso).
 3-bis.   Per   interventi   a   carico  dello  Stato  per  favorire l'attuazione  del  presente  articolo  e'  istituito  un fondo pari a 1.500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2005.  Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 18-bis. Impiego della forza pubblica ((    1.  Al  comma  1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «In casi eccezionali  di  necessita'  e  urgenza  si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152.». ))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 19, comma 1, della
 legge  26 marzo  2001,  n.  128  (Interventi legislativi in
 materia  di  tutela  della  sicurezza  dei cittadini), come
 modificato dal presente decreto:
 «Art.  19.  -  1.  Nell'attuazione dei programmi di cui
 all'art.  18  i  militari  delle  Forze  armate, al fine di
 prevenire  o  di impedire comportamenti che possono mettere
 in  pericolo  l'incolumita' di persone o la sicurezza delle
 strutture  vigilate, possono procedere alla identificazione
 ed  a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per
 il  tempo strettamente necessario a consentire l'intervento
 di  agenti  delle forze dell'ordine. In casi eccezionali di
 necessita' e urgenza si applicano le disposizioni dell'art.
 4  della  legge  22 maggio  1975,  n. 152. In nessun caso i
 militari  impiegati  per  i  suddetti  programmi  hanno  le
 funzioni di agenti di polizia giudiziaria.».
 - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 maggio
 1975, n. 152 (per l'argomento v. nelle note all'art. 3):
 «Art.  4.  -  In  casi  eccezionali  di necessita' e di
 urgenza,  che  non  consentono  un tempestivo provvedimento
 dell'autorita'  giudiziaria,  gli ufficiali ed agenti della
 polizia  giudiziaria  e  della  forza pubblica nel corso di
 operazioni   di   polizia   possono  procedere,  oltre  che
 all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto,
 al  solo  fine  di  accertare l'eventuale possesso di armi,
 esplosivi  e  strumenti  di  effrazione,  di persone il cui
 atteggiamento  o la cui presenza, in relazione a specifiche
 e  concrete  circostanze  di  luogo e di tempo non appaiono
 giustificabili.
 Nell'ipotesi    di   cui   al   comma   precedente   la
 perquisizione  puo' estendersi per le medesime finalita' al
 mezzo  di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per
 giungere sul posto.
 Delle  perquisizioni previste nei commi precedenti deve
 essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso
 entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel
 caso     previsto     dal     primo    comma,    consegnato
 all'interessato.».
 |  |  |  | Art. 18-ter. Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali ((    1.  Al  fine  di  implementare  le misure di sicurezza dei siti olimpici  in  occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il  Ministero  dell'interno  dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore  dei  Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva  e  passiva,  atte  a  prevenire  turbamenti  e atti contro la pubblica  incolumita'  e  ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine.  Le  attrezzature  stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.
 2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8 milioni di  euro  per  l'anno  2005.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero. ))
 |  |  |  | Art. 19. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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