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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 1 agosto 2005, n. 38 |  | Riforma della politica agricola comune. Modifiche alla circolare AGEA n.  13  del  4 maggio  2005.  Fissazione termine per la presentazione delle  domande  uniche  ai  sensi dell'articolo 22 del regolamento CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilita' delle colture pluriennali al regime di pagamento unico. |  | 
 |  |  |  | Al Ministero delle politiche agricole e forestali   -   Segreteria   tecnica  -
 Direzione   generale   delle  politiche
 agroalimentari  -  PAGR  V  - Direzione
 generale   del  Corpo  forestale  dello
 Stato
 Al  Ministero  della salute - Direzione
 generale    della    Sanita'   pubblica
 veterinaria, alimentazione e nutrizione
 Al  Corpo  forestale  dello Stato della
 Regione siciliana
 Agli assessorati regionali agricoltura
 Agli  assessorati prov. autonome Trento
 e Bolzano
 All'Ente Nazionale Risi
 Al     Centro    assistenza    agricola
 coldiretti S.r.l.
 Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
 Al C.A.A. CIA S.r.l.
 Al CAA Copagri S.r.l.
 Al Coordinamento CAA
 Alle    organizzazioni    professionali
 agricole:  Coldiretti - Confagricoltura
 -    CIA    -   Copagri   -   ENPTA   -
 Eurocoltivatori  A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. -
 Coopagrival - F.Agr.I - ANPA
 Alle     Unioni     nazionali     delle
 organizzazioni       di      produttori
 ortofrutticoli Loro sedi
 Vista la circolare Agea ACIU.2005. 469 del 28 luglio 2005;
 Il  paragrafo  5.2.2  e il paragrafo 5.3 della circolare Agea n. 13 del  4 maggio 2005 sono sostituiti, con modificazioni e integrazioni, dal testo seguente: 5.2.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22. E'  possibile  presentare  una  domanda  di  revoca parziale ai sensi dell'art.   22   del   reg.   (CE)  n.  796/2004,  a  condizione  che l'imprenditore  non  sia stato informato dall'Agea dell'intenzione di effettuare  un  controllo  in  loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda.
 Le   informazioni   fornite  dall'imprenditore  hanno  per  effetto l'adeguamento   della   domanda   alla   situazione   reale.  Qualora pervengano,  entro  i  termini stabiliti dalla normativa comunitaria, piu'  domande  di  revoca  parziale,  si  considera  valida  l'ultima pervenuta.
 La  domanda  di revoca parziale ai sensi dell'art. 22, compilata in ogni  sua  parte  e  completa  della  documentazione  richiesta, deve pervenire  all'AGEA  in  via  Torino, 45 - 00185 Roma, direttamente o tramite  terzi,  mediante  raccomandata  senza avviso di ricevimento, entro  le  ore 17 del 2 settembre o del 15 settembre 2005, in caso di modifiche relative alla non ammissibilita' delle colture pluriennali.
 La  domanda  deve  essere  redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione  dall'AGEA,  il  cui fac-simile e' riportato in allegato alla  presente  circolare (per il reperimento dei moduli le modalita' sono  descritte  nel  Cap.  5 della circolare Agea n. 13 del 4 maggio 2005).
 Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
 
 AGEA  VIA TORINO, 45 00184 ROMA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) Domanda di revoca parziale art. 22 - Domanda Unica di pagamento 2005
 
 I  dati  anagrafici  del  richiedente,  riportati sulla busta nello spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti informazioni:
 
 NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV.) Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) Domanda di revoca parziale art. 22 - Domanda Unica di pagamento 2005
 
 La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro  ed  in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda.
 L'Amministrazione,  al  fine di migliorare la gestione delle misure di  cui  trattasi,  adotta  le  seguenti  modalita'  operative per la presentazione  delle  domande  di  revoca  parziale, redatte ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004:
 una  domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del  reg.  (CE)  n.  796/2004,  non  puo'  in  nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.
 Le  variazioni  che  possono  essere  effettuate  sono  di  seguito elencate:
 cancellazione  di  singole  particelle  dichiarate  nella domanda iniziale  ai  fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
 riduzione di superficie dichiarata per singole particelle;
 riduzione dei titoli richiesti/restituiti alla Riserva Nazionale;
 cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69  del  reg. CE 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
 variazioni  riguardanti  unicamente le superfici con destinazione produttiva  associata  ai  codici  intervento  «sementi  certificate» (codice  intervento 024) e «foraggi da destinare alla trasformazione» (codice  intervento  025),  purche'  non  comportino un aumento della superficie aziendale totale.
 Qualora  la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n.  796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia  possibile  risalirvi,  viene  considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.
 Le  domande presentate ai sensi dell'art. 22 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) n. 796/2004. 5.3 Termini di presentazione.
 Secondo  quanto  stabilito  dal reg. (CE) n. 1782/2003, nonche' dai regolamenti  di  applicazione emanati dalla Commissione e dal decreto MiPAF  del 5 agosto 2004, n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2005.
 Pertanto  le  date di presentazione delle domande all'AGEA previste per la campagna 2005 sono:
 a) domande iniziali: 15 maggio 2005;
 b) domande  di  modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del reg. (CE) n. 796/04: 31 maggio 2005;
 c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 796/04:
 1) 2 settembre 2005;
 2)   15 settembre   2005,   in   applicazione   delle   recenti disposizioni  comunitarie  in  merito  alla  non ammissibilita' delle superfici  destinate  a  colture  pluriennali al pagamento dei titoli ordinari.
 Ai  sensi  dell'art.  20  del  reg.  (CE)  796/2004,  e  successive integrazioni,  le  domande  iniziali di cui al punto a) devono essere presentate entro lunedi' 16 maggio 2005, tenuto conto che la scadenza del  15 maggio, indicata nel decreto MiPAF del 5 agosto 2004, cade in giorno festivo.
 Per  le  domande  iniziali  di  cui  al punto a), e' consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.
 Pertanto, il termine ultimo di presentazione e' fissato al 9 giugno 2005.
 Ai  sensi  dell'art.  21,  paragrafo  1  del  reg. (CE) 796/2004 il ritardato  deposito  della domanda iniziale produce una decurtazione, pari  all'1%  per  ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale  l'agricoltore  avrebbe  avuto  diritto  se avesse inoltrato la domanda  in  tempo  utile.  Le  domande  iniziali  pervenute oltre il 9 giugno 2005 sono irricevibili.
 Ai  sensi dell'art. 21, paragrafo 1, comma 2 del reg. (CE) 796/2004 in  caso  di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni  che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi degli   articoli 12  e  13  del  reg.  (CE)  796/2004,  qualora  tali documenti,  contratti  o  dichiarazioni  siano  determinanti  ai fini dell'ammissibilita' dell'aiuto in questione, si applica una riduzione pari  all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo all'importo dovuto per   l'aiuto   cui  la  suddetta  documentazione  giustificativa  si riferisce.
 Si  rammenta,  inoltre, che ai sensi dell'art. 21-bis del reg. (CE) 796/2004  (introdotto  dal  reg.  [CE]  239/2005)  se  la  domanda di fissazione  titoli  e'  presentata oltre il 16 maggio 2005 si applica una  riduzione  pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi spettanti in base ai titoli da assegnare all'agricoltore.
 La  presentazione  di  una  domanda  di  modifica  ai  sensi  degli articoli 15  e  22  di cui al punto b) oltre il termine del 31 maggio 2005 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Le  suddette  domande  di  modifica  pervenute oltre il termine del 9 giugno,  vale  a  dire  oltre  il termine ultimo per la presentazione tardiva  della domanda unica iniziale, sono irricevibili (riferimento art. 21 paragrafo 2 del 796/04).
 La data limite di semina e' stabilita al 31 maggio 2005.
 Le domande di revoca parziale di cui alla lettera c), punti 1) e 2) pervenute,  rispettivamente,  dopo  il  2 e il 15 settembre 2005 sono irricevibili.
 Con  riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi i  casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del decreto MiPAF n. 1628/04.
 Ai   sensi   delle   recenti  disposizioni  comunitarie  in  merito all'ammissibilita'  di alcune colture al regime di pagamento unico, i paragrafi  8.1.1.1  e 8.1.2.2 della circolare Agea n. 13 del 4 maggio 2005,  sono  sostituiti, con modificazioni ed integrazioni, dal testo seguente: 8.1.1 Titoli ordinari. 8.1.1.1 Uso dei titoli all'aiuto.
 Ciascun  titolo  ordinario,  fissato  dall'agricoltore, puo' essere abbinato  a  una  superficie  massima  di  un  ettaro, e comunque non superiore  a  quella  fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni  di  ammissibilita' definite dall'art. 44 del reg. (CE) n. 1782/03 e seguenti.
 Sono ammissibili le superfici destinate a:
 1. seminativi;
 2. pascolo permanente.
 Sono escluse le superfici destinate a:
 A. colture permanenti, comprese le colture pluriennali;
 B. colture forestali;
 C. usi non agricoli;
 D.  le colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. CE 795/2004, e successive modificazioni e integrazioni, ed i relativi vivai.
 Relativamente  al  punto  2  (pascolo  permanente), con particolare riferimento  alle  destinazioni  d'uso  (cfr.  allegato  1  - matrice prodotto/intervento):
 
 ===================================================================== Codice|                      Destinazione d'uso =====================================================================
 103  |Pascolo arborato con tara 20% (bosco alto fusto e cespugliato) ---------------------------------------------------------------------
 54  |Pascolo erborato con tara 50% (bosco pascolabile ceduo) ---------------------------------------------------------------------
 |Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 20% (roccia
 63  |affiorante) ---------------------------------------------------------------------
 |Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 50% (roccia
 64  |affiorante)
 
 si rimanda al paragrafo 10.4.3.
 Ai  fini  dell'art.  44,  comma  2,  del suindicato regolamento, le seguenti colture:
 alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);
 canna cinese (miscanthus sinensis) (codice prodotto 112);
 fettuccia d'acqua (phalaris arundicea) (codice prodotto 010), sono  considerate  ammissibili  nel  rispetto  delle condizioni sotto indicate:
 impiantate  nel  periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
 impiantate   anteriormente  al  30 aprile  2004  e  acquistate  o affittate  nel  periodo  compreso  tra  il  30 aprile  2004 e fino al 10 marzo 2005.
 A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore   che   deve   presentare   all'Amministrazione   la documentazione  probante  (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di  lavorazione  per  le  piantagioni,  contratti  di  compravendita, affitto, ecc.).
 Le   suddette   colture   sono   considerate   sempre  ammissibili, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici  sulle  quali  sono  impiantate,  nel caso siano oggetto di domanda  per  le  colture  energetiche ai sensi dell'art. 88 del reg. (CE)  1782/2003.  In questi casi e' possibile abbinare tali superfici ai  titoli  ordinari  e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.
 Le  colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. (CE) 795/2004, e successive modificazioni e integrazioni, sono:
 carciofi (codice prodotto 909);
 asparagi (codice prodotto 902);
 rabarbaro (codice prodotto 879);
 lamponi,  more di rovo e di gelso e more lampone (codice prodotto 011);
 ribes nero e grappoli di uva spina (codice prodotto 880);
 mirtilli,  mirtilli  neri  e  altri  frutti  del genere Vaccinium (codice prodotto 475).
 In  applicazione  delle recenti disposizioni comunitarie e ai sensi dell'art.  44,  paragrafo  4 del reg. CE 1782/03 che stabilisce: «Gli Stati   membri   possono,   in   circostanze   debitamente  motivate, autorizzare  l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione, purche' egli  rispetti  il  numero  di  ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto  e  alle  condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per  la  superficie  interessata», gli agricoltori che, nella domanda unica   2005,   hanno   dichiarato   superfici  destinate  a  colture pluriennali   associate   all'intervento   «destinazioni   produttive ammissibili  al  regime  di  pagamento  unico»  (cod. intervento 026) possono,  entro  e  non  oltre  il  15 settembre 2005, presentare una domanda  unica  di  modifica  con le stesse modalita' previste per la domanda  di  revoca  parziale  ai  sensi  dell'art.  22 del reg. (CE) 796/04. 8.1.2 Titoli di ritiro. 8.1.2.1. Uso dei titoli all'aiuto.
 Ciascun  titolo  di  ritiro,  fissato dall'agricoltore, puo' essere abbinato  a  una  superficie  massima  di  un  ettaro, e comunque non superiore  a  quella  fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilita', definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e seguenti.
 Sono   ammissibili  le  superfici  destinate  a  seminativi,  fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:
 1. colture permanenti;
 2. foreste;
 3. usi non agricoli;
 4. pascoli permanenti.
 Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:
 superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n. 1257/1999, che non sono ne' adibite ad uso agricolo, ne'  utilizzate  per  fini  lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
 superfici  rimboscate  a  norma  dell'art.  31  del  reg. (CE) n. 1257/1999.
 Ai  sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi  di  cui  sopra  gli  agricoltori  che  conducono  l'azienda interamente  con  metodi  di  produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91  e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche  si intendono sia le aziende certificate come tali, sia le aziende in conversione.
 L'agricoltore  deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma  2 del Reg. (CE) n. 1782/03 inferiore alla superficie associata ai   titoli  di  ritiro.  In  quest'ultimo  caso  l'agricoltore  deve compilare  la dichiarazione n. 7 del Quadro B3 del modello di domanda unica «Dichiarazioni e impegni».
 L'art.  12,  paragrafo  2, comma 3 del reg. (CE) 796/2004, infatti, stabilisce  che  «... Conformemente all'art. 54, paragrafo 6 del reg. (CE)  n.  1782/2003,  l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro   prima  di  ogni  altro  diritto.  Egli  dichiara  quindi  la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro  in  suo  possesso,  sempre  che  disponga  di  una superficie ammissibile   sufficiente.  Qualora  la  superficie  ammissibile  sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore puo' chiedere di  attivare  il  numero  di  diritti  di  ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone». 8.1.2.2. Uso agricolo del suolo.
 Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi ne' per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:
 gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione  biologica di cui al reg. CEE 2092/91 (art. 55, a) reg. CE 1782/2003);
 i  produttori  che  destinano  i  prodotti  ottenuti  per fornire materiale  per  la  trasformazione  prodotti  non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, b) reg. CE 1782/2003).
 Le  condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:
 estensione  minima  non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non  inferiore  ai  10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri e con  larghezza  di  5  metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;
 messa  a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.
 Secondo  quanto  previsto  dalle  norme  sulla  condizionalita', le superfici   destinate   a   riposo   sono   soggette   alle  seguenti prescrizioni:
 presenza  di  una  copertura vegetale seminata o naturale (codice prodotto 003 e codice varieta' 006);
 attuazione  di  pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio,  trinciatura  o  altre  operazioni  equivalenti  al  fine di conservare  l'ordinario  stato di fertilita' del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi,  in  particolare nelle condizioni di siccita', ed evitare la diffusione di infestanti.
 Ulteriori  adempimenti  e  deroghe specifiche, inerenti la gestione delle  superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle  norme  sulla  «condizionalita» (norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406  del  13 dicembre  2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio 2005) e nel decreto MiPAF 15 marzo 2005, art. 11, comma 2.
 La copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle  colture  contenute  nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle   colture   che   consentono  prodotti  pluriennali,  non  puo' determinare un raccolto nell'anno corrente ne' puo' essere utilizzata per  l'alimentazione  animale.  Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio non puo' essere effettuato per consentire  una  produzione  nell'anno  2005, ma solo a partire dalla stagione successiva.
 In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali,  provinciali,  comunali  o  da altri enti deputati a vario titolo   alla  gestione  del  territorio,  anche  relativamente  alla delimitazione  di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio, il  produttore  puo'  usufruire  delle  seguenti  deroghe  di  natura agronomica   che   consentono   l'utilizzo  di  alcune  specie  e  la lavorazione  del  terreno  per  determinate  circostanze da riportare dettagliatamente  in  domanda.  La  deroga  prevede  che  il  periodo dell'inerbimento   sia   condizionato  dalle  operazioni  agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:
 lavorazioni  meccaniche  a  partire  dal  15 luglio per le semine delle   sole   specie  i  cui  raccolti  siano  ottenibili  nell'anno successivo;
 destinazione  dei terreni alla coltivazione di piante biocide per motivi   di   ordine  fito-sanitario,  fermo  restando  l'obbligo  di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la  finalita'  perseguita  (ad  esempio,  l'utilizzo di alcune specie della  famiglia  delle  Brassicacee  e  Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento  delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);
 copertura  vegetale con specie da sovescio, fatta eccezione delle specie  contemplate  dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Le  specie  seminate  dovranno  essere interrate in fase di fioritura attraverso  l'aratura  del  terreno  entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia,  detto termine e' prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura  vegetale  e'  effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili;
 costituzione  di  una  copertura vegetale con miscuglio di almeno due  dei  semi  di  girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2002, e' possibile quindi utilizzare i titoli di ritiro  con  una  copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile  alla  fauna  selvatica  come  colture  a perdere (codice prodotto  003  codice  varieta'  002). La superficie deve rimanere in campo  fino  al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.
 Il  miscuglio  deve  essere  composto di almeno due tra le seguenti colture:
 a) girasole;
 b) sorgo;
 c) mais;
 lavori  di  drenaggio  e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature  per  livellamento,  spietramento e pratiche analoghe) dei terreni  messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni   dalla   ricezione   della  richiesta,  l'Organismo  pagatore regionale non opponga motivato diniego.
 In  riferimento  al  decreto  ministeriale  15 marzo 2005, art. 11, comma  2,  in  presenza  di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche (Codice prodotto 003  codice  varieta  005)  al  di fuori dei periodi consentiti dalla norma  4.2  del precedente decreto ministeriale sulla condizionalita' (MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004).
 Il   produttore   deve   giustificare   l'intervento,  biffando  la dichiarazione  n.  8  prevista nel Quadro B3 del modello di domanda - sezione I dichiarazioni e impegni:
 «di  utilizzare, sulle superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto  1  del  reg.  (CE) 796/04, comprese quelle investite a colture consentite  dai paragrafi a e b dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003, sulle  superfici  a  seminativo  soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione  (set-aside)  e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre  superfici  ritirate  dalla  produzione  ammissibili  all'aiuto diretto  e  mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03, idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, al fine di limitare lo sviluppo di specie infestanti nonche'  la  propagazione  di  vegetazione  indesiderata  secondo  le disposizioni del punto 4 dell'allegato 2 al decreto MiPAF 13 dicembre 2004, n. 5406.».
 In applicazione delle recenti disposizioni comunitarie ed in deroga all'art. 54, par. 1, reg. (CE) n. 1782/03 e art. 32, par. 1, del Reg. (CE)  n.  795/04,  e'  consentito  l'utilizzo delle terre destinate a set-aside  per la produzione di foraggio da utilizzare esclusivamente in azienda, senza finalita' lucrative.
 Tale  deroga puo' essere attuata dalle sole aziende zootecniche che possono  dimostrare  di  poter utilizzare tali foraggi (autoconsumo), ricadenti nei territori regionali indicati nella seguente tabella:
 
 =====================================================================
 Regioni              |       Province interessate ===================================================================== Valle D'Aosta, Piemonte,          | Lombardia, Trentino-Alto Adige,   | Friuli Venezia-Giulia, Veneto,    | Liguria, Emilia-Romagna e Sicilia |        Tutte le province ---------------------------------------------------------------------
 |  Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Toscana                           |  Livorno, Lucca e Massa Carrara --------------------------------------------------------------------- Lazio                             |      Roma, Viterbo e Rieti --------------------------------------------------------------------- Calabria                          |         Reggio Calabria
 
 Su tali terreni non sono consentite nuove semine.
 In allegato si riporta la matrice prodotto-interventi che modifica, alla  luce  delle  rettifiche  introdotte  dalle recenti disposizioni comunitarie  e  limitatamente  alle colture pluriennali, l'Allegato 1 alla circolare Agea n. 13 del 4 maggio 2005.
 Roma, 1° agosto 2005
 Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato di pag. 87  <----
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