Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2005
Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale, conseguente al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna, in provincia di Lecco, il giorno 13 novembre 2004. (Ordinanza n. 3453).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna il giorno 13 novembre 2004;
Considerato che il giorno 13 novembre 2004 il territorio del comune di Varenna e' stato interessato da un movimento franoso causato da intense precipitazioni con successivi sbalzi termici verificatisi nei giorni precedenti all'evento;
Considerato che l'evento in rassegna ha determinato ingenti danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture viarie e ferroviarie;
Considerato, altresi', che a seguito del predetto movimento franoso che ha causato il decesso di due persone si e' determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita', con conseguente necessita' di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;
Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Lombardia e' nominato commissario delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato provvede in particolare:
a) alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) alla rimozione delle situazioni di pericolo;
c) al ripristino, in condizioni di sicurezza degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiati;
d) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di prionita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato medesimo con proprio provvedimento e che potranno costituire anticipazioni su future provvidenze;
e) al rimborso delle spese sostenute in prima emergenza dagli enti locali, previa presentazione, da parte dei medesimi, di idonea documentazione.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui al successivo art. 3.
2. Il commissario delegato, anche con l'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. L'approvazione del parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Lombardia - commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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