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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2005 |  | Interventi  di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale,  conseguente al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna, in provincia di Lecco, il giorno 13 novembre 2004. (Ordinanza n. 3453). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza  in  relazione  al  movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna il giorno 13 novembre 2004;
 Considerato che il giorno 13 novembre 2004 il territorio del comune di  Varenna  e'  stato interessato da un movimento franoso causato da intense precipitazioni con successivi sbalzi termici verificatisi nei giorni precedenti all'evento;
 Considerato  che  l'evento in rassegna ha determinato ingenti danni ad  edifici  pubblici  e  privati  ed  alle  infrastrutture  viarie e ferroviarie;
 Considerato, altresi', che a seguito del predetto movimento franoso che  ha causato il decesso di due persone si e' determinata una grave situazione  di  pericolo  per  la pubblica e privata incolumita', con conseguente  necessita'  di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;
 Ritenuto  necessario  attuare  tutti gli interventi straordinari ed urgenti  al  fine  di  assicurare  la  rimozione  delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  presidente  della regione Lombardia e' nominato commissario delegato  per  l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione  delle  situazioni  di  pericolo,  nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di  intervento  sulla  base  di  specifiche  direttive ed indicazioni impartite  dal  medesimo  commissario,  nonche'  della collaborazione degli  uffici tecnici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3. Il commissario delegato provvede in particolare:
 a) alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
 b) alla rimozione delle situazioni di pericolo;
 c) al  ripristino,  in  condizioni  di  sicurezza  degli  edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiati;
 d) all'erogazione  dei  primi  contributi per l'immediata ripresa delle  attivita'  produttive  e  per favorire il ritorno alle normali condizioni  di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze  per  il ristoro dei danni ai beni immobili, secondo voci di  contribuzione,  criteri  di  prionita'  e modalita' attuative che saranno   fissate  dal  commissario  delegato  medesimo  con  proprio provvedimento  e  che  potranno  costituire  anticipazioni  su future provvidenze;
 e) al  rimborso  delle  spese  sostenute in prima emergenza dagli enti  locali,  previa presentazione, da parte dei medesimi, di idonea documentazione.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  il commissario  delegato  ove  non  sia  possibile l'utilizzazione delle strutture  pubbliche,  puo'  affidare la progettazione anche a liberi professionisti,  avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui al successivo art. 3.
 2.  Il  commissario  delegato,  anche  con  l'ausilio  dei soggetti attuatori,    per    gli    interventi    di   competenza,   provvede all'approvazione  dei  progetti,  ricorrendo,  ove  necessario,  alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato assente,   o,   comunque,   non   dotato   di   adeguato   potere  di rappresentanza,   la   conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio  2005,  n.  15,  all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 5.  L'approvazione  del parte del commissario delegato dei progetti definitivi   o   esecutivi   costituisce   variante   agli  strumenti urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed indifferibilita' delle relative opere.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento giuridico e della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, articoli 4,  comma  17, e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  per  le parti strettamente collegate e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c), della direttiva comunitaria  n.  93/37,  e le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
 legge   7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 regio   decreto   18 novembre   1923,   n.   2440,  e  successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
 regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16,  17,  comma  2,  18  e  20,  e  successive  modifiche ed integrazioni;
 decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di cui alla presente ordinanza  si  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie che si renderanno  disponibili  ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni.
 2.  Le  risorse  finanziarie  di  cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita  contabilita'  speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente  della  regione  Lombardia  -  commissario delegato con le modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° agosto 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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