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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2005 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3452). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel comune di Lipari;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre  2002,  recante  «Proroga  dello  stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari»;
 Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3225, del 2 luglio 2002 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio  2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio  delle  isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3266,  del  7 marzo  2003 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre   2003,   recante   «Proroga  dello  stato  di  emergenza rispettivamente  nel  territorio  del  comune  di Lipari e nelle aree marine  interessate,  nonche' nel territorio delle isole Eolie, nelle aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3375,   del   10 settembre  2004  recante  «Disposizioni  urgenti  di protezione civile» e, in particolare, l'art. 6;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre  2004,  recante  «Proroga  dello  stato  di emergenza nel territorio delle isole Eolie»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26 dicembre  2004,  recante:  «Disposizioni di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n.  3394  del  18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del  10 marzo  2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, n. 3443 del 15 giugno 2005 e n. 3449 del 15 luglio 2005;
 Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2741 del 30 gennaio 1998,  n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del  27 aprile  1999,  n.  3028  del  18  dicembre  1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000  e  n.  3361  dell'8 luglio  2004,  emanate  per fronteggiare la situazione  di  emergenza  nel  territorio  della  provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3404 del  25 febbraio  2005,  recante: «Ulteriori interventi di protezione civile  diretti  a  fronteggiare  l'emergenza conseguente agli eventi sismici  nel  territorio  della  provincia  di  Rieti  ed iniziati il 26 settembre 1997», ed in particolare l'art. 1, con il quale il prof. Luigi Ciaramelletti, gia' sub-commissario delegato ai sensi dell'art. 1,   comma  4,  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  2741  del 30 gennaio  1998,  e' nominato commissario delegato per provvedere in regime  ordinario  ed  in  termini  d'urgenza  all'attuazione  ed  al completamento,  entro  e  non  oltre il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative   gia'   programmate   per  il  superamento  del  contesto emergenziale di cui trattasi;
 Vista  la nota del 20 giugno 2005 del prof. Luigi Ciaramelletti con cui  il  medesimo rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario delegato;
 Vista  la  nota  del  28 giugno  2005  del Presidente della regione Lazio;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo  2003  recante  «Dichiarazione  dello  stato di emergenza in relazione   alla   tutela  della  pubblica  incolumita'  nell'attuale situazione internazionale»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al  31 dicembre  2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2006,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28  dicembre  2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270  del  12  marzo  2003,  n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre  2003,  n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n.  3378  dell'8 ottobre  2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3395 del 28 gennaio 2005 e n. 3349 del 15 luglio 2005;
 Ravvisata   la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modifiche  ed integrazioni    alle    citate   ordinanze   di   protezione   civile precedentemente  emanate,  al  fine  di un definitivo superamento del contesto  critico  in  rassegna,  con  particolare  riferimento  alla situazione  in  atto  nel  sistema  depurativo  del comprensorio Alto Sarno;
 Vista  la  nota  del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 maggio 2005;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005,  lo  stato  di  emergenza  in  materia  di gestione dei rifiuti urbani,  speciali,  speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti inquinati,  nonche'  in  materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione regione siciliana;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005,  lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e  speciali  pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti inquinati e di tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli  di depurazione nel territorio della regione Calabria;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre  2004  con  il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005,  lo  stato  di  emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine  alla  situazione  di  crisi  socio  economico  ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione  Puglia  nel  settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,  nonche'  in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee  e  dei  cicli  di depurazione e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;
 Vista  la  nota  del  21 luglio 2005 del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del  20 marzo  2003,  e  successive  modificazioni, con la quale sono state,  tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in  zona  sismica,  prevedendone  per  un periodo di diciotto mesi la possibilita' di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla   medesima   materia,   nonche'  le  successive  ordinanze  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 e n. 3431 del 3 maggio 2005 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;
 Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
 Considerato  che in conseguenza degli attentati che hanno duramente colpito  Sharm El Sheik nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2005 vi e'  la  necessita'  di  entrare  in contatto con i numerosi cittadini italiani  presenti,  a diverso titolo, nell'area per fornire tutte le utili informazioni, nonche' ogni forma di assistenza;
 Ritenuto  che  l'unico  strumento  per  conseguire le summenzionate finalita'  e'  costituito  dall'invio  a  tutti  gli  abbonati  ed ai titolari  di  carte ricaricabili di messaggi da parte dei gestori dei servizi di telefonia mobile;
 Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data  12 marzo  2003,  il  quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e  calamita'  naturali  nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina  dei  dati  sia  specificamente  disposta  da  un soggetto pubblico  centrale  che  adotti  ai  sensi  di legge un provvedimento d'urgenza  per  ragioni,  tra  l'altro,  connesse  alla  tutela della sicurezza pubblica;
 Vista  la richiesta del Ministero degli affari esteri del 26 luglio 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio   2005,   concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  in  relazione  al  parziale  crollo del viadotto sul fiume Sangro  nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia  di  Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del  4 marzo  2005  recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di emergenza conseguente al parziale  crollo  del  viadotto  sul  fiume Sangro nel territorio dei comuni  di  Fossacesia  e  Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito  degli  eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004»;
 Vista  la  nota  del  13  e 27 luglio 2005 del Prefetto di Chieti - Commissario  delegato,  nonche'  la  nota  del  27 luglio  2005 della Direzione generale dell'Anas S.p.a.;
 Visti  gli  esiti  della  riunione  tenutasi in data 21 luglio 2005 presso   il   Dipartimento  della  protezione  civile,  a  cui  hanno partecipato oltre al commissario delegato i rappresentanti dell'Anas, finalizzata   ad   affrontare   talune  problematiche  inerenti  alla realizzazione  degli  interventi  e  delle opere di ricostruzione del ponte   sul  fiume  Sangro,  sorte  nel  corso  dei  procedimenti  di attuazione  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005  lo  stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella  regione  Campania,  nonche'  in materia di bonifica dei suoli, delle  falde  e  dei  sedimenti  inquinati,  di  tutela  delle  acque superficiali,   di   dissesto   idrogeologico   nel  sottosuolo,  con riferimento al territorio di Napoli;
 Vista  la  nota  del  26 luglio  2005  del Presidente della regione Campania - Commissario delegato;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Al fine di fronteggiare le ricorrenti situazioni di pericolo per la  pubblica  e  privata  incolumita'  nel  territorio delle isole di Panarea e di Stromboli, il sindaco del comune di Lipari - Commissario delegato  ai  sensi  dell'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002,  n. 3225, sulla base degli elementi di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375, del 10 settembre   2004,  e'  autorizzato,  ove  ritenuto  necessario,  a disciplinare   modalita'   e termini  per  consentire  l'approdo,  in condizioni  di sicurezza, alle predette isole delle unita' navali non di  linea  limitatamente  al periodo estivo, e comunque, non oltre la durata  dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la piu' tempestiva ed   efficace  realizzazione  degli  interventi  a  gestione  diretta nell'area del sud-est asiatico, nonche' il pieno rispetto dei termini di   pagamento  contrattualmente  stabiliti,  il  Dipartimento  della protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e' autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito contratto di conto  corrente bancario. Su tale conto possono essere fatte affluire le  risorse  destinate  allo  scopo  e  depositate sul conto corrente bancario  aperto ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  18 gennaio  2005, n. 3394, nonche' quelle messe a disposizione  dal  Dipartimento  per  le medesime finalita'. Un primo trasferimento  di  risorse  e'  disposto  al momento della stipula di ciascun contratto in misura pari al 40% dell'importo contrattuale. Le somme  utilizzate  sono  di volta in volta reintegrate con successivi trasferimenti.  L'utilizzo  delle somme depositate sul predetto conto bancario e' effettuato dal responsabile della funzione amministrativa della  struttura  di  missione,  previa approvazione dell'esigenza di spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima, con   obbligo   di   rendicontazione   e  nel  rispetto  di  apposita regolamentazione  definita  dal  Capo  del  Dipartimento  con proprio provvedimento».
 2.  Al  conto  corrente  bancario  istituito ai sensi dell'art. 13, comma  1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, e successive modificazioni, possono affluire, altresi', le risorse relative alla quota parte di finanziamento posta a  carico del Dipartimento della protezione civile per gli interventi a gestione diretta.
 3.  Gli  interessi  maturati  sulle  giacenze relative alle risorse affluite  sul conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 1, comma  7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402  del  25 febbraio  2005,  nonche' quelli maturati sulle giacenze relative  alle risorse affluite sul conto corrente bancario istituito ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, sono utilizzati, al netto   dei   costi  di  gestione,  per  le  medesime  finalita'  che caratterizzano  rispettivamente  gli  ambiti  di operativita' dei due predetti conti correnti.
 4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a valere sulle risorse  del  conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 1, comma  7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402  del  25 febbraio 2005, ed alimentato dai fondi del Dipartimento stesso, a corrispondere ai volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile in favore delle popolazioni dei territori dello   Sri   Lanka  colpiti  dallo  tsunami  del  26 dicembre  2004, anticipazioni,  nei limiti delle prestazioni effettuate, rispetto sia al  compenso  mensile,  sia all'indennita' estero, sia all'indennita' giornaliera  per il vitto e l'alloggio nei termini previsti nel bando straordinario  di selezione pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica  italiana  n. 7 del 25 gennaio 2005 e n. 9 del 1° febbraio 2005   -   4ª   serie  speciale  «Concorsi  ed  esami».  Le  predette anticipazioni  saranno  oggetto  di  rimborso  da parte dei volontari beneficiari  attraverso versamenti sul conto corrente bancario di cui al presente comma.
 5. A decorrere dalla data della presente ordinanza, le disposizioni di  cui  all'art.  1,  comma  4,  primo  periodo,  dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, trovano  applicazione  limitatamente a non piu' di venticinque unita' di  personale  direttamente  impegnato  nelle attivita' connesse alle situazioni  di  emergenza nell'area del sud-est asiatico, individuate con appositi provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 6.  Per  le  maggiori  esigenze  del  Dipartimento della protezione civile  connesse  alle  numerose  emergenze  in  atto  sul territorio nazionale, il personale in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento  della protezione civile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002,  continua  a  prestare servizio presso il medesimo Dipartimento per la durata degli stati di emergenza citati in premessa.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  presidente della provincia di Rieti e' nominato Commissario delegato  per  provvedere,  in  regime  ordinario ed in via d'urgenza all'attuazione  ed  al  completamento,  entro il 31 dicembre 2005, di tutte  le  iniziative  gia'  programmate  per  il  superamento  della situazione  di  criticita'  nel  territorio  della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.
 2.  Il  predetto  commissario  delegato e' autorizzato a richiedere l'apertura  di un'apposita contabilita' speciale, da istituire con le modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica  20 aprile  1994,  n.  367.  Nella  predetta  contabilita' speciale  dovranno  confluire  le  risorse  finanziarie,  assegnate o acquisite  ai  sensi delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare   la   situazione  di  emergenza  nel  territorio  della provincia  di  Rieti  conseguente  agli  eventi  sismici  iniziati il 26 settembre  1997, ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale intestata  al  commissario delegato Presidente della regione Lazio ai sensi  dell'art.  6  dell'ordinanza  di protezione civile n. 2741 del 1998   e   successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  deroga  alle disposizioni  della  legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  far  fronte agli ulteriori e piu' gravosi impegni connessi all'attivita'  del commissario delegato e conseguenti all'apertura di nuovi  cantieri  di  lavori,  il commissario delegato - gen. Jucci e' autorizzato  ad  avvalersi, per una durata non superiore alla vigenza dello  stato  di  emergenza,  di  ulteriore personale con contratto a tempo  determinato  nel  limite  di  venti  unita',  in  possesso  di qualificata  esperienza  professionale  nelle  materie  di  interesse dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3270 del 2003 e successive modifiche  ed  integrazioni,  anche  mediante  la stipula di apposite convenzioni con istituti universitari ed altri enti di ricerca.
 2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al comma 1, ed in deroga all'art.  1,  comma  11,  della  legge  31 dicembre  2004, n. 311, il commissario  delegato  -  gen.le Jucci e' autorizzato ad avvalersi di ulteriori  tre  unita'  di  consulenti  in aggiunta a quelli previsti dall'art.  1,  comma  8,  dell'ordinanza  n.  3270/2003, e successive modifiche  ed  integrazioni, di elevata e comprovata professionalita' ed  in  possesso  di  specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle  materie  di interesse della predetta ordinanza, per un importo comunque non superiore ciascuno ad Euro 20.000,00 l'anno.
 3.  Al  fine  di  assicurare il necessario supporto giuridico nelle attivita'  da  porre  in  essere  per il superamento della situazione emergenziale  di cui al presente articolo, il commissario delegato e' altresi'  autorizzato ad avvalersi di un avvocato dello Stato e di un ulteriore magistrato amministrativo, da autorizzarsi in via d'urgenza e   dallo   stesso   commissario  designati,  cui  corrispondere  una indennita'  onnicomprensiva,  ad  eccezione  del  solo trattamento di missione,  di  entita'  pari  al  50%  del  trattamento  economico in godimento.
 4.  Al  fine  di  consentire  il piu' tempestivo espletamento delle procedure   di   affidamento  dei  lavori  necessari  al  superamento dell'emergenza  socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume  Sarno, il commissario delegato e' autorizzato a dar corso alla pubblicazione   dei   relativi   bandi   di   gara  anche  in  attesa dell'integrale  disponibilita'  delle occorrenti risorse finanziarie, fermo  restando  che  la  conseguente  attivita'  contrattuale potra' formalizzarsi   solo   al   conseguimento  della  predetta  integrale disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 5. 1. In relazione alle attivita' di vigilanza e controllo dei siti di bonifica  da  porre in essere nel territorio della regione Campania e negli  altri  siti  di  interesse  nazionale  da  parte  del  comando Carabinieri  per  la  tutela  dell'ambiente,  le  risorse finanziarie assegnate  al  medesimo  comando  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3449 del 15 luglio 2005, possono essere utilizzate anche per la corresponsione delle  indennita'  spettanti  al  personale  impiegato nelle predette attivita' di controllo.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  termine  di  cui  all'art.  2,  comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, gia' prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.  3379 del 5 novembre 2004 e successivamente con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, e' ulteriormente prorogato di ulteriori due mesi.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Le  societa'  di  gestione  dei  sistemi  di  telefonia  mobile forniscono  al  Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il  medesimo  ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della  ricognizione  e localizzazione dei cittadini italiani presenti nell'area  di  Sharm  El  Sheik.  Le  medesime societa' provvedono ad inoltrare  ai  titolari  di  utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza,   che  risultino  residenti  o  presenti  nel  territorio interessato,  appositi  messaggi,  il  cui testo e' concordato con il Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato ad assumere ogni iniziativa necessaria  ad  assicurare le occorrenti forme di assistenza connessa al  coinvolgimento di cittadini italiani in relazione alla situazione d'emergenza  che  ha  interessato  la  cittadina egiziana di Sharm El Sheik.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Al  fine  di  assicurare  in  termini  di  imperiosa urgenza la realizzazione  delle  opere  necessarie  per fronteggiare il contesto emergenziale  di  cui dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, ed in relazione alla progettazione in  atti,  tenuto  conto  di  quanto  disposto dall'art. 25, comma 1, lettera  a),  della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, l'impresa  aggiudicataria  dei  lavori  provvede  al compimento degli occorrenti  interventi realizzativi sulla base del progetto approvato dal  commissario  delegato  prefetto  di  Chieti, ovvero di eventuali varianti dal medesimo approvate.
 |  |  |  | Art. 9. 1.   Le   risorse   finanziarie   poste  nella  disponibilita'  del commissario   delegato   -  Presidente  della  regione  Campania  per l'emergenza  in  materia  di  bonifica  dei  suoli, delle falde e dei sedimenti   inquinati,  di  tutela  delle  acque  superficiali,  sono vincolate,  per  la  durata  dell'emergenza,  al  perseguimento delle finalita'  di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2425 del 1996 e  successive  modificazioni ed integrazioni, e non sono suscettibili di  pignoramento e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° agosto 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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