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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 29 luglio 2005 |  | Fondo  di  compensazione degli oneri del servizio postale universale. Esercizio 2004. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  182  del 5 agosto  1999,  che  ha  dato  attuazione  alla  direttiva  97/67/CE concernente  regole  comuni  per  lo sviluppo del mercato interno dei servizi  postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, e in particolare:
 l'art.  7,  che  impone  al  fornitore del servizio universale di istituire  la  separazione  contabile per ciascun servizio riservato, per  i  servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;
 l'art.  10,  che,  nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura  massima  del  dieci  per cento degli introiti lordi derivanti dall'attivita'  autorizzata  tramite licenze individuali, e demanda a un  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' di funzionamento del predetto fondo;
 Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 di attuazione della   direttiva  2002/39/CE  che  modifica  la  direttiva  97/67/CE relativamente  all'ulteriore  apertura  alla  concorrenza dei servizi postali  della  Comunita',  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  22  del  28 gennaio  2004 ed in particolare l'art. 5 che ha differito il versamento da effettuare all'entrata del bilancio  statale  da  parte dei titolari di licenza dal 30 giugno al 30 settembre  dell'anno  successivo  al  quale  si riferiscono i dati contabili;
 Visto  il  contratto  di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni  e  la  s.p.a.  Poste  Italiane in data 1° giugno 2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare:
 l'art.  3,  comma  6  che, sulla base della separazione contabile certificata  redatta  conformemente  al citato decreto legislativo n. 261  del  1999,  prevede  che  la  s.p.a.  Poste  italiane  trasmetta all'Autorita'  di regolamentazione del settore postale, entro il mese di giugno  di  ogni  anno, la quantificazione dell'Onere del servizio universale    sostenuto   nel   corso   del   precedente   esercizio, contestualmente  ad  una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza;
 l'art. 8, comma 1, che prevede i trasferimenti posti a carico del bilancio  dello  Stato  a  parziale copertura dell'Onere del servizio postale  universale  vengono  indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2004;
 l'art.  9,  relativo ai settori ed aree agevolate, che stabilisce in   vigenza   dell'attuale   regime  di  tariffe  agevolate  che  le integrazioni  tariffarie  dovute  alla societa' Poste Italiane s.p.a. dovranno  assicurare  la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena;
 Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n.  73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  75  del  30 marzo  2000  che  ha  dettato  il regolamento recante disposizioni  per  il  rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
 Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del fondo  di  compensazione,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;
 Vista  la  propria  deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito  della  riserva  postale  per  il  mantenimento del servizio universale,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 30 dicembre 2000, n. 303;
 Vista,   altresi',   la   propria   deliberazione  30 luglio  2004, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 23 agosto  2004,  con  la  quale  e'  stata  fissata  la  misura  del contributo di cui trattasi per l'anno 2003;
 Considerato  che,  ai  sensi  degli  articoli 1  e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore postale   e'   chiamata  a  determinare  annualmente  la  misura  del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;
 Vista la propria deliberazione DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002, che ha  definito,  a  partire  dal 1° gennaio 2003, il nuovo ambito della riserva   postale   per  il  mantenimento  del  servizio  universale, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;
 Vista  la  propria  deliberazione  13 gennaio 2004 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 16 del 21 gennaio 2004 che ha rettificato la citata deliberazione 18 dicembre 2002;
 Vista  la  documentazione  relativa  all'esercizio  2004 presentata dalla  societa'  per  azioni  Poste  Italiane, trasmessa dalla stessa societa'  in  allegato  alla  nota  prot. n. 230605-151 del 20 giugno 2005;
 Vista  la  deliberazione  CIPE  n.  77  recante «linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;
 Considerato  che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati  dal  consiglio  di  amministrazione  della  societa' Poste Italiane     e    certificati    dalla    societa'    di    revisione PricewaterhouseCoopers;
 Rilevato  che  l'onere  del servizio postale universale riguardante l'esercizio  2004,  al  netto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni   all'editoria   e   agli   invii   elettorali   pari  a Euro 354.136.000  e  per  compensazioni  pari  a Euro 415.000.000, e' risultato pari a Euro 681.000.000;
 Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai  soggetti  titolari di licenza individuale per l'anno 2004 pari a Euro 3.483.009,24;
 Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2004 la misura del  contributo  da  richiedere  ai  titolari  di licenza individuale secondo   principi   di   trasparenza,  di  non  discriminazione,  di proporzionalita'  e anche di equita', non tralasciando di considerare i  costi  di  una gestione efficiente del servizio universale che non trovano  compensazione  nei  proventi  derivanti  dalla  gestione dei servizi riservati;
 Considerato  che  non  si  ravvisano elementi per discostarsi dalla determinazione assunta per lo stesso oggetto per l'anno 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attivita' svolta nell'anno 2004, e' fissata nel 3% degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  somme  di  cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalita'  indicate  dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2005.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il Ministro: Landolfi
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