| In   attuazione  della  richiesta  di  interpretazione  autentica formulata  dal  giudice  del  lavoro  di  Padova  dott.ssa  Balletti, concernente  l'art.  52  del C.C.N.L. 1998/2001 e 2002/2005, comparto scuola,  sottoscritta  in via di ipotesi il 15 febbraio 2005, e vista la  certificazione  resa  dalla Corte dei conti il 21 luglio 2005, in data  26  luglio  2005  le  parti  sottoscrivono  in  via  definitiva l'allegato accordo: l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni  nella  persona  del  presidente  avv.  Guido Fantoni (firmato), e
 le confederazioni sindacali:
 CGIL (firmato)
 CISL (firmato)
 UIL (firmato)
 CONFSAL (firmato), e
 le organizzazioni sindacali:
 FLC/CGIL (firmato)
 CISL Scuola (firmato)
 UIL Scuola (firmato)
 CONFSAL-SNALS (firmato).
 Premesso  che il tribunale civile di Padova - sezione lavoro - in relazione  alla  causa  di  lavoro  n.  1222/2003,  con ordinanza del 26 gennaio 2005 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui  al  giudizio le parti firmatarie del C.C.N.L. debbano esprimersi sul «se la definizione di orario di lavoro notturno festivo dalle ore 22  del  giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo, dettata per il  personale  ATA,  sia  applicabile anche al personale educativo al fine del riconoscimento dell'indennita' di lavoro notturno festivo di cui alla tabella retributiva D2»;
 Considerato   che   quanto   sopra  sostanzia  una  richiesta  di interpretazione  autentica  da  rendere  ai  sensi  dell'art.  64 del decreto legislativo n. 165/2001;
 Le  parti  firmatarie  dei  relativi  C.C.N.L.  sottoscrivono  il seguente Accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:
 «Si  premette  che  l'art. 52 citato nell'ordinanza del giudice del  lavoro  di  Padova  attiene  al  Contratto nazionale integrativo 31 agosto  1999  (C.C.N.I.) e che, pertanto, trattandosi di Contratto integrativo  e  non di Contratto nazionale (C.C.N.L.) le parti non ne sono   legittimate   all'interpretazione,  non  essendo  le  medesime firmatarie del Contratto integrativo.
 Le  parti  stesse, tuttavia, rilevano che il predetto art. 52 del C.C.N.I.   trae   a  sua  volta  legittimazione  e  fondamento  dalla previsione   di  cui  all'art.  33  del  C.C.N.L.  26 maggio  1999  e unanimemente  concordano  che  la  disciplina in esso prevista in via generale  e  demandata in dettaglio al successivo C.C.N.I. (l'art. 52 in  questione)  concerne  tanto  il  personale  ATA delle Istituzioni scolastiche  che  il  personale  educativo  dei  convitti. Di cio' si rinviene ulteriore conferma dal combinato disposto dagli articoli 52, comma  1, lettera c) e 129 del vigente C.C.N.L. 24 luglio 2003, oltre che dalla tabella 7 dello stesso C.C.N.L..
 A  quanto  sopra  si  aggiunge  un'ulteriore  considerazione.  La presenza   di  personale  ATA  impegnato  in  turni  di  notte  trova giustificazione  proprio  dalla  presenza  di  alunni che dormono nel convitto,  alunni  alla  cui  sorveglianza  e  assistenza e' preposto appunto   il   personale  educativo.  Non  avrebbe,  pertanto,  senso riconoscere  l'indennita'  di  turnazione  notturna e festiva al solo personale  ATA  che,  nella  fattispecie, svolge un ruolo di supporto all'attivita'  convittuale  notturna  in  cui  e'  impegnato anche il personale educativo.
 Non  vi  e'  dubbio,  infine,  che debba essere considerato turno notturno festivo anche quello che decorre dalle ore 22 della domenica alle  ore  6  del  successivo  lunedi',  come esplicitamente indicato dall'art.  52,  comma  1,  lettera  c),  ultimo  punto,  del C.C.N.L. 24 luglio 2003».
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