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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Rinnovo  della  designazione  della  «Camera di commercio, industria, agricoltura  e  artigianato  di  Pescara»,  quale  autorita' pubblica incaricata  di  effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta  «Aprutino  Pescarese»,  riferita  all'olio  extravergine di oliva  registrata  in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del 1° luglio  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta  «Aprutino Pescarese»  riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  27 ottobre  1999  con  il  quale  la «Camera di commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Pescara» e' stata designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del  regolamento  (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine  protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto   il  decreto  16 luglio  2002  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata alla «Camera di commercio, industria,  agricoltura  e artigianato di Pescara» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;
 Visto  il  decreto  20 novembre  2002  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 16 luglio  2002,  e'  stato  differito  di  novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002;
 Visto  il  decreto  26 febbraio  2003  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio  2002  e 20 novembre 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003;
 Visto  il decreto 10 giugno 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 16 luglio  2002,  20 novembre  2002  e  26 febbraio  2003,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;
 Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 16 luglio  2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, e'  stato  differito  di  centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003;
 Visto  il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio  2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre  2003,  e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004;
 Visto  il decreto 31 maggio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 16 luglio  2002,  20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre  2003 e 12 febbraio 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2004;
 Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio  2002,  20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre   2003,  12 febbraio  2004  e  31 maggio  2004,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004;
 Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 16 luglio  2002,  20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre  2003,  12 febbraio  2004,  31 maggio  2004 e 28 settembre 2004,  e'  stato  differito  di  centoventi  giorni  a  far  data dal 25 febbraio 2005;
 Considerato  che  la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato  di  Pescara»  ha  dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale  il  piano  di controllo predisposto per la denominazione di origine  protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di  oliva,  allo  schema  tipo  e  di possedere la struttura idonea a garantire  l'efficacia  dei  controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Aprutino Pescarese»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara»  con  sede in via Conte di Ruvo n. 2 - Pescara, e' designato quale  autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare le funzioni di controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n.  2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta  «Aprutino Pescarese»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo per la «Camera di commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di  Pescara» del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  dal  disciplinare  predetto  e che sulle confezioni con le quali  viene  commercializzata  la denominazione «Aprutino Pescarese» riferita  all'olio  extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara»  non  puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario   riportati   nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione  di  origine  protetta  «Aprutino  Pescarese»  riferita all'olio  extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara»  comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato   nella   documentazione  presentata,  la  composizione  del Comitato   di   certificazione   o   della  struttura  equivalente  e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,  la «Camera   di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di Pescara» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara»  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo   della  denominazione  di  origine  protetta  «Aprutino Pescarese»  riferita  all'olio  extravergine di oliva, anche mediante immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara»  immette  anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione «Aprutino   Pescarese»   riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo  e  dall'art.  6,  sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo.
 |  |  |  | Art. 8. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara»  e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Abruzzo.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
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