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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», per la quale  e'  stata  inviata  istanza  alla  Commissione  europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del pecorino  Canestrato  di  Moliterno, con sede in Moliterno (Potenza), intesa  ad  ottenere la registrazione della denominazione «Canestrato di  Moliterno stagionato in fondaco», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista  la  nota protocollo n. 63950 del 18 luglio 2005 con la quale il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Consorzio  per  la tutela del pecorino  Canestrato  di Moliterno, ha chiesto la protezione a titolo transitorio   della   stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto regolamento  (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura, conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo 2  del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Considerato altresi', che i produttori italiani i quali, almeno nei cinque  anni antecedenti la data di registrazione della denominazione «Canestrato    di    Moliterno    stagionato   in   fondaco»,   hanno ininterrottamente  utilizzato la stessa, hanno diritto di ottenere la concessione del periodo di adeguamento previsto dall'art. 5 paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra richiamato;
 Ritenuto  che  tale  periodo  di adeguamento debba essere accordato agli  aventi  diritto  anche  nel  periodo  di  protezione  nazionale transitoria;
 Considerato che la Auricchio S.p.a., via Dante, 27 - 26100 Cremona, e  la  Cen.Tra.L.  Centro Trasformazione Latte, S.S. 131, km 40.250 - 09027  Serrenti  (Cagliari),  hanno  dimostrato  di  aver  utilizzato ininterrottamente   la   predetta   denominazione   nei  cinque  anni precedenti l'emanazione del presente decreto;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione «Canestrato di  Moliterno  stagionato  in  fondaco»,  in  attesa  che l'organismo comunitario  decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata del Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato di Moliterno, assicuri la protezione a titolo   transitorio   e  a  livello  nazionale  della  denominazione «Canestrato   di   Moliterno   stagionato  in  fondaco»,  secondo  il disciplinare  di produzione allegato alla nota n. 63950 del 18 luglio 2005, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,  alla  denominazione  «Canestrato  di  Moliterno  stagionato in fondaco».
 |  |  |  | Art. 2. La denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» e' riservata  al  prodotto  ottenuto  in  conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione comunitaria della denominazione «Canestrato di Moliterno   stagionato   in  fondaco»,  come  indicazione  geografica protetta  ricade  sui  soggetti  che  si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione  nazionale transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere  a  decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 |  |  |  | Art. 5. In  deroga  all'art. 2 e per le motivazioni di cui in premessa, nel periodo   di   protezione  nazionale  transitoria,  la  denominazione «Canestrato   di  Moliterno  stagionato  in  fondaco»  potra'  essere utilizzata  anche  dalla  Auricchio  S.p.a.,  via  Dante,  27 - 26100 Cremona,  e  dalla  Cen.Tra.L. Centro Trasformazione Latte, S.S. 131, km 40.250 - 09027 Serrenti (Cagliari).
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE PER IL FORMAGGIO PECORINO AD INDICAZIONE GEOGRAFICA   PROTETTA   «CANESTRATO  DI  MOLITERNO  STAGIONATO  IN
 FONDACO»
 Art. 1.
 Nome del prodotto
 L'indicazione   geografica   protetta   (I.G.P.)  «Canestrato  di Moliterno  Stagionato  in  Fondaco»  e'  riservata  esclusivamente ai formaggi, ottenuti dalla trasformazione di latte ovino e caprino, che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 Il  «Canestrato  di  Moliterno Stagionato in Fondaco» puo' essere immesso  al  consumo  dopo  almeno  60 giorni di stagionatura; potra' essere  utilizzato  sia come formaggio da tavola che da grattugia con le seguenti caratteristiche:
 forma:  cilindrica  a  facce  piane  con  scalzo  piu'  o  meno convesso;
 dimensioni:  diametro  delle  facce  da 15 a 25 cm, con altezza dello scalzo da 10 a 15 cm;
 peso:  variabile  da  2  a  5,5 kg in relazione alle dimensioni della forma;
 crosta:  di  colore  giallo piu' o meno intenso nella tipologia primitivo  fino  al bruno nella tipologia stagionato; il colore della crosta  puo' dipendere dai trattamenti subiti durante la stagionatura fino  al  nero ardesia se la crosta e' stata trattata con l'emulsione di  acqua,  nerofumo, olio di oliva e aceto di vino. La stessa non e' edibile;
 pasta:  struttura  compatta  con  occhiatura  non  regolarmente distribuita;  al  taglio  il  colore si presenta bianco o leggermente paglierino  per  la  tipologia primitivo; di colore paglierino piu' o meno intenso per la tipologia stagionato ed extra;
 sapore:  tendenzialmente  dolce  e  delicato  all'inizio  della stagionatura,   con   il   protrarsi   della   stessa,  evolve  verso caratteristiche organolettiche piu' accentuate e piccanti;
 grasso  s.s.:  il contenuto del grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 30%;
 utilizzo:  come formaggio da tavola per la tipologia primitivo; da tavola o da grattugia per le tipologie stagionato ed extra.
 Art. 3.
 Area di produzione
 Il  latte  destinato alla produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato  in  Fondaco» deve provenire da ovini e caprini di aziende agricole ubicate nei territori amministrativi dei seguenti comuni:
 in provincia di Potenza:
 Armento,  Brienza,  Calvello,  Calvera,  Carbone,  Castelluccio Inferiore,   Castelluccio   Superiore,   Castelsaraceno,  Castronuovo Sant'Andrea,  Cersosimo,  Chiaromonte,  Corleto Perticara, Episcopia, Fardella,  Francavilla  in  Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Lauria, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Paterno, Rivello, Roccanova,  Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino   d'Agri,   San   Paolo   Albanese,   San   Severino  Lucano, Sant'Arcangelo,   Sarconi,  Senise,  Spinoso,  Teana,  Terranova  del Pollino, Tramutola, Viggianello, Viggiano;
 in provincia di Matera:
 Accettura,  Aliano,  Bernalda,  Craco,  Cirigliano, Ferrandina, Gorgoglione,  Montalbano  Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi.
 Nella   stessa   zona  deve  avvenire  anche  la  produzione  del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco».
 Art. 4.
 Elementi che comprovano l'origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo  di  controllo,  degli allevatori  all'interno  di  tale registro vengono registrati anche i dati sul latte che viene destinato alla produzione del «Canestrato di Moliterno  Stagionato  in Fondaco», dei produttori e/o trasformatori, degli  stagionatori  e  dei  confezionatori,  nonche'  la  tenuta  di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  del  prodotto.  Tutte le persone, fisiche o giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Descrizione del processo produttivo
 L'indicazione   geografica   protetta  «Canestrato  di  Moliterno Stagionato  in  Fondaco» e' riservata ai formaggi ovi-caprini a pasta dura  prodotti con latte di pecora intero, in quantita' non inferiore al  70%  e  non superiore al 90%, e di capra intero, in quantita' non inferiore al 10% e non superiore al 30%.
 Il   latte   destinato  alla  trasformazione  in  «Canestrato  di Moliterno Stagionato in Fondaco» deve provenire da allevamenti la cui alimentazione  e'  costituita  principalmente dal pascolo, da foraggi freschi  e  comunque da fieni prodotti nell'area di cui al precedente art. 3.
 E'  consentita  l'integrazione  alimentare  solo  con granelle di cereali  quali  avena,  orzo, grano, mais e di leguminose quali fava, favino e cece.
 E'  vietato  l'utilizzo di prodotti derivati di origine animale e di insilati.
 Il  latte  che  non  viene  trasformato  immediatamente  dopo  la mungitura,  deve  essere  refrigerato  nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
 Il  latte  proveniente  da  una  o  piu'  mungiture  deve  essere trasformato al massimo entro 48 ore dalla prima mungitura.
 Il  latte  da  impiegare  per  la  produzione  del «Canestrato di Moliterno  Stagionato  in  Fondaco» deve provenire da pecore di razza «Gentile  di  Puglia»,  «Gentile  di  Lucania»,  «Leccese»,  «Sarda», «Comisana»  e  loro  incroci, per la parte ovina, e da capre di razza «Garganica», «Maltese», «Jonica», «Camosciata» e loro incroci, per la parte caprina, allevate nei territori di cui all'art. 3 ed alimentate secondo quanto disposto dal presente disciplinare.
 Il  processo tecnologico e lo standard produttivo del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» viene cosi' di seguito descritto:
 la  produzione  del  «Canestrato  di  Moliterno  Stagionato  in Fondaco» e' consentita tutto l'anno;
 il  latte  destinato alla trasformazione puo' essere utilizzato crudo o puo' essere sottoposto a termizzazione;
 il  latte  sottoposto  a  termizzazione  viene  successivamente inoculato  con  colture  di  fermenti  lattici naturali o con colture autoctone selezionate;
 la  coagulazione  del  latte  e'  ottenuta  per  via  presamica aggiungendo  caglio, di agnello o di capretto in pasta, e si effettua alla  temperatura  compresa  tra  36 e 40°C in un tempo massimo di 35 minuti;
 il  caglio  puo'  essere  ricavato  artigianalmente  da animali allevati   nell'area   di  produzione  del  Canestrato  di  Moliterno Stagionato   in  Fondaco  e  preparato  con  la  tecnica  di  seguito descritta;
 la  cagliata  cosi' ottenuta viene rotta fino ad ottenere grumi delle  dimensioni  del  chicco  di riso; dopo pochi minuti di riposo, essa  viene  estratta  dal  siero  e messa in canestri di giunco o di altro   materiale   autorizzato   per   l'uso   alimentare,   purche' conferiscano comunque alla crosta la tipica striatura del canestrato, ove viene pressata e lavorata con le mani per favorire la fuoriuscita del  siero.  Le  forme possono essere immerse nel siero a temperatura non  superiore  a  90°C per un tempo non superiore a 3 minuti per una rapidissima  cottura  al  fine  di  favorire lo spurgo del siero e la formazione della crosta;
 la  salatura delle forme puo' essere effettuata sia a secco che in salamoia; nel primo caso essa si protrae fino a dieci giorni dalla messa  in  forma,  variabili  secondo  il  peso e le dimensioni della forma,  con aggiunta diretta di sale; nel secondo caso con immersione in  salamoia  satura  per  10-12  ore  per  kg di formaggio pesato al momento della messa in forma;
 l'asciugatura  viene effettuata presso l'azienda trasformatrice e dura da trenta a quaranta giorni dalla messa in forma.
 La  stagionatura  deve  avvenire esclusivamente nei fondaci della zona tradizionalmente vocata ovvero nel territorio amministrativo del comune di Moliterno (Potenza).
 Il regime climatico del comune di Moliterno e' determinante nella dinamica  del  ciclo  di  stagionatura.  La  stessa  e'  strettamente collegata  alle  particolari  condizioni ambientali e microclimatiche che  si  ritrovano nei fondaci assicurate dal possesso delle seguenti caratteristiche minime:
 altimetria dei fondaci superiore a 700 m s.l.m.;
 spessore delle murature uguale o superiore a 40 cm;
 presenza di almeno due aperture che permettano l'aerazione;
 almeno due lati perimetrali del locale interrati.
 La  stagionatura inizia dal trentunesimo al quarantunesimo giorno dalla messa in forma.
 Durante questa fase:
 e'  consentito  trattare il «Canestrato di Moliterno Stagionato in  Fondaco»  con  solo  olio di oliva o con lo stesso emulsionato ad aceto di vino;
 e'  consentito  altresi'  trattare  il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» con acqua di fuliggine ossia con acqua bollita per  25/30  minuti  col  nerofumo  raschiato  dai  camini  a  legna e riportata a temperatura ambiente.
 Il  caglio  utilizzato  per  la  coagulazione del latte si ricava dallo stomaco di capretti o agnelli lattanti degli animali cosi' come indicati nel presente articolo.
 Le modalita' di preparazione sono le seguenti:
 a) i capretti o gli agnelli vanno allevati in appositi ricoveri affinche'  non  vengano  a  contatto  con alimenti e ricevano solo il latte materno;
 b)  all'eta'  compresa  tra  25  e  45  giorni  si procede alla mattazione  prelevando  i  caglioli  che  vanno  gonfiati  e posti ad asciugare  per  un  periodo che varia da 10 a 15 giorni con eventuale successiva aggiunta di latte intero e crudo di capra o pecora;
 c)  i  caglioli  asciutti possono eventualmente essere riposti, con  eventuale  aggiunta  di  sale,  stratificati  in cassette che ne permettono lo sgrondo per circa 15 giorni;
 d)  una  volta  asciutti,  i  cagli  vengono  raccolti,  puliti togliendo  le parti di grasso e impurita', tagliati e successivamente macinati;
 e) alla pasta ottenuta, vengono aggiunti da 100 a 200 grammi di sale per chilogrammo di pasta;
 f)  il  caglio  cosi' ottenuto viene conservato in barattoli di vetro ben chiusi in luogo fresco e al riparo dalla luce.
 Il  Condizionamento  e  il  porzionamento  devono  avvenire nella stessa  area di produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco»,  cosi' come definita dall'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantirne la tracciabilita' ed il controllo.
 Art. 6.
 Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
 Fin  dal  passato  l'IGP  «Canestrato  di Moliterno Stagionato in Fondaco»  e'  conosciuto  non  solo  a  livello  nazionale  ma  anche internazionale,  grazie  alla  sua  reputazione, dovuta in particolar modo  alla  tipica  razza  ovina presente nel territorio di origine e alla  particolare  tecnica  della stagionatura. Un ruolo fondamentale viene  svolto  dalle  razze ovi caprine dalle quali viene prodotto il latte,  che influenzano in modo deciso le caratteristiche qualitative della materia prima e di conseguenza hanno un riscontro diretto sulla qualita' finale del formaggio.
 La  razza  ovina  piu'  diffusa  sul territorio e' la «Gentile di Lucania»  che  si  caratterizza  per essere una razza molto rustica e molto  ben  adattata  alle condizioni climatiche ed orografiche della zona.  Si  tratta  di una razza merinizzata, risultante dall'incrocio iniziato nel XV secolo tra le popolazioni locali e gli arieti Merinos spagnoli. Questo tipo di incrocio nacque, all'epoca, dall'esigenza di coniugare   una   buona  produzione  laniera  con  la  piu'  spiccata attitudine alla produzione di carne delle popolazioni ovine lucane, e ottenne,  come  risultato,  la  realizzazione  di una razza a duplice attitudine  produttiva. La scarsa attitudine per la produzione lattea comporta  tuttora rese unitarie di latte non elevate, ma a tutto cio' corrisponde   una   eccellente   qualita'  del  latte,  difficilmente riscontrabile nelle altre razze a piu' spiccata attitudine lattifera, caratterizzata da elevati tenori in grasso e proteine.
 Il  ciclo produttivo delle razze allevate, unito all'obiettivo di sfruttare  al meglio il pascolo montano, ha comportato l'abitudine di un  allevamento misto, ovini e caprini. Le razze caprine lucane oltre a  produrre un latte di elevata qualita', sono anche molto produttive in termini quantitativi.
 Anche  il  fattore  umano  ha  contribuito a rendere il formaggio «Canestrato   di   Moliterno  Stagionato  in  Fondaco»  unico  e  con caratteristiche   qualitative   particolari   tale   da  distinguerlo nettamente   da   qualsiasi   altra   produzione   di  formaggio.  La caseificazione  della  IGP  avviene ancora oggi con gli stessi metodi artigianali  adoperati  in  passato  e  trasmessi  di  generazione in generazione.
 La peculiarita' principale del Canestrato di Moliterno Stagionato in  Fondaco  risiede  nella  fase di stagionatura del formaggio nelle caratteristiche cantine (fondaci) presenti nel comune di Moliterno.
 Infatti  ancora  oggi  i  produttori  di  Canestrato di Moliterno Stagionato  in  Fondaco utilizzano questi particolarissimi locali che caratterizzano  il prodotto in modo univoco conferendo allo stesso le caratteristiche   organolettiche   che   da   sempre   sono  ad  esso riconosciute.  Il  fondaco  e'  un ambiente molto fresco e ben aerato dove  la  concomitanza  di vari fattori determinano la formazione del microclima  indispensabile  per ottenere un prodotto qualitativamente eccellente.  Ed e', infatti, al clima freddo e secco del luogo che si attribuisce la riuscita del processo di stagionatura. In conclusione, piu'  fattori,  quali la qualita' della materia prima, le tecniche di lavorazione artigianale e soprattutto la stagionatura, contribuiscono a  conferire  al  «Canestrato  di Moliterno Stagionato in Fondaco» il carattere di tipicita'.
 La cittadina di Moliterno era famosa in passato come e' famosa ai giorni  nostri  per  essere  un luogo di produzione e stagionatura di formaggi  pecorini.  I  moliternesi,  fin  dal  `700,  epoca  in  cui risalgono  le  prime  testimonianze  storiche,  fecero della cura del pecorino  un'attivita' primaria. La notevole reputazione del prodotto trova testimonianza in numerosi scritti; secondo il Racioppi, storico moliternese  dell'800, il toponimo Moliterno deriverebbe dal radicale «mulctrum»  da  cui  «mulcternum»  ovvero «luogo dove si fa il latte, cioe' dove si munge l'armento e si coagula il latte».
 Il  Bianculli, altro noto personaggio di Moliterno, docente nella Regia  Universita'  di Napoli, finisce per sminuire l'opera dell'uomo per  dare  tutto  il  merito alla qualita' dell'aria «di cui speciali germi  agiscono  sulla  fermentazione  del  formaggio» dimostrato dal fatto  «che  le  stesse  donne  adibite  alla  cura  del  formaggio a Moliterno,  trasportate  nelle  marine (territori del versante ionico della Basilicata) ed adibite alla cura di esso, non hanno dato quella ottima qualita' che si era ottenuta nella nostra cittadina».
 Il  «Canestrato  di  Moliterno  Stagionato  in  Fondaco» anche in passato  era  notevolmente apprezzato non solo nei mercati nazionali, ma  anche  esteri,  in  particolar  modo veniva esportato in America. Erano  gli stessi abitanti di Moliterno che, secondo quanto affermato da  Padre  Daniele  Murno,  dotto  frate francescano di Moliterno, si occupavano della raccolta: «lunghe carovane di muli da Moliterno, nel periodo  invernale  e  primaverile  scendono alle marine in cerca del prezioso carico di pecorino fresco ..... da quattro a sei giorni dura il  loro  viaggio  di andata e ritorno, fra innumerevoli insidie tese dagli uomini e dalla natura oltre il pericolo della malaria».
 Nel  1906,  un  solo  produttore  tra quelli iscritti nell'elenco degli  esportatori dei prodotti della Basilicata, esporto' circa 1300 quintali di formaggio stagionato.
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare  di  produzione  e' svolto da una struttura di controllo conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
 Art. 8.
 Etichettatura
 L'indicazione  geografica  «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco»  e'  ammessa per il solo prodotto con stagionatura di almeno 60  giorni ed e' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa  da  quelle  previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato e similari.
 Ai fini del presente disciplinare sono invece ammesse le seguenti diciture:
 primitivo:  riservata  al prodotto avente stagionatura fino a 6 mesi;
 stagionato:  riservata  al prodotto avente stagionatura oltre 6 mesi e fino a 12;
 extra: riservata al prodotto avente stagionatura oltre 12 mesi.
 Il  «Canestrato  di  Moliterno Stagionato in Fondaco» deve recare apposto, all'atto della sua immissione al consumo, il contrassegno di cui  al  presente  disciplinare  a  garanzia  della  rispondenza alle specifiche prescrizioni del presente disciplinare di produzione.
 Il  prodotto  e'  immesso al consumo munito di apposito marchio a fuoco,  rappresentato da due cerchi concentrici contenenti, il primo, la  scritta «CANESTRATO DI MOLITERNO», ed il secondo, un castello con tre  torri,  simbolo  del  comune  di  Moliterno,  con sottostante la scritta  «STAGIONATO IN FONDACO», del diametro di 15 cm., apposto dal Consorzio  per la tutela del pecorino «Canestrato di Moliterno» sotto il  controllo dell'organismo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n.  2081/92  e  secondo  le modalita' indicate nel piano di controllo approvato  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali, sulle forme idonee e certificate.
 
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 Art. 9.
 Uso del riferimento all'I.G.P. in prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la cui preparazione e' utilizzata l'indicazione geografica  protetta «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco», anche  a  seguito  di  processi  di elaborazione e di trasformazione, possono   essere   immessi   al  consumo  in  confezioni  recanti  il riferimento  alla  detta  denominazione  senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 a)  il  prodotto a indicazione geografica protetta, certificato come  tale,  costituisca  il  componente  esclusivo  della  categoria merceologica di appartenenza;
 b)  gli  utilizzatori  del  prodotto  a  indicazione geografica protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale  conferito dalla registrazione della I.G.P. «Canestrato di  Moliterno  Stagionato in Fondaco» riuniti in consorzio incaricato alla  tutela  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso dell'I.G.P.
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