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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 25 luglio 2005 |  | Designazione  della  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato  di  Trieste»,  quale  autorita'  pubblica  incaricata di effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Tergeste»,  riferita  all'olio  extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1845/2004 del 22 ottobre  2004  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta «Tergeste» riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  prevista  dall'art.  6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art.  14  della legge n. 526/1999 dalla regione Friuli Venezia Giulia con  la  quale  il  predetto  ente  territoriale  ha  indicato  quale Autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la «Camera di commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Trieste» con sede in Trieste, Piazza della Borsa n. 14;
 Considerato   che  l'organismo  «Camera  di  commercio,  industria, agricoltura  e artigianato di Trieste» ha dimostrato di aver adeguato in   modo   puntuale   il  piano  di  controllo  predisposto  per  la denominazione   di  origine  protetta  «Tergeste»  riferita  all'olio extravergine  di  oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea  a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste»  con sede in Trieste, piazza della Borsa n. 14, e' designata quale  Autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare le funzioni di controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n.  2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come  denominazione  di  origine  protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo per la «Camera di commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di  Trieste» del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  dal  disciplinare  predetto  e che sulle confezioni con le quali  viene  commercializzata  la  denominazione di origine protetta «Tergeste»  riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura:   «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste»  non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione   di  origine  protetta  «Tergeste»  riferita  all'olio extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste»  comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato   nella   documentazione  presentata,  la  composizione  del Comitato   di   certificazione   o   della  struttura  equivalente  e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,  la «Camera   di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di Trieste» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste»  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo  della  denominazione  di  origine  protetta  «Tergeste» riferita  all'olio  extravergine  di oliva, anche mediante immissione nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste»  immette  anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione di  origine  protetta  «Tergeste»  riferita  all'olio extravergine di oliva,  rilasciate  agli  utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della  denominazione  «Tergeste»  riferita  all'olio  extravergine di oliva.
 |  |  |  | Art. 8. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste»  e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  e  dalla  Regione  nel  cui ambito territoriale  ricade  la  zona  di  produzione della denominazione di origine  protetta «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, ai  sensi  dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
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