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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 28 luglio 2005 |  | Criteri  per  l'incentivazione  della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Premesso che l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla  promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel mercato interno dell'elettricita', stabilisce che il Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  d'intesa  con  la Conferenza  unificata,  adotta  uno  o  piu' decreti con i quali sono definiti  i  criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;
 Premesso che l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre  2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta mediante  conversione  fotovoltaica  della fonte solare i criteri per l'incentivazione  prevedono  una  specifica  tariffa incentivante, di importo   decrescente   e  di  durata  tali  da  garantire  una  equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
 Visto  l'art.  15  della legge 18 aprile 2005, n. 62, che delega il Governo  ad  attuare la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26 giugno  2003, relativa a norme comuni per il mercato  interno  dell'energia  elettrica  e  che abroga la direttiva 96/92/CE, e in particolare il comma 1, lettera f);
 Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e successive modificazioni e aggiornamenti;
 Visto  l'art.  6  del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante  disposizioni  specifiche  per  gli  impianti  di potenza non superiore a 20 kW;
 Visto  l'art.  12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante   razionalizzazione   e   semplificazione   delle   procedure autorizzative;
 Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la programmazione  economica  6 agosto 1999, n. 126, di approvazione del libro   bianco   per   la   valorizzazione   energetica  delle  fonti rinnovabili;
 Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la programmazione economica 19 dicembre 2003, n. 123, di revisione delle linee  guida  per  le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002);
 Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas   6 dicembre  2000,  n.  224/00,  che  disciplina  le  condizioni tecnico-economiche  del  servizio  di  scambio sul posto dell'energia elettrica  prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW;
 Considerata  l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 14 luglio 2005;
 Ritenuto  opportuno  definire criteri e misure per l'incentivazione della  produzione  di  energia  elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica;
 Ritenuto  opportuno  definire tariffe incentivanti, valorizzando la disciplina dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili con potenza nominale non superiore  a  20  kW,  di  cui  all'art.  6  del  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 Ritenuto  opportuno  definire  tariffe  incentivanti  per l'energia elettrica  prodotta  da  impianti  di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW;
 Ritenuto  necessario,  ai  sensi dell'art. 15, comma 1, lettera f), della  legge 18 aprile 2005, n. 62, introdurre meccanismi di gara per l'incentivazione  della  produzione  di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica, limitatamente agli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW;
 Emana
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 Finalita'
 1.   Con   il   presente   decreto  sono  definiti  i  criteri  per l'incentivazione  della  produzione  di energia elettrica da impianti fotovoltaici  in  attuazione  dell'art.  7  del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1.  Ai  fini  del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art.  2  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma  15,  nonche'  le  definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti:
 a) impianto  o  sistema fotovoltaico e' un impianto di produzione di  energia  elettrica  mediante conversione diretta della radiazione solare,    tramite   l'effetto   fotovoltaico;   esso   e'   composto principalmente  da  un  insieme  di  moduli  fotovoltaici, uno o piu' convertitori  della  corrente  continua in corrente alternata e altri componenti minori;
 b) potenza   nominale  (o  massima,  o  di  picco,  o  di  targa) dell'impianto  fotovoltaico  e'  la  potenza elettrica dell'impianto, determinata  dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di  picco,  o  di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del  medesimo  impianto,  misurate  alle  condizioni  nominali,  come definite alla lettera d);
 c) energia  elettrica  prodotta  da  un  impianto fotovoltaico e' l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del gruppo di conversione della  corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze  elettriche  del  soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
 d) condizioni  nominali  sono  le  condizioni di temperatura e di irraggiamento  solare,  nelle  quali sono rilevate le prestazioni dei moduli  fotovoltaici, come definite nelle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1;
 e) punto  di  connessione  e'  il  punto della rete elettrica, di competenza  del  gestore  di  rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
 f) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la data,  comunicata  dal soggetto responsabile, di cui alla lettera g), al  gestore  di rete e al soggetto attuatore, di cui alla lettera h), da  cui  decorre  il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;
 g) soggetto  responsabile  e'  il soggetto, avente i requisiti di cui  all'art.  3,  responsabile  della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto,  nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, e  che  ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;
 h) soggetto attuatore e' il soggetto di cui all'art. 9, comma 2;
 i) potenziamento  e'  l'intervento  tecnologico  eseguito  su  un impianto  entrato  in  esercizio  da  almeno  cinque  anni,  tale  da consentire  una  produzione  aggiuntiva  dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j);
 j) produzione  aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a seguito   di  un  potenziamento  ed  espresso  in  kWh,  dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera c), rispetto alla produzione  annua  media  prima  dell'intervento,  come definita alla lettera k);
 k) produzione  annua media di un impianto e' la media aritmetica, espressa  in  kWh,  dei  valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi cinque anni solari, al netto  di  eventuali  periodi  di  fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
 l) rifacimento  totale  e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta  la  sostituzione  con  componenti  nuovi  almeno di tutti i moduli  fotovoltaici  e  del  gruppo  di  conversione  della corrente continua in corrente alternata.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti dei soggetti che possono
 beneficiare dell'incentivazione
 1.  Beneficiano  dell'incentivazione  alla  produzione  di  energia elettrica,  ottenuta  dagli  impianti  di  cui all'art. 5, le persone fisiche  e  giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di   edifici,   responsabili   dei   medesimi  impianti,  progettati, realizzati  ed eserciti in conformita' alle disposizioni del presente decreto,  che  presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.
 2.  Beneficiano  dell'incentivazione  alla  produzione  di  energia elettrica  ottenuta  dagli  impianti  di  cui  all'art. 6, le persone fisiche  e  giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di   edifici,   responsabili   dei   medesimi  impianti,  progettati, realizzati  ed eserciti in conformita' alle disposizioni del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti
 1.  Possono  accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica  mediante  conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui  al  presente  decreto,  gli  impianti  fotovoltaici  di  potenza nominale  non  inferiore  a  1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla  rete  elettrica,  ivi  incluse  le  piccole reti isolate di cui all'art.  2,  comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati  in  esercizio,  a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale,  in  data  successiva  al  30 settembre  2005, i cui soggetti responsabili   inoltrano   la   domanda   di   accesso  alle  tariffe incentivanti in conformita' all'art. 7.
 2.  Possono  accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica  mediante  conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui  al  presente  decreto,  gli impianti fotovoltaici collegati alla rete  elettrica,  ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio,   a   seguito   di   potenziamento,   in  data  successiva 30 settembre  2005, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a   seguito   dell'intervento   di   potenziamento,  i  cui  soggetti responsabili   inoltrano   la   domanda   di   accesso  alle  tariffe incentivanti in conformita' all'art. 7.
 3.  Ai  fini  dell'accesso  all'incentivazione  alla  produzione di energia  elettrica  mediante  conversione  fotovoltaica  dell'energia solare,  di  cui  al  presente decreto, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate in allegato 1.
 4.  Gli  impianti  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  devono  essere realizzati  con  componenti  che  assicurino  l'osservanza  delle due seguenti condizioni:
 a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc, dove:
 Pcc  e'  la  potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%,
 Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
 I  e'  l'irraggiamento  [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;
 Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova standard;
 Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
 b) Pca > 0,9 * Pcc, dove:
 Pca   e'   la  potenza  attiva  in  corrente  alternata  misurata all'uscita  del  gruppo  di  conversione  della  corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.
 Tale  condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di  targa  del  gruppo  di  conversione  della  corrente  continua in corrente alternata.
 5. Gli impianti di cui all'art. 5 devono essere collegati alla rete elettrica in bassa o media tensione.
 |  |  |  | Art. 5. Criteri per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione
 per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale
 non superiore a 20 kW.
 1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale  non  superiore  a  20  kW beneficia della disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale  non  superiore  a  20  kW,  muniti di idonei sistemi per la misurazione  dell'energia  prodotta,  ha  diritto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  e  del  presente  decreto,  ad  una tariffa incentivante il cui valore e' stabilito come segue:
 a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh per un periodo di venti anni;
 b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata  inoltrata  negli  anni  successivi  al  2006:  il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato del 2 %, con arrotondamento  alla  terza  cifra  decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
 3.  Le  tariffe  di  cui  al  comma  2 sono riconosciute nel limite massimo  di  potenza  nominale  cumulata di cui all'art. 12, comma 2. Tale  limite  include  la potenza nominale cumulata degli impianti di cui all'art. 6, comma 2.
 4.  Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui  al  comma  2, continua ad applicarsi la disciplina richiamata al comma 1.
 5.  Fino alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata al  comma  1  si  applica  la  disciplina  di  cui alla deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00.  In tale ambito, il soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma  1, lettera g), coincide con il richiedente, di cui all'art. 1, lettera k), della predetta deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00.
 |  |  |  | Art. 6. Criteri per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW.
 1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW, immessa nella rete elettrica, e' ritirata con  le  modalita'  e  alle  condizioni  fissate  dall'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 2.  In  aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1,  l'energia  elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale  superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW, immessa in tutto o  in  parte  nella  rete  elettrica,  ha diritto, nel rispetto delle disposizioni  del  presente decreto, a una tariffa incentivante i cui valori sono stabiliti come segue:
 a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,460 euro/kWh per un periodo di venti anni;
 b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata  inoltrata  negli  anni  successivi  al  2006:  il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato del 2 %, con arrotondamento  alla  terza  cifra  decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
 3.  In  aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1,  l'energia  elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, immessa in tutto o in  parte  nella  rete  elettrica,  ha  diritto,  nel  rispetto delle disposizioni  del  presente decreto, a una tariffa incentivante i cui valori massimi sono stabiliti come segue:
 a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,490 euro/kWh per un periodo di venti anni;
 b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata  inoltrata  negli  anni  successivi  al  2006:  il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato del 2 %, con arrotondamento  alla  terza  cifra  decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
 L'entita' della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta e' determinata con le modalita' di cui all'art. 7, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3.
 4.  Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui  ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta, immessa nella rete elettrica,  continua  ad  essere  ritirata  con  le  modalita' e alle condizioni di cui al comma 1.
 5.  Sono  fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
 6.  L'aggiornamento  delle  tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma  2, e all'art. 6, commi 2 e 3, viene effettuato a decorrere dal primo  gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito  ai  dodici  mesi  precendenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat.
 |  |  |  | Art. 7. Criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione
 e modalita' per la determinazione dell'incentivazione
 effettivamente riconosciuta.
 1.  Entro  il  31  marzo,  il  30  giugno,  il  30 settembre  e  il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  il soggetto responsabile che intende realizzare   un   impianto   fotovoltaico  e  accedere  alle  tariffe incentivanti  di  cui al presente decreto inoltra apposita domanda al soggetto  attuatore. Alla domanda e' allegato il progetto preliminare dell'impianto.  Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9.
 2.  Il  progetto  preliminare  di cui al comma 1 include una scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della  corrente  continua  in  corrente  alternata,  la  tensione  in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua   in  corrente  alternata,  le  caratteristiche  dei  moduli fotovoltaici,  del  gruppo  di conversione della corrente continua in corrente  alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica, le  modalita' con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 4.
 3. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda di cui al comma 1 e' allegata una busta chiusa sigillata, nella quale il soggetto   responsabile,   con   riferimento  alla  potenza  nominale dell'impianto  e ai valori massimi delle tariffe incentivanti vigenti nell'anno,  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  riporta il valore della tariffa incentivante richiesta.
 4.  Entro  i  sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro  delle  domande  di  cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa  verifica  di  ammissibilita'  delle  domande ricevute, redige l'elenco  delle  domande  afferenti agli impianti di cui all'art. 5 e all'art.   6,  comma  2,aventi  diritto  alla  tariffa  incentivante, ordinandole  sulla  base  della  data  di  ricevimento  della domanda medesima,  fino al limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2.
 5.  Entro  i  sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro  delle  domande  di  cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa  verifica di ammissibilita' delle domande ricevute, redige una graduatoria  delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 6, comma 3, ordinandole sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta.  Le  tariffe incentivanti effettivamente riconosciute sono determinate  attribuendo priorita' alle domande con piu' basso valore della  tariffa  incentivante richiesta, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3. In caso di domande che presentano  pari  valore  della  tariffa  incentivante  richiesta, la priorita'  tra  le  domande  e'  attribuita  sulla base della data di inoltro della domanda di cui al comma 1.
 6.  Le  domande  la  cui  inclusione nell'elenco di cui al comma 4, ovvero  nella  graduatoria di cui al comma 5, comporta il superamento dei limiti di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, commi 2 e 3, non hanno diritto al riconoscimento della tariffa incentivante.
 7.  Entro  i  novanta  giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro  delle  domande  di  cui  al comma 1, il soggetto attuatore comunica  l'esito  di cui ai commi 4 e 5 ai soggetti responsabili che hanno  inoltrato  la domanda di cui al comma 1. Il soggetto attuatore comunica  inoltre  ai  soggetti  aventi diritto, sulla base di quanto disposto  al  comma  5,  all'art. 5, e all'art. 6, comma 2, l'entita' della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta per un periodo di  venti  anni  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in esercizio dell'impianto.
 8.  Alla  tariffa riconosciuta ai sensi del comma 7 si applicano le eventuali riduzioni di cui all'art. 10, comma 1.
 9. Il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 6, comma 3,  e'  tenuto  a  costituire una cauzione definitiva nella misura di 1.500  euro  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  dell'impianto,  da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata  da  istituti  bancari  o  assicurativi  o da intermediari finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui all'art. 107 del decreto  legislativo  1° settembre  1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie. La cauzione e'  costituita  a  favore  del soggetto attuatore. La cauzione non e' dovuta se il soggetto responsabile e' tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.
 La  cauzione  e'  costituita  a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi di cui all'art. 8, comma  3,  nonche'  di  mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio  dell'impianto  medesimo,  di  cui  all'art. 8, comma 4. La cauzione  cosi'  prestata  deve  essere  incondizionata  ed  a  prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:
 a) la  rinuncia  del  beneficio  alla  preventiva  escussione del debitore principale;
 b) la rinuncia alla possibilita' del fideiussore di far valere il decorso  del  termine  di  sei  mesi  entro il quale, nell'ipotesi di scadenza  dell'obbligazione  principale,  il  creditore  e'  tenuto a proporre  le  proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;
 c) la  sua  operativita' entro trenta giorni a semplice richiesta del soggetto attuatore.
 10.  La  mancata  costituzione della cauzione nei termini di cui al comma  9 indicati comporta l'inammissibilita' della domanda di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 8. Obblighi connessi alla realizzazione dell'impianto
 1.  Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione  di  cui  all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile inoltra  al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto, di cui   all'art.  7,  comma  1,  e  richiede  al  medesimo  gestore  la connessione  alla  rete  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo  16 marzo  1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387.  Nel  caso di impianti di cui all'art. 5, il soggetto precisa che intende usufruire del  servizio  di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta, in  maniera  conforme  alla  disciplina  di cui al comma 1, ovvero al comma 5, del medesimo art. 5.
 2. Entro i successivi trenta giorni, il gestore di rete comunica al soggetto responsabile il punto di consegna.
 3.  In ogni caso, entro sei mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'art.  6, entro dodici mesi, dalla data della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile da' inizio ai lavori di realizzazione  dell'impianto, in conformita' al progetto inoltrato al gestore  di  rete  e  al  soggetto  attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti.
 Entro  dodici  mesi  ovvero, per i soli impianti di cui all'art. 6, entro  ventiquattro  mesi,  dalla  data  della  comunicazione  di cui all'art.   7,   comma   7,   il  soggetto  responsabile  conclude  la realizzazione  dell'impianto, in conformita' al progetto inoltrato al gestore  di  rete  e  al  soggetto  attuatore, nel rispetto di quanto disposto  all'art.  4,  dandone comunicazione ai medesimi soggetti. A tale  ultima  comunicazione  e'  allegato  il certificato di collaudo dell'impianto.
 Il   gestore  di  rete  e'  tenuto  ad  effettuare  la  connessione dell'impianto  alla  rete elettrica entro trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione di conclusione dei lavori.
 4.  Il  soggetto  responsabile  e'  tenuto a comunicare al soggetto attuatore,  nonche'  al  gestore  di  rete,  la  data  di  entrata in esercizio  dell'impianto.  In tutti i casi, tale data non puo' essere successiva   a  sei  mesi  la  data  di  conclusione  dei  lavori  di realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3.
 5.   All'atto   della   comunicazione   di   entrata  in  esercizio dell'impianto,  di cui al comma 4, il soggetto responsabile e' tenuto a  trasmettere  al  medesimo soggetto attuatore dichiarazione giurata con  la  quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto disposto all'art. 10, commi da 1 a 5.
 Fatte  salve  le  altre  conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione   comporta   la  decadenza  dal  diritto  alla  tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa alla tariffa incentivante.
 6.  Il  mancato  rispetto  dei  termini  per l'inizio dei lavori di realizzazione   e   di   conclusione   dei  lavori  di  realizzazione dell'impianto,  di  cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto alla  tariffa  incentivante, acquisito ai sensi dell'art. 7, comma 7. Comporta  altresi'  la  decadenza  dal  diritto alla medesima tariffa incentivante  il  mancato  rispetto  dei  termini  per  l'entrata  in esercizio dell'impianto, di cui al comma 4.
 |  |  |  | Art. 9. Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione
 1.  Con  propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica e il   gas   determina  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse  per l'erogazione  delle  tariffe  incentivanti  di cui all'art. 7 trovano copertura   nel  gettito  della  componente  tariffaria  A3,  per  la copertura  degli  oneri  sostenuti  dal  Gestore  della rete ai sensi dell'art.  3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di  cui  all'art.  52,  comma  52.2,  lettera  b), dell'allegato alla deliberazione  30 gennaio  2004, n. 5, recante «testo integrato delle disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione 2004-2007  e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi».
 2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas individua il soggetto  che  eroga  le tariffe incentivanti ai sensi all'art. 7, le modalita'  e  le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del  rispetto  delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13.
 |  |  |  | Art. 10. Condizioni per la cumulabilita' dell'incentivazione
 con altri incentivi
 1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7,  sono  ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto benefici  della  detrazione  fiscale  richiamata all'art. 2, comma 5, della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
 2.  Le  tariffe  incentivanti  di  cui al presente decreto non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici per la cui  realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.
 3.  In  particolare,  le  tariffe  incentivanti  di cui al presente decreto,  non  sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici  per  la  cui  realizzazione  siano  stati  concessi gli incentivi  erogati  dal  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio  e  dalle  regioni  e  province  autonome, nell'ambito del programma  «Tetti  fotovoltaici»  del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  come definito dai decreti del Direttore del servizio  inquinamento  atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero  22 dicembre  2000,  n.  111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001.
 4.  Le  tariffe  incentivanti  di  cui al presente decreto non sono compatibili  con  i  certificati  verdi  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 5.  Le  tariffe  incentivanti  di  cui al presente decreto non sono compatibili   con   i   titoli  derivanti  dalla  applicazione  delle disposizioni  attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79, ne' con i titoli derivanti dall'applicazione delle  disposizioni  attuative  dell'art.  16,  comma  4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 6. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul  valore  aggiunto  per gli impianti facenti uso di energia solare per  la  produzione  di  calore  o  energia,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 11. Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare
 1.  In  attuazione  dell'art.  7,  comma 2, lettera e), del decreto legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  e'  stabilito un obiettivo nazionale  di  potenza  nominale  fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015 di 300 MW.
 |  |  |  | Art. 12. Limite massimo della potenza elettrica cumulativa
 di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione
 e criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione.
 1.  Le  tariffe  incentivanti  di  cui  al  presente  decreto  sono riconosciute  fino  a  quando la potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che ottengono le medesime tariffe incentivanti raggiunge il valore di 100 MW.
 2.  La  potenza  nominale  cumulativa di tutti gli impianti, di cui all'art.  5  e  all'art.  6, comma 2, che possono ottenere le tariffe incentivanti e' fissata in 60 MW.
 3.  La  potenza  nominale  cumulativa di tutti gli impianti, di cui all'art.  6, comma 3, che possono ottenere le tariffe incentivanti e' fissata in 40MW.
 4. Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto attuatore  rende  noto,  a  solo  scopo  informativo, il valore della potenza  nominale  cumulativa  di  tutti  gli  impianti  che  possono ottenere  le  tariffe  incentivanti,  di cui ai commi 2 e 3, al netto della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti ai quali sono state  riconosciute  le  tariffe  incentivanti  ai sensi dell'art. 7, comma  7,  tenuto  conto  di  quanto disposto all'art. 7, comma 10, e all'art. 8, commi 5 e 6.
 5.  Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione    fotovoltaica    che    permettano    anche   l'aumento dell'efficienza  di  conversione  dei componenti e degli impianti, il Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  d'intesa  con  la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere, anche mediante  meccanismi di gara, lo sviluppo delle predette tecnologie e delle  imprese, fino al limite massimo di potenza cumulata installata di cui all'art. 11.
 |  |  |  | Art. 13. Attivita' di monitoraggio e disposizioni finali
 1.  Entro  il  31 ottobre  di  ogni  anno,  il  soggetto  attuatore trasmette  al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  al Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome,   all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  e all'Osservatorio   di   cui   all'art.  16  del  decreto  legislativo 29 dicembre  2003, n. 387, un rapporto sulle domande ricevute e sugli elenchi e le graduatoria redatte, ai sensi dell'art. 7.
 2.  Con  il  medesimo  rapporto di cui al comma 1 sono forniti, per ciascuna  regione  e  provincia  autonoma e per ciascuna tipologia di impianto  di  cui  agli  articoli 5  e 6, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici  in  costruzione  e in esercizio, la potenza annualmente entrata  in  esercizio, la relativa produzione energetica, il valore, ovvero il valore medio, delle tariffe incentivanti erogate, l'entita' cumulata  delle  tariffe  incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato utile, in particolare, all'attuazione di quanto disposto agli articoli 11 e 12.
 3.   Qualora,  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  data  di trasmissione,  il  soggetto  attuatore  non  riceva  osservazioni del Ministero  delle attivita' produttive o del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio, il rapporto di cui al comma 1 e' reso pubblico.
 4.  Sulla  base  del rapporto di cui al comma 1, il Ministero delle attivita'  produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,  anche  su  sollecitazione  delle regioni, delle province autonome  e  degli enti locali, individuano le cadenze e le modalita' per l'attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 5.
 5.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore a decorrere dal giorno successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 luglio 2005
 Il Ministro
 delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 |  |  |  | Allegato 1 NORME TECNICHE RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 4,
 COMMA 1 DEL PRESENTE DECRETO
 CEI  64-8:  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore  a  1000  V  in  corrente  alternata e a 1500 V in corrente continua;
 CEI  11-20:  Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i continuita' collegati a reti di I e II categoria;
 CEI  EN  60904-1:  Dispositivi  fotovoltaici  Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;
 CEI  EN  60904-2:  Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;
 CEI  EN  60904-3:  Dispositivi  fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura   per   sistemi   solari  fotovoltaici  per  uso  terrestre  e irraggiamento spettrale di riferimento;
 CEI   EN   61727:   Sistemi  fotovoltaici  (FV)  -  Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
 CEI  EN  61215:  Moduli  fotovoltaici  in  silicio  cristallino per applicazioni  terrestri.  Qualifica  del  progetto e omologazione del tipo;
 CEI  EN 61000-3-2: Compatibilita' elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti  Sezione  2:  Limiti  per  le  emissioni  di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);
 CEI  EN  60555-1:  Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi    elettrodomestici   e   da   equipaggiamenti   elettrici simili-Parte 1: Definizioni;
 CEI  EN  60439-1-2-3:  Apparecchiature  assiemate  di  protezione e manovra per bassa tensione;
 CEI  EN  60445:  Individuazione  dei  morsetti e degli apparecchi e delle  estremita'  dei  conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
 CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
 CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;
 CEI  20-19:  Cavi  isolati  con  gomma  con  tensione  nominale non superiore a 450/750 V;
 CEI  20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
 CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;
 CEI  81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
 CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
 CEI  0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
 CEI  0-3:  Guida  per  la  compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;
 UNI  10349:  Riscaldamento  e  raffrescamento  degli  edifici. Dati climatici.;
 CEI  EN  61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
 IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements   for   special   installations   or   locations   Solar photovoltaic (PV) power supply systems.
 Qualora  le  sopra  elencate  norme  tecniche  siano  modificate  o aggiornate, si applicano le norme piu' recenti
 Si  applicano  inoltre,  per  quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dalle societa' di distribuzione di  energia  elettrica  riportanti  disposizioni  applicative  per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.
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