| IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione;
 Visto  il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge;
 Visto  l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233,  convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre  ispezioni  periodiche  o  straordinarie,  avvalendosi,  ove occorra,  dell'opera  di  esperti  con onere a carico delle societa', anche  al  fine  di  controllare  che  siano  rimosse  situazioni  di irregolarita';
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto ministeriale del 18 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   dell'8 luglio   1993,   n.   158   concernente l'istituzione  di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso societa' fiduciarie e di revisione;
 Visto  in  particolare l'art. 6 del predetto decreto che stabilisce il  compenso  da  corrispondere agli esperti con onere a carico delle societa'  fiduciarie  ispezionate,  ai  sensi  dell'art.  5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531;
 Considerato che il predetto art. 6 prevede, in particolare, che «il compenso  sopra  citato  viene determinato sulla scorta delle tariffe applicate,  dalle  societa'  di  revisione  e  certificazione  di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.  136,  al  revisore  esperto  (senior) in base al numero delle ore desunte  dai verbali di accesso, con un massimale di lire tre milioni (ora   millecinquecentoquarantanove/39  euro).  Tale  importo  potra' essere  aumentato fino ad un massimo del doppio per tener conto della redazione  della  relazione ispettiva, della raccolta degli allegati, della complessita' e della qualita' del lavoro svolto»;
 Ritenuto  di  rivalutare,  in  considerazione  del tempo trascorso, l'entita' del compenso e di stabilire un diverso criterio che preveda anche  la  possibilita'  di  procedure di aggiornamento, in relazione all'andamento del costo della vita;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  E'  abrogato  l'art.  6 del decreto ministeriale 18 giugno 1993 citato in premessa.
 2.  Il  compenso  da  corrispondere agli esperti con onere a carico delle  societa'  fiduciarie  e  di  revisione  ispezionate,  ai sensi dell'art.   5  del  regio  decreto  22 aprile  1940,  n.  531,  viene determinato  in  considerazione  della  durata desunta dai verbali di accesso, con un massimale di duemilacinquecento euro.
 3.  Tale  importo  potra'  essere  aumentato fino ad un massimo del doppio   tenuto   conto   dell'opera   prestata,  della  complessita' dell'ispezione,  nonche'  della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni.
 4.   Il   compenso   di  cui  al  comma  precedente  potra'  essere ulteriormente  incrementato  sino  all'80% se la societa' ispezionata amministra    una    massa    fiduciaria   uguale   o   maggiore   di duecentocinquanta milioni di euro.
 5.  Annualmente,  con  provvedimento  del direttore generale per il commercio,  le  assicurazioni  e  i  servizi, il massimale, di cui al comma  1,  sara'  incrementato  dell'aumento  registrato, rispetto al valore medio dell'anno precedente, degli indici dei prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il Ministro: Scajola
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