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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo   alla   richiesta   di   riconoscimento  della  indicazione geografica  tipica  dei  vini  «Ronchi  Varesini», e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  |  |  | Il Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
 dei  vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio
 1992, n. 164
 Esaminata,  nel  corso  della  riunione  del  21 luglio  2005, la domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di categoria - Confagricoltura,  Coldiretti  e Confederazione italiana agricoltori - della provincia di Varese, in data 28 luglio 2004, intesa ad ottenere il  riconoscimento  della  indicazione  geografica  tipica  dei  vini «Ronchi Varesini»;
 Visto  il  parere favorevole espresso, al riguardo, dalla Regione Lombardia  con  nota  n.  17313  del  21 giugno  2005, esprime parere favorevole  accogliendo  l'istanza  di  che trattasi e proponendo, ai fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto   dirigenziale,  il disciplinare di produzione nel testo appresso riportato.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD
 INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI VARESINI»
 Art. 1.
 L'indicazione  geografica  tipica «Ronchi Varesini», accompagnata da  una  delle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di produzione  e'  riservata  ai  mosti  e  ai  vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
 |  |  |  | Art. 2. L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» e' riservata ai seguenti vini: bianco anche nella tipologia frizzante; rosato; rosso.
 I  vini  a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco devono  essere  ottenuti  da  uve  prodotti  in  ambito aziendale con vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese.
 L'indicazione  geografica tipica «Ronchi Varesini» rosato e rosso sono  riservate  ai  vini  ottenuti  da  uve  provenienti  da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%, dai seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Merlot, Nebbiolo, Croatina.
 Possono  concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo  non  aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese, fino ad un massimo del 40%.
 |  |  |  | Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini  atti  a  essere  designati  con l'indicazione geografica tipica «Ronchi  Varesini»  comprende  l'intero territorio amministrativo dei comuni   di  Albizzate,  Angera,  Arcisate,  Arsago  Seprio,  Azzate, Barasso,  Bardello,  Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio  Lomnago,  Brebbia,  Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago,   Castelseprio,   Castiglione   Olona,  Castronno,  Cazzago Brabbia,  Clivio,  Comabbio,  Comerio,  Crosio  della Valle, Daverio, Galliate  Lombardo,  Gavirate, Gazzada - Schianno, Golasecca, Gornate Olona,   Inarzo,  Induno  Olona,  Ispra,  Jerago  con  Orago,  Laveno Mombello,  Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinate, Malgesso,  Malnate,  Mercallo,  Monvalle, Morazzone, Mornago, Osmate, Ranco,   Saltrio,  Sangiano,  Sesto  Calende,  Solbiate  Arno,  Somma Lombardo,  Sumirago,  Taino,  Ternate,  Tradate,  Travedona - Monate, Varano  Borghi,  Varese,  Vedano  Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiu', Vizzola Ticino in provincia di Varese.
 |  |  |  | Art. 4. Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle tradizionali della zona.
 La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini  a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco, rosso e rosato a tonnellate 12 per ettaro.
 Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  a  indicazione geografica  tipica  «Ronchi  Varesini»  bianco, rosso e rosato devono assicurare  ai  vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50%vol.
 E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
 |  |  |  | Art. 5. Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
 |  |  |  | Art. 6. I  vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco, rosso  e  rosato all'atto dell'immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,00% vol.
 |  |  |  | Art. 7. All'indicazione  geografica  tipica  «Ronchi Varesini» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
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