Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 luglio 2005 |
Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891, e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicita' annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima. I tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima; Considerato che, ai sensi della citata legge, nella determinazione dei suddetti tassi, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo; Considerato che, i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di riferimento; Tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera del Consiglio direttivo della BCE del 5 giugno 2003, e' stato fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 2,00 per cento; Visto l'art. 2 della predetta legge n. 891 del 1986, il quale, al comma 1, prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli Istituti di credito per il servizio prestato; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, con il quale e' stato approvato lo schema generale di Convenzione tra Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891; Considerato che nel predetto schema di Convenzione, all'art. 12, e' stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti di credito per i compiti da essi svolti; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 con il quale e' stato approvato lo schema di atto modificativo delle Convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito, ai sensi della legge n. 891; Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione autonoma; Visto l'art. 5 ai sensi del quale il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in particolare, la Cassa depositi e prestiti si e' trasformata in «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.a.); Visti il comma 4, lettera g), e il comma 5, dell'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 che, rispettivamente, trasferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' e le passivita' inerenti agli interventi di cui alla legge n. 891 e dispongono che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento; Visto, altresi' l'art. 4, comma 2, del predetto decreto ministeriale del 5 dicembre 2003, il quale prevede, tra l'altro, che per l'esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.a. provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il tasso di interesse, da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e 3, all'art. 5, comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e' determinato nella misura del 3,00 per cento. |
| Art. 2. Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dal precedente art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2005 Il Ministro: Siniscalco |
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