L'AUTORITA' Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 luglio 2005; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44; Vista la delibera n. 407/99, recante «Autorizzazione provvisoria alla societa' Telecom Italia per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocita' basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44; Vista la delibera n. 13/00/CIR, recante «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000; Vista la delibera n. 1/05/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005; Vista la lettera di Telecom Italia S.p.a. del 15 aprile 2005, avente ad oggetto «Revisione dell'offerta di riferimento 2005 in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 1/05/CIR» con cui la suddetta societa' comunicava all'Autorita' la revisione della propria offerta di riferimento 2005; Considerato che l'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR dispone che «l'attivazione del servizio di shared access dia luogo alla cessazione automatica di eventuali servizi in ADSL wholesale e sia rigettata in presenza di servizi di full unbundling di altro operatore»; Viste le lettere di Fastweb S.p.a. del 7 aprile 2005, del 17 maggio 2005 e del 20 giugno 2005 e di Tiscali Italia S.r.l. del 14 aprile 2005, del 19 maggio 2005, del 24 maggio 2005 e del 6 giugno 2005 con le quali le suddette societa' segnalano che Telecom Italia S.p.a. interpreta l'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR come riferito ai soli servizi ADSL wholesale forniti ad operatori terzi e non applicabile ai servizi DSL forniti alla propria divisione commerciale retail e, ritenendo tale interpretazione discriminatoria e distorsiva della concorrenza, richiedono all'Autorita' un'interpretazione autentica della citata norma con specifico riferimento alla sua applicabilita' ai servizi ADSL retail forniti da Telecom Italia S.p.a.; Vista la lettera di Telecom Italia S.p.a. del 9 giugno 2005, con cui la suddetta societa' ha comunicato all'Autorita' di ritenere che la previsione di cui all'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR non sia applicabile ai propri servizi ADSL al dettaglio, in quanto i propri servizi commerciali sarebbero basati su infrastruttura di accesso proprietaria analoga a quella degli operatori concorrenti che fanno uso di servizi di accesso disaggregato; Sentite in audizione le societa' Fastweb S.p.a., Tiscali Italia S.r.l. e Telecom Italia S.p.a. in data 23 giugno 2005; Vista la lettera congiunta di Fastweb S.p.a. e di Tiscali Italia S.r.l. del 27 giugno 2005 in cui si ribadisce il notevole pregiudizio che il comportamento di Telecom Italia S.p.a. sta recando agli operatori che ricorrono al servizio di shared access ed, in definitiva, alla concorrenza nei servizi finali a larga banda e si richiede che l'Autorita' disponga un termine certo entro cui questa societa' debba completare le attivita' di implementazione delle procedure di gestione necessarie alla attivazione del servizio di accesso disaggregato condiviso; Vista la comunicazione di Wind S.p.a. del 24 giugno 2005, relativa alla procedura di attivazione del servizio di shared access con specifico riferimento all'attuazione dell'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR; Vista la proposta del dipartimento regolamentazione; Considerato che, cosi' come riportato nella sua premessa, la delibera n. 1/05/CIR ha inteso, con l'articolo 2, comma 11, lettera b., introdurre una misura regolatoria volta a promuovere «una concorrenza basata sulle infrastrutture», semplificando il processo di attivazione del servizio di accesso disaggregato condiviso utilizzato dagli operatori alternativi per fornire accesso DSL alle proprie reti a larga banda prevedendo che «le modalita' di gestione attualmente vigenti per il servizio di full unbundling debbano essere estese a tutti i servizi di accesso disaggregato ed, in particolare, al servizio di shared access»; Considerato che le modalita' di gestione degli ordinativi di full unbundling attualmente vigenti prevedono l'automatica cessazione di tutti i servizi intermedi attivi sulla linea oggetto dell'ordinativo, indipendentemente se relativi a servizi finali di Telecom Italia S.p.a. o di operatori concorrenti e che, cio' considerato, nella delibera n. 1/05/CIR l'Autorita' ha ritenuto, in particolare, che «la richiesta di attivazione del servizio di shared access da' luogo alla cessazione dei servizi ADSL wholesale eventualmente gia' attivi mentre viene rigettata nel caso sia presente il servizio di full unbundling.»; Considerato che quanto indicato da Telecom Italia S.p.a. circa le modalita' di applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR non risulta conforme al principio di non discriminazione di cui all'art. III, comma 2, della delibera n. 407/99 «in ottemperanza al principio di parita' di trattamento, l'offerta dei citati servizi all'ingrosso ("wholesale") deve essere trasparente e non discriminatoria, con riferimento alle modalita' e ai tempi di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom Italia alle societa' controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative e tale da consentire agli operatori di telecomunicazioni, muniti di idoneo provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, di fornire tempestivamente un servizio di qualita' equivalente, a condizioni concorrenziali sul mercato finale [...]», in quanto la fornitura del servizio ADSL alle divisioni commerciali di Telecom Italia S.p.a. avverrebbe a condizioni differenti e privilegiate rispetto a quelle previste nella fornitura del medesimo servizio ADSL agli operatori concorrenti; Considerato che, al fine di garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e non discriminazione nella salvaguardia dell'interesse del cliente-consumatore, si rendera' necessario valutare sollecitamente l'avvio di procedure di attivazione e disattivazione delle offerte relative ai servizi oggetto del presente provvedimento indipendenti dalla piattaforma tecnologica utilizzata dall'operatore che offre il servizio, secondo il principio della neutralita' tecnologica; Considerato inoltre che risulta necessario, ai fini della trasparenza e non discriminazione nei confronti della clientela, che le procedure di disattivazione dei servizi intermedi per l'offerta di servizi ADSL finali di Telecom Italia S.p.a. siano le medesime previste dall'art. 2, comma 11, lettera b., della delibera n. 1/05/CIR per i servizi ADSL wholesale utilizzati dagli operatori concorrenti per l'offerta dei propri servizi ADSL finali; Ritenuto, alla luce delle precedenti considerazioni, necessario precisare che l'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR sia da intendere nel senso che la modalita' di gestione delle attivazioni del servizio di accesso condiviso deve prevedere l'automatica cessazione di eventuali servizi intermedi ADSL forniti dalla direzione rete alla direzione commerciale di Telecom Italia S.p.a. e dei servizi ADSL wholesale forniti agli operatori concorrenti; Preso atto del ritardo nell'attuazione dell'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR da parte di Telecom Italia S.p.a. e ritenuto che, fatti salvi gli esiti di eventuali accertamenti in merito al rispetto dei termini di applicazione previsti dalla delibera n. 1/05/CIR, Telecom Italia S.p.a. deve provvedere ad attivare le modalita' di fornitura del servizio di accesso condiviso secondo quanto alla presente delibera entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento; Udita la relazione del Commissario dott. Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. La previsione di cui all'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR deve intendersi nel senso che i servizi ADSL wholesale includono anche i servizi intermedi ADSL che Telecom Italia S.p.a. utilizza per l'offerta dei propri servizi finali ADSL. 2. Ai sensi del precedente comma, l'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR e' cosi' riformulato: «b. che l'attivazione del servizio di shared access dia luogo alla cessazione automatica di eventuali servizi in ADSL wholesale, inclusi i servizi intermedi ADSL che Telecom Italia S.p.a. utilizza per l'offerta dei propri servizi finali ADSL, e sia rigettata in presenza di servizi di full unbundling di altro operatore». 3. Telecom Italia S.p.a. rendera' disponibili le modalita' operative di fornitura di cui al precedente comma entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. 4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.a. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il presente provvedimento e' notificato a Telecom Italia S.p.a. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 14 luglio 2005 Il presidente: Calabro' |