IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 e, in particolare, l'art. 4, comma 2, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2005 nel quale si rappresenta lo stato di grave criticita' in atto nella Repubblica dell'Angola in relazione alla grave epidemia di febbre emorragica di Marburg in atto; Considerato che per contribuire alla risoluzione del predetto contesto di criticita' il Dipartimento della protezione civile e' in grado di fornire fondamentali contributi connessi all'elevata caratterizzazione specialistica ed operativa delle proprie risorse umane e strumentali; Ritenuto necessario, al fine di coadiuvare la Repubblica d'Angola, avviare ogni iniziativa utile ad assicurare le attivita' di soccorso per contrastare la predetta epidemia; Considerato, pertanto, che per avviare tale attivita' di soccorso, la prima assistenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi in esame occorre inviare risorse umane e materiali, nonche' attivare le componenti del Servizio nazionale della protezione civile; Vista la nota del 20 luglio 2005, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assicurare il necessario coordinamento con le attivita' del Ministero degli affari esteri, ha partecipato al predetto Dicastero il proprio intendimento di porre in essere ogni necessaria azione in relazione all'epidemia in atto nella Repubblica d'Angola; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Per assicurare ogni utile intervento in favore della popolazione della Repubblica d'Angola colpita dalla grave epidemia di febbre emorragica di Marburg in atto nel predetto territorio, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a porre in essere le iniziative necessarie, anche mediante acquisizione ed utilizzazione di beni e materiali. 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e', altresi', autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle autorita' locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata. 3. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, puo' derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2005 Il Presidente: Berlusconi |