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| Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | CIRCOLARE 28 luglio 2005 |  | Indicazioni  per  l'applicazione  del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio   del   17 dicembre  2003  che  istituisce  un  sistema  di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. |  | 
 |  |  |  | Agli  assessorati  alla  Sanita'  delle regioni e province autonome
 Alle Associazioni di categoria
 Ai CAA e Organismi delegati
 Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
 e, per conoscenza
 Al Ministero delle politiche agricole e
 forestali - Dipartimento della qualita'
 dei   prodotti   agroalimentari  e  dei
 servizi
 Ad AGEA
 Al  Sottosegretario  di Stato sen. avv.
 Cesare Cursi
 Il  regolamento  (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 istituisce  un  sistema  di  identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Nelle more della definizione di taluni   aspetti   particolari   della   gestione   del   sistema  di identificazione e registrazione degli ovicaprini da adottarsi tramite l'approvazione   di   uno   apposito  decreto  del  Presidente  della Repubblica  di  natura  regolamentare,  visto  che  in  ogni  caso il regolamento  prescrive l'adempimento di specifici obblighi a far data dal  9 luglio  2005,  si  ritiene opportuno fornire le indicazioni di seguito riportate.
 Ogni  azienda ovvero qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di   allevamenti   all'aperto,  qualsiasi  ambiente  in  cui  vengono detenuti,  allevati  o  manipolati  animali,  a  titolo  permanente o provvisorio,   ad   eccezione   degli  ambulatori  o  delle  cliniche veterinari,  deve  essere  identificata  e  registrata,  da parte dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nella banca data  nazionale  attivata presso il centro servizi nazionale dell'IZS dell'Abruzzo e Molise riportando le seguenti informazioni:
 a) il codice di identificazione dell'azienda;
 b) l'indirizzo   dell'azienda   e  le  coordinate  geografiche  o un'indicazione geografica equivalente dell'ubicazione dell'azienda;
 c) il   nome,  l'indirizzo,  codice  fiscale  e  l'attivita'  del detentore;
 d) il nome, l'indirizzo e codice fiscale e del proprietario;
 e) le specie di animali;
 f) il tipo di produzione;
 g) un  campo  dati  riservato  all'autorita' competente affinche' questa  possa  inserirvi  informazioni  di  tipo  sanitario,  come le restrizioni   sugli  spostamenti,  lo  status  o  altre  informazioni pertinenti nell'ambito dei programmi comunitari o nazionali.
 Il  proprietario  degli  animali  e'  tenuto  a  fornire ai servizi veterinari  delle  ASL  territorialmente  competenti  ai  fini  della registrazione   in   BDN  le  informazioni  aggiornate  di  cui  alle precedenti lettere a) - f) nonche' ogni eventuale variazione entro 30 giorni  dal  verificarsi della stessa. I servizi veterinari delle ASL territorialmente  competenti  entro  e  non oltre il 31 dicembre 2005 provvederanno a completare la registrazione in BDN delle informazioni riguardanti  tutte  le  aziende  in  cui  sono allevati animali della specie ovina e caprina.
 Tutti  gli  animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere  identificati  entro  il termine di sei mesi a decorrere dalla nascita  dell'animale  e  in  ogni  caso  prima  che  l'animale lasci l'azienda in cui e' nato.
 Gli  animali  sono  identificati  mediante  due  distinti  mezzi di identificazione   consistenti  il  primo  in  un  marchio  auricolare applicato  all'orecchio  sinistro  e conforme alle caratteristiche di cui  all'allegato  A, Parte I - e il secondo in un marchio auricolare simile  al  primo  ovvero in un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione applicato all'orecchio destro. Nel caso  in  cui  l'autorita'  competente  autorizzi  il  tatuaggio come secondo  mezzo  identificativo  questo dovra' riguardare soltanto gli animali  non  destinati  agli scambi ne' all'esportazione verso paesi terzi.
 I  marchi auricolari e il tatuaggio riportano in maniera indelebile un  codice identificativo individuale emesso dal numeratore nazionale allocato  presso il CSN di Teramo formato dalle lettere IT seguite da un  codice  costituito  da  13  cifre.  I marchi auricolari una volta applicati  agli  animali  non  possono  essere  riutilizzati e devono essere  apposti  in  un  punto  chiaramente  visibile  a distanza. In aggiunta  alle  suddette  informazioni  l'autorita'  competente  puo' autorizzare  l'utilizzo  di  un  codice  a  barre  nonche' consentire l'indicazione di informazioni complementari da parte del detentore, a condizione che il numero di identificazione rimanga leggibile.
 Per  quanto  riguarda  la  possibilita'  di utilizzare come secondo mezzo  di  identificazione  un  identificativo elettronico cosi' come previsto  dal  regolamento  e  le cui caratteristiche sono illustrate nell'allegato  A - parte II si fa presente che la scrivente Direzione generale  di  concerto  con  le altre Amministrazioni coinvolte si e' attivata   per  risolvere  i  problemi  sia  di  natura  tecnica  che amministrativa  tuttora esistenti al fine di consentirne l'impiego il piu' presto possibile.
 In   alternativa   ai   mezzi  di  identificazione  precedentemente descritti  gli  animali destinati ad essere macellati prima dell'eta' di  dodici mesi e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne'  all'esportazione  verso  i paesi terzi, sono identificati con un marchio   auricolare  apposto  all'orecchio  sinistro  conforme  alle caratteristiche  di cui all'allegato A, parte II. Il suddetto marchio auricolare   deve   indicare  almeno  il  codice  di  identificazione dell'azienda  di  nascita.  Qualora tali animali siano detenuti oltre l'eta'   di   dodici   mesi   ovvero   siano  destinati  agli  scambi intracomunitari  o  all'esportazione  verso paesi terzi devono essere reidentificati con il doppio sistema descritto precedentemente.
 Gli   animali   originari  di  un  altro  Stato  membro  conservano l'identificazione  iniziale  mentre gli animali importati da un paese terzo  che abbiano subito dopo il 9 luglio 2005 i controlli stabiliti dal  decreto  legislativo del 3 marzo 1993, n. 93 e che rimangano nel territorio  nazionale  sono identificati nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore ai  14  giorni  successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lascino  l'azienda.  L'identificazione  iniziale effettuata dal paese terzo  e'  iscritta nel registro d'azienda assieme al nuovo codice di identificazione assegnato. Tuttavia tale nuova identificazione non e' necessaria  per  un  animale  destinato  ad essere macellato se viene trasportato   direttamente  da  un  posto  di  ispezione  veterinaria frontaliero  a  un  macello  situato  nel  territorio  nazionale e se l'animale  viene  macellato  nei  5  giorni  lavorativi successivi ai controlli effettuati nel posto di ispezione frontaliera.
 I  marchi auricolari sono assegnati all'allevamento, distribuiti ed applicati  agli  animali  secondo modalita' definite nell'allegato B. Nessun  mezzo di identificazione puo' essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione  dell'autorita'  competente.  Qualora  il  mezzo  di identificazione  sia  diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto  al  piu'  presto  un  mezzo  di  identificazione sostitutivo recante  lo  stesso  codice. In aggiunta al codice e separatamente da esso,  il mezzo di identificazione sostitutivo deve recare un marchio con  il  suo  numero di versione (es. IT0000123456789-l). L'autorita' competente     puo'     autorizzare    l'utilizzazione    di    mezzi d'identificazione  sostitutivi  recanti  un  codice diverso da quello riportato  sul  marchio  smarrito o divenuto illeggibile, purche' non sia  compromesso  l'obiettivo della rintracciabilita', in particolare per  gli  animali  identificati  con  la modalita' di identificazione semplificata.  In tal caso il detentore degli animali avra' l'obbligo di  riportare  nel  registro  di stalla tutti i codici individuali al fine  di  poter  garantire  il  legame tra codice precedente e codice sostitutivo.
 I  detentori degli animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un  registro  aggiornato contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C. Il registro puo' essere tenuto manualmente o  in  modo  informatizzato  e  deve  essere disponibile in qualsiasi momento  presso  l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorita' competente  per un periodo minimo che non puo' essere inferiore a tre anni dall'ultima registrazione effettuata.
 Nel  caso  in  cui le informazioni previste dal registro siano gia' contenute nei dati registrati in BDN la tenuta del registro aziendale e'  facoltativa.  Le informazioni riguardanti gli animali in partenza dall'azienda  possono  non essere registrate nel registro di carico e scarico qualora allo stesso sia legata una copia o copia conforme del documento   di  trasporto.  Ciascun  detentore  di  animali  fornisce all'autorita'   competente,   su  richiesta,  tutte  le  informazioni relative  all'origine,  all'identificazione  e,  se  del  caso,  alla destinazione  degli  animali  di  cui  e' stato proprietario o che ha tenuto,  trasportato,  commercializzato  o macellato negli ultimi tre anni.
 E'  consentito  utilizzare fino ad esaurimento i registri aziendali gia'  vidimati  prima del 9 luglio 2005 a patto che vengano integrati con le informazioni aggiuntive previste dal regolamento.
 A  decorrere  dal  9 luglio  2005,  ad  ogni  loro  spostamento sul territorio  nazionale tra due aziende diverse ovvero tra un'azienda e un  macello,  gli  animali  devono  essere  scortati dal documento di trasporto   basato   su   un  modello  conforme  a  quanto  riportato all'allegato D,  e  compilato  dal  detentore e dal trasportatore. Il detentore  dell'azienda  di  destinazione  conserva  il  documento di trasporto  per  un  periodo  minimo  non inferiore a tre anni. Dietro richiesta,  esso  ne fornisce una copia all'autorita' competente. Nel caso  in  cui  le informazioni previste dal documento di trasporto ad eccezione  della  firma  del  detentore,  siano state preventivamente registrate  nella banca dati nazionale, l'utilizzo di detto documento di trasporto non e' obbligatorio.
 Fino  alla  data  del  31 dicembre  2007 e' consentito utilizzare i modelli  4  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 317/96 integrandoli   in  maniera  chiara  con  le  informazioni  aggiuntive previste dal regolamento.
 Nella  Banca  dati  nazionale  oltre  alle informazioni riguardanti l'azienda  cosi'  come  precedentemente  specificato, dovranno essere inserite anche le seguenti informazioni:
 a) il   numero   totale   di   ovini   e   di   caprini  presenti nell'allevamento  cosi'  come rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno e la data in cui e' stato effettuato il rilevamento;
 b) i    codici    identificativi   degli   animali   identificati individualmente a partire dalla data del 1° gennaio 2008;
 Ciascuno  spostamento  degli  animali  deve essere registrato nella banca dati riportando le seguenti informazioni:
 c) il numero di animali spostati;
 d) il codice di identificazione dell'azienda di partenza;
 e) la data di partenza;
 f) il codice di identificazione dell'azienda di arrivo;
 g) la data di arrivo;
 h)   i   codici   identificativi   degli   animali   identificati univocamente  e  che  sono  oggetto di movimentazione a partire dalla data del 1° gennaio 2008.
 La registrazione dell'informazione riguardante i codici individuali degli animali non e' obbligatoria.
 Le  informazioni di cui alle lettere a) - h) sono registrate in BDN direttamente  dal  detentore entro 7 giorni dall'evento ovvero da uno dei  soggetti  delegati. In quest'ultimo caso la registrazione in BDN viene  effettuata  dai  soggetti  delegati entro il termine di cinque giorni  lavorativi  a  decorrere  dal  momento  del ricevimento della comunicazione da parte del detentore.
 Ai  fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione dei dati in  BDN  previsti  dal  regolamento  il  detentore,  ove non provveda direttamente,   puo'  avvalersi  del  servizio  veterinario  dell'ASL competente  per  territorio  o  degli organismi di cui all'art. 4 del decreto  legislativo  del 15 giugno 2000, n. 188, o dell'Associazione italiana  allevatori  e delle associazioni ad essa aderenti, inviando preventiva comunicazione al servizio veterinario dell'ASL competente. Le  modalita' operative per l'assolvimento dei suddetti obblighi sono quelle  gia'  sperimentale  per  l'anagrafe bovina limitatamente alle parti applicabili e sono consultabili on line sul sito della BDN.
 Si raccomanda la massima diffusione della presente nota.
 Roma, 28 luglio 2005
 Il direttore generale
 della sanita' veterinaria e degli alimenti
 Marabelli
 |  |  |  | Allegato A (mezzi di identificazione) - Parte I
 
 Il   primo  mezzo  di  identificazione  consiste  in  un  marchio auricolare   autorizzato  dal  Ministero  della  salute  e  applicato all'orecchio sinistro.
 In  particolare  i  marchi  auricolari  devono  avere le seguenti caratteristiche:
 a) sono   di   materiale   plastico   flessibile,   atossico  e resistente;
 b) sono  facilmente  leggibili  per  tutta  la  durata  di vita dell'animale;
 c) non  sono  riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
 d) sono  progettati  in  modo  da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocergli;
 e) riportano  solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;
 f) ogni  marchio auricolare e' composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da assicurare la leggibilita' dei caratteri  senza  pregiudicare  la  tenuta all'orecchio dell'animale; sono   preferibili   le   forme   che  riducono  la  possibilita'  di impigliarsi;
 g) ciascuna  parte ha un'altezza compresa tra un minimo di 17 e un massimo di 40 mm;
 h) ciascuna parte ha una larghezza compresa tra un minimo di 14 e un massimo di 40 mm;
 i) nel  caso  di  marchi  di forma circolare il diametro dovra' essere compreso tra 25 e 32 mm;
 j) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;
 k) sono di colore giallo;
 l) il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso tra 2,0 e 7,5 grammi;
 m) la  distanza  tra  parte  maschio e parte femmina, una volta chiuse deve essere compresa tra i 7 e i 15 mm;
 n) il   perno  della  parte  maschio  deve  essere  flessibile, elastico  e  resistente  con  un diametro compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone;
 o) lo   sperone  della  parte  maschio  (cioe'  l'elemento  che consente di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito,  totalmente  o in parte di un materiale piu' duro rispetto al  resto  del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da  piu' parti queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco. E 'ammessa la conformazione dello sperone in maniera da consentire il prelievo di tessuto cutaneo;
 p) le  boccole  (cioe' l'elemento della parte femmina in cui si alloggia  lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente chiuse, fatti  salvi  i  modelli  predisposti  per  il  prelievo  di campioni biologici  che  comunque  devono  essere  dotati  di  un  sistema che impedisca  il  riutilizzo  delle  marche oppure evidenzi tentativi di sostituzione o manipolazione, sia completi che parziali;
 q) dopo   1   anno   dall'applicazione,  all'esame  visivo,  la superficie  deve  essere  esente  da  saldature, bolle, screpolature, fessure  e  altri  difetti;  il  colore  deve  restare  omogeneo e la marcatura visibile.
 Allegato A - Parte II
 
 Il secondo mezzo di identificazione e' costituito:
 fino  al  31 dicembre  2007  da un marchio auricolare avente le medesime caratteristiche di cui all'allegato A - Parte I, oppure
 da  un  tatuaggio  riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione  esclusivamente  per  gli  animali non destinati agli scambi ne' all'esportazione;
 dal  1° gennaio  2008  da  un identificatore elettronico che deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
 a) transponder  passivi  ad uso zootecnico per sola lettura che applicano  la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785;
 b) gli  identificatori elettronici devono poter essere letti da dispositivi  di  lettura,  conformi  alla norma ISO11785, in grado di leggere i transponder HDX e FDX-B;
 c) una  volta  identificato  l'animale  con  il  trasponder  la distanza  di  lettura  deve  essere,  per  i  dispositivi  di lettura portatili,  di almeno 12 cm per i marchi auricolari e di almeno 20 cm per  il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm per i  marchi  auricolari  e  per  il bolo ruminale. Tali distanze minime devono    essere    verificate   successivamente   all'impianto   del dispositivo;
 d) l'applicazione    dell'identificatore   elettronico   dovra' avvenire  ad  opera  di personale appositamente addestrato in maniera tale  da  operare  modalita'  di  identificazione  adeguate.  Non  e' consentito  l'impianto  sottocutaneo degli identificatori elettronici salvo specifica autorizzazione del Ministero della salute;
 e) i  dispositivi  di  identificazione  elettronica  al termine della carriera produttiva degli animali (morte o macellazione) devono essere sempre recuperati e resi inutilizzabili sotto il controllo dei servizi veterinari competenti per territorio.
 Allegato A - Parte III
 
 I   marchi   auricolari   utilizzabili   per   la   modalita'  di identificazione   cosiddetta  semplificata  devono  essere  applicati all'orecchio   sinistro   degli   animali   e   hanno   le   seguenti caratteristiche:
 a) sono di materiale plastico, atossico e resistente;
 b)  sono  facilmente  leggibili  per  tutta  la  durata di vita dell'animale;
 c) non  sono  riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
 d) sono  progettati  in  modo  da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocergli;
 e) riportano  solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;
 f) ogni  marchio auricolare e' composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da non oltrepassare i margini del padiglione  auricolare  e comunque atti ad assicurare la leggibilita' dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale;
 g) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;
 h) sono di colore salmone.
 |  |  |  | Allegato B 
 Procedura  per  la  richiesta, l'assegnazione e l'apposizione dei mezzi di identificazione. Marchi auricolari
 1 Registrazione marche auricolari
 Il  detentore  degli  animali  o suo delegato richiede, accedendo alla BDN, un numero di marche pari, al massimo, al fabbisogno annuale dell'allevamento  di  cui  e'  responsabile;  nella richiesta indica, inoltre, il fornitore autorizzato dal quale intende approvvigionarsi.
 Il fornitore deve essere autorizzato dal Ministero della salute e registrato  in BDN secondale modalita' gia' utilizzate per l'anagrafe bovina.
 Prima  dell'ordine  il  detentore  prendera'  visione  di  quanto previsto  dal decreto legislativo 185/99 relativo alla protezione dei consumatori  in materia di contratti a distanza; in particolare della fattispecie  che, trattandosi di beni chiaramente personalizzati, non potra' esercitare il diritto di recesso.
 Inoltre il sistema BDN consentira' al detentore di poter accedere ad  informazioni aggiuntive eventualmente presenti in rete per quanto riguarda il fornitore prescelto.
 Il  Servizio  Veterinario  competente sull'allevamento verifica e valida  la  richiesta  e  il  sistema nazionale BDN, automaticamente, genera  l'elenco dei codici che dovranno essere stampati sulle marche auricolari.
 Il  codice  identificativo e' costituito dal prefisso IT e, per i restanti tredici caratteri, da un prefisso di tre cifre riportante il codice  Istat  della provincia in cui e' ubicato l'allevamento che ha richiesto le marche, a cui segue un progressivo numerico univoco.
 Per gli animali destinati alla macellazione entro 12 mesi di eta' si  puo'  ricorrere  alla  modalita'  di  identificazione cosiddetta» semplificata»   che   prevede   l'apposizione  di  un  unico  marchio auricolare  riportante  il  codice  aziendale dell'azienda di nascita degli  animali  (  IT+  cod. istat comune+sigla provincia+progressivo numerico: es. IT001RN001).
 L'elenco   dei   codici  cosi'  definiti  viene  inviato  e  reso disponibile  in modo automatico al fornitore autorizzato indicato dal detentore degli animali nella sua richiesta.
 Il fornitore di marche auricolari genera per il singolo detentore il numero di marche richieste, riportando su di esse esclusivamente i codici che e' stato autorizzato a stampare.
 Il  fornitore di marche auricolari consegna le marche richieste e contestualmente  comunica  alla  BDN l'elenco e la data di spedizione delle marche auricolari stampate per ciascun allevatore.
 Il  detentore  dell'allevamento  deve  marcare  i capi in azienda utilizzando  esclusivamente  i  codici  prodotti per quello specifico allevamento.
 I  Servizi  Veterinari  possono,  in  casi  specifici e motivati, attribuire  l'uso  dei marche auricolari anche in allevamenti diversi da  quello  per cui sono stati prodotti. Tale autorizzazione comporta da parte del Servizio Veterinario l'aggiornamento della BDN.
 In  caso  di  chiusura  dell'allevamento le marche non utilizzate devono  essere  consegnate  al  Servizio  Veterinario  competente che provvede  a  distruggerle  e  ad inserire la relativa informazione in BDN.  In  caso  di  trasferimento  dell'allevamento nell'ambito della stessa   provincia,  il  Servizio  veterinario  puo'  autorizzare  il trasferimento  delle  marche  residue  non  utilizzate  mantenendo il legame con l'indicazione precedente dell'allevamento stesso.
 La Regione puo' organizzare la distribuzione di marche auricolari anche  in  modalita'  alternativa  a  quanto  riportato in precedenza purche'  sia  garantita  in  ogni  caso  la  libera concorrenza tra i fornitori  di  marche  auricolari;  in  ogni  caso l'assegnazione dei codici  da  utilizzare  deve avvenire ricorrendo ad un progressivo su base  provinciale  che  viene  attribuito automaticamente ed in forma univoca dalla BDN.
 L'assegnazione    all'allevamento    utilizzatore   puo'   essere posticipata  all'atto della distribuzione delle marche, nel qual caso deve essere cura della struttura di distribuzione comunicare alla BDN l'indicazione   dell'allevamento   che,  in  modo  esclusivo,  dovra' utilizzare tali marche per l'identificazione dei capi di competenza.
 I  fornitori  autorizzati,  nelle  Regioni  che intendono operare secondo  tale  prassi,  sono  tenuti  a  notificare alla BDN i codici prodotti,  indicando  come destinataria la struttura incaricata della distribuzione. 1.1  Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identficativi per capi ovino e caprini
 Aggiornamento in tempo reale Richiesta dei codici da utilizzare
 Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
 Soggetto  deputato  alla  registrazione  in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 il  codice  identificativo  dell'allevamento  richiedente  deve essere valido e far riferimento allo specifico detentore richiedente;
 il  numero  di marche richieste non deve superare il fabbisogno annuale;
 la richiesta di marche per animali iscritti a libro genealogico puo' avvenire solo per allevamenti iscritti a libro;
 il  fornitore di marche auricolari che dovra' ricevere l'ordine deve essere valido;
 la  tipologia di marche richieste deve essere scelta tra quelle autorizzate allo specifico fornitore prescelto;
 le  informazioni  relative  agli estremi di fatturazione devono essere valide;
 le  informazioni  relative  agli  estremi della consegna devono essere valide.
 Post condizioni:
 registrazione della richiesta di marche auricolari in BDN;
 segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
 segnalazione   al   servizio   veterinario   competente   della necessita'  di  procedere  alla  verifica  ed attribuzione dei codici identificativi. Validazione dei codici richiesti dal detentore.
 Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
 Soggetto   deputato   alla   registrazione   in  BDN:  il  servizio veterinario.
 Pre  condizioni  per  la  positiva  conclusione  della notifica: la richiesta  di  assegnazione  di  nuove  marche auricolari deve essere presente in BDN.
 Post condizioni:
 registrazione in BDN dell'autorizzazione a far produrre le marche auricolari dal fornitore specificato dall'allevatore nella richiesta;
 attribuzione dei singoli identificativi da riportare sulle marche auricolari;
 aggiornamento  dell'ultimo progressivo attribuito nella provincia di competenza dell'allevamento;
 segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
 segnalazione al fornitore di marche della necessita' di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo specifico allevamento. Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari.
 Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
 Soggetto  deputato  alla  registrazione  in BDN: il fornitore delle marche auricolari.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 la   richiesta   di  assegnazione  di  nuove  marche  auricolari, approvata dal servizio veterinario, deve essere presente in BDN;
 la  data di produzione e spedizione delle marche e delle relative cedole  deve  essere valida e non antecedente la data di approvazione della richiesta da parte del servizio veterinario.
 Post condizioni:
 registrazione   in  BDN  dell'avvenuta  produzione  delle  marche auricolari autorizzate e del loro invio all'allevatore richiedente;
 attribuzione  dei  singoli  identificativi  prodotti al magazzino virtuale dell'allevamento che dovra' utilizzare tali marche;
 segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 1.2.   Richiesta   e   fornitura   di   assegnazione  nuovi  codici identificativi  per  capi ovini e caprini nelle Regioni che intendono operare in modalita' alternativa.
 Il  servizio  veterinario  regionale  richiede  alla  BDN, per ogni provincia   di   competenza,   l'assegnazione   di   un   determinato quantitativo  di  codici  da  utilizzare  nell'identificazione  degli animali  nati in stalla ovvero importati da Paesi terzi e che debbono percio' essere rimarcati in Italia sulla base di una stima annuale.
 La  regione  autorizza  ciascun  fornitore inserito nell'elenco del Ministero  della  salute  a  produrre  una  serie  di marche per ogni provincia.
 Il  codice di ciascuna marca auricolare e' costituito dalla sigla IT,  dal codice Istat della provincia e da un progressivo nell'ambito della provincia stessa.
 Il  fornitore e' tenuto a produrre esclusivamente il quantitativo di  marche  auricolari  autorizzate  dal  servizio  veterinario  ed a consegnarle  alla  struttura  di  distribuzione indicata dal servizio veterinario  stesso  e  a  provvedere  alle relative registrazioni in banca dati nazionale.
 Il  distributore, che deve essere autorizzato dal Ministero della salute  e  registrato  in  BDN,  alla  consegna  finale  delle marche all'allevatore   deve   comunicare   alla  BDN  i  codici  forniti  e l'allevamento che li dovra' utilizzare.
 Aggiornamento in tempo reale. Richiesta dei codici da stampare.
 Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
 Soggetto   deputato   alla  registrazione  in  BDN:  il  servizio veterinario regionale.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 la  provincia  il  cui codice ISTAT deve essere riportato sulle marche  auricolari  da produrre deve essere valida e di competenza di uno dei servizi veterinari della regione;
 il  fornitore  che  deve produrre le marche deve essere noto al sistema;
 il  distributore  a  cui  devono  essere  consegnate  le marche prodotte deve essere noto al sistema.
 Post condizioni:
 registrazione  in  BDN dell'avvenuto ordine di produzione delle marche auricolari;
 aggiornamento    dell'ultimo   progressivo   attribuito   nella provincia;
 segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
 segnalazione   al  fornitore  di  marche  della  necessita'  di procedere  alla  stampa  dei  codici  identificativi per lo specifico distributore. Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari.
 Responsabile   della   notifica:   il   fornitore   delle  marche auricolari.
 Soggetto  deputato  alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 l'ordinativo  di  produzione  di  nuove  marche auricolari deve essere presente in BDN;
 la  data  di  produzione  e spedizione delle marche deve essere valida e non antecedente la data dell'ordinativo.
 Post condizioni:
 registrazione  in  BDN  dell'avvenuta  produzione  delle marche auricolari autorizzate e del loro invio al distributore specificato;
 attribuzione    dei    singoli   identificativi   prodotti   al distributore che dovra' consegnare tali marche ai singoli allevatori;
 segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
 segnalazione  al  distributore  dell'avvenuta  produzione delle marche auricolari. Distribuzione delle marche auricolari prodotte.
 Responsabile  della notifica: la struttura di distribuzione delle marche auricolari.
 Soggetto  deputato  alla  registrazione  in  BDN: la struttura di distribuzione delle marche auricolari.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 l'avvenuta produzione di nuove marche auricolari richieste deve essere presente in BDN;
 l'allevamento  a  cui  consegnare  le  marche  auricolari  deve risultare  aperto  in  BDN  ed  ubicato nella provincia il cui codice Istat e' riportato sulle marche auricolari da consegnare;
 la  data di distribuzione delle marche deve essere valida e non antecedente la data di produzione dell'ordinativo.
 Post condizioni:
 registrazione   in  BDN  dell'avvenuta  consegna  delle  marche auricolari autorizzate;
 attribuzione dei singoli identificativi consegnati al magazzino virtuale  dell'allevamento  che  dovra'  utilizzare  consegnare  tali marche;
 segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 1.3. Resi di marche auricolari prodotte.
 Nel   caso   il  cui  si  verifichi  per  particolari  motivi  la restituzione di marche auricolari autorizzate e prodotte, fatto salvo il diritto del fornitore di marche ad intraprendere le vie legali per il    recupero    dei    danni    subiti,   e'   fatto   obbligo   al fornitore/distributore  di  consegnare  le  marche  rese  al servizio veterinario competente nel territorio del fornitore/distributore.
 Di  tali  operazioni  dovra'  tenersi  traccia  in BDN a cura del servizio  veterinario  che  dovra' provvedere alla distruzione ovvero alla   custodia  delle  marche  auricolari  restituite  nel  caso  di specifica richiesta da parte del fornitore/distributore. Resa marche auricolari.
 Responsabile della notifica: il fornitore o il distributore delle marche auricolari.
 Soggetto   deputato   alla  registrazione  in  BDN:  il  servizio veterinario competente.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 l'avvenuta  produzione  di  nuove  marche  auricolari rese deve essere presente in BDN;
 le marche auricolari rese devono risultare presenti nella serie di  marche  assegnato  all'allevamento  che non ha inteso ritirare le marche auricolari;
 la  data  di  reso  delle  marche  deve  essere  valida  e  non antecedente la data di produzione e spedizione delle marche.
 Post condizioni:
 registrazione in BDN dell'avvenuta resa delle marche auricolari autorizzate;
 attribuzione  dei  singoli  identificativi  resi  alla serie di marche  del  servizio  veterinario  che  dovra'  provvedere alla loro distruzione;
 segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 
 Fac-simile richiesta autorizzazione per produttori, fornitori e distributori
 Ministero   della  salute  -  Direzione
 generale  della  sanita'  veterinaria e
 degli alimenti - Piazzale Marconi, 25 -
 00144 - Roma
 Il sottoscritto Cognome   ....  nome  ....  nato  a....  il  ........................ rappresentante  legale  della  ditta  fornitrice....  sede legale.... prov. .... cod. fisc./p. IVA....
 Chiede che  la  ditta  sopra  indicata  sia riconosciuta quale fornitrice di marchi  auricolari  per  l'identificazione degli animali della specie bovina F  suina F  ovicaprina F  ai  sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  317/1996,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 437/2000 e successive modificazioni.
 Il sottoscritto si impegna:
 a   comunicare   se   trattasi   di   produttore,  fornitore  o distributore  di marchi auricolari, se trattasi di fornitore fornira' il nominativo della ditta produttrice dei marchi iscritta a sua volta in  elenco,  nel  caso  in  cui  trattasi di distributore fornira' il nominativo della ditta fornitrice degli stessi iscritta in elenco;
 a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla regione  e/o  ASL,  per  quelle  regioni  e/o  AASSLL  che provvedano all'approvvigionamento  di  marchi  auricolari per l'allevatore e che figurano  nell'elenco  fornitori  redatto dal Ministero della salute) che  ne avranno fatto domanda on line tramite la BDN, nella richiesta on line sara' indicata la quantita' di marchi auricolari necessaria e il  relativo  numero  di  assegnazione  (codice  identificativo degli animali da marchiare) determinato dalla Banca dati nazionale.
 a   consegnare   unicamente  marchi  auricolari  conformi  alla normativa vigente;
 a  comunicare  all'autorita'  giudiziaria,  al  Ministero della salute  e alla regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di marchi auricolari e/o relative cedole identificative;
 a  non  fornire  marchi  auricolari  con  codice identificativo duplicato,   se   non   su   esplicita  autorizzazione  del  servizio veterinario  della  A.S.L.  In  tal  caso si impegna ad effettuare la fornitura  nel  piu'  breve  tempo  possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi;
 a  trasmettere  alla  BDN,  alla  regione, contestualmente alla consegna,  ciascun  lotto  di  marchi  prodotti  e  consegnati,  come definito  dal  manuale  operativo  di  cui  al decreto ministeriale 7 giugno 2002;
 a  depositare  presso  il  Ministero  della  salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, un campione, per ciascun  tipo,  di marchio auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;
 a  non distribuire o commercializzare marchi auricolari diversi dai campioni depositati;
 nel  caso  di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione  degli  stessi  presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti;
 ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di marchi auricolari depositato;
 a depositare presso Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti un fac-simile della cedola identificativa in commercio e/o che intende distribuire;
 ad   allegare   alla   domanda   di  riconoscimento  una  copia dell'iscrizione alla camera di commercio;
 ad allegare alla domanda di riconoscimento la certificazione di conformita'   dei   marchi   auricolari  come  previsto  dal  decreto ministeriale del 28 maggio 2002.
 Il  sottoscritto  dichiara  che  i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente decreto.
 Il  sottoscritto  e'  a  conoscenza  del fatto che ad eccezione dei marchi  prodotti  in  sostituzione  di  marchi smarriti, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti  gli  altri  casi, la ditta che procede alla stampa dei codici, deve  possedere  sistemi di controllo dei codici stampati, in modo da evitare  che  lo  stesso  codice venga stampato piu' di una volta, la ditta  dovra'  illustrare  sinteticamente  il  sistema  di  controllo posseduto.
 Il  sottoscritto  e'  a  conoscenza  che  i marchi forniti verranno sottoposti  a  perizia  e  che  il costo della stessa sara' a proprio carico.
 Il  sottoscritto  e'  a  conoscenza  che,  qualora  vengano meno le condizioni   sopra  riportate  nonche'  le  disposizioni  legislative vigenti,   puo'   essere   soggetto  alla  sospensione  o  al  ritiro dell'autorizzazione  e  di  conseguenza  all'esclusione della propria ditta   dall'elenco   fornitori  di  marchi  auricolari  redatto  dal Ministero della salute.
 Data
 Firma
 |  |  |  | Allegato C 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 38 - 39 - 40  <----
 |  |  |  | Allegato D 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 41 - 42  <----
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