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| Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 27 luglio 2005 |  | Applicazione  delle  disposizioni  di cui al comma 5 dell'articolo 50 del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, concernente i parametri  tecnici  per la realizzazione del software certificato che deve  essere  installato  dalle  strutture  di  erogazione di servizi sanitari. |  | 
 |  |  |  | IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed  in  particolare  il  comma  5,  ai  sensi del quale si demanda al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato  dalle  strutture  di  erogazione  di servizi sanitari, in aggiunta   ai   programmi  informatici  dalle  stesse  ordinariamente utilizzati,  per  la  trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo  art.  50;  tra  i  parametri  tecnici  rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti;
 Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004,  e  successive  modificazioni, attuativo del comma 5 del citato art.  50,  ed,  in  particolare,  l'art.  3, il quale prevede che, in funzione   degli  esiti  della  sperimentazione  di  cui  ai  decreti attuativi  del  comma  6  del  citato  art.  50,  si  procedera', ove necessario,   con   successivo  decreto,  alla  revisione  di  quanto stabilito all'art. 1 del medesimo decreto 24 giugno 2004;
 Visto  l'art. 7-undevicies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale,  in  particolare, ha modificato il comma 7 del citato art. 50, aggiungendovi  che  il  Ministero  dell'economia e delle finanze puo' prevedere  periodi  transitori, durante i quali, in caso di riscontro della  mancata  corrispondenza  del codice fiscale del titolare della tessera  sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale  difformita'  non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione  e  l'utilizzazione  della  relativa  ricetta  medica  ma costituisce  anomalia  da  segnalare tra i dati di cui al comma 8 del medesimo art. 50;
 Visto  l'art. 3, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80, il quale, in particolare, ha modificato il comma 8 del citato  art. 50, aggiungendovi che i dati rilevati ai sensi del comma 7  sono  trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di utilizzazione  della  ricetta  medica,  anche  per  il  tramite delle associazioni  di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari;
 Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  revisione  delle modalita' di trasmissione dei dati di cui al citato decreto 24 giugno 2004  in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro  della  salute,  30 giugno 2004, 28 ottobre 2004 e 21 aprile 2005,  attuativi  del  comma  6  del  citato  art.  50  e pubblicati, rispettivamente,  nelle  Gazzette Ufficiali n. 153 del 2 luglio 2004, n. 259 del 4 novembre 2004 e n. 103 del 5 maggio 2005;
 Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere  alla  sostituzione del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 24 giugno 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 Modalita' di trasmissione
 1.  Le  informazioni  da  trasmettere  da  parte delle strutture di erogazione   di   servizi  sanitari,  le  modalita'  di  trasmissione telematica,  le frequenze temporali e le modalita' operative di invio e  gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura dei  dati  sono  definite  nel  disciplinare  tecnico allegato 1, che costituisce  parte integrante del presente provvedimento dirigenziale e  che  sostituisce  il  disciplinare  tecnico  allegato  al  decreto 24 giugno 2004 indicato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 2. Programmi informatici utilizzati dalle strutture
 di erogazione di servizi sanitari
 1. I programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di  servizi  sanitari  devono  essere  adeguati a quanto previsto nel disciplinare  tecnico  allegato  1,  entro  la  data del programma di applicazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 dell'art. 50 del decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 |  |  |  | Art. 3. Revisione delle modalita' di trasmissione
 1.  In funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi  del  comma  6 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 326, si procedera', ove necessario, con successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 luglio 2005
 Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato da pag. 112 a pag. 187   <----
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