Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 luglio 2005 |
Rettifica al decreto ministeriale 20 luglio 2005 relativo alla definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2005/2006. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2005 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 sono stati definiti le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2005/2006; Visto in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice abbia a disposizione un totale di cento punti di cui venti riservati ai titoli; Visto che, per mero errore materiale, al comma 4 dello stesso all'art. 5 non e' stato fatto riferimento alle attivita' professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e che tale omissione comporta la impossibilita' di attribuire da un minimo ad un massimo di punti e conseguentemente di raggiungere il totale di venti secondo quanto disposto al precedente comma 1; Ritenuta la necessita' e urgenza di provvedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale 20 luglio 2005 ed in particolare dell'art. 5, comma 4, perche' sia chiarito quali titoli e corrispondenti punteggi concorrano alla valutazione complessiva dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche ed ostetriche; Decreta: All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2005 citato in premesse, e' aggiunto il seguente periodo: «attivita' professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricompresse nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di 4 punti». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2005 Il Ministro: Moratti |
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