Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 luglio 2005
Rettifica al decreto ministeriale 20 luglio 2005 relativo alla definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2005 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 sono stati definiti le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2005/2006;
Visto in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice abbia a disposizione un totale di cento punti di cui venti riservati ai titoli;
Visto che, per mero errore materiale, al comma 4 dello stesso all'art. 5 non e' stato fatto riferimento alle attivita' professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e che tale omissione comporta la impossibilita' di attribuire da un minimo ad un massimo di punti e conseguentemente di raggiungere il totale di venti secondo quanto disposto al precedente comma 1;
Ritenuta la necessita' e urgenza di provvedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale 20 luglio 2005 ed in particolare dell'art. 5, comma 4, perche' sia chiarito quali titoli e corrispondenti punteggi concorrano alla valutazione complessiva dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche ed ostetriche;
Decreta:
All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2005 citato in premesse, e' aggiunto il seguente periodo: «attivita' professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricompresse nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di 4 punti».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2005
Il Ministro: Moratti
 
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