| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i decreti di attuazione, fino ad ora emanati, della predetta legge;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il decreto ministeriale dell'11 agosto 1968, con il quale e' stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso  Piceno»  ed  e'  stato  approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;
 Vista  la domanda presentata dalla Regione Marche in data 15 luglio 2005,  protocollo  n.  61635  con  la  quale  viene  espresso  parere favorevole,  nell'ambito della richiesta di modifica del disciplinare di  produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»,  a  che  si proceda, allo stato attuale, alla sola riduzione del  valore  minimo  dell'acidita'  totale  previsto  all'art.  6 del disciplinare  stesso,  per  la  tipologia  «Rosso  Piceno» da 5 g/l a 4,5g/l,  nonche' per la tipologia «Rosso Piceno» Superiore da 5 g/l a 4,5g/l;
 Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che sulle  istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini,  purche'  supportate  dal  parere  della  Regione  o  Provincia autonoma  competente  per  territorio,  la Sezione amministrativa del Comitato stesso proceda d'ufficio;
 Ritenuto  pertanto  doversi  procedere alla riduzione dell'acidita' totale  minima dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»;
 Decreta:
 Articolo unico
 Il  limite  minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine  controllata  «Rosso Piceno» per le sotto elencate tipologie, previsto  all'art. 6 del disciplinare di produzione, riconosciuto con decreto  ministeriale  11 agosto  1968  e  successive  modifiche,  e' ridotto, in via definitiva, come appresso specificato:
 «Rosso Piceno» - acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 «Rosso Piceno» Superiore - acidita' totale minima: 4,5 g/l.
 Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  si applicano a decorrere  dalla  campagna  vendemmiale  2005-2006  per  la tipologia «Rosso   Piceno»  e  dalla  campagna  vendemmiale  2004-2005  per  la tipologia «Rosso Piceno» Superiore.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso.
 Roma, 26 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
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