| 
| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 18 luglio 2005 |  | Riscossione,   tramite   il   sistema   dei   versamenti   unitari  e compensazioni,  di  cui  al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi dovuti all'INPGI. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto
 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Visto  il  capo  III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che  prevede  l'effettuazione  di  versamenti  unitari, con eventuale compensazione,   delle   imposte,  dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali  e  dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;
 Visto  l'art.  28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del   1997,   il   quale  prevede  che  i  versamenti  unitari  e  la compensazione   si   applicano,  a  decorrere  dal  1999,  oltre  che all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL),  all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per  i  lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per  la  previdenza  per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche  agli  enti  e  casse previdenziali individuati con decreto del Ministero  delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
 Visto  l'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art.   76  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  il  quale stabilisce  che  l'Istituto  nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani  (INPGI),  ai  sensi  delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre  1955,  n.  1122,  e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce, in regime  di  sostitutivita',  le  forme di previdenza obbligatorie nei confronti  dei  giornalisti  professionisti  e praticanti e provvede, altresi',  ad  analoga  gestione  anche  in  favore  dei  giornalisti pubblicisti  di  cui  all'art. 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica;
 Visto  l'art.  1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  509,  che  ha  previsto, tra l'altro, la trasformazione di alcuni enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, tra  cui  l'INPGI,  in  persone  giuridiche  private e che gli stessi continuano  a  svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto   riconosciute   a   favore  delle  categorie  di  lavoratori  e professionisti  per  le  quali  sono stati originariamente istituiti, ferma   restando   la   obbligatorieta'   della  iscrizione  e  della contribuzione;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle finanze  e  gli  sono  state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  delle finanze;
 Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha  disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in precedenza  svolte  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale;
 Visto  l'art.  62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
 Visto  l'atto n. 207 del 7 dicembre 2004, con il quale il consiglio di  amministrazione  dell'INPGI  ha  deliberato  che le contribuzioni dovute   all'Istituto  stesso  dai  datori  di  lavoro  sono  versate attraverso il sistema di riscossione unificata di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III del  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, si applicano anche all'Istituto   nazionale   di  previdenza  dei  giornalisti  italiani (INPGI).
 2.  Le  modalita'  di  trasmissione  dei  flussi  informativi  e il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste dal   comma  1  sono  disciplinati  con  convenzione,  stipulata  tra l'Agenzia delle entrate e l'INPGI.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 luglio 2005
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 |  |  |  |  |