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| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 15 luglio 2005 |  | Modalita'  relative  alle  certificazioni  concernenti  il  conto  di bilancio  2004  delle  amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali
 Visto  il  comma  1  dell'art.  161  del  testo  unico  della legge sull'ordinamento   degli   enti  locali,  approvato  con  il  decreto legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, il quale prevede che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto di  bilancio,  con  modalita'  da  fissarsi  con decreto del Ministro dell'interno;
 Visto  il  comma  2  del  citato  art.  161 il quale prevede che le modalita'  della  certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno;
 Rilevata  la necessita' di emanare le modalita' di compilazione del certificato   relativo   al   conto  di  bilancio  2004,  nonche'  di individuare i termini e le modalita' di presentazione;
 Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  2 gennaio  1997, n. 9, secondo   il   quale   spetta  alla  regione  Friuli  Venezia  Giulia disciplinare  la  finanza  locale  negli enti locali e finanziare gli stessi  con  oneri  a  carico  del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi  indispensabili per le materie di competenza statale delegate o  attribuite  a  comuni  e  province,  per i quali lo Stato provvede separatamente   al  finanziamento,  nella  misura  determinata  dalla normativa statale;
 Visto  l'art.  6  del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo  il  quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in materia  di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e  di  contratti  degli  enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali;
 Visto il comma 5 dell'art. 228 del testo unico il quale prevede che al  conto  di  bilancio  venga  annessa  la  tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta';
 Considerato  che, per l'anno 2004, non essendo state determinate le modalita'  di  definizione  di  ente  strutturalmente deficitario, la tabella  contenente i parametri obiettivi non deve essere allegata al certificato di conto di bilancio per l'anno 2004;
 Ritenuto  di  rinviare ad altro decreto la fissazione dei termini e delle  modalita'  di  presentazione  della  tabella  dei parametri di deficitarieta';
 Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei  dati  del  conto  di  bilancio anche attraverso l'adozione di un sistema  informatizzato  di  certificazione  che comunque tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al conto di bilancio 2004;
 Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  comuni,  le  province,  le  comunita' montane e le unioni di comuni  devono  predisporre  e  presentare un certificato di conto di bilancio  2004  in  versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle  prescrizioni  di  cui  ai  successivi  articoli 3  e  4.  Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli  allegati  modelli  ed  alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto.
 2.  I  comuni  e  le  unioni dei comuni sono tenuti a presentare il certificato  del conto di bilancio 2004 su supporto magnetico (floppy disk),  sul quale sia apposta una etichetta originale comprovante gli estremi  dell'omologazione  ministeriale  del  software, oltre che in stampa  originale  e tre copie autenticate, non oltre il 30 settembre 2005,  ai competenti uffici territoriali del Governo. Gli enti locali delle  regioni  Valle  d'Aosta  e  Trentino  Alto Adige sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 2004 con le modalita' e  nel  termine  predetti,  rispettivamente,  alla  presidenza  della regione  della  Valle  d'Aosta,  ed  ai  commissariati del Governo di Trento  e  Bolzano,  competenti  per territorio. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
 3.  Le  province e le comunita' montane sono tenute a presentare il certificato  del conto di bilancio 2004 su supporto magnetico (floppy disk),  sul quale sia apposta una etichetta originale comprovante gli estremi  dell'omologazione  ministeriale  del  software, oltre che in stampa   originale   e   quattro  copie  autenticate,  non  oltre  il 30 settembre 2005, ai competenti uffici territoriali del Governo. Gli enti  locali  delle  regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono tenuti  a presentare il certificato del conto di bilancio 2004 con le modalita'  e  nel  termine predetti, rispettivamente, alla presidenza della  regione  Valle  d'Aosta,  ed  ai  commissariati del Governo di Trento  e  Bolzano,  competenti  per territorio. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
 4.  I  comuni,  le  comunita'  montane  e le unioni di comuni della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri di cui all'allegato tecnico.
 5.  I  comuni  inclusi nel campione dell'I.S.T.A.T., come da elenco visualizzato       sul       sito       internet      dell'I.S.T.A.T. «http://indata.istat.it/sip/comuni/comccb04.html»,   le   unioni  dei comuni,   le   province   e   le   comunita'  montane  trasmetteranno direttamente   al  detto  Istituto,  secondo  le  modalita'  da  esso impartite,    un'ulteriore   copia   del   certificato   cartaceo   e informatizzato come al successivo art. 3, commi 6 e 7.
 6. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della  Valle  d'Aosta  ed  i  commissariati  del  Governo di Trento e Bolzano  devono  apporre  sul  frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo.
 7. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della  Valle  d'Aosta  ed  i  commissariati  del  Governo di Trento e Bolzano,   invieranno   l'originale   dei  certificati  al  Ministero dell'interno, nonche', una copia alla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie,  una  all'I.S.T.A.T.,  una  all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.
 8.   All'originale   del  certificato  che  sara'  successiva  cura dell'ufficio   territoriale   del  Governo  far  pervenire  a  questo Ministero,  dovra' essere allegato il floppy disk integro, contenente la  copia  informatica  da  cui  e'  stata  prodotta  la stampa degli originali  stessi,  con l'indicazione in etichetta originale del nome dell'ente,  della  provincia e della dizione «certificato di conto di bilancio  2004».  La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta  deve contenere, inoltre, il nome ed il logo della ditta stessa e gli estremi dell'omologazione ministeriale.
 |  |  |  | Art. 2. 1. I certificati sono firmati dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, ove esista.
 2. I certificati devono essere redatti nel formato di cm 21 x 29,7.
 3.  Tutti  i  dati  finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi   vanno   riportati   con  doppio  «zero»  dopo  la  virgola, l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuata per eccesso qualora la   prima   cifra   decimale   sia  superiore  o  uguale  a  cinque; l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
 4.  Con  l'apposizione  della  firma  in  calce alle certificazioni informatizzate   del   conto   di   bilancio,  il  segretario  ed  il responsabile  del  servizio  finanziario  attestano  inoltre  che gli archivi  contenuti nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta la stampa su modulo continuo.
 |  |  |  | Art. 3. La  certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle province, alle  comunita'  montane  ed alle unioni dei comuni il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1)  la  predisposizione  e la stampa del certificato del conto di bilancio, puo' essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero;
 2)  il  software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640 Kbytes, oppure sistema operativo Windows 95, 1998 e successivi;
 3)  l'ultima  riga  di  ogni  pagina  e  della  pagina finale del certificato nonche' la pagina della tabella allegata devono riportare in  stampa  la  dicitura «Certificato prodotto con procedura software autorizzata   dal   Ministero   dell'interno   -   Autorizzazione  n. .........................          del,          richiesta         da ...............................»;
 4)  il  certificato  deve  essere  stampato  su modello UNIA4 non prefincato (cm 21 di larghezza e cm 29,7 di lunghezza);
 5)  ogni  foglio  di  stampa  deve  riprodurre sostanzialmente il contenuto   dell'equivalente   pagina  del  certificato  nel  formato riportato nella Gazzetta Ufficiale;
 6) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk  da  3  pollici  e  mezzo  formattati  a  1,44  Mbytes, mediante l'utilizzo  dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;
 7)  il  floppy disk deve essere strutturato su un file contenente gli archivi relativi alla certificazione del conto di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  I  soggetti  interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software,  necessario  per  la  predisposizione  delle certificazioni informatizzate,   dovranno  preventivamente  richiedere  entro  venti giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta  Ufficiale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari  interni  e  territoriali  -  Direzione centrale della finanza locale,  piazza  del  Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record.  La  richiesta  puo'  essere  anche  inoltrata  via e-mail al seguente  indirizzo  «carmine.  lavita@interno.it».  Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su cd rom entro  e  non  oltre  il  quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto.
 2. L'omologazione ministeriale verra' rilasciata previa visione del software  sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione   informatizzata   che   gli  interessati  dovranno  inviare all'indirizzo sopra citato.
 3.  La  suddetta  omologazione non verra' concessa ai soggetti, che dopo  aver  consegnato  un  software  non conforme ai dettati ed alle modalita'  tecniche  richieste  dal  Ministero,  presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo.
 |  |  |  | Art. 5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 luglio 2005
 Il capo Dipartimento: Malinconico
 |  |  |  | Allegato 
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 ---->  Vedere allegato da pag. 103 a pag. 134   <----
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