Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 25 luglio 2005 |
Attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2005, di recepimento della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone: 1. Istanza per il rilascio del certificato valido ai fini della non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima. 1.1. Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza. Sono soggetti legittimati a presentare l'istanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84 le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, beneficiarie effettive di pagamenti di interessi eseguiti da agenti pagatori stabiliti sul territorio degli Stati membri autorizzati a prelevare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE e che hanno adottato la procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima. 1.2. Modalita' di presentazione dell'istanza. L'istanza, redatta in carta libera, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta, all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto. 1.3. Requisiti dell'istanza. L'istanza deve contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilita': a) nome e cognome del soggetto beneficiario effettivo legittimato a presentare l'istanza, codice fiscale, residenza anagrafica e, se diverso dalla residenza anagrafica, domicilio fiscale; b) denominazione, oppure nome e cognome, e indirizzo dell'agente pagatore non residente che e' tenuto all'applicazione della ritenuta di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE negli Stati indicati al punto 1.1.; c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante: che il soggetto e' residente ai fini fiscali in Italia; che il soggetto e' il beneficiario effettivo dei pagamenti di interessi eseguiti dall'agente pagatore; il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, il titolo di credito che produce gli interessi; d) sottoscrizione del beneficiario effettivo. La mancata sottoscrizione e' sanata se l'interessato provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio locale. L'istanza puo' altresi' indicare ulteriori recapiti, di telefax o telematico, per le eventuali comunicazioni istruttorie da parte dell'Ufficio locale. 2. Termini e modalita' di rilascio del certificato. Entro due mesi dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero dalla data in cui l'istanza e' stata sottoscritta ai sensi del punto 1.3., l'Ufficio locale rilascia al beneficiario effettivo, in unico originale, un certificato ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2003/48/CE. 3. Effetti e validita' del certificato. Il certificato rilasciato dall'Agenzia e' valido per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del rilascio. La presentazione del certificato all'agente pagatore di cui alla lettera b) del punto 1.3. del presente provvedimento ha per effetto la non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che hanno adottato la procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima. 4. Approvazione degli schemi di istanza e di certificato di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005. 4.1 Approvazione dello schema di istanza per il rilascio del certificato. E' approvato lo schema di istanza, conforme al contenuto di cui al punto 1.3, riportato come allegato 1 al presente provvedimento. 4.2. Approvazione dello schema di certificato. E' approvato lo schema di certificato in lingua italiana e inglese, previsto al punto 2. e riportato come allegato 2 al presente provvedimento. 5. Applicazione al Principato di Andorra e ai territori dipendenti e associati. Il presente provvedimento si applica anche ai fini della procedura prevista dall'art. 9 dell'Accordo tra la Comunita' europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE, nonche' in attuazione delle corrispondenti disposizioni contenute negli accordi internazionali conclusi dall'Italia con i territori dipendenti e associati di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 84 del 2005, qualora essi si siano obbligati a prelevare la stessa ritenuta alla fonte prevista dall'art. 11 della direttiva 2003/48/CE e abbiano adottato la medesima procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva. Motivazioni. La direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 84 del 2005, ha la finalita' di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, vengano assoggettati a un'effettiva imposizione secondo la legislazione interna di quest'ultimo Stato membro. Lo strumento di realizzazione della finalita' perseguita dalla direttiva consiste nella messa in opera di uno scambio di informazioni automatico tra le amministrazioni fiscali degli stati membri, con la previsione che soltanto un numero limitato di Stati - Belgio, Lussemburgo e Austria - potranno applicare per un periodo transitorio, in luogo dello scambio di informazioni, una ritenuta sui redditi da risparmio. L'art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005 disciplina l'ipotesi prevista dall'art. 13 della direttiva, in base alla quale il beneficiario effettivo puo' chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la procedura di presentazione da parte del beneficiario effettivo di apposito certificato rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro di cui egli e' residente ai fini fiscali. Inoltre l'accordo tra la comunita' europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE, prevede all'art. 9 analoga procedura di certificazione nei confronti delle persone fisiche residenti negli Stati membri, che siano effettive beneficiarie di pagamenti di interessi eseguiti da agenti pagatori stabiliti sul territorio del Principato di Andorra. Con riferimento, infine, ai territori dipendenti e associati di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 84 del 2005, alcuni di essi hanno concluso con l'Italia accordi, in corso di perfezionamento, nei quali si obbligano ad applicare, nel periodo transitorio, la stessa ritenuta alla fonte prevista per il Lussemburgo, il Belgio e l'Austria. Conseguentemente, detti accordi prevedono la possibilita' che il territorio adotti nella propria legislazione una procedura di certificazione corrispondente a quella prevista dall'art. 13 della direttiva. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005, il rilascio del certificato costituisce oggetto di apposita istanza, da presentare all'Agenzia delle entrate. Il presente provvedimento da' attuazione al dispositivo contenuto nel citato art. 9. Riferimenti normativi. a) Disciplina normativa di riferimento: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa; direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali; legge 31 ottobre 2003, n. 306 recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»; decisione del consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE; accordo tra la Comunita' europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2004; decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84; art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005; b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a) statuto dell'Agenzia delle entrate - art. 5, comma 1; art. 6, comma 1. c) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - art. 2, commi 1 e 4. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2005 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
| Allegato 1
----> Vedere allegato alle pagg. 13 - 14 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere allegato di pag. 15 <---- |
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