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| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 25 luglio 2005 |  | Attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 118 del 23 maggio   2005,  di  recepimento  della  direttiva  2003/48/CE  del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio   sotto   forma  di  pagamenti  di  interessi,  cosi'  come modificata  dalla  direttiva  2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
 Dispone:
 1. Istanza per il rilascio del certificato valido ai fini della non applicazione  della  ritenuta  alla  fonte  di  cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, da parte degli Stati  membri  autorizzati  a  prelevarla  e  che abbiano adottato la procedura  di  cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima.
 1.1. Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza.
 Sono soggetti legittimati a presentare l'istanza ai sensi dell'art. 9,  comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84 le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, beneficiarie effettive di  pagamenti  di interessi eseguiti da agenti pagatori stabiliti sul territorio  degli  Stati  membri  autorizzati a prelevare la ritenuta alla  fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE e che hanno adottato   la  procedura  di  cui  alla  lettera b)  del  paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima.
 1.2. Modalita' di presentazione dell'istanza.
 L'istanza,   redatta  in  carta  libera,  deve  essere  presentata, mediante  lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari  o  consegna  diretta, all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto.
 1.3. Requisiti dell'istanza.
 L'istanza   deve   contenere   i   seguenti   elementi  a  pena  di inammissibilita':
 a) nome e cognome del soggetto beneficiario effettivo legittimato a  presentare  l'istanza,  codice fiscale, residenza anagrafica e, se diverso dalla residenza anagrafica, domicilio fiscale;
 b) denominazione,  oppure nome e cognome, e indirizzo dell'agente pagatore  non residente che e' tenuto all'applicazione della ritenuta di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE negli Stati indicati al punto 1.1.;
 c) dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:
 che il soggetto e' residente ai fini fiscali in Italia;
 che  il  soggetto e' il beneficiario effettivo dei pagamenti di interessi eseguiti dall'agente pagatore;
 il  numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, il titolo di credito che produce gli interessi;
 d) sottoscrizione del beneficiario effettivo.
 La  mancata sottoscrizione e' sanata se l'interessato provvede alla regolarizzazione  dell'istanza  entro  trenta  giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio locale.
 L'istanza  puo'  altresi' indicare ulteriori recapiti, di telefax o telematico,  per  le  eventuali  comunicazioni  istruttorie  da parte dell'Ufficio locale.
 2. Termini e modalita' di rilascio del certificato.
 Entro  due  mesi  dalla  data di presentazione dell'istanza, ovvero dalla  data  in  cui  l'istanza  e'  stata  sottoscritta ai sensi del punto 1.3.,  l'Ufficio  locale rilascia al beneficiario effettivo, in unico originale, un certificato ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2003/48/CE.
 3. Effetti e validita' del certificato.
 Il  certificato rilasciato dall'Agenzia e' valido per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del rilascio.
 La  presentazione  del  certificato all'agente pagatore di cui alla lettera b)  del  punto 1.3. del presente provvedimento ha per effetto la  non  applicazione  della  ritenuta  alla fonte di cui all'art. 11 della  direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla  e  che hanno adottato la procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima.
 4. Approvazione  degli  schemi  di  istanza e di certificato di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005.
 4.1 Approvazione  dello  schema  di  istanza  per  il  rilascio del certificato.
 E'  approvato lo schema di istanza, conforme al contenuto di cui al punto 1.3, riportato come allegato 1 al presente provvedimento.
 4.2. Approvazione dello schema di certificato.
 E' approvato lo schema di certificato in lingua italiana e inglese, previsto   al  punto 2.  e  riportato  come  allegato 2  al  presente provvedimento.
 5. Applicazione  al Principato di Andorra e ai territori dipendenti e associati.
 Il  presente provvedimento si applica anche ai fini della procedura prevista  dall'art.  9  dell'Accordo  tra  la  Comunita' europea e il Principato  di  Andorra  che  stabilisce  misure equivalenti a quelle definite  nella  direttiva  2003/48/CE,  nonche'  in attuazione delle corrispondenti  disposizioni  contenute  negli accordi internazionali conclusi  dall'Italia  con  i territori dipendenti e associati di cui all'art.  11  del decreto legislativo n. 84 del 2005, qualora essi si siano  obbligati  a  prelevare la stessa ritenuta alla fonte prevista dall'art.  11  della  direttiva  2003/48/CE  e  abbiano  adottato  la medesima  procedura  di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva.
 Motivazioni.
 La  direttiva  2003/48/CE,  in materia di tassazione dei redditi da risparmio  sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nel nostro ordinamento  con  il  decreto  legislativo  n.  84  del  2005,  ha la finalita'  di  consentire  che  i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti  di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi  che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro  Stato  membro, vengano assoggettati a un'effettiva imposizione secondo la legislazione interna di quest'ultimo Stato membro.
 Lo  strumento  di  realizzazione  della  finalita' perseguita dalla direttiva   consiste   nella   messa  in  opera  di  uno  scambio  di informazioni  automatico  tra  le amministrazioni fiscali degli stati membri,  con la previsione che soltanto un numero limitato di Stati - Belgio,  Lussemburgo  e  Austria  - potranno applicare per un periodo transitorio, in luogo dello scambio di informazioni, una ritenuta sui redditi da risparmio.
 L'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  84  del  2005  disciplina l'ipotesi  prevista  dall'art. 13 della direttiva, in base alla quale il  beneficiario  effettivo  puo'  chiedere la non applicazione della ritenuta  alla  fonte  da  parte  degli  Stati  membri  autorizzati a prelevarla  e  che  abbiano adottato la procedura di presentazione da parte  del  beneficiario effettivo di apposito certificato rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro di cui egli e' residente ai fini fiscali.
 Inoltre  l'accordo  tra  la  comunita'  europea  e il Principato di Andorra  che  stabilisce  misure  equivalenti a quelle definite nella direttiva   2003/48/CE,  prevede  all'art.  9  analoga  procedura  di certificazione  nei  confronti  delle persone fisiche residenti negli Stati  membri,  che  siano  effettive  beneficiarie  di  pagamenti di interessi  eseguiti  da  agenti pagatori stabiliti sul territorio del Principato di Andorra.
 Con riferimento, infine, ai territori dipendenti e associati di cui all'art.  11  del  decreto legislativo n. 84 del 2005, alcuni di essi hanno concluso con l'Italia accordi, in corso di perfezionamento, nei quali  si  obbligano ad applicare, nel periodo transitorio, la stessa ritenuta  alla  fonte  prevista  per  il  Lussemburgo,  il  Belgio  e l'Austria.
 Conseguentemente,  detti  accordi  prevedono la possibilita' che il territorio   adotti  nella  propria  legislazione  una  procedura  di certificazione  corrispondente  a  quella prevista dall'art. 13 della direttiva.
 Ai  sensi  dell'art.  9  del decreto legislativo n. 84 del 2005, il rilascio  del certificato costituisce oggetto di apposita istanza, da presentare all'Agenzia delle entrate.
 Il  presente  provvedimento da' attuazione al dispositivo contenuto nel citato art. 9. Riferimenti normativi.
 a) Disciplina normativa di riferimento:
 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo   unico  recante  disposizioni  in  materia  di  documentazione amministrativa;
 direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di  tassazione  dei  redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva  2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
 decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
 legge   31 ottobre   2003,   n.  306  recante  «disposizioni  per l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»;
 decisione del consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE;
 accordo  tra  la Comunita' europea e il Principato di Andorra che stabilisce  misure  equivalenti  a  quelle  definite  nella direttiva 2003/48/CE, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2004;
 decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;
 art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005;
 b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 - art. 57; art. 62; art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68,  comma 1; art. 71, comma 3, lettera a) statuto dell'Agenzia delle entrate - art. 5, comma 1; art. 6, comma 1.
 c) Organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:
 regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - art. 2, commi 1 e 4.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 luglio 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 13 - 14  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere allegato di pag. 15  <----
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