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| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 28 giugno 2005 |  | Agenzie  di  recapito  postale  private.  Accordo  sulle  prestazioni indispensabili trasmesso in Commissione il 24 marzo 2005. Delibera di valutazione di idoneita' (Pos. 20929). (Deliberazione n. 05/358). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE DI GARANZIA Visto  l'art.  5  del  C.C.N.L.  delle Imprese private operanti nel settore  della  distribuzione  del  recapito  e  dei servizi postali, siglato  in  data  4 aprile  2002  e pervenuto in Commissione in data 24 marzo  2005,  relativo  alla  Regolamentazione  dell'esercizio del diritto    di    sciopero   e   dell'erogazione   delle   prestazioni indispensabili, nel settore della distribuzione e del recapito.
 Visti i pareri favorevoli espressi dalle associazioni degli utenti, Federconsumatori (pervenuto in data 6 maggio 2005) e Unione Nazionale Consumatori (pervenuto in data 12 maggio 2005);
 Considerato  che  il suddetto art. 5 contiene un rinvio recettizio, per   quanto   di   interesse   del  settore,  alla  Regolamentazione provvisoria  emanata dalla Commissione di garanzia (Del. n. 02/37 del 7 marzo 2002) per il settore del servizio postale;
 Considerato  che  nello  stesso  e',  altresi', prevista una idonea disciplina  relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione delle  controversie  collettive,  in  attuazione  dell'art.  2  L. n. 146/12990   e   successive   modifiche,  articolata  su  tre  livelli (Aziendale, Territoriale, Nazionale);
 Considerato  che  la  esatta  interpretazione  di  cui alla fase di apertura  dell'art.  l  dell'Accordo  in questione, non pregiudica le competenze  della  Commissione, riguardando esclusivamente i rapporti tra le parti;
 Considerato  che  l'obbligo  di  convocazione  previsto dall'art. 2 lett.A)  comma 3, va inteso nel senso che la convocazione deve essere in  una  data  compresa nel termine di «due giorni», non bastando che entro   tale   termine  si  proceda  ad  una  convocazione  per  data successiva;
 Valuta idonea
 La  Regolamentazione  dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  e dell'erogazione  delle  prestazioni indispensabili, nel settore della distribuzione  e  del  recapito,  contenuta  nell'art. 5 del C.C.N.L. delle  Imprese  private  operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali:
 Dispone   la   comunicazione   della   presente   delibera   alle organizzazioni  sindacali  SLC CGIL, SLP CISL, UILTRASPORTI, UILPOST, alla  FISE, al Ministro delle comunicazioni, nonche' la trasmissione, ai  sensi  dell'art.  13  lettera  n),  L.  n.  146/1990 e successive modificazioni,  ai  Presidenti  delle  Camere  e  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri.
 Dispone  altresi',  la  pubblicazione dell'Accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 giugno 2005
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | Allegato Verbale  di  accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 20 febbraio 1996 per il  personale  dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco.  (Siglato  in  Roma  4 aprile  2002, tra Federazione Imprese di Servizi (FISE - ARE) e SLCCGIL, SLP-CISL, UILTRASPORTI, UIL-.POST. Art. 5.
 Regolamentazione   dell'esercizio   del  diritto  di  sciopero  e dell'erogazione  delle  prestazioni  indispensabili,  ai  sensi della legge   n.   146/1990   e   successive   modifiche   -  procedure  di raffreddamento  e  di  conciliazione delle controversie collettive ai sensi  dell'art.  2,  comma  2  della  legge n. 146/1990 e successive modifiche.
 Le  Parti  recepiscono,  per  quanto  di  interesse del settore, la delibera  della  Commissione  di Garanzia 02/37 del 7 marzo 2002, che allegano al presente codice civile n. 1.
 Procedura di raffreddamento e di conciliazione
 delle controversie collettive, in attuazione
 dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990.
 Art. 1.
 Fermo  restando  che l'interpretazione delle norme del C.C.N.L. e degli  accordi  nazionali  e'  di  competenza  esclusiva  delle parti nazionali  stipulanti  secondo  le modalita' specificate dal c.c.n.l. medesimo,  le  controversie  collettive  -  con  esclusione di quelle relative  ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura   di   raffreddamento  e  conciliazione,  finalizzata  alla prevenzione c/o alla composizione dei conflitti.
 Art. 2. A) Livello aziendale.
 La  titolarita' dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la  presente  procedura,  e' riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA,  costituite  nell'ambito  delle  OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.
 La   richiesta   di  esame  della  questione  che  e'  causa  della controversia  collettiva e' formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette  RSA,  tramite la presentazione alla Direzione Aziendale, di apposita  domanda  che  deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia  collettiva  e/o della norma del C.C.N.L. o dell'accordo collettivo  nazionale  o  aziendale  in  ordine alla quale si intende proporre reclamo.
 Entro  due  giorni  dalla  data  di ricevimento della domanda, la Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA per l'esame di cui al comma precedente.
 Questa fase dovra' essere ultimata entro cinque giorni successivi al  primo  incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso  di mancato accordo, sara' rimesso in copia al superiore livello territoriale. B) Livello territoriale.
 Entro  2 giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo   in   sede  aziendale,  i  rappresentanti  dell'Associazione Datoriale   convocano  le  competenti  strutture  territoriali  delle Organizzazioni   sindacali   firmatarie   del   contratto  collettivo applicato  aziendalmente  per  l'esame  della  questione che e' causa della controversia collettiva.
 Tale  fase  dovra' terminare entro due giorni successivi al primo incontro  con  la  redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato   accordo,  sara'  rimesso  in  copia  al  superiore  livello nazionale. C) Livello nazionale.
 Entro  cinque  giorni  dalla  data  di  ricevimento  del verbale di mancato   accordo  in  sede  territoriale,  l'Associazione  Datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l'esame della questione che e causa della controversia collettiva.
 Tale  fase  e'  ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro,  con  la  redazione  di  uno  specifico  verbale conclusivo dell'intera procedura.
 Art. 3.
 Al  fine  di garantire la continuita' del servizio, l'attivazione della  procedura  sospende  le  iniziative  delle parti eventualmente adottate.   Analogamente,   fino   alla  conclusione  della  presente procedura,  i  lavoratori  iscritti  non  possono  adire  l'autorita' giudiziaria  sulla  questione oggetto della controversia ne' da parte dei  competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi  tipo  e  da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
 Art. 4.
 Qualora  il  soggetto  competente  per  livello  a  promuovere la convocazione  non  vi  ottemperi  rispettivamente  nei termini di cui all'art. 2, lettera a), lettera b), lettera c), la presente procedura e'  ultimata.  Conseguentemente,  a  partire  dal  giorno seguente la scadenza  del  termine  relativo,  la  disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.
 Art. 5.
 I  soggetti  competenti  per  livello  a  svolgere  l'esame della questione  che  e' causa della controversia collettiva hanno comunque facolta',  in  coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
 Art. 6.
 Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che  e' causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresi'  facolta'  di  non  esperire  il  superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal  caso,  la presente procedura e' ultimata, e, conseguentemente, a partire  dal  giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta  questione,  la  disposizione  di  cui  all'art.  3 cessa di trovare applicazione.
 Art. 7.
 Le  parti  si  danno  atto  di  aver  adempiuto a quanto previsto dall'art.  2,  secondo  comma, della legge n. 146/1990 in merito alla definizione  della  procedura  contrattuale  di  raffreddamento  e di conciliazione  delle  controversie  collettive,  la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
 Art. 8.
 Fatte   salve  le  disposizioni  degli  accordi  interconfederali relativi   alle  procedure  di  rinnovo  del  C.C.N.L.  nei  casi  di controversia  collettiva  di  competenza  delle  OO.SS.  nazionali la procedura  di  raffreddamento  e  conciliazione,  da seguire ai sensi dell'art.  2  comma  2  della  legge n. 146190, e' la seguente: entro cinque  giorni  dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle  OO.SS.  nazionali,  l'associazione  nazionale  imprenditoriale convoca  le  relative  segreterie  per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
 Questa  fase  si esaurisce entro diciassette giorni successivi al primo incontro.
 Qualora  le  parti  non  convengano  di  prorogarne  i termini di durata, la procedura e' ultimata.
 Qualora  il  soggetto competente a promuovere la convocazione non vi  ottemperi  nei  termini  suddetti  la  presente  procedura  e' da considerarsi ultimata.
 Per  l'intera  durata  della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente articolo 3.
 FISE - ARE (firmato)
 SLC-CGIL (firmato)
 SLP-CISL (firmato)
 UILTRASPORTI (firmato)
 UIL-POST (firmato)
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